Gazzetta n. 80 del 6 aprile 2018 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 22 dicembre 2017
Fondo sanitario nazionale 2017 - Riparto della quota vincolata per l'assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno. (Delibera n. 119/2017).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato in attuazione dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito Conferenza Stato-Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome;
Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 - emanato in attuazione dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato-Regioni;
Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che all'art. 35 assicura ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, nonche' garantisce agli stessi le seguenti prestazioni ponendole a carico del Fondo sanitario nazionale:
a) la tutela della gravidanza e della maternita', a parita' di trattamento con le cittadine italiane;
b) la tutela della salute del minore;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
Visto il comma 561 dell'art. 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), il quale dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2015, l'importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, pari a 30,99 milioni di euro, venga ripartito annualmente all'atto della ripartizione della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale;
Vista l'odierna delibera di questo Comitato concernente la ripartizione tra le Regioni e le Provincie autonome delle disponibilita' finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017, che accantona al punto 1. lettera b, numero 5 la somma di 30.990.000 euro per l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale;
Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n 14101 del 20 dicembre 2017, concernente la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana del richiamato importo di 30.990.000 euro a valere sulle disponibilita' vincolate del Fondo sanitario nazionale 2017;
Vista l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni, sancita nella seduta del 14 dicembre 2017 (Rep. atti n. 227/CSR) sulla proposta del Ministro della salute concernente il riparto della quota vincolata per stranieri non regolari, relativa all'anno 2017;
Tenuto conto della vigente legislazione che dispone che le Regioni e le Province autonome provvedono al finanziamento del proprio fabbisogno senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e PPAA di Trento e Bolzano ai sensi della legge 724/1994, art. 34, comma 3; Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge 662/1996, art. 1, comma 144; Regione Sardegna ai sensi della legge 296/2006, art. 1, comma 836), ad eccezione della Sicilia per la quale ai sensi della legge 296/2006, art. 1, comma 830, e' stata applicata l'aliquota di compartecipazione alla spesa sanitaria del 49,11 per cento;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera del 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122/2012);
Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, cosi' come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato;
Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilita' delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2017, e' assegnata alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana la somma complessiva di 30.990.000 euro per l'assistenza sanitaria a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, al fine di garantire cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio e programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute collettiva ed individuale, con particolare riguardo alla tutela della gravidanza e della maternita', alla tutela della salute del minore, alle vaccinazioni secondo normativa vigente. agli interventi di' profilassi internazionale alla profilassi la diagnosi e la cura di malattie infettive ed alla bonifica degli eventuali focolai.
2. La predetta somma di 30.990.000 euro e' ripartita tra le predette Regioni come da allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera.
Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: Gentiloni Silveri Il segretario: Lotti

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 233
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone