Gazzetta n. 80 del 6 aprile 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 13 febbraio 2018 |
Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, concernente le misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.); Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2016 concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana; Vista decisione di esecuzione (UE) 2017/2352 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.); Ritenuto necessario modificare il decreto ministeriale 7 dicembre 2016 al fine di recepire le disposizioni introdotte dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2352, sostituendo l'intero provvedimento per una puntuale applicazione della norma; Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta dell'11 dicembre 2017; Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nella seduta del 24 gennaio 2018;
Decreta:
Art. 1 Finalita'
1. Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa, la cui lotta e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana e approva il Piano nazionale di emergenza, di cui all'Allegato IV. |
| Allegato I Elenco dei vegetali noti per essere sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specifico («piante specificate»)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato II ZONE INFETTE DI CUI ALLA DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/789, CHE SONO ZONE DI CONTENIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato III Varieta' di piante specificate non sensibili al rispettivo ceppo della sottospecie dell'organismo specificato, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato IV Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «organismo specificato»: qualsiasi sottospecie di Xylella fastidiosa (Wells et al.); b) «piante ospiti»: vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerati nella banca dati della Commissione delle piante ospiti sensibili alla Xylella fastidiosa nel territorio dell'Unione, in quanto risultate sensibili nel territorio dell'Unione all'organismo specificato oppure, se uno Stato membro ha delimitato una zona in relazione solo a una o piu' sottospecie dell'organismo specificato a norma dell'art. 7, comma 1, in quanto risultate sensibili a quella o quelle sottospecie; c) «piante specificate»: piante ospiti e tutti i vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I; d) «operatore professionale»: qualsiasi persona che svolge a titolo professionale almeno una delle attivita' seguenti in relazione alle piante: i. piantagione; ii. selezione varietale; iii. produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione ed il mantenimento; iv. introduzione e spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione; v. messa a disposizione sul mercato. |
| Art. 3 Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato
1. Chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e fornisce tutte le informazioni pertinenti, prima di darne comunicazione pubblica. 2. Il Servizio fitosanitario regionale registra tale informazione e ne da' immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale. 3. Il Servizio fitosanitario regionale, qualora sia stato informato della presenza anche presunta dell'organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per accertare tale segnalazione. 4. I Servizi fitosanitari regionali informano immediatamente della presenza anche presunta dell'organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare chiunque ha sotto il suo controllo piante potenzialmente colpite dall'organismo specificato. |
| Art. 4 Ispezioni sul territorio nazionale relative all'organismo specificato e sua identificazione
1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini annuali sulle piante specificate per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei territori di competenza, sulla base di uno specifico piano di monitoraggio regionale. 2. Il piano di monitoraggio di cui al comma 1 e' attuato attraverso indagini ufficiali effettuate dal Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua sorveglianza ufficiale, che consistono in esami visivi e nel prelievo di campioni per le relative analisi, effettuati nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato, secondo gli orientamenti tecnici per le ispezioni di Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione e le pertinenti linee guida emanate dal Servizio fitosanitario centrale (di seguito: «orientamenti tecnici per le ispezioni»). 3. Tali indagini tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate o di piante verosimilmente ospiti dell'organismo specificato nonche' di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato. 4. Sono sottoposti a test analitici per la ricerca dell'organismo specificato anche campioni di insetti vettori accertati o potenziali al fine di rilevare la presenza del batterio nel territorio. Nel caso in cui si trovino campioni di insetti vettori infetti si procede al campionamento su materiale asintomatico delle piante specificate. 5. Le indagini di cui al comma 1 devono concentrarsi in aree considerate a maggiore rischio di introduzione dell'organismo specificato, quali ad esempio: a) aree con sintomi di deperimento degli impianti di piante specificate; b) vie di comunicazione che utilizzano piante specificate per alberature stradali; c) aree in cui e' svolta attivita' di produzione e commercio concernente le piante specificate; d) altre aree a rischio. 6. L'eventuale presenza dell'organismo specificato in zone diverse dalle zone delimitate e' verificata mediante un'analisi molecolare e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti del genoma. 7. L'eventuale presenza dell'organismo specificato nelle zone delimitate e' verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato positivo, essa e' individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie. 8. La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati di cui ai commi 6 e 7 e ne rende pubblico l'accesso. 9. Le analisi elencate in tale banca dati sono divise in due categorie a seconda della loro adeguatezza per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie nelle zone delimitate e nelle zone diverse da quelle delimitate. 10. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del supporto del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri o del Corpo forestale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, di agenzie regionali strumentali o di altri enti regionali competenti, per l'attuazione delle indagini previste dal piano di cui al comma 1, previo accordo tra le parti. 11. I Servizi fitosanitari regionali comunicano trimestralmente al Servizio fitosanitario centrale i risultati delle indagini di cui al comma 1, al fine di confermare lo stato fitosanitario del territorio di propria competenza, secondo le modalita' indicate, fornendo almeno i seguenti elementi: a) numero, tipologia di siti ispezionati e loro coordinate geografiche; b) numero di campioni analizzati e le specie ed i relativi risultati; c) mappa del territorio sottoposto a monitoraggio. 12. Il Servizio fitosanitario centrale pubblichera' le comunicazioni ricevute sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.». |
