Gazzetta n. 74 del 29 marzo 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2018, n. 27
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, concernente il regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante: «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'articolo 67;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, recante: «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» ed in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera p), e 3, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera m), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», ed in particolare l'articolo 21;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 settembre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera c) le parole da: «, svolge attivita' di ricerca» fino a: «dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «svolge attivita' di ricerca, studio, sperimentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori piu' innovativi e strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea con i piu' elevati livelli europei ed internazionali»;
2) alla lettera d) sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonche' sviluppa progetti di collaborazione e di interscambio formativo con i soggetti e per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d).»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: «Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Scuola nazionale dell'amministrazione»;
c) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «didattiche finalizzate» e' inserita la seguente: «anche»;
d) all'articolo 5, comma 2, le parole: «anche avvalendosi degli organi collegiali di cui agli articoli 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti i dirigenti superiori preposti ai servizi, nonche' i primi dirigenti preposti agli uffici del servizio didattica, i quali esprimono pareri non vincolanti, secondo le modalita' stabilite con direttiva del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sull'attivita' culturale, didattica e scientifica, nonche' sul giudizio di idoneita' al servizio di polizia di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.»;
e) gli articoli 6 e 7 sono soppressi;
f) all'articolo 8, comma 1, le parole da: «previa valutazione» a: «didattica dei corsi» sono soppresse;
g) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Organizzazione della Scuola). - 1. La Scuola e' ordinata in:
a) servizio affari generali, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attivita' previste al comma 2;
b) servizio didattica, per le esigenze di indirizzo, coordinamento e controllo delle attivita' previste al comma 3;
2. Il servizio affari generali e' articolato in:
a) ufficio affari generali, organizzazione e coordinamento: cura gli affari generali, svolge compiti di diretta collaborazione e supporto al direttore della Scuola ai fini dell'organizzazione e del coordinamento interno, della definizione, dell'attuazione e della verifica dei programmi e degli obiettivi attinenti alle attivita' della Scuola, cura i rapporti con le organizzazioni sindacali, provvede agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione;
b) ufficio amministrazione e documentazione: cura la documentazione e la gestione archivistica, la gestione e la conservazione della documentazione classificata, la biblioteca della Scuola, il controllo di gestione e di qualita', gli affari amministrativi per la gestione finanziaria e contabile, nonche' la comunicazione istituzionale, le relazioni esterne ed il cerimoniale;
c) ufficio personale, logistica e sicurezza: cura gli affari del personale, la logistica, il supporto tecnologico, la sicurezza e la vigilanza della Scuola, nonche' gli affari inerenti alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro; nell'ambito dell'ufficio e' incardinato l'ufficio sanitario.
3. Il servizio didattica e' articolato in:
a) ufficio ricerca e innovazione strategica: espleta attivita' di ricerca, studio, sperimentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori piu' innovativi e strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea con i piu' elevati livelli europei ed internazionali; cura, altresi', la programmazione dei corsi di formazione sperimentali, nonche' i rapporti di cooperazione e i progetti di interscambio formativo, anche a livello europeo ed internazionale, con i soggetti e per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d);
b) ufficio studi e addestramento: cura la valutazione del fabbisogno formativo, la gestione ai fini didattici dei rapporti instaurati con le universita' e i relativi organi interni, la pianificazione didattica e addestrativa, la programmazione e l'attuazione dei piani di studio, l'organizzazione dei seminari specialistici e dei tirocini applicativi, i rapporti con i docenti e gli istruttori, l'organizzazione delle prove di esame, nonche' l'aggiornamento professionale del personale della Scuola;
c) ufficio corsi: cura lo svolgimento dei corsi e lo sviluppo delle attivita' didattiche in aderenza ai piani di studio, l'amministrazione dei frequentatori dei corsi e dei seminari, lo svolgimento dell'attivita' di tutoring dei frequentatori, lo svolgimento delle attivita' di addestramento fisico-sportivo, tecnico-operativo e formale, la valutazione attitudinale dei frequentatori dei corsi di formazione iniziale, le attivita' segretariali per le commissioni di esame; nonche', ove previsto, le attivita' istruttorie relative all'emissione del giudizio di idoneita'.
4. Ai servizi sono preposti dirigenti superiori dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Il dirigente preposto al servizio affari generali assolve anche alle funzioni di vice direttore della Scuola. Agli uffici in cui si articolano i servizi, sono preposti primi dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
5. Al servizio affari generali e' assegnato un primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, con funzioni di vice consigliere ministeriale, per le esigenze della promozione logistica, informatica e tecnologica della Scuola.
6. Il direttore della Scuola definisce, con proprio provvedimento, l'organizzazione interna degli uffici di cui ai commi 2 e 3.
