Gazzetta n. 80 del 6 aprile 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 21 marzo 2018 |
Annullamento del decreto 23 gennaio 2018 di liquidazione coatta amministrativa della «Work Group societa' cooperativa a responsabilita' limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale del 23 gennaio 2018 n. 89/2018 con il quale la «Work group - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata in liquidazione» con sede in Roma, e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Nicola D'Angelo ne e' stato nominato commissario liquidatore; Vista la sentenza n. 36/2017 del 18 gennaio 2018 con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della suddetta cooperativa; Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 che, per il concorso tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa, prevede il ricorso al criterio della prevenzione; Ritenuto pertanto che, nel caso di specie, sussistono le ragioni di interesse pubblico per annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; Visto l'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Decreta:
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 gennaio 2018 n. 89/2018, con il quale la «Work group - societa' cooperativa a responsabilita' limitata in liquidazione» con sede in Roma (codice fiscale 05580731007) e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Nicola D'Angelo ne e' stato nominato commissario liquidatore, e' annullato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 21 marzo 2018
Il Ministro: Calenda |
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