| Art. 5 Piano nazionale di emergenza
1. Il Piano nazionale di emergenza, di cui all'allegato IV, predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera i) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, individua le azioni da intraprendere nel territorio nazionale in caso di presenza sospetta o confermata dell'organismo specificato. 2. Il Piano nazionale di emergenza stabilisce anche: a) i ruoli e le responsabilita' degli organismi coinvolti in tali azioni e del Servizio fitosanitario nazionale; b) uno o piu' laboratori specificamente approvati per l'analisi dell'organismo specificato; c) le modalita' di comunicazione di tali azioni tra gli organismi coinvolti, il Servizio fitosanitario nazionale, gli operatori professionali interessati e il pubblico; d) i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio; e) le modalita' di formazione del personale degli organismi coinvolti in tali azioni; f) le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo specificato. 3. Il Servizio fitosanitario centrale valuta e sottopone a revisione il Piano nazionale di emergenza secondo necessita'. 4. Il Servizio fitosanitario centrale, su richiesta, comunica il Piano nazionale di emergenza alla Commissione e informa tutti gli operatori professionali pertinenti attraverso la pubblicazione su internet. |
| Art. 6 Ricerca scientifica
1. E' fatto divieto a chiunque di detenere o movimentare materiale vivo di Xylella fastidiosa o ogni materiale infetto da essa. 2. Il Servizio fitosanitario centrale autorizza la detenzione o il trasferimento del materiale di cui al comma precedente in applicazione del Titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le Istituzioni scientifiche e gli altri soggetti che intendono avviare attivita' di indagini e sperimentazione sull'organismo specificato devono darne preventivamente comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente e devono tempestivamente comunicarne i risultati agli stessi Servizi, prima di darne diffusione pubblica. |
| Art. 7 Definizione delle zone delimitate
1. Se viene individuata la presenza dell'organismo specificato, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio definisce senza indugio una zona delimitata in conformita' al comma 2 (di seguito «zona delimitata»). In deroga al comma 1, se la presenza di una o piu' particolari sottospecie dell'organismo specificato e' confermata, il Servizio fitosanitario regionale puo' delimitare una zona in relazione solo a quella sottospecie. Se viene individuata la presenza di piu' di una sottospecie dell'organismo specificato, il Servizio fitosanitario regionale delimita tale zona in relazione all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie. Se l'individuazione della presenza di una sottospecie e' in corso, il Servizio fitosanitario regionale delimita tale zona in relazione all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie. L'individuazione della presenza delle sottospecie si basa sui risultati delle analisi di cui all'art. 4, commi 7. 2. La zona delimitata e' costituita da una zona infetta e una zona cuscinetto, in particolare: a) la zona infetta comprende tutte le piante che risultano contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perche' provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perche' trattasi di piante ottenute da queste ultime; b) per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato nel territorio della Provincia di Lecce e nei comuni elencati nell'allegato II, la zona infetta comprende almeno la suddetta provincia e i comuni elencati, oppure, dove applicabile, le particelle catastali («Fogli») di tali comuni; c) la zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 5 km e circonda la zona infetta. La zona cuscinetto puo' essere ridotta ad una larghezza non inferiore a 1 km se sussiste un elevato livello di confidenza sul fatto che la presenza iniziale dell'organismo specificato non si sia diffusa e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: tutte le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, sono state immediatamente rimosse in un raggio di 100 m dalla pianta risultata infetta; nessun'altra pianta e' risultata infetta dall'organismo specificato nella zona infetta da quando sono state adottate le misure di eradicazione, in base ad analisi ufficiali effettuate almeno una volta all'anno tenendo conto degli orientamenti tecnici per le ispezioni di Xylella fastidiosa. Tali analisi si basano su uno schema di campionamento che e' in grado di individuare con un'affidabilita' del 99% un livello di presenza di piante infette pari o superiore all'1% e che e' diretto a piante sintomatiche, nonche' a piante asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche; e' stata condotta un'ispezione di delimitazione in una zona larga almeno 5 km che circonda la zona infetta, che ha concluso che l'organismo specificato non risulta presente in tale zona. Tale ispezione si basa su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m all'interno di una zona larga almeno 1 km che circonda la zona infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km × 1 km all'interno del resto della zona cuscinetto. In ciascuno di tali quadrati il Servizio fitosanitario regionale interessato effettua ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonche' delle piante asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche; da quando sono state adottate le misure di eradicazione, nella zona infetta non sono stati rilevati vettori che trasportano l'organismo specificato, in base alle analisi effettuate due volte durante la stagione di volo del vettore e in conformita' delle norme internazionali. Tali analisi permettono di concludere che la naturale diffusione dell'organismo specificato e' esclusa. Quando riduce la larghezza della zona cuscinetto, il Servizio fitosanitario regionale comunica immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la giustificazione di tale riduzione, che ne da' immediata comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri. Nel caso di una zona infetta ai fini delle misure di contenimento di cui all'art. 10, comma 1, la zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km. d) la delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi scientifici, sulla biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla distribuzione delle piante specificate nell'area interessata. 3. Se la presenza dell'organismo specificato e' confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto e' immediatamente riveduta e modificata di conseguenza. 4. I Servizi fitosanitari regionali tengono e aggiornano un elenco delle zone delimitate definite nei rispettivi territori, pubblicano tale elenco e ogni suo aggiornamento, e ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale. Il Servizio fitosanitario centrale notifica tale elenco e ogni suo aggiornamento alla Commissione conformemente alla decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione. Sulla base di tali notifiche la Commissione aggiorna e pubblica il suo elenco delle zone delimitate. 5. Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 4 e al monitoraggio di cui all'art. 9, comma 8, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni, e' possibile revocare la delimitazione della zona. In tali casi il Servizio fitosanitario regionale trasmette la notifica di revoca al Servizio fitosanitario centrale, che ne da' comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri. 6. In deroga al precedente comma, qualora un Servizio fitosanitario regionale abbia ridotto la zona cuscinetto a una larghezza non inferiore a 1 km a norma del comma 2, lettera c), tale Servizio puo' revocare tale zona delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) a seguito delle misure adottate a norma del comma 2, lettera c), si conclude con un elevato livello di confidenza che la presenza iniziale dell'organismo specificato era un caso isolato e che non vi e' stata alcuna ulteriore diffusione nella rispettiva zona delimitata; b) il piu' vicino possibile al momento della revoca, nella zona delimitata sono state effettuate analisi ufficiali tenendo conto degli orientamenti tecnici per le ispezioni di Xylella fastidiosa e utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilita' del 99% un livello di presenza di piante infette pari all'1%, in conformita' delle norme internazionali e diretto a piante sintomatiche, nonche' a piante asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche. Se una zona delimitata e' revocata a norma del secondo comma, le piante specificate situate nella zona delimitata definita precedentemente sono soggette a ispezioni intensive nei due anni successivi. Tali ispezioni sono condotte utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilita' del 99% un livello di presenza di piante infette pari o superiore all'1%, in conformita' delle norme internazionali e in base a principi tecnici e scientifici relativi alla potenziale diffusione dell'organismo specificato nelle immediate vicinanze, e diretto a piante sintomatiche, nonche' a piante asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche. Quando revoca la zona delimitata dodici mesi dopo la sua definizione iniziale, il Servizio fitosanitario regionale notifica immediatamente la giustificazione di tale revoca al Servizio fitosanitario centrale che ne da' comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri. 7. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale puo' decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) vi sono prove che l'organismo specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui e' stato rilevato o che l'organismo specificato sia stato rilevato in un sito protetto fisicamente dai vettori di tale organismo; b) vi e' motivo di credere che tali piante fossero state contagiate prima della loro introduzione nella zona in questione; c) in prossimita' di tali piante non sono stati individuati vettori che trasportano l'organismo specificato, sulla base di analisi effettuate in conformita' con i metodi di prova convalidati a livello internazionale. 8. Nel caso di cui al comma 5, il Servizio fitosanitario regionale: a) effettua un'ispezione annuale per un periodo di almeno due anni, al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a quelle sulle quali e' stato rilevato inizialmente l'organismo specificato; b) in base agli esiti dell'ispezione, decide se sia necessario definire una zona delimitata; c) comunica al Servizio fitosanitario centrale i motivi per i quali non definisce una zona delimitata e l'esito dell'ispezione di cui alla lettera a), non appena disponibile. |
| Art. 8 Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette
1. E' vietato l'impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori. 2. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale puo' autorizzare l'impianto di piante ospiti all'interno delle zone infette elencate nell'allegato II in cui sono applicate misure di contenimento a norma dell'art. 10, fuorche' nella zona di 20 km di cui all'art. 10, comma 7, lettera c). Qualora decida di concedere le autorizzazioni, il Servizio fitosanitario regionale privilegia le piante ospiti appartenenti a varieta' che il Comitato fitosanitario nazionale ha dichiarato resistenti o tolleranti all'organismo specificato. |
| Art. 9 Misure di eradicazione
1. Il Servizio fitosanitario regionale, che ha stabilito la zona delimitata di cui all'art. 7, dispone in tale zona le misure di cui ai commi successivi. 2. Il Servizio fitosanitario regionale competente, entro un raggio di 100 m attorno alle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall'organismo specificato dispone e controlla la rimozione immediata di: a) piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute; b) piante infette dall'organismo specificato; c) piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo o sospettate di essere infette da tale organismo. 3. In deroga al comma 2, lettera a), il Servizio fitosanitario regionale puo' decidere che non e' necessario rimuovere singole piante ospiti ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, purche' siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le piante ospiti in questione sono state sottoposte a campionamento e analisi conformemente all'art. 4, comma 7, ed e' stato confermato che non sono infette dall'organismo specificato; b) le singole piante ospiti o la zona interessata sono state isolate fisicamente dai vettori in modo adeguato affinche' tali piante non contribuiscano all'ulteriore diffusione dell'organismo specificato; c) sono state applicate pratiche agricole appropriate per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori. Prima di concedere una deroga, il Servizio fitosanitario regionale notifica al Servizio fitosanitario centrale, che ne da' comunicazione alla Commissione, il risultato delle analisi e del campionamento di cui alla lettera a), la descrizione e la giustificazione delle misure di cui alle lettere b) e c) che intende adottare e l'ubicazione delle singole piante. La Commissione pubblica l'elenco e l'ubicazione delle piante ospiti per le quali e' concessa tale deroga. Ciascuna di tali piante e' oggetto di un'ispezione ufficiale da parte del Servizio fitosanitario regionale durante la stagione di volo del vettore al fine di rilevare l'eventuale presenza di sintomi dell'organismo specificato e verificare l'adeguatezza dell'isolamento fisico. Se si osservano sintomi, la pianta e' soggetta a campionamento e analisi per rilevare la presenza dell'organismo specificato. 4. Il Servizio fitosanitario regionale competente dispone il campionamento e l'esame delle piante specificate nel raggio di 100 m attorno a ciascuna delle piante infette, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31. 