Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 marzo 2018
Modalita' operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende dei lagomorfi d'allevamento e di animali di altre specie.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli e embrioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a), in base al quale «Il Ministero della sanita', a fini sanitari e di profilassi, puo' stabilire che siano sottoposte a identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento»;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina» e, in particolare, l'art. 12, che istituisce presso il Ministero della salute una Banca dati informatizzata nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN);
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e, in particolare, l'art. 18, che prevede in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante: «Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano» e, in particolare, l'art. 3, comma 2;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali» e, in particolare, l'art. 14, comma 1, che dispone che il titolare dell'azienda zootecnica, se non gia' registrato, deve chiedere la registrazione presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare» e, in particolare, l'art. 2, relativo alla violazione degli obblighi in materia di tracciabilita';
Visto il regolamento (CE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale, e, in particolare, l'art. 109, che prevede l'istituzione di una banca dati informatizzata degli animali terrestri allevati o custoditi;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2016, n. 205, che sostituisce l'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e ne prescrive le modalita' di compilazione;
Ritenuto necessario, per garantire l'attuazione del sistema della rintracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, di cui al citato art. 18 del regolamento (CE) 178/2002, stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996, le modalita' operative per la registrazione nella BDN delle informazioni concernenti le aziende di specie non ancora comprese nell'anagrafe zootecnica nazionale;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 22 febbraio 2018 (rep. atti n. 42/CSR);

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si adottano le seguenti definizioni:
a) animali: lagomorfi, esclusi i conigli d'affezione; chiocciole; animali delle specie elencate nell'allegato 2;
b) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aperto, nel quale gli animali sono allevati, custoditi o commercializzati, esclusi i macelli, i mezzi di trasporto, i posti d'ispezione frontalieri, gli stabulari ed i parchi presenti nell'Elenco ufficiale delle aree protette (EUAP);
c) allevamento: l'insieme degli animali della stessa specie, o gruppo di specie, dello stesso proprietario/detentore, presenti in un'azienda;
d) commerciante: la persona fisica o giuridica che compra e vende, direttamente o indirettamente, gli animali assicurandone il regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi entro trenta giorni dal loro acquisto ad altra azienda non di sua proprieta';
e) commerciante ambulante di conigli: la persona fisica o giuridica che detiene conigli per un tempo non superiore alle settantadue ore e che non necessita di particolari strutture per soddisfare le loro esigenze fisiologiche;
f) stalla del commerciante: azienda autorizzata al ricovero di animali per un tempo non superiore ai trenta giorni dall'ingresso degli animali nell'azienda stessa;
g) mercati, fiere, esposizioni: aziende autorizzate al ricovero di animali per fini commerciali o espositivi, per un tempo non superiore alla durata dell'evento (mostra, mercato, esposizione);
h) allevamento familiare di conigli: allevamento con numero di fori nido, ossia di strutture fisiche che ospitano le fattrici, inferiore a venticinque, che non movimenta animali verso altre aziende e nel quale gli animali stessi sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale, senza alcuna attivita' commerciale;
i) proprietario: la persona fisica o giuridica che ha la proprieta' degli animali e loro piena disponibilita';
l) detentore: la persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali che, qualora non coincida col proprietario, e' formalmente individuato dal proprietario degli animali.
 
