Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2018, n. 23
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di polizia amministrativa.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante «Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e, in particolare, gli articoli 4 e 8;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 10, 162 e 163 relativamente al trasferimento di funzioni alle Regioni a Statuto speciale in materia di polizia amministrativa;
Visto l'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, recante «Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2001, recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2001, recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2001, recante «Ripartizione e trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie di cui all'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di polizia amministrativa»;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Funzioni trasferite in materia di polizia amministrativa

1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numeri 3), 6), 7), 8) e 9) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le seguenti funzioni e compiti in materia di polizia amministrativa:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e all'articolo 56 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza);
b) il ricevimento delle comunicazioni concernenti le agenzie di affari di cui all'articolo 115 del regio decreto n. 773/1931, ad eccezione di quelle relative all'attivita' di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
c) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacita' tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede;
d) il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori sulla rete stradale di interesse comunale, sovracomunale o provinciale, regionale e nazionale, dandone tempestiva comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza;
e) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalla regione e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
f) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), e all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96);
g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n.
29. Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli 4
e 8:
«Art. 4. - In armonia con la Costituzione, con i
principi generali dell'ordinamento giuridico della
Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme
economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello
Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di
quelli delle altre Regioni, la Regione ha potesta'
legislativa nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti
dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale
ad essi addetto:
1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle
minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria,
irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario,
zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di
interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche,
tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei
e biblioteche di interesse locale e regionale.».
«Art. 8. - La Regione esercita le funzioni
amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa
a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli
enti locali dalle leggi della Repubblica.».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O..
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Si
riporta di seguito il testo vigente degli articoli 10, 162
e 163:
«Art. 10 (Regioni a statuto speciale). - 1. Con le
modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a
trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano gia'
attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente
decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.»
«Art. 162 (Trasferimenti alle regioni). - 1. E'
trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio
dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con
autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie
di interesse di piu' province, nell'ambito della medesima
circoscrizione regionale, di cui all'art. 9 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Del provvedimento e'
tempestivamente informata l'autorita' di pubblica
sicurezza.
2. Il servizio di polizia regionale e locale e'
disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli
enti locali, nel rispetto dei principi di cui al titolo V
della parte II della Costituzione e della legislazione
statale nelle materie alla stessa riservate.
Art. 163 (Trasferimenti agli enti locali). - 1. Le
funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti
agli enti locali sono indicati nell'art. 161 del presente
decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, sono
trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti
amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di
strumenti da punta e da taglio, di cui all'art. 37 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'art. 56 del
regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635;
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie
d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere
campionarie, di cui all'art. 115 del predetto testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza;
c) il ricevimento della dichiarazione relativa
all'esercizio dell'industria di affittacamere o
appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attivita' di
dare alloggio per mercede, di cui all'art. 108 del citato
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie
di affari, di cui all'art. 115 del richiamato testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle
relative all'attivita' di recupero crediti, pubblici
incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
e) il rilascio della licenza per l'esercizio del
mestiere di fochino, previo accertamento della capacita'
tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica
provinciale per gli esplosivi, di cui all'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
302 e previo nulla osta del questore della provincia in cui
l'interessato risiede, che puo' essere negato o revocato
quando ricorrono le circostanze di carattere personale
previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di
polizia in materia di armi;
f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento
di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su
strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di
cui all'art. 68 del predetto testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza e all'art. 9 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento
dell'attivita' di direttore o istruttore di tiro, di cui
all'art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio
dei mestieri girovaghi, di cui all'art. 124 del citato
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, sono
trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti
amministrativi:
a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata
degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle
regioni e delle guardie volontarie delle associazioni
venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui
all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati
addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e
marittime, di cui all'art. 31 del regio decreto 8 ottobre
1931, n. 1604, e all'art. 22 della legge 14 luglio 1965, n.
963;
c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento
di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su
strade ordinarie di interesse sovracomunale ed
esclusivamente provinciale, di cui all'art. 9 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e),
f) e g), e di cui al comma 3 e' data tempestiva
informazione all'autorita' di pubblica sicurezza.».
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato- legge finanziaria 2001) , e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O. Si
riporta il testo vigente dell'art. 52, comma 3:
«Art. 52 (Norme per il trasferimento di funzioni
statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi).
- (Omissis).
3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni
statali alle regioni ed agli enti locali, relativamente
alla materia concernente la polizia amministrativa
regionale e locale di cui al titolo V del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, il Governo e' autorizzato ad
effettuare il trasferimento, alle regioni ed agli enti
locali, delle risorse finanziarie occorrenti, valutate in
6.600 milioni di lire, con corrispondente riduzione dei
competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
(Omissis).».
- Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 65
dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
- legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1):
«Art. 65. Con decreti legislativi, sentita una
Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente
Statuto e quelle relative al trasferimento
all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
Regione.».

Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 4 dello Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1), e' riportato nelle note alle
premesse.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 37:
«Art. 37. - E' vietato esercitare la vendita ambulante
delle armi. E' permessa la vendita ambulante degli
strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con
licenza del questore.».
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149,
S.O.. Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art.
56:
«Art. 56. - Chi e' autorizzato alla vendita ambulante
degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a
termine dell'art. 37 della legge e' tenuto a far vidimare
la licenza dai Questori delle province che intende
percorrere, col pagamento delle tasse di bollo
eventualmente previste per tali vidimazioni dalle leggi
finanziarie.».
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e' gia'
citato nelle note al presente comma. Si riporta, di
seguito, il testo vigente dell'art. 115:
«Art. 115. - Non possono aprirsi o condursi agenzie di
prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che
siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie
di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e
simili, senza darne comunicazione al Questore.
La comunicazione e' necessaria anche per l'esercizio
del mestiere di sensale o di intromettitore.
La comunicazione vale esclusivamente pei locali in esso
indicati.
E' ammessa la rappresentanza.
Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per
conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A
esse si applica il quarto comma del presente articolo e la
licenza del questore abilita allo svolgimento delle
attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate
le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
dall'autorita'. Per le attivita' previste dal sesto comma
del presente articolo, l'onere di affissione di cui
all'art. 120 puo' essere assolto mediante l'esibizione o
comunicazione al committente della licenza e delle relative
prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni
consentite e delle relative tariffe.
Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a
comunicare preventivamente all'ufficio competente al
rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti,
indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere
a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono
tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire
alle persone con cui trattano compiuta informazione della
propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul
lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27
aprile 1955, n. 547) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 aprile 1956, n. 105, S.O.. Si riporta, di seguito, il
testo vigente dell'art. 27:
«Art. 27 (Licenza per il mestiere del fochino). - Le
operazioni di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e
caricamento dei fori da mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose;
devono essere effettuate esclusivamente da personale
munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere
favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli
esplosivi, dal Prefetto previo accertamento del possesso
dei requisiti soggettivi di idoneita' da parte del
richiedente all'esercizio del predetto mestiere.
La Commissione, di cui al comma precedente, e'
integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato
in ingegneria e uno in medicina.
La Commissione deve accertare nel candidato il
possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito,
funzionalita' degli arti);
b) della capacita' intellettuale e della cultura
generale indispensabili;
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di
legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da
mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla
Prefettura competente, una domanda in carta libera
specificante l'oggetto della richiesta, le generalita' del
richiedente, il domicilio o recapito.
All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di
lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.
A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati
delle mansioni indicate nel primo comma del presente
articolo soltanto i fochini muniti di licenza.
Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver
esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni,
possono ottenere la licenza senza esame.».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, S.O.. Si riporta, di seguito, il
testo vigente dell'art. 9:
«Art. 9 (Competizioni sportive su strada). - 1. Sulle
strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune
in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e
quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa
e' rilasciata dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e
per le gare con animali o con veicoli a trazione animale
che interessano piu' comuni. Per le gare con veicoli a
motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le
federazioni nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva informazione all'autorita' di pubblica
sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete
di interesse nazionale; dalla regione per le strade
regionali; dalle province per le strade provinciali; dai
comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere
richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della
manifestazione per quelle di competenza del sindaco e
almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere
concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada. 3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni
motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta
per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, allegando il preventivo parere del
C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si
creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
nonche' al traffico ordinario, i promotori devono avanzare
le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno
precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e'
richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui
partecipano i veicoli di cui all'art. 60, purche' la
velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40
km/h e la manifestazione sia organizzata in conformita'
alle norme tecnico sportive della federazione di
competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle
competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve
essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data
fissata per la competizione, ed e' subordinata al rispetto
delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e
all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e
delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico
dell'ente proprietario della strada, assistito dai
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai
rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei
promotori. Tale collaudo puo' essere omesso quando,
anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di
regolarita' per le quali non sia ammessa una velocita'
