Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2018 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Aurobindo»



Estratto determina AAM/PPA n. 249 del 15 marzo 2018

Codice pratica: C1B/2017/1602.
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ALPRAZOLAM AUROBINDO anche nelle forme farmaceutiche/dosaggi e confezioni di seguito indicate:
Confezioni:
«0,25 mg compresse» 20 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041884077 (base 10) 17Y6FF (base 32);
«0,25 mg compresse» 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041884089 (base 10) 17Y6FT (base 32);
«0,5 mg compresse» 20 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041884091 (base 10) 17Y6FV (base 32);
«0,5 mg compresse» 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041884103 (base 10) 17Y6G7 (base 32);
«1 mg compresse» 20 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041884115 (base 10) 17Y6GM (base 32);
«1 mg compresse» 60 compresse in flacone HDPE - AIC n. 041884127 (base 10) 17Y6GZ (base 32).
Principio attivo: alprazolam.
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno - Varese, via San Giuseppe 102, cap 21047, codice fiscale 06058020964.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per le confezioni sopraindicate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopraindicate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:
RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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