7. Per particolari esigenze didattico-formative la Scuola puo' avvalersi di sezioni distaccate, anche presso altri istituti di istruzione della Polizia di Stato, costituite a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2006, n. 256 (Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto
superiore di Polizia) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° settembre 2006, n. 203.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).».
- La legge 1°aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a
norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n.
78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000,
n. 271, S.O.:
«Art. 67 (Riorganizzazione dell'Istituto superiore di
polizia). - 1. All'adeguamento dell'assetto organizzativo e
funzionale dell'Istituto superiore di polizia, istituito
nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
per la formazione, l'aggiornamento professionale e la
specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei
dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provvede
con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, disciplinandone il raccordo con le
competenti articolazioni dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza e con gli altri istituti di alta
formazione del Ministero dell'interno e delle altre
Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia
istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile,
coerenti con i compiti previsti dal presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69
comma 1, lettera f), dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, e' abrogato.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85
(Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 29
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2007, n. 154:
«Art. 1 (Riduzione della spesa degli organi collegiali
e degli altri organismi operanti presso il Ministero
dell'interno). - 1. In attuazione dell'articolo 29, comma
2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
confermati e continuano ad operare presso il Ministero
dell'interno gli organismi sottoindicati, istituiti con
legge o con regolamento:
a) Comitato tecnico centrale per la demolizione di
opere e manufatti abusivi su suolo del demanio o del
patrimonio dello Stato e di altri enti pubblici, di cui
all'art. 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203;
b) Commissione per le ricompense al valore e merito
civile, di cui all'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n.
13;
c) Commissione tecnica provinciale di vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773;
d) Commissione tecnica provinciale per le sostanze
esplosive e infiammabili, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
e) Commissione tecnica provinciale per le sostanze
esplosive integrata a norma dell'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, per
l'accertamento dell'idoneita' all'esercizio del mestiere di
fochino, di cui all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n.
110;
f) Commissione per la finanza e per gli organici
degli enti locali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 agosto 2000, n. 273, e all'art. 154 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
g) Commissione per l'abilitazione alla manutenzione
di ascensori e montacarichi, di cui all'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767,
e all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162;
h) Commissione consultiva centrale per il controllo
delle armi, di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, e all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;
i) Commissione centrale per la definizione ed
applicazione dello speciale programma di protezione per i
collaboratori di giustizia, di cui all'art. 10 del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
l) Commissione per la pianificazione e il
coordinamento della fase esecutiva del programma di
potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia, di cui
all'art. 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1992, n. 217;
m) Comitato tecnico consultivo per le forniture di
beni e servizi occorrenti per le Forze di polizia, di cui
agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;
n) Commissioni di collaudo, di congruita' e per il
fuori uso, di cui all'art. 26, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;
o) Commissione centrale e commissioni periferiche per
le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui
agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
p) Consigli di istituto e Collegi dei docenti presso
le scuole della Polizia di Stato, di cui all'art. 60 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256;
q) Commissione paritetica per la formazione e
l'aggiornamento professionale, di cui all'articolo 26,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 395;
r) Consiglio direttivo, Collegio dei docenti e
Consiglio d'istituto della Scuola di perfezionamento per le
Forze di polizia, di cui all'art. 22 della legge 1° aprile
1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica
11 giugno 1986, n. 423;
s) Commissione consultiva per la concessione dei
benefici in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' di stampo mafioso, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e legge
13 agosto 1980, n. 466;
t) Commissioni di collaudo, di congruita' e per il
fuori uso delle forniture per il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, di cui all'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, ed agli articoli
121 e 122 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
u) Commissione per l'accertamento dell'idoneita'
tecnica degli addetti antincendi, di cui al decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;
v) Commissione di esame per il rilascio delle
abilitazioni al personale addetto ai servizi antincendi
aeroportuali e negli eliporti ed elisuperfici, di cui
all'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e all'art.
8 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n.
121;
z) Commissione per gli accertamenti e i sopralluoghi
presso gli insediamenti industriali e impianti di tipo
complesso e tecnologie avanzate, di cui all'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
aa) Commissione collaudo materiali centri assistenza
e pronto intervento (C.A.P.I.), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903;
bb) Commissione medica per l'accertamento dei
requisiti psicofisici e attitudinali, di cui alla legge 10
agosto 2000, n. 246;
cc) Comitato centrale tecnico scientifico di
prevenzione incendi, di cui agli articoli 10 e 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, e all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
dd) Comitato tecnico regionale di prevenzione
incendi, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e all'art. 22 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
ee) Commissione consultiva per le nomine a prefetto,
di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139;
ff) Collegio arbitrale di disciplina, di cui all'art.
