Gazzetta n. 78 del 4 aprile 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2018, n. 28
Regolamento disciplinante la Fondazione per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca «Human Technopole».


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visti i commi da 116 a 123 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti l'istituzione di una Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca «Human Technopole» di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2016, di approvazione del progetto esecutivo;
Visto, in particolare, il comma 123, dell'articolo 1, della citata legge n. 232 del 2016, secondo cui i criteri e le modalita' di attuazione dei commi da 116 a 122 dell'articolo 1 della medesima legge, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in ordine al progetto Human Technopole e il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro della salute;
Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che attribuisce all'Istituto italiano di tecnologia un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2016 con il quale e' stato approvato il progetto denominato Human Technopole;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2018;
Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Disciplina e criteri di azione della Fondazione

1. La Fondazione istituita dall'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di seguito «Fondazione», e' una Fondazione di diritto privato, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, dalla citata legge n. 232 del 2016 e dallo Statuto. La Fondazione ha lo scopo di imprimere il maggior impulso allo sviluppo delle tecnologie umane e della long life, incrementando gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca diretta alla prevenzione e alla salute, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) e sviluppando un approccio multidisciplinare ed integrato nelle discipline della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, con particolare riguardo al progetto scientifico e di ricerca Human Technopole, anche in raccordo con il sistema universitario e degli enti di ricerca. L'attivita' della Fondazione segue criteri di economicita', di efficacia e di pubblicita'. Le attivita', l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione sono disciplinati nello Statuto.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e'
il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1-2 (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 1, commi da 116 a 123, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O., e' il seguente:
«116. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici
e privati nei settori della ricerca finalizzata alla
prevenzione e alla salute, coerentemente con il Programma
nazionale per la ricerca (PNR), e' istituita la Fondazione
per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di
ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e
integrata nei settori della salute, della genomica,
dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle
decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico
e di ricerca Human Technopole di cui all'art. 5 del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al
relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 settembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo,
di seguito denominata "Fondazione". Per il raggiungimento
dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con
omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.
117. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e
delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai quali
viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.
118. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016
predispone lo schema di statuto della Fondazione che e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro della
salute. Lo statuto stabilisce la denominazione della
Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione
alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonche'
le modalita' con cui tali soggetti possono partecipare
finanziariamente al progetto scientifico Human Technopole.
119. Il patrimonio della Fondazione e' costituito da
apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori
apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da
soggetti pubblici e privati. Le attivita', oltre che dai
mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di
enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere
concessi in comodato beni immobili facenti parte del
demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello
Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare
valore artistico e storico alla Fondazione e' effettuato
dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, fermo
restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali
affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma,
del codice civile.
120. Per lo svolgimento dei propri compiti la
Fondazione puo' avvalersi di personale, anche di livello
dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta
della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi
ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. La Fondazione puo' avvalersi, inoltre, della
collaborazione di esperti e di societa' di consulenza
nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti
universitari e di ricerca.
121. Per la costituzione della Fondazione e per la
realizzazione del progetto Human Technopole di cui al comma
116 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il
2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5
milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per
il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6
milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a
decorrere dal 2023. Il contributo e' erogato sulla base
dello stato di avanzamento del progetto Human Technopole di
cui al comma 116.
122. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della Fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e
diritto e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
123. I criteri e le modalita' di attuazione dei commi
da 116 a 122 del presente articolo, compresa la disciplina
dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in
ordine al progetto Human Technopole di cui al medesimo
comma 116, e il trasferimento alla Fondazione delle risorse
residue di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25
novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e con il Ministro della salute.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 25 novembre
2015, n. 185 (Misure urgenti per interventi nel
territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 2016, n. 9, e' il seguente:
«Art. 5 (Iniziative per la valorizzazione dell'area
utilizzata per l'Expo). - 1. Per le iniziative relative
alla partecipazione dello Stato nell'attivita' di
valorizzazione delle aree in uso alla Societa' Expo S.p.a.,
anche mediante partecipazione al capitale della societa'
proprietaria delle stesse, e' autorizzata la spesa di 50
milioni di euro per l'anno 2015.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma
precedente, e' attribuito all'Istituto italiano di
tecnologia (IIT) un primo contributo dell'importo di 80
milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un
progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti
territoriali e le principali istituzioni scientifiche
interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree
in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro
adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze.
3. Le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle
aree di cui al comma 1 e le relative modalita' attuative
sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. La Presidenza del Consiglio dei ministri puo'
avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e Prestiti
S.p.a.
4. E' autorizzato, per l'anno 2015, un contributo dello
Stato dell'importo di 20 milioni di euro per il concorso
agli oneri di sicurezza sostenuti dalla Societa' Expo
S.p.a. in ragione della qualifica di sito sensibile per la
durata dell'evento.
5. Al fine di accelerarne la messa a disposizione e
l'effettiva utilizzabilita', le risorse finalizzate alla
realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana
Milano-Limbiate, primo lotto funzionale, sono revocate e
destinate, anche in attuazione dell'art. 1, comma 101,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla Societa' Expo
S.p.a. per fare fronte al mancato contributo della
Provincia di Milano.».