Allegato 1

MANUALE OPERATIVO
Indice degli argomenti Parte A: Procedure generali
1. - Banca dati nazionale (BDN)
2. - Deleghe
3. - Registrazione delle aziende
3.1 - Allevamenti
3.2 - Mercati, fiere, esposizioni, stalla del commerciante
3.3 - Commercianti
4. - Registrazione variazione dei dati aziendali
5. - Comunicazione cessazione attivita'
6. - Registrazione delle movimentazioni in BDN
7. - Registrazione delle macellazioni in BDN
8. - Comunicazioni automatizzate
9. - Registrazione controlli eseguiti dai Servizi veterinari Parte B: Procedure specifiche per alcune specie animali
1. - Anagrafe dei lagomorfi d'allevamento
2. - Anagrafe degli animali di cui all'allegato 2 - camelidi e altri ungulati
3. - Anagrafe degli allevamenti di elicicoltura Parte A: Procedure generali 1. Banca dati nazionale (BDN).
La Banca dati nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, istituita con l'art. 12 del decreto legislativo n. 196 del 1999, e' gestita dal Centro servizi nazionale, di seguito denominato: «CSN», istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.
Il CSN gestisce e mette a disposizione degli utenti un applicativo web, in ambiente internet, ed espone, anche in ambiente SPC (Sistema pubblico di connettivita'), i servizi web necessari per garantire una cooperazione applicativa con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con soggetti che, ai sensi della normativa vigente, ne hanno diritto, previa richiesta al Ministero della salute, con altre amministrazioni dotate di autonomo sistema informatico, ovvero con le Banche dati regionali, nei casi previsti all'art. 2, comma 5.
Per l'alimentazione della BDN, gli utenti devono essere in possesso di un certificato di autenticazione digitale conforme alle specifiche della Carta nazionale dei servizi (CNS) o altro strumento di identificazione informatica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni.
Possono accedere alle informazioni contenute in BDN, tutti i soggetti che ne hanno interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e tutte le amministrazioni pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali.
Sul portale internet www.vetinfo.sanita.it - sono disponibili tutte le informazioni per utilizzare la BDN e, nelle sezione «Anagrafe Zootecnica - statistiche», sono accessibili, per la libera consultazione, i dati statistici presenti in BDN per ciascun territorio.
I soggetti abilitati hanno accesso ai dati di dettaglio di competenza presenti in BDN. A tal fine, i soggetti che ai sensi della normativa vigente ne hanno diritto, possono richiedere specifica autorizzazione al Ministero della salute, motivando tale richiesta.
A conferma dell'autorizzazione ottenuta, che potra' essere anche a titolo oneroso, i soggetti richiedenti saranno dotati, dal CSN, di specifico account per accedere alla BDN per la consultazione dei dati delle aziende oggetto di autorizzazione. 2. Deleghe.
Il detentore e il responsabile dello stabilimento di macellazione scelgono se operare in BDN direttamente o tramite proprio delegato e registrano tale scelta in BDN.
La delega per gli adempimenti previsti e' unica, ossia non e' possibile la registrazione di piu' soggetti abilitati ad operare in BDN per la stessa azienda o stabilimento di macellazione.
Il conferimento della delega, da parte del delegante, e l'accettazione da parte del delegato non sono tacite, ma sono esplicite e documentabili.
I delegati provvedono alla registrazione in BDN delle informazioni previste dal presente manuale operativo, entro cinque giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del delegante.
Per variare la scelta del proprio delegato, il soggetto delegante, prima di indicare il nuovo delegato, revoca il precedente. Entrambi gli eventi sono registrati in BDN.
Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio puo' provvedere, qualora abbia accettato formalmente la delega, all'inserimento ed aggiornamento in BDN delle informazioni di competenza del detentore. 3. Registrazione delle aziende.
La registrazione in BDN di una nuova azienda e' effettuata secondo le seguenti procedure informatizzate:
a) il detentore degli animali o il suo delegato, presenta istanza allo Sportello unico attivita' produttive (SUAP) competente per territorio che, acquisite tutte le informazioni necessarie, comunica all'ASL competente la pratica completa relativa alla nuova azienda. L'ASL, se del caso, registra l'azienda in BDN;
