Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 17 gennaio 2018, n. 35 |
Regolamento recante composizione e modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105, che, nel disciplinare l'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, prevede che con decreto del Ministero dell'interno ne siano stabilite composizione e modalita' di funzionamento; Visto l'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visti gli articoli 11, 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, «Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni»; Visto l'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'»; Sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il parere n. 2625/2017 reso, nell'adunanza del 7 dicembre 2017, dal Consiglio di Stato-Sezione consultiva per gli atti normativi; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla nota n. 24806 del 29 dicembre 2017; Visto il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2018;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Composizione dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali
1. L'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali di cui all'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105, opera presso il Ministero dell'interno. 2. E' presieduto dal Ministro dell'interno o suo delegato ed e' composto dal Capo di Gabinetto del Ministro, dal Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali, dal Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, dal Capo Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, dal Direttore dell'ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, dal Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dal Presidente, unitamente a due rappresentanti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal Presidente, unitamente a due rappresentanti, dell'Unione delle province d'Italia. 3. In caso di impossibilita' di partecipare alle riunioni dell'Osservatorio, i componenti di cui al comma 2 possono delegare propri rappresentanti di comprovata professionalita' e titolari di potere decisionale. 4. Per l'esame di specifiche problematiche, e' sempre fatta salva la facolta' del Presidente di chiamare a partecipare alle riunioni altri soggetti, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e della societa' civile, docenti universitari o esperti nelle materie di cui al presente decreto. 5. Le riunioni dell'Osservatorio, che e' convocato almeno due volte all'anno, si svolgono, di norma, a Roma presso la sede istituzionale del Ministero dell'interno. 6. Al fine di testimoniare la presenza e la vicinanza delle Istituzioni a fianco degli amministratori locali, il Presidente, anche su richiesta di uno o piu' componenti, puo' valutare di convocare l'organismo presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo. In tal caso, la partecipazione dei componenti puo' essere prevista anche in modalita' telematica. 7. L'Osservatorio e' supportato, con compiti di segreteria, dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105 ( Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti): «Art. 6. (Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali) - 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministero dell'interno la composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015, al quale sono attribuiti i seguenti compiti: a) effettuare il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita banca dati; b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori; c) promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalita', con particolare riferimento verso le giovani generazioni. 2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». - Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»: «Art. 77. (Definizione di amministratore locale) - 1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennita' degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunita' montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonche' i componenti degli organi di decentramento». - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17. (Regolamenti). (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 11, 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo , a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) : «Art. 11. (Prefettura - Ufficio territoriale del governo) - 1. La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. 2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il Prefetto, titolare della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, e' coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attivita' nella provincia nonche' da rappresentanti degli enti locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione e' altresi' coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione. 4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia con interventi diretti, puo' richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualita' dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, puo' provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti. 6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adottare le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e per l'adeguamento della normativa regolamentare vigente»; «Art. 14. (Attribuzioni) - 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. 2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con gli enti locali; b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia; c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio; d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo. d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attivita' formative nonche' alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero. 3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente. 4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121»; «Art. 15. (Ordinamento) - 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a cinque. 2. L'organizzazione periferica del ministero e' costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco». - Il decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2006, n. 180 (Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2006, n. 113. - Si riporta il testo dei commi da 1 a 7 dell'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3): «Art. 10. (Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie) - 1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale: a) le attivita' dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonche' il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualita' dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere piu' agevole il rapporto con il sistema delle autonomie; b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalita' di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonche' il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo; c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonche' delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale; e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attivita' statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie; f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonche' l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali; g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorita' regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso. 3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo. 4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilita' per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione. 5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalita' definite da apposite norme di attuazione. 6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione. 7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali. (Omissis).». - Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta') e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2017, n. 42. - Il parere n. 2625/2017 reso, nell'Adunanza del 7 dicembre 2017, dal Consiglio di Stato-Sezione Consultiva Atti Normativi e' consultabile nella banca dati del sito della giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105, si rimanda alle note alle premesse. |
| Art. 2 Competenze dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali
1. Nell'ambito delle competenze assegnate ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105, l'Osservatorio, anche sulla base delle risultanze dell'attivita' dell'Organismo tecnico di cui all'articolo 3, promuove il raccordo fra lo Stato e gli enti locali nel monitoraggio, nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. 2. In particolare, in tale contesto l'Osservatorio: a) propone al Ministro dell'interno l'adozione di specifiche direttive da indirizzare ai Prefetti della Repubblica; b) promuove studi e analisi per la formulazione di proposte normative in materia; c) elabora mirate campagne di comunicazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno; d) promuove il raccordo e lo scambio informativo tra i soggetti istituzionali interessati, anche ai fini del supporto all'elaborazione di progettualita' in tema di legalita', idonee a fronteggiare il fenomeno, finanziabili con specifiche risorse europee e nazionali; e) promuove - anche attraverso l'eventuale coinvolgimento delle universita' o delle scuole di formazione delle istituzioni interessate - iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli amministratori locali, ai segretari comunali, ai dipendenti degli enti locali, nonche' ai dipendenti dello Stato che, per ragione del loro ruolo o incarico, sono comunque coinvolti nelle attivita' di prevenzione e contrasto del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali; f) promuove - anche attraverso l'eventuale coinvolgimento delle scuole del sistema nazionale di istruzione o delle scuole di formazione delle istituzioni interessate - iniziative di promozione della legalita' con particolare riferimento alle giovani generazioni; g) assicura un'attivita' di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese, anche ai fini delle verifiche dell'impatto della regolamentazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105, si rimanda alle note alle premesse. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 (Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2017, n. 280. |
| Art. 3 Organismo tecnico di supporto all'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali
1. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale opera, quale articolazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, un Organismo tecnico di supporto, presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale e composto da rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, delle Forze di polizia. 2. Per l'esame di specifiche problematiche e' sempre fatta salva la facolta' del Presidente dell'Organismo tecnico di chiamare a partecipare alle riunioni altri soggetti, pubblici e privati, a vario titolo interessati alla prevenzione e/o al contrasto del fenomeno delittuoso in questione. 3. L'Organismo tecnico e' supportato, con compiti di segreteria, da funzionari del Servizio analisi criminale della menzionata Direzione centrale della polizia criminale. 4. L'Organismo tecnico: a) effettua un costante monitoraggio del fenomeno, anche mediante l'analisi dei dati forniti dagli Osservatori regionali e loro Sezioni provinciali di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7. A tal fine, anche in relazione ai diversi contesti territoriali, indirizza a livello tecnico-operativo l'attivita' degli stessi, specificando la tipologia delle esigenze informative e le modalita' di valutazione delle informazioni acquisite; b) sulla base delle risultanze informative derivanti dall'attivita' di monitoraggio di cui alla lett. a), valuta la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'interno, dei dati in forma aggregata e anonima sul fenomeno degli atti intimidatori agli amministratori locali; c) propone all'Osservatorio iniziative e strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno; d) riferisce periodicamente all'Osservatorio sull'andamento del fenomeno e sugli sviluppi delle iniziative in corso. |
| Art. 4
Relazione al Parlamento