55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
gg) Comitato dei garanti, di cui all'art. 23 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
hh) Comitato direttivo della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno, di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma
58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa
complessiva degli organismi di cui al comma 1, ivi compresi
gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i
componenti, in qualunque forma erogati e comunque
denominati, e' ridotta del 30 per cento rispetto
all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la
riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo
corrente tra la data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006,
tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla
medesima data di entrata in vigore del decreto.»
«Art. 3 (Durata degli organismi e relazione di fine
mandato). - 1. Gli organismi di cui agli articoli 1 e 2
durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata,
i predetti organismi presentano una relazione
sull'attivita' svolta al Ministro dell'interno, che la
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai
fini della valutazione, di cui all'art. 29, comma 2-bis,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la
perdurante utilita' dei medesimi e della conseguente
eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore
a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno. Gli eventuali successivi decreti di proroga
sono adottati secondo la stessa procedura. I componenti di
ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del
termine di durata dell'organismo stesso.
3. In caso di nomina di nuovi componenti degli
organismi di cui al comma 1, si tiene conto del principio
di pari opportunita' tra donne e uomini.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lett.
m) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
ottobre 2011 (Proroga degli organismi collegiali operanti
presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 68
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2011, n.
278:
«Art. 1
1. (Omissis).
m) Consigli di istituto e Collegi dei docenti presso
le scuole della Polizia di Stato, di cui all'art. 60 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256 (art. 1, comma 1,
lettera p).
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n.114 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144:
«Art. 21 (Unificazione delle Scuole di formazione). -
1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di
formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la
duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico
«Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e
la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed
economiche, nonche' le sedi distaccate della Scuola
nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale
sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione
degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola
nazionale dell'amministrazione e assegnate ai
corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma
3. Le risorse finanziarie gia' stanziate e destinate
all'attivita' di formazione sono attribuite, nella misura
dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale
dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per
cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa
Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato
e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto
in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla
loro naturale scadenza.
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1
dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) le parole: «dal Capo del Dipartimento per la
digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione tecnologica,» sono soppresse;
2) le parole: «da due rappresentanti» fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da tre
rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione
del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un
rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da uno nominato dal
Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro
degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della
difesa e da non piu' di tre nominati da ulteriori Ministri
designati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri».
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la Scuola
nazionale dell'amministrazione adegua il proprio
ordinamento ai seguenti principi:
1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in
particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi
del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;
2) collaborazione con gli organi costituzionali, le
autorita' indipendenti, le istituzioni universitarie e
l'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso
convenzioni relative allo svolgimento di attivita' di
formazione iniziale e permanente.
4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a
esaurimento della Scuola superiore dell'economia e delle
finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono
trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e
agli stessi e' applicato lo stato giuridico dei professori
o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e'
rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri
docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che
viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico
spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori
universitari a tempo pieno con corrispondente anzianita'.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Il personale non docente anche in servizio in
posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi
soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, rientra nelle amministrazioni di
appartenenza. Il personale non docente in servizio presso
le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di
comando o fuori ruolo, puo' transitare nei ruoli delle
amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione
organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza
nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il
personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene
l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso
si applica il trattamento giuridico e economico, compreso
quello accessorio, previsto dai contratti collettivi
vigenti nell'amministrazione di destinazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del
Consiglio dei ministri le risorse finanziarie e strumentali
necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai
sensi del presente articolo. Fino all'adozione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo
periodo, le attivita' formative e amministrative degli
organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo
sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'art. 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione
e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi,
senza pregiudizio per la continuita' e il compimento delle
attivita' formative, di reclutamento e concorsuali gia'
disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole
di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.
256, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Compiti della Scuola). - 1. La Scuola e'
un'istituzione di alta formazione e cultura, che svolge i
seguenti compiti:
a) istituisce e realizza i corsi di formazione, di
perfezionamento e di specializzazione, nonche' di
aggiornamento professionale previsti dal regolamento
adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre
2003, n. 400, recante disciplina delle modalita' di
svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e
direttivo della Polizia di Stato;
b) svolge le attivita' di formazione permanente e
ricorrente per il personale dirigente e direttivo della
Polizia di Stato, che si rendano necessarie in relazione
alle esigenze istituzionali;
c) svolge attivita' di ricerca, studio,
sperimentazione e consulenza per le esigenze
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di
sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori
piu' innovativi e strategici, i programmi didattici e
garantire un'offerta formativa in linea con i piu' elevati
livelli europei ed internazionali;
d) svolge, sulla base di specifici accordi o
convenzioni, che disciplinano anche i relativi oneri,
attivita' formative di carattere specialistico per
appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, e ad
altre amministrazioni e organismi pubblici, nonche'
sviluppa progetti di collaborazione e di interscambio
formativo con i soggetti e per le finalita' di cui all'art.
3, comma 1, lettere c) e d).