b) nel caso in cui, nel territorio di competenza, non sia ancora operativa la procedura tramite SUAP, il detentore degli animali o il suo delegato, una volta acquisite le autorizzazioni ed effettuate le comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni, comprese quelle richieste dal comune ove e' localizzata l'azienda, accede alla BDN tramite il portale internet www.vetinfo.sanita.it e, seguendo le istruzioni specifiche, registra tutte le informazioni previste. Se le informazioni sono state inserite in maniera corretta, la BDN genera un messaggio per il Servizio veterinario dell'ASL che, entro sette giorni, effettuate le verifiche del caso, registra in BDN l'apertura dell'azienda, oppure comunica al richiedente le modalita' per perfezionare la procedura.
Per ogni nuova azienda, correttamente registrata, secondo le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b), la BDN genera un codice aziendale. L'operatore richiedente riceve comunicazione inerente all'avvenuta registrazione, il codice aziendale assegnato e le modalita' per perfezionare l'accreditamento ed attivare le funzioni connesse al profilo specifico in BDN.
Informazioni da registrare:
ASL e distretto di competenza;
denominazione e data di apertura;
indirizzo comprendente le coordinate geografiche (georeferenziazione), via/piazza/strada/ecc., numero civico, c.a.p., localita', comune e provincia;
informazioni catastali.
3.1 Allevamenti.
Per la registrazione di un allevamento il sistema informatizzato prevede, nell'ambito dell'azienda di appartenenza, la compilazione, da parte dell'allevatore o di un suo delegato, delle informazioni relative all'allevamento stesso. Se le informazioni sono state inserite in maniera corretta, la BDN genera un messaggio per il Servizio veterinario ASL che, entro sette giorni, effettuate le verifiche del caso, registra in BDN l'apertura dell'allevamento, oppure comunica al richiedente le modalita' per perfezionare la procedura.
Informazioni da inserire per la corretta registrazione:
la tipologia di attivita', individuata tra le opzioni previste nella specifica tabella di decodifica;
la specie, o il gruppo specie animale allevata/ospitata/commercializzata, individuata tra le opzioni previste nella specifica tabella di decodifica;
il codice fiscale del proprietario degli animali;
il codice fiscale del detentore degli animali, se diverso dal proprietario;
la denominazione dell'attivita';
la data d'inizio dell'attivita';
la data di inizio dell'affidamento dell'attivita' alla responsabilita' del detentore;
la superficie complessiva destinata agli animali espressa in mq;
l'indicazione della volonta' del detentore degli animali di delegare o meno ad altri soggetti abilitati il compito di registrare in BDN gli eventi dell'anagrafe di propria competenza.
La registrazione in BDN degli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h) del presente decreto, se richiesta dal Servizio veterinario competente per territorio, richiede una procedura semplificata e la generazione del codice aziendale.
3.2 Mercati, fiere ed esposizioni.
Per tali strutture, oltre alle informazioni di cui al precedente paragrafo 3 e 3.1, occorre registrare:
la capacita' strutturale come risultante da autorizzazione sanitaria;
il numero e la data di rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attivita'.
Le movimentazioni di uscita e di ingresso di animali da e verso tali strutture sono registrate a cura dei singoli allevatori che se ne avvalgono, ad eccezione delle movimentazioni verso gli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h).
3.3 Commerciante e stalla del commerciante.
Per tali strutture, oltre alle informazioni di cui al precedente paragrafo 3 e 3.1, occorre registrare:
la classificazione dell'attivita' di commerciante scelta tra quelle presenti nella specifica tabella di decodifica;
la capacita' strutturale della stalla del commerciante, come risultante da autorizzazione sanitaria;
il numero e la data di rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attivita'.
Nel caso del commerciante ambulante di conigli, che non dispone di una struttura fissa, il codice aziendale e' attribuito alla sede legale della ditta. 4. Registrazione variazioni dei dati aziendali.
Il detentore degli animali, direttamente o tramite delegato, registra in BDN, entro sette giorni dall'evento, le informazioni inerenti alla variazione dei dati aziendali, compilando l'apposito modulo informatizzato.
Se le informazioni sono state registrate in maniera corretta, la BDN genera un messaggio per il Servizio veterinario dell'ASL che, entro sette giorni, registra in BDN le nuove informazioni, oppure comunica al richiedente le modalita' per perfezionare la procedura.
L'avvenuta registrazione e' comunicata dalla BDN all'operatore richiedente tramite messaggio. 5. Comunicazione cessazione attivita'.
Il detentore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN, entro sette giorni dall'evento, le informazioni inerenti alla cessazione dell'attivita' aziendale compilando l'apposito modulo informatizzato, indicando la data di cessazione.
Se le informazioni riguardanti la cessazione dell'attivita' sono state registrate in maniera corretta, la BDN genera un messaggio per il Servizio veterinario dell'ASL che, entro sette giorni, registra in BDN tale comunicazione, oppure comunica al richiedente le modalita' per perfezionare la procedura.
L'avvenuta registrazione e' comunicata dalla BDN all'operatore richiedente tramite messaggio. 6. Registrazione delle movimentazioni in BDN.
Il detentore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN le informazioni inerenti alle movimentazioni in entrata ed in uscita per ciascuna partita o, se del caso, dei singoli animali, compilando la dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali, prevista dal decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 e con le deroghe temporali di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto.
Sono esentati da tale obbligo solo le partite di animali destinati ad allevamenti familiari di conigli.
In deroga all'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 28 giugno 2016, l'obbligo della compilazione informatica del modello 4 per gli animali oggetto del presente decreto decorre a partire dal trentaseiesimo mese successivo alla pubblicazione del presente decreto.
Nei casi in cui il modello 4, in attuazione delle deroghe previste dal predetto decreto ministeriale 28 giugno 2016, non e' compilato con modalita' informatica, e' obbligatorio registrare in BDN, entro sette giorni lavorativi dall'evento, le informazioni relative alle movimentazioni, per ciascuna partita o, se del caso, per i singoli animali.
Le movimentazioni di uscita e di ingresso di animali, da e verso mercati, fiere ed esposizioni, sono registrate a cura dei singoli allevatori che se ne avvalgono, ad eccezione delle movimentazioni verso gli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h) del presente decreto. 7. Registrazione delle macellazioni in BDN.
Il responsabile dello stabilimento di macellazione, direttamente o tramite delegato, registra in BDN, entro sette giorni dalla macellazione, i seguenti dati:
a) per ciascuna partita macellata proveniente da aziende sul territorio nazionale:
la data dell'avvenuta macellazione;
l'identificativo del modello 4, di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2016;
l'identificativo aziendale della struttura di provenienza degli animali;
il numero o il peso degli animali macellati distinti per specie;
le Informazioni per la catena alimentare (I.C.A.).
Il responsabile dello stabilimento di macellazione puo' recuperare, attraverso specifici moduli informatici, le informazioni gia' inserite in BDN al momento della elaborazione informatica del modello 4 dalla struttura di partenza della stessa partita degli animali;
b) per ciascuna partita proveniente da altri Paesi, per essere direttamente macellata, sono richieste, oltre a quelle previste al precedente punto a), le seguenti informazioni:
Paese di provenienza;
estremi e data del certificato sanitario;
c) l'identificativo del singolo animale macellato, nel caso di specie animali identificati individualmente.
Ai fini della registrazione in BDN delle macellazioni, i dati anagrafici degli stabilimenti autorizzati alla macellazione degli animali sono recuperati, tramite cooperazione applicativa, dal sistema informativo «Sintesi stabilimenti». 8. Comunicazioni automatizzate.
Il CSN fornisce ai Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio e a quelli delle regioni e delle province autonome tutti i dati di competenza territoriale registrati in BDN, sulla base di schemi operativi e modalita' documentate e comunica, con cadenza giornaliera, tutti i record relativi a nuove notifiche o a segnalazioni di variazioni di dati esistenti.
