Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2018 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2018, n. 20 |
Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, e, in particolare, l'articolo 1; Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale, e, in particolare, gli articoli 5 e 7; Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, e, in particolare, l'articolo 2; Visto l'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, lettera a); Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91; Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola e ed agroalimentare con metodo biologico; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000 e, in particolare, l'articolo 59; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 ottobre 2017; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato decreto, in conformita' alla normativa dell'Unione europea, contiene i principi e le disposizioni per l'armonizzazione, la razionalizzazione e la regolazione del sistema dei controlli e di certificazione delle attivita' di produzione, trasformazione, commercializzazione, importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica e la relativa disciplina sanzionatoria e costituisce testo unico in materia di controlli in tale settore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154. 2. Restano ferme le competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi territori, per lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche e amministrative in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura, effettuata con il metodo biologico.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192, supplemento ordinario: «Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare). - 1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attivita' ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformita' di comportamento degli organi di vigilanza, nonche' di garantire il regolare esercizio dell'attivita' imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei casi di attestata regolarita', ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo. 2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attivita' d'impresa e' istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attivita' di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonche' da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalita' definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalita' e i termini previsti con il medesimo accordo. 3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'art. 16 della citata legge n. 689 del 1981. 3-bis. L'art. 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati. 4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se gia' consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'art. 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purche' l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorita' competente, di cui all'art. 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la violazione.». - Si riportano gli articoli 5 e 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186: «Art. 5 (Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali). - 1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalita'. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonche' di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo; c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali; e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attivita' economica in materia di agricoltura; f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attivita' economica in materia di agricoltura; g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualita' dei prodotti, sulle produzioni a qualita' regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonche' al fine di coordinare l'attivita' dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorita' individuate dall'art. 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonche' del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; h) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. » «Art. 7 (Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche). - 1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati. 2. E' istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attivita' agricole e di acquacoltura con metodo biologico. 3. I modelli di notifica dell'attivita' di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attivita' di produzione e i registri aziendali, nonche' la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi. 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB. 5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.». - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204: «Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario: «Art. 1 (Funzioni dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari). - (Omissis). 1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita' registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.». - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213: «Art. 8 (Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato). - (Omissis). 2. Al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 169, comma 1, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: "c-bis) organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;"». - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario. - Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 165. - Il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 7 aprile 2017, n. L 95. - Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 luglio 2007, n. L 189. - Il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 18 settembre 2008, n. L 250. - Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 12 dicembre 2008, n. L 334. - Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. L 218. - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola e ed agroalimentare con metodo biologico e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1995, n. 129, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario: «Art. 59 (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita'). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualita' ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanita' e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, e' determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma. 1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita. 1-ter. E' vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici e' consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma. 2. E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonche' in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalita' di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili; 2-bis. E' istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo e' finalizzato: a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonche' mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti; b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di origine protetta; 2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis e' ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base: a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno; b) delle priorita' stabilite al comma 2-bis. 3. Il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3-bis. Le attivita' di ricezione e di ospitalita', compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualita', possono essere equiparate ai sensi di legge alle attivita' agrituristiche di cui all'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. 3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti e' consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protette (DOP), a indicazione geografica protette (IGP) e con attenzione di specificita' (AS), cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole «la vendita diretta» sono inserite le seguenti: «anche per via telematica». 4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonche' di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti. Le predette istituzioni pubbliche, nonche' le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalita' assistenziali possono altresi' acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA e' autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette. 4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonche' di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attivita' del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che e' soppresso. 5. A partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.».
