Gazzetta n. 83 del 10 aprile 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 30 marzo 2018 |
Scioglimento della «Edilcoop Salentina - Societa' cooperativa edilizia per azioni», in Lecce nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Considerato, come emerge dal verbale della predetta ispezione, che la cooperativa non persegue lo scopo sociale e mutualistico, avendo integrato il proprio oggetto sociale originario di cooperativa edilizia con lo svolgimento di un'attivita' commerciale lucrativa consistente nella costruzione e vendita di impianti fotovoltaici e successivamente avendo provveduto alla costruzione e gestione in proprio di un impianto fotovoltaico, vendendo l'energia elettrica prodotta a terzi distributori e percependo i relativi contributi in conto esercizio; Considerato altresi' che l'attivita' sopra descritta risulta sconosciuta alla gran parte dei soci e che i soci stessi non sono adeguatamente coinvolti nella vita sociale dell'ente e non hanno ricevuto alcun vantaggio mutualistico dalle nuove attivita'; Tenuto conto, inoltre, come rilevato nel verbale di ispezione, delle gravi irregolarita' riscontrate nella convocazione delle assemblee dei soci e della condizione di conflitto di interesse da parte del legale rappresentante, riscontrata in molte operazioni condotte dalla cooperativa; Considerato che in data 8 agosto 2016 e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento; Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentate, acquisite in data 22 agosto 2016, dalle quali risulta, tra l'altro, che la cooperativa ha ritenuto di non modificare lo statuto sociale con la previsione di un nuovo scambio mutualistico riferito all'attivita' di costruzione e vendita di impianti fotovoltaici e di produzione e vendita di energia elettrica, ne' ad oggi la cooperativa ha provveduto ad adottare iniziative atte a regolarizzare la propria situazione; Ritenuto, pertanto, che gli elementi forniti dalla cooperativa non siano utili per non disporre lo scioglimento dell'ente; Vista la nota del 21 novembre 2017 con la quale l'Associazione di rappresentanza, Legacoop - Lega Nazionale Cooperative e Mutue, e' stata sollecitata a comunicare i nominativi di tre professionisti disposti ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della societa' cooperativa - gia' peraltro richiesti con la citata comunicazione di avvio del procedimento - assegnando il termine di quindici giorni per provvedere in tal senso; Vista la nota di questa amministrazione del 14 febbraio 2018 con cui e' stata sollecitata ulteriormente l'Associazione di rappresentanza a fornire la terna di professionisti per l'attribuzione dell'incarico di commissario liquidatore, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, stante il mancato riscontro alle precedenti comunicazioni in tal senso ed e' stato comunicato alla cooperativa che questa Autorita' di vigilanza avrebbe comunque provveduto ad adottare il decreto di scioglimento per atto d'autorita'; Vista la nota acquisita agli atti in data 28 febbraio 2018 con cui il legale rappresentante della cooperativa e il legale da essa incaricato contestano il contenuto della sopra richiamata nota del 14 febbraio 2018, deducendo, in particolare, che l'Amministrazione procedente avrebbe «esaurito il proprio potere provvedimentale» per il decorso del termine; Ritenute non meritevoli di accoglimento le menzionate ulteriori argomentazioni prodotte dalla cooperativa, in quanto secondo il principio generale di necessita' dell'azione amministrativa, funzionale alla cura dell'interesse pubblico individuato dalla legge, la pubblica amministrazione non consuma mai il proprio potere pubblicistico e deve pertanto essere esclusa l'illegittimita' o invalidita' del provvedimento emesso oltre il termine di conclusione del procedimento, a maggior ragione nel caso di specie, considerata anche la mancata designazione, piu' volte richiesta alla Associazione di rappresentanza, ex art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Ritenuto altresi' che non puo' ritenersi leso l'affidamento della cooperativa, posto che quest'ultima, come argomentato, continua a porre in essere una immutata condizione di mancato perseguimento dello scopo mutualistico; Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto di autorita' con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2545-septiesdecies; Tenuto conto che l'Associazione di rappresentanza non ha a tutt'oggi fornito i nominativi dei professionisti disposti ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della societa' cooperativa in questione, il nominativo del professionista cui affidare tale incarico e' stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilita' all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1
La societa' cooperativa «Edilcoop Salentina - societa' cooperativa edilizia per azioni» con sede in Lecce, (codice fiscale n. 00560800757), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile. |
| Art. 2
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore l'avv. Fernando Greco, nato a Roma il 1° dicembre 1968 (codice fiscale GRCFNN68T01H501C), domiciliato in Lecce, piazza Mazzini n. 64. |
| Art. 3
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 30 marzo 2018
p. Il direttore generale: Moleti |
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