Inoltre, il CSN comunica periodicamente agli operatori responsabili dell'inserimento dei dati, l'elenco delle anomalie in BDN riscontrabili ex-post, al fine della loro regolarizzazione. 9. Registrazione controlli eseguiti dai Servizi veterinari.
Il Servizio veterinario dell'ASL effettua le verifiche periodiche, di cui all'art. 2, comma 7 del presente decreto, e registra in BDN la data, il motivo e gli esiti del controllo.
La frequenza e la numerosita' dei controlli e' stabilita dai Servizi veterinari competenti, secondo la valutazione del rischio attribuita all'azienda dal Servizio stesso, sulla base di parametri epidemiologici, della capacita' strutturale e di altre condizioni sanitarie rilevanti. In ogni caso, il numero dei controlli annui, per ciascuna delle specie animali di cui al presente decreto, non puo' essere inferiore all'1% delle aziende presenti nel territorio di competenza.
Le aziende e gli allevamenti che in BDN risultano essere privi di animali per piu' di dodici mesi sono controllati obbligatoriamente anche al fine di registrarne la cessazione di attivita'. Parte B: Procedure specifiche per alcune specie animali 1. Anagrafe dei lagomorfi d'allevamento.
Per gli allevamenti di lagomorfi, oltre alle informazioni di cui alla parte A, paragrafo 3.1, occorre registrare:
l'orientamento produttivo prevalente dell'allevamento scelto tra i seguenti:
1. riproduzione/ciclo aperto - presenza di soli soggetti riproduttori;
2. ingrasso - presenza di soli capi destinati alla produzione di carne: in tal caso occorre specificare il numero massimo di capi da ingrasso allevabili contemporaneamente;
3. misto o ciclo chiuso - riproduzione ed ingrasso nello stesso allevamento: in tal caso specificare il numero massimo di capi da ingrasso allevabili contemporaneamente;
4. accrescimento riproduttori - presenza di soli giovani riproduttori: in tal caso specificare il numero di fori di stazionamento o accrescimento;
5. faunistico/venatorio.
Per l'orientamento produttivo «riproduzione» e «misto» deve essere indicato:
il numero di fori nido, ossia delle strutture fisiche che ospitano le fattrici per il parto e l'allattamento fino allo svezzamento della nidiata;
il numero di fori maschio, ossia delle strutture fisiche che ospitano i maschi riproduttori;
la tipologia produttiva, scelta tra selezione - grand parents, con linee pure di riproduttori i cui nati sono destinati a divenire riproduttori - e moltiplicazione - parents;
se l'allevamento e' un centro di produzione/raccolta di materiale seminale autorizzato.
La modalita' di allevamento scelto tra:
1. a terra;
2. in gabbia: in tal caso specificare se si fa uso di gabbie tipo parchetto.
L'indicazione dell'applicazione di quarantena/vuoto sanitario.
Il censimento annuo: a tal fine, il detentore degli allevamenti di conigli non familiari registra in BDN, direttamente o tramite delegato, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il numero totale di conigli di eta' superiore ai trenta giorni allevati nell'anno precedente, specificando il numero di fattrici, di rimonte, di conigli da ingrasso e il numero di animali di eta' superiore ai trenta giorni morti in allevamento durante il periodo di riferimento. Per gli allevamenti di lepri, occorre indicare il numero di coppie allevate durante l'anno. 2. Anagrafe degli animali di cui all'allegato 2 - Camelidi e altri ungulati.
Per gli allevamenti di animali delle specie previste dall'allegato 2, oltre alle informazioni di cui alla parte A, paragrafo 3.1, occorre registrare:
l'orientamento produttivo dell'allevamento scelto tra: produzione di prodotti (latte, pelle, lana, carne); altre finalita'.
Il censimento annuo: a tal fine, il detentore registra in BDN, direttamente o tramite delegato, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il numero totale di animali di eta' superiore ai sei mesi allevati nell'anno precedente e il numero di animali di eta' superiore ai sei mesi morti in allevamento durante il periodo di riferimento. 3. Anagrafe degli allevamenti di elicicoltura.
Per gli allevamenti di chiocciole a scopo alimentare, oltre alle informazioni di cui alla parte A, paragrafo 3.1, occorre registrare:
l'orientamento produttivo scelto tra:
1. riproduzione o ciclo aperto (soli soggetti riproduttori);
2. ingrasso (solo chiocciole in fase di ingrasso e finissaggio);
3. misto o ciclo chiuso (riproduzione e ingrasso nello stesso allevamento).
La modalita' di allevamento individuata tra:
1. all'aperto;
2. al coperto;
3. sistema misto: riproduzione in ambiente controllato coperto e ingrasso all'esterno.
 