Note all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 1, comma 116, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 14 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 14 (Atto costitutivo). - Le associazioni e le
fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione puo' essere disposta anche con
testamento.».
 
Art. 2

Partecipazione alla Fondazione

1. Partecipano alla Fondazione i membri fondatori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, previo consenso di questi, in ragione dell'interesse della Fondazione a ciascuna partecipazione in relazione agli scopi della fondazione medesima, le persone fisiche e gli enti che contribuiscono per un periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro non inferiori alla quota minima dello 0,5 per cento dell'apporto pubblico in ragione d'anno, di seguito «Partecipanti». Il contributo deve essere versato annualmente.
2. In caso di inadempimento dell'obbligo annuale di contribuzione o in caso di parziali contribuzioni inferiori alla quota minima o nell'ipotesi di condotta incompatibile con l'impegno di leale collaborazione per il perseguimento delle finalita' della Fondazione, e' sospesa la partecipazione alla Fondazione fino alla regolarizzazione della posizione del partecipante. Qualora l'interessato non provveda ad adempiere ai propri impegni entro due mesi dalla data della diffida ad adempiere da parte del Presidente, la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione e' dichiarata dal Consiglio di sorveglianza. Dalla cessazione della partecipazione non consegue il diritto di restituzione dei contributi versati.

Note all'art. 2:
- Per il riferimento all'art. 1, comma 117, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Spese correnti di funzionamento

1. Il patrimonio della Fondazione e' articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.
2. Le risorse disponibili nel fondo di gestione sono destinate alla copertura delle spese di funzionamento individuate nelle spese di logistica e di amministrazione; il fabbisogno economico per le predette voci di spesa e' determinato in rapporto al fabbisogno per le voci di spesa direttamente imputabili alle attivita' di ricerca e in relazione all'avanzamento delle stesse, nel rispetto di criteri e parametri di efficacia e di efficienza definiti nel documento di programmazione di cui all'articolo 7, comma 1. Il bilancio di esercizio della Fondazione presenta un rapporto equilibrato tra la consistenza del fondo di dotazione e quella del fondo di gestione, al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti necessari al perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.
 
