IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive; Visto l'art. 17-bis, terzo comma, del «Regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, che disciplina l'uso di denominazioni di varieta' gia' iscritte al registro nazionale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143; Visto il decreto direttoriale 1° febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2016, con il quale e' stata iscritta, nel relativo registro, la varieta' di spinacio denominata «Brutus», codice SIAN 3523; Vista la nota n. 0004845 del 12 febbraio 2018, con la quale il responsabile della conservazione in purezza, «La Semiorto Sementi S.r.l.», ha chiesto la modifica della denominazione che identifica la varieta' sopracitata in «Savoy»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017; Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo e che la stessa e' stata oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varieta' vegetali» n. 01/2018; Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;
Decreta:
Articolo unico
1. La denominazione della varieta' di spinacio di seguito elencata, e' modificata come indicato in tabella. ===================================================================== | | | | | Responsabile | | | Codice | | Nuova | conservazione | | Specie | SIAN | Denominazione | denominazione | in purezza | +==========+========+===============+===============+===============+ | | | | | La Semiorto | | Spinacio | 3523 | Brutus | Savoy |Sementi S.r.l. | +----------+--------+---------------+---------------+---------------+
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2018
Il direttore generale: Gatto Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |