Gazzetta n. 80 del 6 aprile 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018, n. 29
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica, e, in particolare, l'articolo 42;
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria;
Visto il comma 7 del citato articolo 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 febbraio 2017, n. 19;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Considerati i risultati della sperimentazione del bilancio di cassa per gli anni 2011-2012, svolta ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le informazioni provenienti dalla sperimentazione in corso, ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93;
Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, e, in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera b), che ha prolungato la sperimentazione della nuova disciplina dell'impegno di spesa di ulteriori dodici mesi rispetto alla scadenza, precedentemente prevista, del 30 settembre 2017;
Considerato che i risultati definitivi della citata sperimentazione saranno oggetto del Rapporto da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
Sentita la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visti i pareri delle Commissioni parlamentari, competenti per materia, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Impegno e pagamento

1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo del comma 2 le parole: «della necessaria copertura finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «delle necessarie disponibilita' finanziarie, in termini di competenza e di cassa, di cui al terzo periodo» e il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'impegno puo' essere assunto solo in presenza, sulle pertinenti unita' elementari di bilancio, di disponibilita' finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilita' stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa puo' essere assunto anche solamente in presenza della ragione del debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al secondo periodo del presente comma siano individuabili all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti. Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili, sulla base di un programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione dai medesimi funzionari delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 23, comma 1-ter, e nel limite degli impegni assunti per l'esercizio finanziario di riferimento. L'assunzione degli impegni di spesa delegata e' possibile solo in presenza dei seguenti elementi costitutivi: la ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento. A valere sugli impegni di spesa delegata, l'amministrazione dispone una o piu' aperture di credito in funzione dell'esigibilita' delle obbligazioni assunte o programmate dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione, a fronte delle aperture di credito ricevute non si perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine dell'esercizio, i funzionari delegati ne danno comunicazione all'amministrazione per la corrispondente riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto di riduzione rientra nella disponibilita' dell'amministrazione e puo' essere accreditato nel medesimo esercizio finanziario in favore di altri funzionari delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le modalita' di cui al presente articolo. Gli importi degli impegni di spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura dell'esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento costituiscono economie di bilancio. Gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell'esercizio costituiscono residui di spesa delegata e possono essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, prioritariamente in base all'esigibilita' delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati, fermi restando i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis. Previa autorizzazione dell'amministrazione di riferimento, secondo le norme vigenti nell'ordinamento specifico di ogni singola amministrazione, i funzionari delegati possono avviare le procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del relativo ordine di accreditamento.»;
c) al comma 6, lettera b), le parole: «i capitoli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «le unita' elementari di bilancio interessate»;
d) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «Al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio statale» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di garantire una corretta programmazione dell'utilizzo degli stanziamenti di cassa del bilancio statale» e le parole: «sui capitoli di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «sulle unita' elementari di bilancio»;
2) al primo periodo, la parola: «pluriennale» e' soppressa;
3) dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «Il dirigente responsabile della gestione ha l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti, con riferimento alle unita' elementari di bilancio di propria pertinenza, almeno con cadenza mensile, anche in assenza di nuovi impegni e, in ogni caso, in relazione a provvedimenti di variazioni di bilancio adottati ai sensi della normativa vigente in materia di flessibilita' in fase di gestione.»;
e) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, il piano finanziario dei pagamenti e' predisposto e aggiornato dal dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis.»;
f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse.»;
g) al comma 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «sull'applicazione dei commi 7, 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «sull'applicazione dei commi 7, 7-bis, 8 e 9»;
2) la parola: «(Cronoprogramma)» e' soppressa;
h) al comma 11 le parole: «A partire dal 1° gennaio 2017, e'» sono sostituite dalla seguente: «E'», nonche' le parole: «e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati » sono soppresse;
i) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante mandati informatici. Il pagamento delle pensioni nonche' delle competenze fisse ed accessorie al personale dello Stato viene effettuato mediante ordini collettivi di pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati sono pagate mediante ruoli di spesa fissa informatici.».
2. All'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2 e 4, le parole: «ai pertinenti capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «alle pertinenti unita' elementari di bilancio»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. I termini di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai residui di cui al comma 2-bis dell'articolo 34».
3. All'articolo 34-ter, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «capitolo di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «unita' elementare di bilancio.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 42 della citata
legge n. 196 del 2009:
«Art. 42 (Delega al Governo per il riordino della
disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento
della funzione del bilancio di cassa). - 1. Ai fini del
riordino della disciplina per la gestione del bilancio
dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio
di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di
competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro
quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione della disciplina
dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese,
nonche' di quella relativa alla formazione ed al regime
contabile dei residui attivi e passivi, al fine di
assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e
omogeneita' di trattamento di analoghe fattispecie
contabili;
b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio
di cassa, previsione del raccordo, anche in appositi
allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio
statale e la gestione di tesoreria;
c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio
del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico
del dirigente responsabile, di predisporre un apposito
piano finanziario che tenga conto della fase temporale di
assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina
e paga le spese;
d) revisione del sistema dei controlli preventivi
sulla legittimita' contabile e amministrativa
dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile del
pagamento, tenendo anche conto di quanto previsto alla
lettera c);
e) previsione di un periodo transitorio per
l'attuazione della nuova disciplina;
f) considerazione, ai fini della predisposizione del
decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati
della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;
g) previsione della graduale estensione delle
disposizioni adottate in applicazione delle lettere a), c)
e d) alle altre amministrazioni pubbliche, anche in
coerenza con quanto disposto dall'art. 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42, nonche' dall'art. 2 della presente
legge;
h) rilevazione delle informazioni necessarie al
raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la
redazione del conto consolidato delle amministrazioni
pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito
dell'Unione europea.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita
sperimentazione della durata massima di due esercizi
finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per
materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attivita'
di sperimentazione.
3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di esso sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni
dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'
essere comunque adottato. Qualora il termine per
l'espressione del parere scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio
della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato
di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi
alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali
modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna
Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione, il
decreto puo' essere comunque adottato dal Governo.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere
adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo
decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e
con le medesime modalita' previsti dal presente articolo.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 5 e 7 dell'art.
1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale. Deleghe al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il
riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche'
per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita'
di Stato e di tesoreria):
«5. Ai fini del riordino della disciplina per la
gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della
funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la
redazione anche in termini di competenza, il Governo e'
delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, un decreto
legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi
di cui all'art. 42, comma 1, della citata legge n. 196 del
2009.
(Omissis).
7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 5, possono essere
adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo
decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con le medesime modalita' previsti dai commi 5
e 6.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 1
della legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del
termine per l'esercizio di deleghe legislative):
«4. All'art. 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n.
89, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "diciotto mesi"».
- Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93
(Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e
il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in
attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
giugno 2016, n. 127.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 34 della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dall'art. 1 del
presente decreto:
«Art. 34 (Impegno e pagamento). - 1. I dirigenti,
nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano
ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in
bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che
attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di
spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di
autonomia contabile.
2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in
relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche
perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel
rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti
stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando
pubblicita' mediante divulgazione periodica delle
informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi
in cui l'obbligazione diviene esigibile. L'assunzione dei
suddetti impegni e' possibile solo in presenza delle
necessarie disponibilita' finanziarie, in termini di
competenza e di cassa, di cui al terzo periodo e dei
seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito,
l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio
finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le
previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore
univocamente individuato. L'impegno puo' essere assunto
solo in presenza, sulle pertinenti unita' elementari di
bilancio, di disponibilita' finanziarie sufficienti, in
termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla
spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi
fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il
rispetto del piano finanziario dei pagamenti
(Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti
di flessibilita' stabiliti dalla legislazione vigente in
fase gestionale o in sede di formazione del disegno di
legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad
amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa puo' essere
assunto anche solamente in presenza della ragione del
debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i
rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al
secondo periodo del presente comma siano individuabili
all'esito di un iter procedurale legislativamente
disciplinato.
2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione
provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di
mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti.
Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento,
con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni
assunte o programmate dai funzionari delegati sono
esigibili, sulla base di un programma di spesa,
opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione
dai medesimi funzionari delegati e commisurato
all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini
dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi
ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di
quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di cui
all'art. 23, comma 1-ter, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e nel limite degli impegni assunti per l'esercizio
finanziario di riferimento. L'assunzione degli impegni di
spesa delegata e' possibile solo in presenza dei seguenti
elementi costitutivi: la ragione dell'impegno, l'importo
ovvero gli importi da impegnare, l'esercizio finanziario o
gli esercizi finanziari su cui gravano le scadenze di
pagamento. A valere sugli impegni di spesa delegata,
l'amministrazione dispone una o piu' aperture di credito in
funzione dell'esigibilita' delle obbligazioni assunte o
programmate dal funzionario delegato. Qualora nel corso
della gestione, a fronte delle aperture di credito ricevute
non si perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine
dell'esercizio, i funzionari delegati ne danno
comunicazione all'amministrazione per la corrispondente
riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto
di riduzione rientra nella disponibilita'
dell'amministrazione e puo' essere accreditato nel medesimo
esercizio finanziario in favore di altri funzionari
delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le modalita'
di cui al presente articolo. Gli importi degli impegni di
spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura
dell'esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento
costituiscono economie di bilancio. Gli importi delle
aperture di credito non interamente utilizzati dai
funzionari delegati entro il termine di chiusura
dell'esercizio costituiscono residui di spesa delegata e
possono essere accreditati agli stessi in conto residui
negli esercizi successivi, prioritariamente in base
all'esigibilita' delle obbligazioni assunte dai funzionari
delegati, fermi restando i termini di conservazione dei
residui di cui all'art. 34-bis. Previa autorizzazione
dell'amministrazione di riferimento, secondo le norme
vigenti nell'ordinamento specifico di ogni singola
amministrazione, i funzionari delegati possono avviare le
procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori
che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico
di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del
relativo ordine di accreditamento.
3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e
servizi, sia di parte corrente che in conto capitale,
l'assunzione dell'impegno e' subordinata alla preventiva
registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti
i Ministeri per la gestione integrata della contabilita'
economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che
ne costituiscono il presupposto.
4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative
al personale, sono imputate alla competenza del bilancio
dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi
pagamenti.
5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che
prevedono opere o interventi ripartiti in piu' esercizi si
applicano le disposizioni dell'art. 30, comma 2.
6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31
dicembre, nessun impegno puo' essere assunto a carico
dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e
le ragionerie territoriali dello Stato per le spese
decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che
dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli
direttamente conseguenti a:
a) variazioni di bilancio disposte con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze connesse
all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati
nell'ultimo quadrimestre dell'anno;
b) variazioni di bilancio disposte con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo
mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di
scopo nonche' alla attribuzione delle risorse di fondi la
cui ripartizione, tra le unita' elementari di bilancio
interessate, e' disposta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di
un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la
destinazione.
7. Al fine di garantire una corretta programmazione
dell'utilizzo degli stanziamenti di cassa del bilancio
statale, il dirigente responsabile della gestione, in
relazione a ciascun impegno assunto sulle unita' elementari
di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle
spese relative alle competenze fisse e accessorie da
corrispondere al personale e al rimborso del debito
pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo
di predisporre ed aggiornare, contestualmente
all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano
finanziario dei pagamenti sulla base del quale ordina e
paga le spese. Le informazioni contenute nei piani
finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza
periodica. Il dirigente responsabile della gestione ha
l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti,
con riferimento alle unita' elementari di bilancio di
propria pertinenza, almeno con cadenza mensile, anche in
assenza di nuovi impegni e, in ogni caso, in relazione a
provvedimenti di variazioni di bilancio adottati ai sensi
della normativa vigente in materia di flessibilita' in fase
di gestione.
7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
commissari delegati, comunque denominati, il piano
finanziario dei pagamenti e' predisposto e aggiornato dal
dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni
dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis.
8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali
elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in
relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e
l'esatta individuazione della persona del creditore,
supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il
diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a scadenza
l'obbligazione.
8-bis. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto
acquisito dai creditori sono considerati prioritari i
provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento
lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente
emesse.
9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario
dei pagamenti, va altresi' considerato ogni elemento
necessario e presupposto del pagamento, rilevabile
nell'ambito della complessiva attivita' procedimentale
antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni
singolo atto ad esso collegato.
10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza
mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi
7, 7-bis, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi
previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano
finanziario dei pagamenti, l'amministrazione inadempiente
