Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 marzo 2018
Modifiche al decreto 9 maggio 2017, recante l'istituzione di una riserva per il finanziamento degli accordi di sviluppo, di cui all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei Contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 9, comma 2, del predetto decreto che prevede che l'istruttoria delle domande di agevolazioni relative ai contratti di sviluppo presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - Invitalia (nel seguito «Agenzia»), in qualita' di Soggetto gestore, venga espletata, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, previa verifica della disponibilita' di risorse finanziarie;
Visto, altresi', l'art. 4, comma 6, del sopra citato decreto 9 dicembre 2014 che prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitivita' del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016, n. 297, recante modifiche al decreto del 9 dicembre 2014 e con il quale e' stata introdotta la possibilita' di sottoscrivere «Accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimensione» prevedendo, altresi', che «il Ministro dello sviluppo economico puo' riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei contratti di sviluppo alla sottoscrizione degli Accordi»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
Vista la deliberazione CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, avente ad oggetto «Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014», con la quale il Comitato ha destinato l'importo di 15.200,00 milioni di euro ai Piani operativi da adottarsi ai sensi della predetta lettera c) del comma 703 della legge n. 190/2014, di cui 1.400 milioni di euro destinati all'area tematica «sviluppo economico e produttivo»;
Considerato che, nell'ambito della suddetta area tematica «sviluppo economico e produttivo», e' prevista la linea di intervento «sviluppo delle imprese» da attuarsi anche attraverso lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo;
Vista la deliberazione CIPE n. 52 del 1° dicembre 2016, con la quale il Comitato ha approvato il Piano operativo «Imprese e competitivita' FSC 2014-2020» di competenza dal Ministero dello sviluppo economico, articolato negli assi di intervento «Space economy», «Rilancio degli investimenti e accesso al credito» e «Assistenza tecnica»;
Considerato che nell'ambito dell'asse «Rilancio degli investimenti e accesso al credito», e' stata destinata la somma di 916,5 milioni di euro allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo con la seguente ripartizione territoriale: 658,48 milioni di euro per le regioni meno sviluppate, 73,72 milioni di euro per le regioni in transizione e 184,30 milioni di euro per le regioni piu' sviluppate;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2017, n. 117, con il quale e' stata costituita una riserva pari a euro 229.125.000, a valere sulle suddette risorse, per il finanziamento degli Accordi di sviluppo di cui al sopra citato art. 9-bis, da utilizzare nel rispetto del vincolo di ripartizione territoriale come di seguito indicato:
euro 164.620.000,00 per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),
euro 18.430.000,00 per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);
euro 46.075.000,00 per le regioni piu' sviluppate (resto del territorio nazionale).
Visto l'art. 1, comma 3, del suddetto decreto 9 maggio 2017, che prevede che su proposta del direttore generale per gli incentivi alle imprese, la dotazione finanziaria della suddetta riserva, possa essere oggetto di revisione, in aumento - compatibilmente con la disponibilita' di risorse finanziarie - ovvero in riduzione, in funzione delle effettive necessita' derivanti dal perfezionamento delle istanze pervenute entro un anno dalla data del decreto medesimo,
Considerato che al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni derivanti dalle istanze di Accordi di programma ai sensi del citato art. 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014, e' stata prudenzialmente accantonata una riserva pari a euro 183.300.000, corrispondente al 20% delle risorse destinate allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo con le deliberazioni CIPE n. 25/2016 e n. 52/2016, nel rispetto del vincolo di ripartizione territoriale come di seguito indicato:
euro 131.696.000,00 per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),
euro 14.744.000 per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);
euro 36.860.000 per le regioni piu' sviluppate (resto del territorio nazionale).
Vista la nota del 13 febbraio 2018 con la quale l'Agenzia ha comunicato alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese che le risorse destinate al finanziamento delle domande presentate ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto 9 dicembre 2014, da realizzare nelle regioni meno sviluppate, non sono sufficienti a coprire il fabbisogno derivante dalle istanze pervenute;
Considerato che le risorse accantonate con la sopra citata riserva per l'attivazione degli Accordi di programma di cui all'art. 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014 destinate alle regioni meno sviluppate, risultano superiori alle istanze pervenute;
Considerata l'esigenza di garantire una gestione efficiente delle suddette risorse e, nel contempo, sostenere la competitivita' di specifici ambiti territoriali o settoriali, oggetto di accordi tra pubbliche amministrazioni, attraverso interventi in grado di esercitare un significato impatto sullo sviluppo del sistema produttiva nazionale e sull'occupazione;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9
maggio 2017

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2017, n. 117, e' modificato come segue:
a) all'art. 1, comma 1, le parole «e' costituita una riserva pari ad euro 229.125.000,00» sono sostituite dalle seguenti parole «e' costituita una riserva pari ad euro 340.729.000,00» e alla fine, dopo il punto, sono inserite le seguenti parole: «e degli Accordi di programma di cui all'art. 4, comma 6 del citato decreto 9 dicembre 2014.»
b) all'art. 1, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «Le suddette risorse sono utilizzate nel rispetto dei vincoli territoriali indicati nel Piano operativo «Imprese e competitivita' FSC 2014-2020» di cui alla deliberazione CIPE n. 52/2016 e pertanto la riserva di cui al comma precedente e' cosi' ripartita:
euro 224.620.000,00 per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
euro 33.174.000,00 per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);
euro 82.935.000,00 per le regioni piu' sviluppate (resto del territorio nazionale).»
c) all'art. 1, il comma 3, e' sostituito dal seguente: «Annualmente, su proposta del direttore generale per gli incentivi alle imprese la dotazione finanziaria di cui ai comma 1 e 2 potra' essere oggetto di revisione, in aumento - compatibilmente con la disponibilita' di risorse finanziarie - ovvero in riduzione, in funzione dell'effettivo utilizzo della riserva di cui al medesimo comma.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2018

Il Ministro: Calenda
 
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