Allegato 2

ANIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

1. Mammiferi appartenenti all'ordine Artiodactyla, sottordine Ruminantia (yak, gnu, zebu', cervo, capriolo, camoscio, daino, muflone, stambecco, antilope, gazzella, alce, renna).
2. Mammiferi appartenenti all'ordine Artiodactyla, sottordine Tylopoda (cammello, dromedario, lama, alpaca, guanaco, vigogna).
 
Art. 2
Anagrafe

1. Il presente decreto istituisce e regolamenta l'anagrafe informatizzata nazionale degli animali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a).
2. Le principali finalita' dell'anagrafe sono:
a) tutela economico-sanitaria e valorizzazione del patrimonio zootecnico;
b) supporto nella trasmissione di informazioni sullo stato sanitario delle aziende e degli allevamenti;
c) tutela del consumatore.
3. Sono responsabili del funzionamento dell'anagrafe, ciascuno per le proprie competenze e con le modalita' operative di cui all'allegato 1:
a) il detentore degli animali, che ha l'obbligo di registrare in BDN, direttamente o tramite delegato, le informazioni aggiornate sulle aziende e sulle movimentazioni;
b) i responsabili degli stabilimenti di macellazione, che hanno l'obbligo di registrare in BDN, direttamente o tramite delegato, le informazioni sugli animali macellati presso gli stabilimenti di loro competenza;
c) i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, che effettuano la vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione del presente decreto e registrano in BDN i mercati, le fiere e le esposizioni presenti sul territorio di propria competenza;
d) il Centro servizi nazionale (CSN), costituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, che elabora e gestisce il sistema informatizzato della BDN;
e) il Ministero della salute, che organizza a livello centrale il sistema informatizzato della BDN, coordina le attivita' dei Servizi veterinari locali, tramite atti di gestione e indirizzo, e per la parte di competenza verifica le attivita' territoriali inerenti all'applicazione del decreto.
4. Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilita' del patrimonio zootecnico nazionale.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, gia' dotate di proprie banche dati, possono utilizzarle anche per l'anagrafe oggetto del presente decreto, garantendo l'alimentazione della BDN in tempo reale, con identico livello di qualita' e di sicurezza dei dati e assicurando agli utenti gli stessi servizi offerti a livello nazionale.
6. I detentori degli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), non sono obbligati alla registrazione nella BDN di cui al comma 3, lettera a), ma tali allevamenti devono essere comunque registrati, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 158, presso il Servizio veterinario competente per territorio.
7. Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio effettua le verifiche periodiche inerenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, secondo quanto descritto nel Manuale operativo di cui all'allegato 1.
8. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali

1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati, in modo da consentire la piena operativita' delle disposizioni in esso contenute, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. In deroga al comma 1, gli adempimenti di cui al paragrafo 6 della parte A dell'allegato 1, inerenti alle movimentazioni, sono registrate in BDN entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Ove ritenuto necessario, per motivazioni sanitarie o di benessere animale, procedere all'identificazione individuale degli animali appartenenti alle specie di cui all'allegato 2, le modalita' tecniche e le procedure saranno definite con dispositivo del Direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari presso il Ministero della salute, sentite le regioni e le province autonome.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia regionali e le relative norme di attuazione.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2018

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 544
 
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