IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria
Visti gli articoli 28 e 29-ter del regolamento per la sanita' marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modificazioni, recante disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti; Considerato che ai sensi dell'art 37-bis del citato regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 sono previsti atti di revisione con periodicita' non superiore a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»; Visto il decreto 8 aprile 2015, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute; Visto da ultimo il decreto dirigenziale 8 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2017, con il quale e' stata disposta la Revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 6 febbraio 2018 al n. 286, con il quale e' stato conferito al dott. Claudio D'Amario l'incarico di direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute; Considerata la necessita' di pubblicare gli elenchi dei medici di bordo abilitati e dei medici di bordo supplenti, le cui autorizzazioni e iscrizioni sono state confermate a seguito della conclusione delle procedure di revisione, in base a quanto previsto dall'art. 6 del sopra richiamato decreto dirigenziale 8 marzo 2017; Vista la documentazione agli atti d'ufficio;
Decreta:
1. Sono approvati gli elenchi dei medici di bordo abilitati e dei medici di bordo supplenti le cui autorizzazioni all'imbarco e iscrizioni sono confermate a seguito della revisione parziale disposta con proprio decreto dirigenziale 8 marzo 2017. Tali elenchi sono riportati negli allegati A (medici abilitati) e B (medici supplenti), che fanno parte integrante del presente decreto. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 marzo 2018
Il direttore generale: D'Amario |