Gazzetta n. 79 del 5 aprile 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 23 marzo 2018 |
Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Venezia e attivazione del relativo centro di controllo presso la Direzione marittima di Venezia. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, concernente attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS); Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale; Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30; Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004 in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS; Visto, inoltre, il successivo art. 6, in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unita' navali e altri elementi pertinenti l'attivazione del sistema VTS; Vista la direttiva V.T.S./001 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 novembre 2005 e successive modificazioni, recante manuale nazionale V.T.S.; Visto l'assenso espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. 5393 del 19 marzo 2018, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004; Su proposta del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto di cui alla nota protocollo 159960 del 28 dicembre 2017;
Decreta:
Art. 1
Attivazione del sistema VTS
1. E' istituita l'area VTS di Venezia, alla quale e' preposto il Centro VTS di Venezia. 2. La Direzione marittima di Venezia e' l'autorita' VTS di Venezia. |
| Allegato 1 (Articolo 2, comma 2)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Limiti dell'area VTS
1. L'area VTS di Venezia e' individuata nella zona di mare, situata al di fuori delle ostruzioni portuali di Lido, Malamocco e Chioggia, delimitata dalla linea di costa e, a mare, dai seguenti punti di coordinate geografiche (datum WGS84): a) lat. 45°09,5' N - long. 012°19,9' E; b) lat. 45°08,4' N - long. 012°25,7' E; c) lat. 45°16,0' N - long. 012°35,0' E; d) lat. 45°24,9' N - long. 012°35,0' E; e) lat. 45°27,4' N - long. 012°30,7' E. 2. L'area VTS di Venezia e' graficamente riportata nell'allegato 1 al presente decreto. |
| Art. 3
Regime di partecipazione e disposizioni sulla rapportazione navale
1. Le navi soggette all'obbligo di partecipazione al servizio di assistenza al traffico marittimo nell'area VTS di Venezia sono le seguenti: a) le navi di stazza lorda pari o superiore a 300 GT; b) le navi da pesca di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 45 metri; c) le navi tradizionali di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 45 metri; d) le unita' da diporto di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 45 metri. 2. Le navi di cui al comma 1 che intendono transitare nell'area VTS di Venezia comunicano al Centro VTS di Venezia le informazioni indicate nel regolamento del citato Centro e nel manuale utente previsto dalla direttiva V.T.S./001. |
| Art. 4
Servizi erogati dal VTS
1. Il Centro VTS di Venezia, in conformita' alle linee guida emanate dall'IMO e alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga i servizi di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 gennaio 2004 indicati nel regolamento del citato Centro VTS e nel manuale utente previsto dalla direttiva V.T.S./001. |
| Art. 5
Ulteriori prescrizioni operative
1. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge, le navi che navigano nell'area VTS di Venezia osservano le seguenti prescrizioni: a) assicurano l'ascolto radio continuo sui canali di lavoro indicati nel regolamento e nel manuale utente del citato Centro VTS; b) effettuano la navigazione con particolare cautela, mantenendo, in particolare, l'apparato propulsore costantemente in condizioni di pronta manovra; c) controllano costantemente la propria posizione per poterla comunicare tempestivamente a richiesta del Centro VTS di Venezia; d) comunicano immediatamente al Centro VTS di Venezia ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio del rapporto di primo contatto previsto dal regolamento del Centro VTS e dal manuale utente. 2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure di cui al comma 1 non esime la nave in navigazione nell'area VTS di Venezia dall'osservanza delle norme della COLREG 1972, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085. |
| Art. 6
Diposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2018
Il Ministro: Delrio |
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