Note all'art. 1: - Per i riferimenti della legge 28 luglio 2016, n. 154, si veda nelle note alle premesse. |
| Allegato 1
(di cui all'articolo 4, comma 1)
REQUISITI MINIMI DELLA PROCEDURA STANDARD DI CONTROLLO
La procedura standard di controllo deve prevedere: 1. la frequenza dei controlli e la tipologia delle visite ispettive da eseguire ogni anno elaborate in base all'analisi dei rischi. L'analisi dei rischi deve tenere in considerazione, almeno, dei risultati dei precedenti controlli, della tipologia dell'operatore, della quantita' di prodotto interessato e il rischio di scambio di prodotti biologici con prodotti convenzionali; 2. il numero di visite da eseguire ogni anno e' calcolato considerando che: a) almeno un'ispezione fisica annuale deve essere eseguita presso tutti gli operatori; b) le visite di controllo a campione sono almeno pari al 10% degli operatori assoggettati; c) almeno il 10% di tutte le ispezioni annuali sono senza preavviso; d) il numero dei campioni da prelevare ed analizzare annualmente corrisponde ad almeno il 5% del numero degli operatori assoggettati; 3. la verifica della validita' e della completezza delle modalita' di autocontrollo messe in atto dagli operatori per singola attivita'; 4. il periodo critico per eseguire le visite ispettive, in base al tipo di attivita' svolta dall'operatore e alla coltura in atto; 5. la durata minima della visita ispettiva per tipologia di attivita' e tipologia di visita (visita di ingresso al sistema, di sorveglianza, a campione, senza preavviso, dove e' previsto il campionamento); 6. il numero massimo di visite ispettive eseguibili giornalmente; 7. indicazione dei principi attivi da ricercare per tipologia di matrice e prodotto da analizzare; 8. i criteri di turnazione/avvicendamento del personale ispettivo; 9. le linee guida da adottare per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale per il metodo biologico per singola attivita' produttiva per la quale e' richiesta l'autorizzazione. |
| Allegato 2
(di cui all'articolo 4, comma 6, lettere a) e c), e all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), e all'articolo 8, comma 2, lettera e))
REQUISITI DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO A. Requisito di adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali. L'organismo deve: a) dotarsi di una struttura organizzativa periferica (sede, dotazioni tecniche - informatiche) nella regione dove svolge attivita' di controllo e certificazione su almeno cento operatori; b) dotarsi di un referente regionale in tutte le regioni dove non ha l'obbligo di dotarsi di una struttura organizzativa periferica. B. Requisito della adeguatezza, capacita', esperienza e competenza e delle risorse umane. In fase di autorizzazione l'Organismo: a) presenta un piano di dotazione delle risorse umane, nel quale sia specificato il fabbisogno di personale tecnico ed amministrativo, dipendente o esterno all'organismo di controllo, a tempo pieno o parziale, con la descrizione dei criteri per l'adeguamento del piano all'aumento dell'attivita'; b) dispone di procedure di monitoraggio del fabbisogno delle risorse umane; c) dispone di procedure di qualificazione, formazione, monitoraggio e valutazione di tutto personale; d) individua almeno un ispettore, un responsabile della valutazione e del monitoraggio degli ispettori, nonche' i componenti degli organi collegiali, in possesso dei requisiti professionali adeguati alle funzioni che dovranno rispettivamente svolgere all'interno dell'organismo medesimo. B.I - Il personale responsabile della qualita', di schema, di coordinamento e del monitoraggio, il referente regionale e i componenti dell'organo collegiale deliberante la certificazione e i provvedimenti di non conformita' deve possedere i seguenti requisiti minimi: 1. Formazione: corso sui sistemi di qualita' (di 40 ore), corso interno sul funzionamento dell'organismo di controllo (di 10 ore) e sulla normativa di settore (di ore 10), almeno n. 3 visite di addestramento per singola attivita'; 2. Esperienza professionale di almeno 2 anni sul settore agroalimentare; 3. Titolo di studio: diploma di laurea o di scuola secondaria di secondo livello attinente all'attivita' di controllo da svolgere (es. laurea in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, veterinaria, biologia, acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche, scienze delle produzioni animali, diploma di perito agrario, agrotecnico, alimentarista ed equipollenti). B.II - Il personale dell'organo collegiale dei ricorsi/reclami deve possedere i seguenti requisiti minimi: 1. Titolo professionale: professionisti del settore agroalimentare, avvocati e commercialisti; 2. Esperienza professionale di almeno 2 anni nel settore della certificazione agroalimentare. B.III - Il personale ispettivo deve possedere i seguenti requisiti minimi: 1. Formazione minima: corso sui sistemi di qualita' (di 40 ore), corso interno sul funzionamento dell'organismo di controllo (di 10 ore) e sulla