media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle
strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo
stesso e' sempre necessario per le tratte in cui siano
consentite velocita' superiori ai detti limiti.
4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'art. 193, i
veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche
sportive di cui al presente articolo possono circolare,
limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso
della competizione e per il tempo strettamente necessario
per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'art.
78.
5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba
inserire una competizione non prevista nel programma, i
promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al
comma 4, devono richiedere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al
comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorita' competente puo' concedere l'autorizzazione a
spostare la data di effettuazione indicata nel programma
quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per
motivate necessita', dandone comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada,
l'autorizzazione e' altresi' subordinata alla stipula, da
parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per
la responsabilita' civile di cui all'art. 3 della legge 24
dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni e
integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresi' la
responsabilita' dell'organizzazione degli altri obbligati
per i danni comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla
normativa vigente.
6-bis Quando la sicurezza della circolazione lo renda
necessario, nel provvedimento di autorizzazione di
competizioni ciclistiche su strada, puo' essere imposta la
scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12,
comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una
scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita
abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia,
l'organo adito puo' autorizzare gli organizzatori ad
avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta
tecnica effettuata a cura di personale abilitato,
fissandone le modalita' ed imponendo le relative
prescrizioni.
6-ter Con disciplinare tecnico, approvato con
provvedimento dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le
modalita' di abilitazione delle persone autorizzate ad
eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i
dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al
servizio di scorta nonche' le relative modalita' di
svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero
dell'interno.
6-quater Per le competizioni ciclistiche o podistiche,
ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si
svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni
limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta
puo' essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata,
se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai
sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai fini della predisposizione del programma per
l'anno successivo, le risultanze della competizione
precisando le eventuali inadempienze rispetto alla
autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o
incidenti.
7-bis Salvo che, per particolari esigenze connesse
all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al
numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della
strada, la validita' dell'autorizzazione e' subordinata,
ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di
sospensione temporanea della circolazione in occasione del
transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1,
ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma
1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque
organizza una competizione sportiva indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 169 (70) ad euro 680 (70) , se si tratta di
competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali,
ovvero di una somma da euro 849 (70) ad euro 3.396 (70) ,
se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.
In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8-bis (abrogato)
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o
limitazioni a cui il presente articolo subordina
l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti
dalla relativa autorizzazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad
euro 338, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 169
ad euro 680, se si tratta di competizione sportiva con
veicoli a motore.».
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 febbraio 1992, n. 46. Si riporta, di seguito, il testo
vigente dell'art. 27:
«Art. 27 (Vigilanza venatoria). - 1. La vigilanza sulla
applicazione della presente legge e delle leggi regionali
e' affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati
dalle regioni. A tali agenti e' riconosciuta, ai sensi
della legislazione vigente, la qualifica di agenti di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti
possono portare durante il servizio e per i compiti di
istituto le armi da caccia di cui all'art. 13 nonche' armi
con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono
portate e detenute in conformita' al regolamento di cui
all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle associazioni
venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali
presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale e a quelle delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle
quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai
sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 e', altresi',
affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo
forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi
nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e
campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; e' affidata
altresi' alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da
leggi regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma,
nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria puo' essere
concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di
idoneita' rilasciato dalle regioni previo superamento di
apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione
delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse
la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di
associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di
vigilanza e' vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del
territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie
venatorie volontarie e' vietato l'esercizio venatorio
durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle
guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza
sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e
della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole,
possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui
al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7. Le province coordinano l'attivita' delle guardie
volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed
ambientaliste.
8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il