Art. 4

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di sorveglianza;
c) il Direttore;
d) il Comitato di gestione;
e) il Comitato scientifico;
f) il Collegio dei revisori.
2. Il Presidente rappresenta la Fondazione e presiede il Consiglio di sorveglianza.
3. Al fine di assicurare l'eccellenza della Fondazione, il Consiglio di sorveglianza svolge una generale attivita' di indirizzo e di controllo sulla Fondazione e assolve le funzioni attribuite dallo Statuto.
4. Il Consiglio di sorveglianza e' composto da tredici membri, compreso il Presidente, nominati:
a) sette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali due designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) i restanti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, designati:
1) uno, d'intesa tra il Comune di Milano e la Regione Lombardia;
2) uno, d'intesa tra i Partecipanti, a condizione che, anche in associazione tra loro, versino almeno il tre per cento del contributo annuo erogato dallo Stato;
3) uno, dalla Conferenza dei Rettori e delle Universita' italiane - CRUI;
4) uno, dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca;
5) due, dal Consiglio di sorveglianza tra scienziati in discipline attinenti al progetto Human Technopole e tra esperti internazionali di sanita' pubblica, che svolgano la propria attivita' prevalentemente all'estero.
5. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza e' indicato, con il decreto di cui al comma 4, lettera a), tra i componenti da nominare senza che sia richiesta, ai sensi della medesima disposizione, una previa designazione.
6. I componenti del Consiglio di sorveglianza durano in carica quattro anni, restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti e possono essere confermati una sola volta. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate, a maggioranza dei votanti, con la presenza di almeno sette componenti, di cui almeno quattro nominati ai sensi del comma 4, lettera a). In caso di parita', prevale il voto del Presidente.
7. In sede di prima applicazione, e comunque non oltre un anno dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, lettera a), il Consiglio di sorveglianza opera nella composizione risultante dall'applicazione della stessa disposizione.
8. Le attivita' necessarie a garantire l'ordinato andamento della Fondazione sono di esclusiva competenza del Comitato di gestione, secondo quanto stabilito nello Statuto.
9. Il Direttore della Fondazione presiede il Comitato di gestione ed e' nominato dal Consiglio di sorveglianza.
10. Il Comitato di gestione e' composto da cinque membri, compreso il Direttore della Fondazione, nominati dal Consiglio di sorveglianza. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
11. Il Comitato scientifico e' composto da quindici membri ed e' organo consultivo della Fondazione, chiamato ad esprimersi in merito alle attivita' scientifiche di ricerca. La nomina dei componenti spetta al Consiglio di sorveglianza.
12. Le funzioni di controllo sulla regolarita' amministrativa e contabile della Fondazione sono esercitate dal Collegio dei revisori, composto da tre membri. I membri effettivi e tre supplenti, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione dei membri fondatori. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni e possono essere confermati una sola volta.
 
Art. 5

Requisiti dei componenti degli organi della Fondazione

1. I componenti degli organi di cui all'articolo 4 devono possedere idonei requisiti di onorabilita', di competenza e di esperienza in relazione alle attribuzioni di ciascun organo, secondo quanto stabilito nello Statuto.
 
Art. 6

Disciplina dei compensi

1. Al Presidente della Fondazione e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari ad euro 120.000,00.
2. A ciascuno dei componenti del Comitato di gestione, diversi dal Presidente, e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo annuo lordo fino ad un importo massimo di 30.000,00 euro.
3. A ciascuno dei componenti del Consiglio di sorveglianza, diversi dal Presidente, e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo annuo lordo fino ad un importo massimo di 30.000,00 euro.
4. Al Presidente del Comitato scientifico e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari ad euro 80.000,00; a ciascuno dei componenti del Comitato scientifico diversi dal Presidente e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari ad euro 20.000,00.
5. Il compenso del Direttore della Fondazione e' stabilito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 7

Disposizioni in materia di bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio di sorveglianza approva, su proposta del Comitato di gestione, i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo corredati della relazione del Collegio dei revisori.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio di sorveglianza approva, su proposta del Comitato di gestione, il bilancio di esercizio corredato della relazione del Collegio dei revisori. Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice civile in tema di societa' di capitali. Il bilancio di esercizio, entro quindici giorni dalla deliberazione del Consiglio di sorveglianza, e' trasmesso alle amministrazioni vigilanti. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonche' di fondi e riserve.
 
Art. 8

Disposizioni in materia di personale

1. Per lo svolgimento delle attivita' scientifiche, la Fondazione si avvale di scienziati ed esperti, assunti in prevalenza a tempo determinato, con procedura competitiva internazionale e nel rispetto delle modalita' individuate nel progetto scientifico e di ricerca «Human Technopole». Le modalita' di reclutamento e la gestione del personale sono disciplinate dal Consiglio di sorveglianza, assicurando la prevalenza di contratti a tempo determinato e garantendo la continuita' nello svolgimento delle attivita' scientifiche e la funzionalita' organizzativa della Fondazione.
2. Per lo svolgimento delle attivita' amministrative, la Fondazione puo' avvalersi, altresi', di personale assunto a tempo determinato o indeterminato mediante procedure di reclutamento conformi ai principi di pubblicita' e trasparenza della selezione secondo le modalita' indicate da apposito regolamento adottato dal Consiglio di sorveglianza, con particolare riferimento alla valutazione del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni da coprire.
 