2. La Scuola persegue le proprie finalita' direttamente
o attraverso intese con le competenti Direzioni e Uffici
centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.
256, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Autonomia didattico-istituzionale rapporti con
scuole, istituti ed enti). - 1. In attuazione
dell'autonomia didattico-istituzionale prevista dall'art.
67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, la Scuola:
a) collabora, per lo sviluppo di iniziative comuni
volte al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2,
con la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia,
nonche' con la Scuola nazionale dell'amministrazione;
b) cura i rapporti con tutti gli altri istituti di
alta formazione delle amministrazioni pubbliche, in
particolare per la promozione e l'interscambio culturale,
scientifico e didattico;
c) cura i rapporti con strutture similari di altri
Paesi, in attuazione delle strategie di cooperazione
internazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza
nello specifico settore della formazione;
d) promuove forme di cooperazione mediante accordi o
convenzioni e partecipa ad ogni altra forma di
collaborazione e di scambio di esperienze, funzionali al
perseguimento degli obiettivi istituzionali, con scuole.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.
256, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Autonomia didattico-istituzionale rapporti con
le universita'). - 1. In attuazione dell'art. 4, comma 1,
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e
successive modificazioni, la Scuola stipula convenzioni con
le universita' per la programmazione, la gestione,
l'organizzazione e lo svolgimento, nell'ambito del corso di
formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei
commissari, delle attivita' didattiche finalizzate anche al
conseguimento del master universitario di secondo livello.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano la
durata del master, l'offerta didattica e formativa, i piani
di studio e le modalita' di erogazione e articolazione
dell'insegnamento, cui partecipano anche docenti
appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Con le medesime convenzioni sono, altresi', regolati gli
impegni rispettivi e gli oneri a carico
dell'Amministrazione.
3. In attuazione delle disposizioni vigenti, la Scuola
stipula, inoltre, convenzioni con universita' ed enti di
ricerca e formazione ai fini del riconoscimento del credito
formativo di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270, per il conseguimento dei titoli di
studio di cui all'art. 3 del medesimo decreto.
4. La Scuola, qualora ritenuto necessario per il piu'
efficace espletamento degli obiettivi istituzionali, puo',
altresi', stipulare convenzioni o accordi con le
universita' per lo sviluppo di forme di collaborazione nel
campo della formazione, della didattica e della ricerca nei
settori di interesse dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.
256, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Direttore della Scuola). - 1. Alla Scuola e'
preposto un direttore, scelto tra i funzionari indicati,
per la specifica funzione, e dalla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335.
2. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza ed
assicura, nell'ambito della direttiva annuale adottata dal
Ministro dell'interno, l'attuazione dei programmi ed il
perseguimento degli obiettivi definiti dal Capo della
polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
esercitando i poteri di gestione e di spesa attribuiti.
Egli, inoltre, adotta le iniziative di organizzazione per
il piu' efficace espletamento delle attivita' della Scuola
sentiti i dirigenti superiori preposti ai servizi, nonche'
i primi dirigenti preposti agli uffici del servizio
didattica, i quali esprimono pareri non vincolanti, secondo
le modalita' stabilite con direttiva del Capo della polizia
- Direttore generale della pubblica sicurezza,
sull'attivita' culturale, didattica e scientifica, nonche'
sul giudizio di idoneita' al servizio di polizia di cui
all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.
256, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Incarichi di docenza). - 1. Fatte salve le
disposizioni che prescrivono una preliminare autorizzazione
o altro atto di consenso, gli incarichi di docenza per ogni
singolo corso, con l'assegnazione del numero di ore di
insegnamento, sono conferiti con decreto del direttore
della Scuola.
2. Per le esigenze di cui al comma 1, i docenti dei
singoli corsi sono scelti tra dirigenti delle
amministrazioni pubbliche, professori o docenti
universitari, magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, avvocati dello Stato, nonche' tra esperti di
comprovata professionalita'.
3. Gli incarichi di docenza possono essere revocati,
con il decreto di cui al comma 1, a richiesta del docente
o, con provvedimento motivato, quando siano sopravvenuti
gravi motivi che non consentano la prosecuzione
dell'espletamento dell'incarico.».
- Gli articoli 6 e 7 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, abrogati dal
presente decreto, recavano, rispettivamente:«Consiglio
didattico» e «Comitato direttivo».
 
Art. 2

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal fine, fermo restando il numero massimo dei dirigenti della Polizia di Stato impiegati nell'ambito degli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, all'incremento della dotazione organica della Scuola superiore di polizia di un posto di funzione di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia, conseguente alle previsioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera g), si provvede mediante la riduzione di un posto di funzione di vice consigliere ministeriale nell'ambito dello stesso Dipartimento.
 
Art. 3

Norme finali e transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Minniti, Ministro dell'interno

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne n. 647
 
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