Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2018 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 22 dicembre 2017
Fondo sanitario nazionale 2017. Ripartizione tra regioni delle risorse destinate al finanziamento della sanita' penitenziaria. (Delibera n. 122/2017).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 che al comma 1 dell'art. 39, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e province autonome;
Vista la legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria - comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunita' e negli ospedali psichiatrici giudiziari - prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le modalita' e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanita' penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, emanato in attuazione della legge n. 244 del 2007 sopra citata, recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria»;
Visto, in particolare, l'art. 6 del medesimo decreto il quale prevede, al comma 1, che ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla sanita' penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilita' del Servizio sanitario nazionale sono quantificate, a decorrere dall'anno 2010, in 167.800.000 euro, nonche', al comma 2, che dette risorse finanziarie sono ripartite tra le regioni sulla base anche della tipologia delle strutture penitenziarie e dei servizi minorili presenti sul territorio di competenza, nonche' dei flussi di accesso ai medesimi, secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Viste le disposizioni dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo del 19 novembre 2010, n. 252 e dell'art. 2, comma 109, della legge del 23 dicembre 2009, n. 191, che prevedono che, per le Province autonome di Trento e Bolzano, gli oneri di cui alla presente delibera sono a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali e che le quote spettanti sono comunque rese indisponibili;
Visto l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), ed in particolare il comma 513, che modifica il comma 7 dell'art. 49 della legge costituzionale del 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), elevando da 9 decimi a 9,19 decimi il gettito fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione stessa. Conseguentemente, il citato comma 513, riduce il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al citato art. 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto-legge del 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 maggio 2014, n. 81, che ha fissato al 31 marzo 2015 il termine della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG);
Visto il comma 562 dell'art. 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), il quale dispone che a decorrere dall'anno 2015 il riparto dell'importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'art. 2, comma 283, lettera c) della richiamata legge n. 244 del 2007, deve tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria, istituito ai sensi dell'allegato A del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008;
Vista la propria delibera adottata in data odierna, concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2017, che ha disposto l'accantonamento della somma di 165.424.023 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007;
Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 13894 del 14 dicembre 2017, concernente il riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'importo di euro 165.424.023 sopra citato destinato al finanziamento della sanita' penitenziaria per l'anno 2017;
Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata sancita sulla proposta in esame nella seduta del 16 novembre 2017 (rep. atti n. 153/CU);
Considerato che la citata proposta del Ministro della salute tiene conto, secondo quanto previsto al citato comma 562 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, delle modifiche ai criteri di riparto condivise in data 13 settembre 2017 nell'ambito del richiamato Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria, modifiche in base alle quali il riparto non tiene piu' conto delle quote destinate ai centri clinici, nonche' di quelle relative agli ospedali psichiatrici che risultano chiusi ai sensi del richiamato decreto-legge n. 52 del 2014;
Considerato che a base della procedura del calcolo eseguito per la determinazione delle somme spettanti si pone, come somma iniziale da ripartire, il richiamato importo di 167.800.000 euro al lordo della riduzione di 2.375.977 euro stabilita dalla citata legge di stabilita' 2014, che viene poi detratta, e considerato inoltre che in base ai nuovi criteri si procede a ripartire detta somma tenendo conto delle seguenti modalita':
a) per il 65 per cento sulla base del peso percentuale complessivo del numero dei detenuti adulti presenti negli istituti penitenziari e del numero di minori in carico ai servizi della Giustizia minorile entrambi rilevati alla data del 31 dicembre 2016. Per quanto riguarda i detenuti adulti viene attribuito ad essi un peso pari ad 1 mentre per quanto riguarda i minori viene attribuito: un peso pari a 1 nel caso di inserimento degli stessi in istituti penali minorili, centri di prima accoglienza e comunita' ministeriali, ed un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento dei medesimi in comunita' private. Non sono considerati i minori in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) ai quali il Servizio sanitario nazionale deve garantire specifica assistenza psicologica;
b) per il 35 per cento sulla base del peso percentuale del numero degli ingressi dalla liberta' dei detenuti adulti e dei minori, entrambi rilevati alla data del 31 dicembre 2016. La distribuzione dei pesi nei confronti dei minori viene operata come nel punto precedente. I minori non vengono conteggiati se in carico agli uffici di servizio sociale, per gli stessi motivi sopra esposti;
Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, che il trasferimento delle risorse alle regioni a statuto speciale e' subordinato al trasferimento delle funzioni in materia di medicina penitenziaria sulla base delle relative norme attuative, adottate secondo i rispettivi statuti e secondo le norme di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che per le Regioni Sardegna e Valle d'Aosta le funzioni risultano gia' trasferite, rispettivamente ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 140 del 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2014, emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 192 del 2010, per cui le risorse finanziarie loro spettanti possono essere integralmente trasferite;
Considerato che anche per la Regione Siciliana le funzioni di sanita' penitenziaria risultano trasferite, ai sensi del decreto legislativo n. 222 del 2015 concernente le «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanita' penitenziaria»;
Considerato che alla Regione Friuli-Venezia Giulia non viene trasferita alcuna risorsa finanziaria in quanto la stessa provvede con risorse proprie, cosi' come stabilito dal gia' citato art. 1, comma 513, della legge n. 147 del 2013;
Considerato che la medesima proposta, in applicazione del richiamato art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, prevede che le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano rese indisponibili;
Considerato infine, che nella proposta in esame si tiene conto della richiesta, formulata dalla Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di apportare rettifiche di riequilibrio sulle quote di riparto, nella misura proposta dalla Commissione stessa, al fine di modulare nell'arco di un biennio le ricadute finanziarie derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri di riparto;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera del 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122/2012);
Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, cosi' come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato;
Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. L'importo di euro 165.424.023 - destinato al finanziamento della medicina penitenziaria con delibera di questo Comitato concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2017, adottata in data odierna - e' ripartito tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, e' assegnato alle regioni a statuto ordinario, nonche' alle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta e Siciliana, l'importo di euro 164.217.323, ripartito tra le medesime regioni secondo quanto indicato nella citata tabella allegata alla presente delibera.
3. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, la quota relativa alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari ad euro 1.206.700, resta indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2010, richiamati in premessa.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: Gentiloni Silveri
Il segretario: Lotti
Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 295
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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