non potra' accedere alle risorse dei fondi di riserva di
cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto
monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti
obblighi.
11. E' fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli
di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese
relative a fitti, censi, canoni, livelli.
12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante
mandati informatici. Il pagamento delle pensioni nonche'
delle competenze fisse ed accessorie al personale dello
Stato viene effettuato mediante ordini collettivi di
pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza
fissi ed accertati sono pagate mediante ruoli di spesa
fissa informatici.».
- Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
ottobre 2017, n. 242.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 6
del citato decreto-legge n. 148 del 2017:
«Art. 6 (Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e
disposizioni in materia contabile). - (Omissis).
2. All'art. 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016,
n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole "1° gennaio 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019";
b) al comma 4, le parole "durata massima di 12 mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "durata massima di 24
mesi".
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 9
del citato decreto legislativo n. 93 del 2016:
«Art. 9 (Sperimentazione ed entrata in vigore). -
(Omissis).
4. Ai fini dell'attuazione dell'art. 34 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'art. 3 del
presente decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato avvia, a partire dal 1° ottobre 2016, una
sperimentazione della durata massima di 24 mesi. I termini
e le modalita' di attuazione della sperimentazione, nonche'
le tipologie di spesa interessate, sono definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare, sentita la Corte dei conti, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle
Commissioni parlamentari competenti per materia e alla
Corte dei conti un rapporto sulla sperimentazione.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 13
della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia
di qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione - Legge di semplificazione 2001):
«Art. 13 (Disposizioni relative all'attivita' della
Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte
dei conti). - 1. Il parere della Corte dei conti, previsto
dall'art. 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sugli schemi di atti normativi del Governo, e' reso nel
termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta; decorso tale termine, si procede
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora,
per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere
interrotto per una volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 34 della citata legge n. 196 del
2009, come modificato dal presente articolo, e' riportato
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 34-bis e 34-ter,
comma 1, della citata legge n. 196 del 2009, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 34-bis (Conservazione dei residui passivi). - 1.
Salvo che non sia diversamente previsto con legge, gli
stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine
dell'esercizio costituiscono economie di bilancio.
2. I residui delle spese correnti non pagati entro il
secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato
assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati
entro il terzo anno relativi a spese destinate ai
trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche,
costituiscono economie di bilancio salvo che
l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione,
entro il termine previsto per l'accertamento dei residui
passivi riferiti all'esercizio scaduto, al competente
Ufficio centrale di bilancio, la permanenza delle ragioni
della sussistenza del debito, in modo da giustificare la
conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal
caso le somme si intendono perenti agli effetti
amministrativi e possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione alle pertinenti unita' elementari di
bilancio degli esercizi successivi.
3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che
questa non avvenga in forza di disposizioni legislative
entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente. In tale caso il periodo di conservazione e'
protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo
del mantenimento in bilancio, alle predette somme puo'
applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma 2
dell'art. 30.
4. I residui delle spese in conto capitale non pagati
entro il terzo esercizio successivo a quello
dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti
agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono
riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti
unita' elementari di bilancio degli esercizi successivi.
4-bis. I termini di cui ai commi da 1 a 4 si applicano
anche ai residui di cui al comma 2-bis dell'art. 34.
5. Le somme relative a contributi pluriennali ai sensi
dell'art. 30, comma 3, iscritte nel conto dei residui non
piu' dovute al creditore originario possono essere
utilizzate a favore di altri soggetti, ferme restando le
finalita' per le quali le risorse sono state
originariamente iscritte in bilancio. L'autorizzazione
all'utilizzo delle predette risorse e' concessa dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, previa verifica
della sussistenza delle esigenze rappresentate e della
compatibilita' dell'operazione con il mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ai sensi
della legislazione vigente.
6. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31
dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con
distinta indicazione dei residui di cui al comma 3 del
presente articolo, sono allegati al rendiconto generale
dello Stato.
7. La gestione dei residui e' tenuta distinta da quella
della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai
residui possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa.».
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - 1. Decorso il termine dell'esercizio
finanziario, per ogni unita' elementare di bilancio, con
decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti,
e' determinata la somma da conservarsi in conto residui per
impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito
allegato al decreto medesimo sono altresi' individuate le
somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a
carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di
stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi
successivi ai sensi dell'art. 30, comma 2, terzo periodo,
riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio scaduto. In
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono
elencate, distintamente per anno di iscrizione in bilancio,
le somme relative al precedente periodo eliminate dal conto
dei residui da reiscrivere nella competenza degli esercizi
successivi, sui pertinenti programmi, con legge di
bilancio.
(Omissis).».
 
Art. 2
Riforma dei controlli
di regolarita' amministrativa e contabile

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile). - 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Per particolari e motivate esigenze di carattere organizzativo, anche connesse all'articolazione territoriale delle amministrazioni, le attivita' di controllo degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c), e d) ed all'articolo 11, comma 3-ter, possono essere affidate, prioritariamente nell'ambito della medesima Regione e per periodi di tempo determinati, ad altre Ragionerie territoriali individuate con determina del Ragioniere generale dello Stato.";
b) all'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), come modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le parole: "i capitoli interessati" sono sostituite dalle seguenti: "le unita' elementari di bilancio interessate";
2) alla lettera b) le parole: "del capitolo di bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'unita' elementare di bilancio" e le parole: "il capitolo sia suddiviso" sono sostituite dalle seguenti: "l'unita' elementare di bilancio sia suddivisa";
3) alla lettera c) le parole: "al capitolo di bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "all'unita' elementare di bilancio";
c) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: "3-ter. Entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, primo periodo, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato presentano agli uffici di controllo una rendicontazione dettagliata dei pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis).";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Per particolari tipologie di spese effettuate da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, nonche' per i pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis), fermo restando l'obbligo di rendicontazione, possono essere svolti controlli di tipo concomitante, secondo criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."»;
d) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Rendicontazione dettagliata dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale). - 1. La rendicontazione dettagliata di cui all'articolo 11, comma 3-ter, e' fornita in modalita' informatizzata ed elaborabile, per esercizio finanziario al quale si riferisce il pagamento, per unita' elementare di bilancio e partita stipendiale ed e' composta dai tabulati dei nominativi dei beneficiari dei pagamenti distinti per Centri di Responsabilita', Direzioni generali, qualifiche e tipologia di pagamento e con indicazione delle casistiche di variazione stipendiale intervenuta nell'anno.
2. Unitamente alla rendicontazione le amministrazioni forniscono tutta la documentazione giustificativa dei pagamenti stipendiali e corrispondono, entro trenta giorni, ad ogni altra richiesta formulata dagli uffici di controllo. La rendicontazione relativa ai pagamenti delle competenze spettanti per incarichi di supplenza del personale del comparto scuola si riferisce anche ai relativi contratti di lavoro a tempo determinato, che conseguentemente sono soggetti esclusivamente a controllo successivo.
3. In caso di mancata presentazione della rendicontazione nel termine previsto, l'ufficio di controllo diffida il responsabile dell'inadempienza, assegnando un termine per la presentazione, e ne informa l'amministrazione centrale di appartenenza, anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14, nonche' la Corte dei conti.
4. A seguito della diffida alla presentazione della rendicontazione, il termine finale per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, e' differito in misura corrispondente al ritardo dell'amministrazione.»;
e) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Procedimento di controllo dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie al personale). - 1. Entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della rendicontazione dettagliata prevista dall'articolo 11, comma 3-ter, gli uffici di controllo comunicano alle Amministrazioni l'esito dei controlli sull'intera gestione annuale.
2. Qualora l'ufficio di controllo richieda chiarimenti o documentazione giustificativa di qualsiasi tipo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, il termine di cui al periodo precedente e' differito in misura corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la richiesta dell'ufficio di controllo e la ricezione dei documenti o dei chiarimenti.
3. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarita', l'Ufficio di controllo formula congiuntamente tutte le osservazioni relative all'intera gestione di riferimento.
4. Sulla base delle osservazioni pervenute, le amministrazioni titolari della spesa provvedono al recupero delle somme indebitamente corrisposte, dandone notizia agli uffici di controllo, ovvero comunicano le motivazioni per le quali ritengono di non conformarsi alle osservazioni di regolarita' amministrativa e contabile.
5. In caso di mancato recupero da parte delle Amministrazioni, o nel caso in cui le controdeduzioni rese non siano idonee a superare le osservazioni formulate, l'ufficio di controllo trasmette al competente ufficio della Corte dei conti la rendicontazione corredata dalle osservazioni e da ogni altra documentazione in suo possesso.».
2. In sede di prima applicazione della disposizione prevista dall'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come introdotto dal presente decreto, la rendicontazione dettagliata relativa all'anno 2017 e' presentata entro il 30 giugno 2018 e il relativo termine di controllo e' fissato al 31 dicembre 2018.
3. Il secondo periodo dell'articolo 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' sostituito dal seguente: "I rendiconti sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il controllo di regolarita' contabile esercitato, attraverso il sistema delle ragionerie ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nelle modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti.".

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 2-octies dell'art. 2
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - (Omissis).
2-octies. I funzionari e commissari delegati,
commissari di Governo o in qualunque modo denominati,
nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,
autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di
contabilita' speciali per la realizzazione di interventi,
programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari
attivita', rendicontano nei termini e secondo le modalita'
di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, per il controllo di
regolarita' contabile esercitato, attraverso il sistema
delle ragionerie ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nelle modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, e per il successivo inoltro alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente sezione
regionale della Corte dei conti. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente
comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(Omissis).».
 
Art. 3
Spesa decentrata agli Uffici periferici
delle amministrazioni Statali

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo l'articolo 34-ter e' inserito il seguente:
«Art. 34-quater (Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali). - 1. Le Amministrazioni centrali provvedono a ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i propri Uffici periferici per l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi da specifiche disposizioni di legge o regolamento, nonche' per l'espletamento delle attivita' ad essi decentrate dagli Uffici centrali. Le somme assegnate con le predette ripartizioni sono equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti.
2. Nel corso dell'esercizio potranno essere effettuate le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di cui al comma 1.
3. Gli Uffici periferici assegnatari delle risorse provvedono all'assunzione degli impegni ai sensi dell'articolo 34 e all'ordinazione delle spese; gli stessi, qualora ne ravvisino la necessita', emettono ordini di accreditamento in favore di funzionari delegati preposti alle eventuali ulteriori articolazioni periferiche dell'Amministrazione.".
 
Art. 4
Gestione delle spese

1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: «della spesa» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini del rispetto dei termini di pagamento,».
2. L'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' sostituto dai seguenti: «In relazione alle effettive e documentate esigenze di fabbisogno, indicate sul piano finanziario dei pagamenti del pertinente capitolo di bilancio dalla amministrazione titolare del centro di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, ferma restando la cadenza trimestrale, puo' assentire l'assunzione di impegni di importo differente per ciascun trimestre. L'erogazione e' effettuata entro il decimo giorno dall'inizio del trimestre di riferimento.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155
(Disposizioni in materia di finanza pubblica), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 6. - 1. Nel primo semestre di ciascun esercizio
le amministrazioni e gli enti del settore pubblico
allargato possono assumere impegni di spese correnti, in
termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del
bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per
cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta
limitazione gli impegni il cui pagamento deve
necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtu'
di legge, di accordi internazionali o comunitari nonche' di
contratti o convenzioni, e tutti i casi in cui le modalita'
di esecuzione della spesa, anche ai fini del rispetto dei
termini di pagamento, risultino in contrasto con il
principio di cui al presente comma. Nel suddetto limite
massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni
formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di
disposizioni legislative o regolamentari a carico
dell'esercizio stesso.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 3 del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425
(Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Riduzione stanziamenti e blocco impegni). -
(Omissis).
12. Gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato,
relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici
o privati, sono assunti con cadenza trimestrale per quote
di pari importo. La presente disposizione non si applica
per le spese connesse con accordi internazionali, per rate
di ammortamento mutui; per annualita' relative ai limiti di
impegno, per regolazioni debitorie pregresse e contabili e
per obbligazioni giuridicamente perfezionate, per
trasferimenti destinati ad assicurare l'operativita' del
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma
5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive modificazioni, nonche' quando specifiche
disposizioni legislative prevedano espressamente erogazioni
con cadenze diverse da quella trimestrale. In relazione
alle effettive e documentate esigenze di fabbisogno,
indicate sul piano finanziario dei pagamenti del pertinente
capitolo di bilancio dalla amministrazione titolare del
centro di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su
richiesta dell'amministrazione competente, ferma restando
la cadenza trimestrale, puo' assentire l'assunzione di
impegni di importo differente per ciascun trimestre.
L'erogazione e' effettuata entro il decimo giorno
dall'inizio del trimestre di riferimento.
(Omissis).».
 
Art. 5
Abrogazioni e disposizioni finali

1. Sono abrogati:
a) l'articolo 59, l'articolo 59-bis, secondo comma, l'articolo 60, primo e secondo comma, e l'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
b) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
c) l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) la legge 17 agosto 1960, n. 908.
2. Le abrogazioni disposte dal presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 59, 59-bis, secondo comma,
60, primo e secondo comma, e 61-bis del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato), abrogati dal presente decreto a
decorrere dal 1° gennaio 2019, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
- Il testo dei commi 10, 11 e 12 dell'art. 6 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario), abrogati
dal presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2019, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156,
S.O.
- Il testo del comma 15 dell'art. 60 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), abrogato dal presente decreto a decorrere dal
1° gennaio 2019, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
giugno 2008, n. 147, S.O.
- Il testo della legge 17 agosto 1960, n. 908
(Estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato
della possibilita' di utilizzare talune forme di pagamenti
gia' esclusive dell'amministrazione centrale), abrogata dal
presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2019, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1962, n. 212.
 