5. Il Servizio fitosanitario regionale competente, prima della rimozione delle piante di cui al comma 2, dispone l'esecuzione di opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Gli interventi contro il vettore possono includere, se del caso, la rimozione di piante. 6. Il Servizio fitosanitario regionale competente, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona infetta, dispone la distruzione delle piante e delle parti di piante di cui al comma 2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si diffonda. 7. Il Servizio fitosanitario regionale competente effettua adeguate indagini per individuare l'origine dell'infezione, rintraccia le piante specificate associate ai casi di infezione in questione, comprese quelle che siano state eventualmente spostate prima della definizione della zona delimitata. I risultati di tali indagini sono comunicati ai Servizi fitosanitari regionali competenti rispettivamente per il territorio dal quale provengono le piante in questione, per il territorio attraversato, nonche' per il territorio in cui tali piante sono entrate, informando anche il Servizio fitosanitario centrale. 8. Il Servizio fitosanitario regionale controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, tenendo conto degli orientamenti tecnici per le ispezioni di Xylella fastidiosa. Esso effettua ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonche' delle piante asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche, conformemente alle rispettive disposizioni dell'art. 4. Nelle zone cuscinetto, le superfici oggetto dell'ispezione si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m all'interno di una zona larga almeno 1 km che circonda la zona infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km × 1 km all'interno del resto della zona cuscinetto. In ciascuno di tali quadrati il Servizio fitosanitario regionale interessato effettua ispezioni visive delle piante specificate e un campionamento ed un'analisi delle piante sintomatiche, nonche' delle piante asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche. 9. Il Servizio fitosanitario regionale sensibilizza il pubblico in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato, nonche' in merito alle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione e dispone l'installazione di una segnaletica stradale che identifica i confini della zona delimitata. 10. Se necessario, il Servizio fitosanitario regionale dispone l'adozione di misure tese ad affrontare qualsiasi situazione o comportamento impeditivi e dilatori delle procedure di eradicazione adeguata di tutte le piante contagiate o sospette di esserlo, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprieta' pubblica o privata o dalla persona o ente che ne e' responsabile. 11. Il Servizio fitosanitario regionale adotta qualsiasi altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 e applicando un approccio integrato, secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14. 12. Il Servizio fitosanitario regionale promuove e diffonde adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori. |
| Art. 10 Misure di contenimento
1. In deroga all'art. 9, solo nelle zone infette elencate nell'allegato II, il Servizio fitosanitario regionale puo' decidere di applicare misure di contenimento, come indicato nei commi da 2 a 7 (di seguito: «zona di contenimento»). 2. Il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione di tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato in base alle ispezioni ufficiali di cui al comma 7. Tale rimozione ha luogo immediatamente dopo l'individuazione ufficiale della presenza dell'organismo specificato. Sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione. 3. Il Servizio fitosanitario regionale, entro un raggio di 100m attorno alle piante di cui al comma 2 e che risultano essere state colpite dall'organismo specificato, effettua un campionamento e analisi sulle piante ospiti, in conformita' della norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 31. Le analisi sono effettuate a intervalli regolari e almeno due volte l'anno. 4. Il Servizio fitosanitario regionale, prima della rimozione delle piante di cui al comma 2, dispone opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Gli interventi contro il vettore possono includere, se del caso, la rimozione di piante. 5. Il Servizio fitosanitario regionale, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona di contenimento, dispone la distruzione delle piante e parti di piante di cui al comma 2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si diffonda. 6. Il Servizio fitosanitario regionale promuove e diffonde adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori. 7. Il Servizio fitosanitario regionale controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni ufficiali annuali che tengono conto degli orientamenti tecnici per le ispezioni di Xylella fastidiosa, almeno nelle seguenti ubicazioni: a) in prossimita' dei siti di cui all'art. 12, comma 2; b) in prossimita' dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico; c) in un'area situata all'interno di una zona infetta elencata nell'allegato II e a una distanza di almeno 20 km dal confine tra tale zona e il resto del territorio dell'Unione. Tali ispezioni si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m. In ciascuno di tali quadrati il Servizio fitosanitario regionale effettua ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonche' delle piante asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche, conformemente alle rispettive disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 2. Il Servizio fitosanitario regionale informa immediatamente il Servizio fitosanitario centrale, che ne da' comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri, di qualsiasi individuazione ufficiale della presenza dell'organismo specificato nelle aree di cui alla lettera c). La lettera c) non si applica nel caso delle isole che sono zone di contenimento nella loro totalita' e si trovano a piu' di 10 km di distanza dal piu' vicino territorio terrestre dell'Unione. |
| Art. 11 Ulteriori misure fitosanitarie
1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 10, il Servizio fitosanitario regionale applica nelle zone infette le seguenti misure di contenimento: a) gli impianti di olivo devono essere condotti nel rispetto delle buone pratiche agricole e sono sottoposti a interventi di potatura, al fine di favorire un maggiore arieggiamento della pianta e migliorarne lo stato vegetativo; b) le piante gravemente compromesse dalla malattia, che manifestano considerevole e permanente perdita di produttivita' possono essere estirpate in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 144 del 14 febbraio 1951. 2. Per il controllo dei vettori di Xylella fastidiosa devono essere effettuati gli interventi di seguito indicati: a) nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di aprile, devono essere effettuate operazioni meccaniche per l'eliminazione delle piante erbacee spontanee al fine di ridurre la popolazione degli stadi giovanili degli insetti vettori, individuate tra le seguenti tipologie di intervento: i. lavorazioni superficiali del terreno; ii. trinciatura delle erbe; iii. pirodiserbo; iv. trattamenti erbicidi. b) nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di dicembre, e' obbligatorio eseguire sulle piante ospiti coltivate tutti gli interventi insetticidi, cosi' come stabilito dal Servizio fitosanitario regionale competente. 3. Il Servizio fitosanitario competente per territorio definisce le modalita' operative per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto e ne assicura la massima diffusione. |