coordinamento in ordine alle attivita' delle associazioni
di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione,
aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di
guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore
della presente legge, non necessitano dell'attestato di
idoneita' di cui al comma 4.».
- Il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604
(Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1932, n. 18.
Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 31:
«Art. 31. - Le province, i comuni, i consorzi, le
associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare
e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere
alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche,
quanto in quelle private.
Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati
dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666,
prestare giuramento davanti al pretore, ed essere
singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini
della sorveglianza sulla pesca, hanno qualita' di agenti di
polizia giudiziaria.».
- Il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno
2010, n. 96) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1
febbraio 2012, n. 26. Si riporta, di seguito, il testo
vigente dell'art. 22:
«Art. 22 (Vigilanza e controllo). - 1. Il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali -
Direzione generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura, in qualita' di autorita' competente ai
sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
1224/2009, coordina le attivita' di controllo.
2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui
all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali -
Direzione Generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di
porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.
3. L'attivita' di controllo sulla pesca, sul commercio
e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonche'
l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la
direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al
personale civile e militare dell'Autorita' marittima
centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai
Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli
agenti giurati di cui al comma 4.
4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali
possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti
giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.
5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono
possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica
sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del
capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme
previste dalle leggi di pubblica sicurezza.
6. Ai soggetti di cui al comma 3, e' riconosciuta,
qualora gia' ad esse non competa, la qualifica di ufficiali
o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive
attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi
dell'art. 55, ultimo comma, del codice di procedura penale.
7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima
possono accedere in ogni momento presso le navi, i
galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di
deposito e di vendita, commercializzazione e
somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti
della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme
sulla disciplina della pesca.».
- La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105. Si riporta, di seguito,
il testo vigente dell'art. 31:
«Art. 31 (Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno). -
Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale
contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, i direttori e gli istruttori delle
sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono
munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi
previo accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti
di cui al precedente art. 9.
La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di
coloro che esercitano la propria attivita' in seno alle
sezioni del tiro a segno all'entrata in vigore della
presente legge.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono
obbligati a tenere costantemente aggiornati:
a) l'elenco degli iscritti con le relative generalita';
b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa
descrizione per numero di matricola, tipo, calibro,
fabbrica e nazionalita', con richiamo ai titoli che ne
legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma
dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
c) il registro di carico e scarico per le munizioni,
con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
d) un registro sulle frequenze in cui devono
giornalmente annotarsi le generalita' di coloro che si
esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da
ciascuno impiegate nonche' degli orari di inizio e di
conclusione delle singole esercitazioni.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere
esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma
ogni qualvolta procedono al loro esame.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono
responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo
comma dell'art. 20 della presente legge.
La vidimazione della carta di riconoscimento prevista
dall'art. 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e'
attribuita all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza
che vi procede secondo le competenze stabilite dagli
articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi
prescritti per il rilascio delle licenze di porto d' armi.
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il
trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e'
punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda
da euro 206 (lire 400.000) (94) a euro 1.032 (lire
2.000.000).».
 
Art. 2

Norme transitorie

1. Resta di competenza dello Stato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di polizia amministrativa gia' avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 3

Norma finanziaria

1. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformita' a quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, 14 dicembre 2000, 22 dicembre 2000 e 21 marzo 2001 in materia di polizia amministrativa.
2. Al finanziamento in via definitiva delle funzioni e dei compiti spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, si provvede entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le leggi statali di modifica del Titolo IV della legge costituzionale n. 1/1963, ai sensi del quinto comma dell'articolo 63 della legge costituzionale medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 febbraio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Minniti, Ministro dell'interno

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 63, comma
quinto, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1):
«Art. 63. - (Omissis).
Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere
modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun
membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in
ogni caso, sentita la Regione.».
 
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