Gazzetta n. 79 del 5 aprile 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 marzo 2018
Interventi a favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, nelle zone svantaggiate a valere sul Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 106, paragrafo 5;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento, ed in particolare l'art. 7 riguardante le pratiche locali tradizionali svolte nelle superfici assimilabili ai prati permanenti;
Visto l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, relativo ai tassi di conversione in unita' di bestiame adulto (UBA);
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/99;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicita', previsti dalla normativa europea e nazionale in materia d'aiuti di Stato, obbliga i soggetti pubblici e privati, che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti, a trasmettere le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 14, comma 2 , della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 7 agosto 2016, n. 160;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante: «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020» ed, in particolare, il comma 130 dell'art. 1, che prevede l'estensione al settore zootecnico dei finanziamenti recati dal Fondo di cui all'art. 23-bis, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, incrementando detto Fondo di 10 milioni, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare a interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 59 del 12 marzo 2015 recante semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 81 dell'8 aprile 2015, recante «Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2015, recante «Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115 concernente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017;
Considerato che l'aiuto ha la finalita' di sostenere la zootecnia estensiva nelle zone montane e nei comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017 anche nelle zone svantaggiate, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori;
Considerata l'esigenza di garantire la priorita', nell'ambito dell'assegnazione degli aiuti, alle aziende che si trovano nelle Regioni i cui territori montani costituiscono piu' dell'80% della loro superficie agricola, nonche' alle aziende che si trovano in zone montane e svantaggiate dei comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017;
Considerata l'esigenza di utilizzare, al fine di determinare il criterio di accesso delle aziende agli aiuti, il requisito di un carico di bestiame proporzionato alla superficie aziendale a prato permanente;
Ritenuto opportuno prendere a riferimento, quale criterio di accesso all'aiuto e di riferimento per la determinazione dell'importo dello stesso aiuto, il valore unitario dei diritti all'aiuto assegnati a tali aziende nell'anno 2015 rispetto al valore unitario medio nazionale fissato al medesimo anno, con circolare Agea n. 47589 del 5 giugno 2017, in applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013;
Ritenuto necessario stabilire, con decreto di natura non regolamentare, le condizioni e i criteri per l'accesso agli aiuti di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 130;
Ritenuto di utilizzare quale criterio obiettivo, per l'erogazione degli aiuti di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 130, le superfici prato permanente destinate alla zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e nei comuni terremotati situati in zone svantaggiate;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Zone montane: superfici individuate ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
2. Zone svantaggiate: superfici individuate ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
3. Comuni terremotati: i comuni individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
4. BDN: Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica istituita dal Ministero della salute presso il CSN dell'Istituto «G. Caporale» di Teramo;
5. SIPA: sistema d'identificazione delle parcelle agricole;
6. UBA: unita' di bestiame adulto determinate applicando i tassi di conversione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;
7. Prato permanente: le superfici di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto 18 novembre 2014, citato nelle premesse, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 e che sono individuate nel SIPA;
8. Piano di coltivazione: documento univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 e all'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore, predisposto in ottemperanza all'art. 9 del decreto 12 gennaio 2015, citato nelle premesse;
9. Diritti PAC: diritti all'aiuto assegnati ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
10. Registro nazionale aiuti: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
 
Allegato

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Con la legge di bilancio 2018 le risorse del Fondo cerealicolo di cui all'art. 23-bis, comma 1 del decreto-legge n. 113/2016 sono state incrementate di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per finanziare gli interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate.
La predetta legge prevede che gli interventi siano finanziati sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
Con il presente provvedimento sono stabiliti i criteri per l'accesso all'aiuto.
Beneficiari dell'aiuto sono gli allevatori di bovini, ovini, caprini ed equidi che praticano l'allevamento in forma estensiva su superfici a prato permanente situate in zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. Oneri eliminati.
Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri. Oneri introdotti.
Denominazione dell'onere:
1. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 5 comma 1
comunicazione
domanda
documentazione
altro Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
Per ottenere l'aiuto il beneficiario deve presentare all'organismo pagatore AGEA la domanda di aiuto per ciascuna delle annualita' 2019 e 2020.
Le modalita' e i termini per la presentazione delle domande saranno definite dall'organismo pagatore AGEA.
 