| Art. 12 Spostamento delle piante specificate all'interno dell'Unione
1. Il presente articolo si applica esclusivamente allo spostamento delle piante specificate diverse da: a) piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro; o b) piante che appartengono a varieta' di piante specificate elencate nell'allegato III. E' vietato lo spostamento all'esterno delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'art. 7. 2. In deroga al comma 1, tali spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) e' registrato in conformita' alla direttiva 92/90/CEE; b) e' autorizzato dal Servizio fitosanitario regionale come sito indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformita' alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; c) e' dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori; d) e' circondato da una zona larga 100 metri che e' stata soggetta a ispezioni ufficiali due volte all'anno e in cui tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato o che presentavano sintomi sono state immediatamente rimosse e tale rimozione e' stata preceduta dall'applicazione di adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato; e) e' soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari effettuati in periodi dell'anno opportuni per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessario, la rimozione di piante; f) e' sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera d), ad almeno due ispezioni ufficiali, che tengono conto degli orientamenti tecnici per le ispezioni di Xylella fastidiosa; g) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate ne' sintomi dell'organismo specificato ne' suoi vettori sono stati riscontrati nel sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato; h) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona di cui alla lettera d) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato. 3. Campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito, di cui al comma 2, sono sottoposti a controlli annuali, al momento piu' opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato e' confermata sulla base di analisi effettuate in conformita' con i metodi di prova convalidati a livello internazionale. 4. Il piu' vicino possibile al momento dello spostamento, i lotti di piante specificate provenienti dai siti di cui al comma 2 sono sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di analisi convalidati a livello internazionale, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un'affidabilita' del 99%, un livello di presenza di piante infette dell'1% o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell'organismo specificato, conformemente alla ISPM n. 31. 5. In deroga ai commi 1 e 4, lo spostamento all'esterno delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante di Vitis in riposo vegetativo destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi, puo' avvenire se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) le piante sono state coltivate in un sito registrato in conformita' alla direttiva 92/90/CEE; b) il piu' vicino possibile al momento dello spostamento, le piante sono state sottoposte a un opportuno trattamento di termoterapia in un impianto di trattamento autorizzato per tale scopo e sorvegliato dal Servizio fitosanitario regionale, per cui le piante in riposo vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua riscaldata a 50 °C, conformemente alla pertinente norma EPPO. 6. Prima dello spostamento i lotti di piante specificate sono sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato. 7. Le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata sono oggetto di spostamenti verso e all'interno del territorio dell'Unione solo se sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione. 8. Le piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno delle zone delimitate sono spostate all'interno dell'Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e, qualora siano presenti sintomi dell'organismo specificato, a campionamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per le ispezioni di Xylella fastidiosa, nonche' ad analisi, in conformita' delle norme internazionali, per il rilevamento dell'eventuale presenza dell'organismo specificato; b) sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE. Tuttavia, le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono spostate all'interno dell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale, a campionamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per le ispezioni di Xylella fastidiosa, nonche' ad analisi conformemente alle norme internazionali per il rilevamento dell'eventuale presenza dell'organismo specificato, che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato, utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilita' del 99% un livello di presenza di piante infette pari al 5%. In deroga all'art. 4, comma 6, l'eventuale presenza dell'organismo specificato e' verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie. Il campionamento e' diretto a piante sintomatiche, nonche' a piante asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche. Fatto salvo l'allegato V, parte A, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, non e' richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento delle piante ospiti di cui al presente comma verso qualsiasi persona che agisca a fini che non rientrano nella sua attivita' commerciale, industriale o professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio. 9. Fatto salvo il comma 8, le piante madri di pre-base quali definite all'art. 1, comma 3, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione o i materiali di pre-base quali definiti all'art. 2, comma 5, della direttiva 2008/90/CE del Consiglio appartenenti alle specie Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P. amygdalus x P. persica, P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica x P. salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch, e P. salicina Lindley, che sono stati coltivati al di fuori delle zone delimitate e che hanno trascorso almeno parte del loro ciclo vitale al di fuori di strutture a prova di insetto, sono spostati all'interno dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE e se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione; b) il piu' vicino possibile al momento dello spostamento, sono stati sottoposti a ispezione visiva, campionamento e analisi molecolare per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, effettuati conformemente alle norme internazionali. Fatto salvo l'allegato V, parte A, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, non e' richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di cui al presente comma verso qualsiasi persona che agisca a fini che non rientrano nella sua attivita' commerciale, industriale o professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio. 10. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale puo' autorizzare lo spostamento di piante specificate per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilita', che hanno conseguito le previste autorizzazioni e di cui e' stata svolta, con esito positivo, la Valutazione di Impatto Ambientale, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le piante sono spostate sotto controllo ufficiale in aree caratterizzate dalle stesse condizioni fitosanitarie (spostamento da zona infetta a zona infetta o da zona cuscinetto a zona cuscinetto), per il periodo di tempo necessario alla realizzazione delle opere; b) le piante sono mantenute isolate dall'ambiente circostante mediante reti anti-insetto per evitare contaminazioni; c) durante tutto il periodo e' realizzato il controllo degli insetti vettori mediante i previsti trattamenti fitosanitari e l'eliminazione della vegetazione erbacea; d) prima dell'espianto e prima del reimpianto nell'area originaria, tutte le piante sono sottoposte ad ispezione visiva ufficiale, campionamento ed analisi molecolare secondo metodi di analisi convalidati a livello internazionale e riscontrate sane; e) prima dello spostamento e prima del reimpianto nell'area originaria, tutte le piante sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato. 11. Non si considera movimentazione lo spostamento di una pianta ospite non infetta nell'ambito dello stesso appezzamento con caratteristiche agronomiche e fitosanitarie omogenee, per ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 144 del 14 febbraio 1951. |
| Art. 13 Spostamento all'interno dell'Unione di piante specificate che sono state coltivate in vitro
1. Le piante specificate che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro e per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'art. 7, possono essere spostate fuori dalle zone delimitate e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, solo se sono rispettate le condizioni di cui ai commi da 2 a 5. 2. Le piante specificate di cui al comma 1 sono state coltivate in un sito che soddisfa le seguenti condizioni: a) essere registrato in conformita' alla direttiva 92/90/CEE; b) essere autorizzato dal Servizio fitosanitario regionale come sito indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformita' alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; c) essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori: d) essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni; e) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati nel sito ne' sintomi dell'organismo specificato ne' suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato. 3. Le piante specificate di cui al comma 1, oltre ai requisiti su indicati, sono state coltivate in un contenitore trasparente in condizioni sterili e soddisfano una delle seguenti condizioni: a) sono state ottenute da semi; b) sono state riprodotte in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in una zona del territorio dell'Unione indenne dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza di tale organismo; c) sono state riprodotte in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in un sito che soddisfa le condizioni di cui al comma 2 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza dell'organismo specificato. 4. Le piante specificate di cui al comma 1 sono trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili, escludendo cosi' la possibilita' di infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori. 5. Sono accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE. |
| Art. 14 Rintracciabilita'
1. Gli operatori professionali che forniscono le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo, tengono un registro delle partite fornite e degli operatori professionali che le hanno ricevute. 2. Gli operatori professionali ai quali sono fornite le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo, tengono un registro delle partite ricevute e dei rispettivi fornitori. 3. I commi 1 e 2 si applicano anche alla fornitura di piante destinate all'impianto di Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb che non sono mai state coltivate all'interno di una zona delimitata. 4. Gli operatori professionali conservano le informazioni registrate di cui ai commi 1, 2 e 3 per tre anni dalla data in cui il rispettivo lotto e' stato fornito o e' stato da essi ricevuto. 5. Gli operatori professionali di cui ai commi 1 e 2 informano immediatamente i Servizi fitosanitari regionali di ciascun lotto trasmesso o ricevuto. Tali informazioni includono l'origine, lo speditore, il destinatario, il luogo di destinazione, il numero di serie, di settimana o di partita del passaporto delle piante, l'identita' e la quantita' del lotto in questione. 6. Il Servizio fitosanitario regionale che riceve le informazioni di cui al comma 5 ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale del luogo di destinazione del lotto in questione. 7. I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta, mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al comma 4. |
| Art. 15 Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate
1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali regolari sulle piante specificate che sono spostate al di fuori di una zona delimitata, o da una zona infetta ad una zona cuscinetto. Tali controlli devono essere effettuati almeno: a) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone infette verso zone cuscinetto; b) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone cuscinetto verso zone non delimitate; c) sul luogo di destinazione delle piante specificate nella zona cuscinetto; d) sul luogo di destinazione nelle zone non delimitate. 2. I controlli di cui al comma 1 consistono in un controllo documentale e in un controllo di identita' delle piante specificate; essi sono effettuati indipendentemente dall'ubicazione delle piante specificate, dalla proprieta' o dalla persona fisica o giuridica che ne e' responsabile. 3. L'intensita' dei controlli di cui al comma 2 e' basata sul rischio che le piante rechino l'organismo specificato o i vettori noti o potenziali, tenendo conto della provenienza delle partite, del grado di sensibilita' delle piante e dell'osservanza del presente decreto e di qualsiasi altra misura adottata per contenere o eradicare l'organismo specificato da parte dell'operatore professionale responsabile dello spostamento. |
| Art. 16 Elenco dei siti autorizzati