Art. 6
Accertamento qualificato

1. Dopo l'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Accertamento qualificato). - 1. Per accertamento qualificato si intende l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura per un ammontare corrispondente all'importo che lo Stato, avendone diritto sulla base della legislazione vigente, prevede di riscuotere nel triennio di riferimento.
2. Ai fini della determinazione delle previsioni delle entrate, di cui all'articolo 21, comma 3, lettere b) e c), gli importi da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata sono quelli risultanti dall'accertamento qualificato di cui al comma 1.
3. I risultati differenziali di cui all'articolo 25, comma 7, sono indicati nel quadro generale riassuntivo avendo a riferimento per l'entrata, quanto alla competenza, le dotazioni risultanti dall'accertamento qualificato.
4. Resta ferma la vigente disciplina generale relativa all'accertamento e agli obblighi di registrazione delle entrate nonche' alla cura della riscossione.".
2. All'articolo 36, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) le entrate di competenza dell'anno, accertate ai sensi dell'articolo 21-bis, versate e rimaste da versare;".
3. Nel Rendiconto generale dello Stato sono indicati per ogni unita' di voto e per ogni unita' elementare del bilancio dell'entrata, l'ammontare delle somme accertate in via amministrativa sulla base della legislazione vigente per le quali lo Stato ha diritto alla riscossione, nonche' le somme rimaste da riscuotere, distinte a seconda se il relativo accertamento sia avvenuto nell'esercizio di riferimento o negli esercizi precedenti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 maggio 2018, sono definite le modalita' per l'applicazione, in via sperimentale, delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Al termine del periodo di sperimentazione, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere e alla Corte dei conti una relazione sui risultati della sperimentazione compiuta. All'esito della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le disposizioni dei commi da 1 a 3 acquistano efficacia agli effetti della predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto generale dello Stato.
5. Entro il termine di cui al secondo periodo del comma 4, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono modificate le norme inerenti alle entrate, contenute nel regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, al fine di armonizzarne la disciplina con le disposizioni introdotte dal presente articolo.
6. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalita', i criteri e i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la valutazione, di regola in forma aggregata, del grado di esigibilita' dei crediti erariali iscritti a ruolo. Tale valutazione e' effettuata attraverso un'analisi storico-statistica basata sull'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, tenendo conto delle variabili piu' significative in ordine alla natura e alle caratteristiche del credito nonche' alla natura e allo stato giuridico del contribuente."».
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 marzo 2018

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 36 della
citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 36 (Elementi del conto del bilancio e del conto
del patrimonio). - (Omissis).
2. Il conto del bilancio, in relazione alla
classificazione del bilancio, comprende:
a) le entrate di competenza dell'anno, accertate ai
sensi dell'art. 21-bis, versate e rimaste da versare;
b) le spese di competenza dell'anno, impegnate,
pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli
esercizi anteriori;
d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per
ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, del bilancio
distintamente in conto competenza e in conto residui;
e) il conto totale dei residui attivi e passivi che
si tramandano all'esercizio successivo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
(Omissis).».
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli
di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento
dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196),
come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Controlli sull'attivita' di riscossione). -
1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono,
congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo
delle attivita' svolte dagli agenti della riscossione,
sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo
e verifica di cui all'art. 1, comma 531, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello
stesso art. 1, commi da 533 a 534.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale di finanza, in sede di
monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1,
puo' proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con
le amministrazioni interessate, eventuali interventi
necessari per migliorare l'attivita' di riscossione.
3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al
Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalita',
i criteri e i termini fissati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, la valutazione, di regola in
forma aggregata, del grado di esigibilita' dei crediti
erariali iscritti a ruolo. Tale valutazione e' effettuata
attraverso un'analisi storico-statistica basata
sull'andamento delle riscossioni degli anni precedenti,
tenendo conto delle variabili piu' significative in ordine
alla natura e alle caratteristiche del credito nonche' alla
natura e allo stato giuridico del contribuente.».
 
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