Gazzetta n. 85 del 12 aprile 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 13 febbraio 2018 |
Modifica del decreto n. 12272 del 15 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Vista la legge n. 238 del 12 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, in particolare l'art. 8 comma 9; Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2015 n. 12272 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 2016; Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017 relativo alle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana; Vista la nota prot. n. 2684 del 31 ottobre 2017 della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome con la quale e' stato chiesto di poter inserire, come criterio di priorita', una delle sei fattispecie previste al punto D dell'allegato II al reg. (UE) 2015/560; Considerato il parere della Commissione europea Ares (2017) 5680223 del 21 novembre 2017 che chiarisce che l'affitto di superfici vitate al solo scopo di procedere alla loro immediata estirpazione e al reimpianto in una localita' differente e molto distante non puo' essere considerato una normale attivita' agricola, soprattutto se la superficie oggetto di estirpazione non e' stata gestita dall'affittuario per un certo lasso di tempo e se il contratto d'affitto e' rescisso dopo l'estirpazione; Ritenuto necessario, ai fini del miglioramento della competitivita' del settore nell'ambito delle singole Regioni, garantire un coerente incremento del relativo potenziale regionale, nel caso di richieste che superino la superficie messa a disposizione annualmente per la crescita nazionale; Ritenuto necessario, al fine di evitare che i richiedenti le autorizzazioni eludano il sistema di assegnazione proporzionale e il principio di gratuita' e non trasferibilita' delle autorizzazioni, adottare misure aggiuntive; Visto il rinvio indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2017; Considerata la mancata intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'11 gennaio 2018; Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'8 febbraio 2018 e' stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzando il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad adottarlo;
Decreta:
Art. 1
1. L'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre 2015 e' sostituito dal seguente: « 1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 7, le autorizzazioni per nuovi impianti sono rilasciate ogni anno nella misura dell'1% della superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione. E' garantita alle Regioni e Province Autonome una superficie minima di assegnazione pari a 10 ettari utilizzando la superficie non assegnata nel corso della precedente annualita', a seguito della rinuncia di cui al comma 2, dell'art. 9. Le autorizzazioni hanno validita' di 3 anni dalla data del rilascio». 2. L'art. 7-bis, del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre 2015 novellato dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2017 n. 527, e' sostituito dal seguente: «Art. 7-bis Criteri di priorita' applicazione art. 7, comma 1, lettera c). 1. Dal 2018, le Regioni possono applicare, per l'intera superficie di cui all'art. 9, comma 5, i seguenti criteri di priorita': a) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalita' di altro tipo di cui all'allegato II paragrafo I, lettera II, del regolamento delegato. Tale criterio e' considerato soddisfatto se il richiedente e' una persona giuridica, a prescindere dalla forma giuridica adottata, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti: 1) il richiedente e' un'organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attivita' a fini sociali; 2) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'art. 10, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; 3) il richiedente che rispetta questo criterio si impegna, per un periodo di 5 anni, a non affittare, ne' alienare le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030; b) le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno o piu' dei tipi di superficie seguenti, di cui all'art. 64, paragrafo 2, lettera D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'allegato II del regolamento delegato: 1) superfici soggette a siccita' con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5; 2) superfici con scarsa profondita' radicale, inferiore a 30 cm; 3) superfici con problemi di tessitura e pietrosita' del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013; 4) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %; 5) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi; 6) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km² caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici. c) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'art. 64 del regolamento e l'allegato II del regolamento delegato. Tale criterio e' considerato soddisfatto se i richiedenti sono gia' viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta. 2. L'istruttoria della verifica dei criteri di cui alle lettere b) e c) dovra' essere completata dalle Regioni entro il 30 maggio di ogni anno, pena la mancata applicazione del criterio. 3. Ciascuna Regione, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica al Ministero secondo la tabella riportata nell'allegato II, la ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri di cui al comma 1, associando un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1). La somma di tutti i valori individuali deve essere pari a uno (1). Per il 2018, le regioni presentano tale comunicazione entro 10 giorni dall'emanazione del presente decreto. 4. Per il 2018, inoltre, nel caso in cui le regioni abbiano trasmesso la comunicazione dei criteri di cui all'art. 7-bis del decreto ministeriale del 30 gennaio 2017 n. 527, la modificano secondo i criteri sopra individuati, entro 10 giorni dall'emanazione del presente decreto. 5. Le Regioni che non applicano la previsione di cui al comma 1 comunicano tale decisione al Ministero, con le modalita' previste dal comma 3». 3. All'art. 9, comma 2 le parole "entro 10 giorni" sono sostituite da "entro 30 giorni". 4. L'art. 9-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 9-bis Disposizioni specifiche per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti. 1. Dal 2018 e' applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari. Le Regioni che vogliono applicare un limite massimo per domanda inferiore comunicano tale decisione al Ministero, con le modalita' previste dell'art. 7-bis comma 3. 2. Dal 2018, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie di cui all'art. 6, comma 1 calcolata a livello regionale, ciascuna Regione puo' garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti. Tale limite sara' di conseguenza ridotto se la superficie disponibile non e' sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti. La scelta di applicare tale limite e' comunicata dalle Regioni interessate entro dieci giorni dalla data di comunicazione da parte del Ministero alle Regioni delle richieste ammissibili. 3. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare, secondo i criteri di cui all'art. 7-bis, comma 1 ovvero sulla base di un elenco nel caso di non applicazione dei criteri di priorita'. 4. A seguito della attribuzione di cui al comma 3, le eventuali superfici disponibili sono assegnate proporzionalmente per il raggiungimento del livello di cui all'art. 6, comma 1, calcolato a livello regionale. 5. Se a seguito delle assegnazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, sono disponibili ulteriori superfici, le stesse sono assegnate secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 6. 6. Per il 2018, la superficie non assegnata nel corso della precedente annualita', a seguito della rinuncia di cui al comma 2 dell'art. 9, e' rilasciata, al netto della superficie necessaria al raggiungimento della soglia minima di 10 ettari di cui all'art. 6 comma 1, alle Regioni in cui insiste il cratere del sisma del 2016/2017, per complessivi 20 ettari e, per la restante parte ai richiedenti le nuove autorizzazioni per superfici situate all'interno della zona infetta da Xylella fastidiosa, ad eccezione dei 20 chilometri contigui alla zona cuscinetto, secondo le definizioni di cui all'art. 7, del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, al fine di prevedere una riconversione nelle aree colpite dalla fitopatia. L'istruttoria della verifica di tale requisito dovra' essere completata dalle Regioni entro il 30 maggio di ogni anno, pena la mancata applicazione dello stesso». 5. All'art. 10 e' aggiunto in fine il seguente comma: «4. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuita' e non trasferibilita' della titolarita' delle autorizzazioni (di cui all'art. 2, comma 3) conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitivita' del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di conduzione non da' origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui e' avvenuto l'estirpo. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per i quali e' stata gia' effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo». 6. L'allegato II di cui all'art. 7-bis del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre 2015 e s.m.i. e' sostituito dall'allegato I al presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 febbraio 2018
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev n. 168 |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
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