Art. 9

Vigilanza e controllo

1. La Fondazione e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con particolare riferimento all'esame del bilancio della Fondazione e della relazione annuale concernente i risultati dell'attivita' svolta, prevista dallo Statuto. Possono, inoltre, essere richieste relazioni ulteriori da parte dei membri fondatori. Nello statuto sono indicati gli atti da sottoporre a preventiva autorizzazione dei Ministeri vigilanti in relazione al compimento di operazioni finanziarie complesse o per la costituzione o partecipazione ad organismi diversi in funzione degli obiettivi di ricerca.
2. In caso di grave inosservanza della legge istitutiva della Fondazione o del presente regolamento o dello Statuto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, si procede alla revoca dei componenti del Comitato di gestione. Il Consiglio di sorveglianza provvede alla nomina dei componenti in sostituzione di quelli revocati.
3. La Fondazione e' sottoposta al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. La Fondazione si avvale di una Commissione per la valutazione strategica, composta da cinque scienziati internazionali ed esperti internazionali di sanita' pubblica, designati dal Consiglio europeo della ricerca, ed opera con le modalita' stabilite dallo Statuto. La Commissione e' preposta alla valutazione complessiva dei risultati ottenuti dalla Fondazione. Nello statuto sono definite le modalita' di approvazione del piano programmatico dell'attivita' scientifica della Fondazione che stabilisce per ogni triennio gli specifici obiettivi in relazione ai diversi ambiti della ricerca, nonche' gli indicatori volti alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. Nel piano programmatico sono anche indicati criteri e modalita' del raccordo con il sistema universitario e degli enti di ricerca per gli obiettivi individuati.
5. La vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' attribuita ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.
259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria) e' il seguente:
«Art. 12. Il controllo previsto dall'art. 100 della
Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda
autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in
capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di
garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi
previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte
dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che
assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di
revisione.».
- Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300) e' il seguente:
«Art. 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di
organizzazione dell'ente). - 1. Se il reato e' stato
commesso dalle persone indicate nell'art. 5, comma 1,
lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e'
stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza
da parte dell'organismo di cui alla lettera b).».
 
Art. 10

Estinzione

1. L'estinzione della Fondazione e' regolata dalle norme del codice civile. In caso di estinzione, il patrimonio residuo e' devoluto allo Stato.
 
Art. 11
Disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in
ordine al progetto Human Technopole e con altri enti e organismi