1. La Relazione del Ministro dell'interno al Parlamento «sull'attivita' delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale», di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, riserva uno specifico paragrafo all'andamento del fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): «Art. 113. (Relazione del Signor Ministro dell'interno) - Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale». |
| Art. 5
Osservatori regionali e Sezioni provinciali
1. Gli Osservatori regionali operano, come articolazioni dell'Osservatorio nazionale e presso le Conferenze regionali permanenti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo dei capoluoghi di regione. 2. Sono membri dell'Osservatorio regionale: il Prefetto del capoluogo di regione, con funzioni di presidente e coordinatore; i Prefetti delle province della regione; il Questore del capoluogo di regione; il Comandante della Legione Carabinieri territorialmente competente; il Comandante regionale della Guardia di Finanza territorialmente competente; il Procuratore generale presso la Corte d'appello presso il capoluogo di regione; il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale; un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia. 3. In caso di impossibilita' di partecipare alle riunioni dell'Osservatorio regionale, i componenti di cui al comma 2 possono delegare propri rappresentanti di comprovata professionalita' e titolari di potere decisionale. 4. Per l'esame di specifiche problematiche, e' sempre fatta salva la facolta' del Prefetto presidente dell'Osservatorio regionale di chiamare a partecipare alle riunioni altri soggetti, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e della societa' civile, docenti universitari o esperti nelle materie di cui a presente decreto. 5. I Prefetti delle sedi capoluogo di provincia possono prevedere l'istituzione di Sezioni provinciali quali articolazioni degli Osservatori regionali, nell'ambito delle Conferenze provinciali permanenti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per l'esame e l'analisi di specifiche esigenze emerse dai rispettivi territori, specie in quei contesti in cui il fenomeno si presenta con caratteristiche piu' accentuate. 6. Gli Osservatori regionali: a) sulla base delle indicazioni tecnico-operative dell'Organismo tecnico di cui all'articolo 3, monitorano ed analizzano l'andamento del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, anche proponendo eventuali soluzioni da attuare in ambito locale. Le risultanze del monitoraggio e dell'analisi del fenomeno sono trasmesse all'Organismo tecnico, con le modalita' che sono dallo stesso stabilite e direttamente comunicate, nonche' all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno; b) promuovono in ambito locale, anche sulla base delle direttive dell'Osservatorio nazionale e attraverso l'eventuale coinvolgimento delle universita' o delle Scuole di formazione delle istituzioni interessate, iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli amministratori locali, ai segretari comunali, ai dipendenti degli enti locali, nonche' ai dipendenti dello Stato che, per ragione del loro ruolo o incarico, sono comunque coinvolti nelle attivita' di prevenzione e contrasto del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Favoriscono, altresi', iniziative di promozione della legalita', con particolare riferimento alle giovani generazioni, anche nell'ottica di sostenere azioni riconducibili all'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
Note all'art. 5: - Per il testo del comma 3 dell'art. 11 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e per i riferimenti al DPR 3 aprile2006, n. 180, si rinvia alle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14: «Art. 5. (Patti per l'attuazione della sicurezza urbana) - 1. In coerenza con le linee generali di cui all'articolo 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificita' dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano. 2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi: a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalita' diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimita', in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonche' attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza; b) promozione e tutela della legalita', anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonche' la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici; c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3; c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarieta' sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalita', anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalita' del Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale. 2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative. 2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste. 2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». |
| Art. 6
Regione Vallee d'Aoste/Valle d'Aosta
1. Il Presidente della Regione Vallee d'Aoste/Valle d'Aosta, nell'ambito delle proprie attribuzioni in materia di «affari di prefettura», puo' attivare un Osservatorio, con le competenze di cui all'articolo 5, comma 6, lettere a) e b), del presente decreto con la partecipazione di rappresentanti delle Forze di polizia, dell'amministrazione scolastica e degli amministratori locali. |
| Art. 7
Province autonome di Trento e di Bolzano
1. I Commissari del Governo di Trento e Bolzano istituiscono, nell'ambito delle rispettive province, un Osservatorio, con le competenze di cui all'articolo 5, comma 6, lettere a) e b), del presente decreto con la partecipazione di rappresentanti delle Forze di polizia, dell'amministrazione scolastica e degli amministratori locali. |
| Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede mediante risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica. 2. Ai componenti dell'Osservatorio nazionale, dell'Organismo tecnico, degli Osservatori regionali, delle Sezioni provinciali degli Osservatori regionali eventualmente istituite e degli Osservatori di cui agli articoli 6 e 7 non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 gennaio 2018
Il Ministro: Minniti Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 794 |
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