Art. 2

Ambito, modalita' di calcolo dell'aiuto
e risorse disponibili

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' concesso, in relazione alle superfici a prato permanente destinate negli anni 2018 e 2019 alla zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, nei comuni terremotati, anche nelle zone svantaggiate, un aiuto ai detentori dei diritti PAC assegnati nell'anno 2015.
2. I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 sono i detentori dei diritti PAC aventi un valore medio unitario nell'anno 2015 inferiore al valore unitario medio nazionale fissato al medesimo anno, con Circolare Agea n. 47589 del 5 giugno 2017, in applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013.
3. L'aiuto di cui al comma 1 e' calcolato, con arrotondamento all'euro inferiore, come differenza tra il valore medio unitario dei diritti PAC assegnati al richiedente nell'anno 2015 e il valore unitario medio nazionale di cui al comma 2.
4. Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1, ammontano a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020 e gravano sul Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
 
Art. 3

Requisiti per la concessione degli aiuti

1. L'aiuto di cui all'art. 2, e' concesso alle aziende con prati permanenti ubicati in zone montane e nei comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017 situati anche in zone svantaggiate.
2. Le superfici oggetto dell'aiuto devono essere a disposizione dell'azienda richiedente alla data della presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 2 e conformi ai requisiti di cui al capo I del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 citato nelle premesse.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalle regioni e province autonome ai fini dell'individuazione delle pratiche tradizionali locali, l'aiuto di cui al comma 1 e' concesso in presenza di un allevamento zootecnico di bovini, di ovini, di caprini o di equidi, situato nel medesimo comune o in comuni limitrofi alle superfici a prato permanente di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), intestato al richiedente, proprietario o detentore e identificato nella BDN, che, nell'anno di domanda, determina, per ciascun ettaro di prato permanente dichiarato nel piano di coltivazione, un carico di bestiame annuo compreso tra 0,1 UBA e 6 UBA.
4. Nel caso in cui il Comune di ubicazione dei prati permanenti di cui al comma 3 non coincida con il Comune di ubicazione dell'allevamento, il pascolamento degli animali e' dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le localita' di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.
5. L'aiuto e' concesso nei limiti per azienda nel rispetto del regime de minimis, di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
 
Art. 4

Priorita' degli interventi

1. Per l'erogazione degli aiuti sono fissati i seguenti criteri di priorita':
a) prati permanenti ubicati in zone montane nelle regioni o province autonome con superficie montana superiore all'80% del relativo territorio e nelle zone montane e svantaggiate dei comuni di cui all'art. 1, comma 3;
b) prati permanenti ubicati in altri territori montani ad una altitudine superiore a 1000 metri s.l.m.;
c) prati permanenti ubicati in territori montani ad una altitudine tra 600 e 1000 metri s.l.m..
2. La superficie montana per la determinazione della percentuale di cui al comma 1, lettera a), e' calcolata sulla base delle rilevazioni ISTAT.
 
Art. 5

Presentazione della domanda di aiuto

1. Il richiedente presenta all'organismo pagatore AGEA la domanda di aiuto per ciascuna annualita' di cui all'art. 2, comma 1, secondo le modalita' definite dallo stesso organismo pagatore.
2. Le modalita' per la presentazione della domanda di aiuto di cui al comma 1 sono definite entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. L'organismo pagatore AGEA puo' attuare meccanismi di delega per la raccolta delle domande in favore degli organismi pagatori regionali.
 
Art. 6

Istruttoria delle domande

1. Le domande sono istruite dall'organismo pagatore AGEA, che, ai sensi dell'art. 13 del decreto 31 maggio 2017, n. 115, citato nelle premesse, effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «de minimis» avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti.
2. L'organismo pagatore AGEA, verificate la completezza delle informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', determina, per ciascuna annualita', nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui al comma 2 dell'art. 2, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun beneficiario nei limiti del massimale del regime de minimis.
3. Qualora il fabbisogno finanziario per le domande di aiuto ammissibili, ecceda le risorse annue disponibili di cui al comma 2 dell'art. 2, sono soddisfatte in via prioritaria le domande riferite alle superfici di prato permanente di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e, a seguire, nell'ordine le lettere b) e c).
4. Nel caso di risorse insufficienti, nell'ambito della medesima priorita', si procede ad una riduzione lineare degli aiuti da erogare.
5. All'atto dell'erogazione dell'aiuto, l'organismo pagatore AGEA, ai sensi dell'art. 6 decreto 31 maggio 2017, n. 115, citato nelle premesse, registra le informazioni nel Registro nazionale degli aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico, attraverso il registro SIAN e comunica al beneficiario stesso il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.
6. Gli aiuti spettanti al richiedente d'importo complessivo inferiore a 250 euro non sono erogati.
7. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, l'organismo pagatore AGEA provvede a comunicare al beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
8. L'organismo pagatore AGEA trasmette al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale l'elenco dei beneficiari con l'indicazione della superficie a prato permanente e dell'importo concesso.
 
Art. 7

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in conformita' al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2018

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 177
 
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