1. La disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in ordine al progetto Human Technopole di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2016, e' regolata in via convenzionale. La convenzione tra l'Istituto e la Fondazione, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La convenzione e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Con la medesima procedura si procede agli aggiornamenti della convenzione, anche in relazione alla verifica biennale dei risultati conseguiti e dell'efficienza gestionale operata dalle amministrazioni di cui all'articolo 9, comma 1, che possono avvalersi anche del supporto della Commissione di cui al comma 4 del predetto articolo 9.
2. La Struttura di progetto, costituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2016, e il Comitato di coordinamento per l'avvio del progetto Human Technopole, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2016, cessano a decorrere dalla data di nomina del Consiglio di sorveglianza.
3. E' fatta salva la facolta' della Fondazione di avvalersi del personale e delle risorse strumentali facenti capo alla Struttura di progetto per la realizzazione del progetto Human Technopole. L'esercizio di tale facolta' e' regolato con la convenzione di cui al comma 1.
4. I rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero sono regolati sulla base di apposite convenzioni, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Note all'art. 11:
- Per il riferimento all'art. 1, comma 116, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 (Approvazione del
progetto esecutivo Human Technopole) e' il seguente:
«Art. 2 (Attuazione del progetto). - 1. L'istituto
italiano di Tecnologia provvede, entro trenta giorni dalla
data del presente decreto, all'avvio delle attivita' di
realizzazione del progetto, fino all'operativita' dell'ente
di cui in premessa, da realizzare entro ventiquattro mesi
dalla medesima data. A tal fine l'istituto adotta le
specifiche misure organizzative e le soluzioni gestionali
dedicate, mediante una apposita Struttura di progetto, con
contabilita' separata. La struttura di progetto definisce
gli aspetti logistici e organizzativi relativi alle
operazioni di avvio della costituzione del polo di ricerca
e provvede anche al reclutamento del personale necessario e
all'acquisizione delle attrezzature scientifiche e tecniche
necessarie nella fase iniziale del progetto. Alla struttura
di progetto e' preposto il direttore di Human Technopole,
che ne assume la piena responsabilita', scelto
dall'istituto con procedura selettiva internazionale tra
persone di riconosciuta e comprovata esperienza e
competenza, previo parere del Comitato di cui al comma 2.
2. E' istituito presso l'Istituto di Tecnologia, a
valere sulle risorse destinate al progetto, un Comitato di
coordinamento, per l'avvio della realizzazione del progetto
Human Technopole, composto da due soggetti designati uno
dal Ministero dell'economia e delle finanze, e uno dal
Ministero dell'istruzione , dell'universita' e della
ricerca; da tre scienziati di reputazione internazionale
indicati di comune accordo dagli stessi Ministeri; dai
rettori delle universita' pubbliche di Milano; dal
presidente dell'Istituto Italiano di superiore di sanita';
dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche; dal
presidente dell'Istituto Italiano di Tecnologia e dal
direttore scientifico dell'istituto Italiano di Tecnologia.
Il Comitato si riunisce la prima volta su convocazione del
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega per le valutazioni strategiche delle politiche
pubbliche inerenti anche ai temi della ricerca scientifica
e tecnologica, che presiede la riunione medesima fino
all'elezione del Presidente. Nella stessa riunione, Il
Comitato elegge il Presidente tra i propri componenti e
definisce le regole per il proprio funzionamento, anche in
relazione all'esercizio delle diverse funzioni di
competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' stabilito l'ammontare
massimo delle spese di funzionamento del Comitato ivi
incluse quelle relative ai compensi e rimborsi spese della
corrispondente ai membri del Comitato nel rispetto della
normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.
3. Il Comitato:
a) verifica periodicamente, anche attraverso la
misurazione di indicatori di performance collegati al
raggiungimento degli obiettivi espressamente individuati
nel progetto, l'effettiva coerenza tra il progetto Human
Technopole e le attivita' svolte dalla struttura di
progetto di cui al comma 1, con particolare riguardo
all'efficienza, alla trasparenza e all'efficacia delle
attivita' di gestione del progetto;
b) assicura il raccordo delle attivita' relative al
progetto con le competenze di piu' elevata qualificazione,
in ambito pubblico e privato, nell'area metropolitana di
Milano, in Italia e su scala internazionale;
c) esprime parerei e formula indicazioni sugli
interventi operativi necessari alla progressiva attuazione
del progetto, predisposti o adottati dalla Struttura di
progetto dell'Istituto Italiano di Tecnologia, con
particolare riguardo all'allocazione delle risorse
finanziarie e umane disponibili tra i centri di ricerca di
cui all'allegato progetto Human Technopole e alla scelta
dei rispettivi responsabili, alla definizione dei criteri
di selezione del restante personale sulla base degli
standard internazionali riconosciuti, in modo da assicurare
l'apertura internazionale, la contendibilita' degli
incarichi, la trasparenza delle scelte e l'alta
professionalita' degli scienziati chiamati a ricoprire
posizioni direttive e del personale di ricerca, nonche'
alle attivita' relative alla realizzazione delle grandi
infrastrutture previste dal progetto Human Technopole;
d) rendiconta periodicamente il proprio operato, con
apposita relazione semestrale, al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Presidente del Comitato e il direttore della
Struttura di progetto di cui all'art. 2 curano il raccordo
operativo tra il progetto Human Technopole, la societa'
Arexpo e gli altri enti pubblici e privati al fine di
stabilire sinergie e collaborazioni scientifiche e
tecnologiche.».
 
Art. 12

Trasferimento di risorse alla Fondazione

1. Le risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, nonche' il contributo annuo per la realizzazione del progetto Human Technopole di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono erogate alla Fondazione con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica di idonea documentazione attestante lo stato di avanzamento del progetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 febbraio 2018

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Fedeli

Il Ministro della salute
Lorenzin
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 254

Note all'art. 12:
- Per il riferimento all'art. 5 del decreto-legge 25
novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 2016, n. 9, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il riferimento all'art. 1, comma 121, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.
 
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