1. I Servizi fitosanitari regionali istituiscono e aggiornano un elenco di tutti i siti autorizzati ai sensi dell'art. 12, comma 2 e lo trasmettono al Servizio fitosanitario centrale per la successiva trasmissione alla Commissione UE. |
| Art. 17 Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell'art. 15
1. Qualora dai controlli di cui all'art. 15, comma 2, risulti che le condizioni di cui all'art. 12 non sono rispettate, il Servizio fitosanitario regionale che ha effettuato i controlli dispone la distruzione immediata delle piante non conformi in situ o in un luogo vicino. Tale azione e' effettuata prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato e di eventuali vettori trasportati da tale pianta, durante e dopo la rimozione. |
| Art. 18 Campagne di sensibilizzazione
1. Il Servizio fitosanitario nazionale mette a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale le informazioni in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato per il territorio dell'Unione mediante campagne di sensibilizzazione mirate sui siti web ufficiali o su altri siti web designati. |
| Art. 19 Relazioni sulle misure
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio fitosanitario centrale per la successiva trasmissione alla Commissione UE: a) una relazione sulle misure adottate a norma degli articoli 4, 7, 9, 10, 11 e 15 e sui risultati di tali misure; b) un piano circa le misure, tra cui il periodo previsto per ciascuna misura, da adottare a norma degli articoli 4, 7, 9, 10, 11 e 15 nell'anno successivo. Quando siano giustificate dallo sviluppo del relativo rischio fitosanitario, i Servizi fitosanitari regionali adattano le rispettive misure e di conseguenza aggiornano il piano e comunicando immediatamente al Servizio fitosanitario centrale tale aggiornamento. |
| Art. 20 Divieto di introdurre vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras
1. E' vietata l'introduzione nell'Unione di vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras. 2. I vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras, che sono stati introdotti nell'Unione prima dell'applicazione del presente decreto, sono spostati all'interno dell'Unione solo da operatori professionali, dopo che questi abbiano informato il Servizio fitosanitario regionale competente. |
| Art. 21 Introduzione nell'Unione di piante specificate originari di paesi terzi nei quali l'organismo specificato non e' presente
1. Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato non e' presente possono essere introdotte nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni: a) l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l'organismo specificato non e' presente nel paese; b) le piante specificate sono accompagnate da un certificato fitosanitario, di cui all'art. 13, comma 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che l'organismo specificato non e' presente nel Paese; c) al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono state controllate dal Servizio fitosanitario regionale competente conformemente al successivo art. 23, comma 2, e ne' la presenza ne' sintomi dell'organismo specificato sono stati rilevati. Le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono introdotte nell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e se sono state sottoposte a campionamento e analisi, effettuati in periodi opportuni per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato e in conformita' delle norme internazionali, che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilita' del 99% un livello di presenza di piante infette pari al 5% e diretto a piante sintomatiche e a piante asintomatiche in prossimita' di quelle sintomatiche. |
| Art. 22 Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali e' nota la presenza dell'organismo specificato
1. Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali e' nota la presenza dell'organismo specificato possono essere introdotte nell'Unione se soddisfano le seguenti condizioni: a) sono accompagnate dal certificato fitosanitario di cui all'art. 13, comma 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE; b) rispettano le disposizioni del seguente comma 2 o dei commi 3 e 5; c) al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono state controllate dal Servizio fitosanitario regionale competente conformemente al successivo art. 23, comma 3 e ne' la presenza ne' sintomi dell'organismo specificato sono stati rilevati. 2. Se le piante specificate sono originarie di una zona indenne dall'organismo specificato, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'organizzazione nazionale per la protezione vegetali del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione il nome della suddetta zona; b) il nome di tale zona e' indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d'origine». 3. Se le piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro, sono originarie di una zona in cui l'organismo specificato e' notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che: a) le piante specificate sono state prodotte in uno o piu' siti che soddisfano le condizioni di cui al seguente comma 5; b) l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all'interno del paese; c) nel sito e nella relativa zona di cui al comma 5, lettera c) sono applicati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato; d) campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono state sottoposte a controlli annuali, al momento piu' opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato e' stata confermata sulla base di analisi effettuate in conformita' con i metodi di analisi convalidati a livello internazionale; e) le piante specificate sono state trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori noti; f) il piu' vicino possibile al momento dell'esportazione i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di analisi convalidati a livello internazionale, in grado di confermare l'assenza dell'organismo specificato, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un'affidabilita' del 99%, un livello di presenza di piante infette dell'1% o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell'organismo specificato; g) immediatamente prima dello spostamento i lotti di piante specificati sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori noti dell'organismo specificato. Inoltre, il certificato fitosanitario di cui al comma 1, lettera a), deve indicare nella casella «Luogo di origine» l'identificazione del sito di cui alla lettera a). 4. Se le piante specificate, che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro, sono originarie di una zona in cui l'organismo specificato e' notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che: a) le piante specificate sono state coltivate in uno o piu' siti che soddisfino le condizioni di cui al comma 6; b) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all'interno del paese; c) le piante specificate sono trasportate in condizioni sterili in un contenitore trasparente che esclude la possibilita' di infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori; d) le piante specificate soddisfano le seguenti condizioni: 1.1 sono state ottenute da semi; 1.2 sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in una zona indenne dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza del suddetto organismo; 1.3 sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che sono state coltivate in un sito che soddisfa le condizioni di cui al comma 4 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza dell'organismo specificato. Inoltre, il certificato fitosanitario di cui al comma 1, lettera a), deve indicare nella casella «luogo di origine» il sito di cui alla lettera a) del presente comma. 5. Il sito di cui al comma 3, lettera a), deve soddisfare le seguenti condizioni: a) essere autorizzato dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali come indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformita' alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; b) essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori; c) essere circondato da una zona larga 100 metri che e' stata sottoposta a ispezioni ufficiali due volte all'anno e in cui tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato o che hanno presentato sintomi sono state immediatamente rimosse, e tale rimozione e' stata preceduta dall'applicazione di adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato; d) in periodi dell'anno opportuni, essere soggetto ad adeguati trattamenti fitosanitari effettuati per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessario, la rimozione di piante; e) essere sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera c), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate durante la stagione di volo del vettore; f) durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel sito non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato ne' suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato; g) per tutto il periodo di produzione delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona di cui alla lettera c) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato. 6. Il sito di cui al comma 4, lettera a), deve soddisfare le seguenti condizioni: a) essere certificato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante come indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformita' alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; b) essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori; c) essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuati in periodi opportuni; d) durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel sito non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato ne' suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato. |
| Art. 23 Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione
1. Tutte le partite di piante specificate introdotte nell'Unione in provenienza da un paese terzo devono essere ufficialmente controllate al punto di entrata nel territorio della Repubblica italiana o nel luogo di destinazione stabiliti a norma dell'art. 1 della direttiva 2004/103/CE della Commissione e, se del caso, a norma dei seguenti commi 2 o 3 e del comma 4. 2. Nel caso di piante specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non e' presente, o di una zona di cui all'art. 22, comma 2, il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata svolge le seguenti verifiche: a) un esame visivo; b) in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, oltre all'esame visivo, campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi. 3. Nel caso di piante specificate originarie di una zona in cui l'organismo specificato e' notoriamente presente, prodotte in un sito di cui all'art. 22, comma 3, il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata svolge le seguenti verifiche: a) un esame visivo; b) campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi. 4. I campioni di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) devono essere di dimensioni che consentano di individuare, con un'affidabilita' del 99%, un livello di piante infette dell'1% o superiore, tenendo conto della norma ISPM n. 31. Il comma 1 non si applica alle piante specificate che sono state coltivate per l'intero ciclo vitale in vitro e che sono state trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili. |
| Art. 24 Esecuzione
1. Le regioni e le provincie autonome abrogano o modificano le misure adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione dell'organismo specificato in modo da renderle conformi al presente decreto e ne informano immediatamente il Servizio fitosanitario centrale. 2. Il Servizio fitosanitario nazionale puo' avvalersi del supporto del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri o del Corpo forestale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto. 3. Le misure fitosanitarie obbligatorie di cui al presente decreto sono eseguite dai proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona delimitata che ne annotano l'esecuzione nel Quaderno di campagna - Registro trattamenti di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, secondo le modalita' da esso definite. 4. Il Servizio fitosanitario regionale puo' stabilire, in caso di motivata necessita', un intervento diretto per adempiere agli obblighi del presente decreto. |
| Art. 25 Misure finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie contenute nel presente decreto gravano sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona delimitata, resta facolta' delle regioni e delle province autonome disciplinare eventuali deroghe in tal senso. 2. Le misure eseguite in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria e delle disposizioni emanate dagli Servizi fitosanitari regionali contro la Xylella fastidiosa, ammissibili ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014, possono ricevere un contributo finanziario secondo le disposizioni contenute nel citato regolamento. 3. Gli enti pubblici e i soggetti privati nella zona delimitata, per l'esecuzione delle azioni previste in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria e delle disposizioni emanate dai Servizi fitosanitari regionali contro la Xylella fastidiosa, non finanziabili con altre risorse pubbliche, possono ricevere un contributo finanziario nei limiti delle risorse stanziate per la dichiarazione dello stato di calamita' naturale. |
| Art. 26 Sanzioni
1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. |
| Art. 27 Abrogazione
1. Il decreto 7 dicembre 2016, recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica italiana, e' abrogato. Il presente decreto ministeriale sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni relative all'art. 12, comma 8, secondo sub-comma entrano in vigore a partire dal 1° marzo 2018. Roma, 13 febbraio 2018
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 173 |
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