normativa di settore (di ore 10) e almeno n. 5 visite di addestramento per singola attivita'; 2. Esperienza professionale di almeno 1 anno nel settore agroalimentare; 3. Titolo di studio: diploma di laurea o di scuola secondaria di secondo livello attinente all'attivita' di controllo che svolge (es. laurea in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, veterinari, biologia, acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche, scienze delle produzioni animali, diploma di perito agrario, agrotecnico, alimentarista ed equipollenti). B.IV - Il personale, diverso da quello indicato ai punti precedenti, comunque impiegato nella attivita' di valutazione e riesame deve possedere i seguenti requisiti minimi: 1. Formazione: corso interno sul funzionamento dell'organismo di controllo (di 10 ore) e sulla normativa di settore (di ore 10), almeno n. 3 visite di addestramento per singola attivita'; 2. Esperienza professionale di almeno 6 mesi nel settore agroalimentare. C. Il requisito di idoneita' morale, di indipendenza, di imparzialita' e assenza di conflitto di interesse e' assicurato dall'organismo di controllo nei seguenti modi: 1. sono fissati e resi pubblici criteri per stabilire congrue tariffe da applicare agli operatori; 2. l'organismo di controllo non deve svolgere attivita' di consulenza, nel settore dell'agricoltura biologica, a favore degli operatori assoggettati; 3. i rappresentanti, gli amministratori degli organismi di controllo e certificazione, il personale addetto all'attivita' di controllo e certificazione: a) non devono aver riportato condanne definitive (o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale) o essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanne che importano l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni; b) non devono essere destinatari di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; c) non devono avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (requisito richiesto solamente a i rappresentanti ed agli amministratori dell'organismo); d) non devono avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (requisito richiesto solamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell'organismo); e) non devono essere stati dichiarati falliti, ne' avere procedure concorsuali aperte a proprio carico in corso trovarsi (requisito richiesto solamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell'organismo); 4. Il personale dipendente ed i collaboratori esterni devono essere liberi da qualsiasi conflitto di interessi. Il possesso di tale requisito e' dimostrato anche attraverso dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra il dichiarante e gli operatori assoggettati a controllo ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile. L'organismo, tuttavia, e' tenuto a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle suddette dichiarazioni sostitutive; 5. L'organismo applica una procedura di rotazione degli ispettori che rispetti i seguenti criteri: a) gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per piu' di tre visite ispettive consecutive; b) lo stesso ispettore potra' riprendere l'attivita' ispettiva a carico del medesimo operatore dopo almeno due anni di sospensione; c) le disposizioni di cui alla lettera a) e b) valgono anche nel caso l'ispettore cambi organismo di controllo; 6. Numero dispari dei componenti degli organi collegiali che deliberano i seguenti provvedimenti: a) documento giustificativo, certificato di conformita', provvedimenti sanzionatori nei casi di irregolarita' e infrazioni; b) decidono su reclami e ricorsi; 7. I componenti degli organi collegiali non fanno parte di altri organi collegiali dello stesso o di altri organismi di controllo; 8. L'organo collegiale dei ricorsi e': a) indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo di controllo; b) composto da professionisti del settore agroalimentare e da avvocati/commercialisti. I pronunciamenti hanno natura di lodo arbitrale, come da specifica clausola compromissoria sottoscritta nel contratto di assoggettamento al controllo, ai sensi del titolo VIII del libro quarto del Codice di procedura civile; 9. La struttura organizzativa tiene distinti i ruoli di valutazione, di riesame e di decisione; 10. Gli amministratori e i rappresentanti dell'amministrazione, il personale dipendente o esterno, compresi i componenti degli organi collegiali (eccettuato quello per la salvaguardia dell'imparzialita') non sono operatori e/o proprietari e/o soci degli operatori controllati e certificati dall'organismo di controllo; 11. Il personale dipendente ed esterno mantiene riservate tutte le informazioni ottenute o prodotte durante lo svolgimento delle attivita' di controllo e certificazione autorizzate, salvo le deroghe previste da specifiche disposizioni di legge; 12. Il personale dipendente o esterno che svolge compiti di valutazione (comprende anche l'attivita' ispettiva) e di riesame non ha rapporti professionali e/o economici e/o di consulenza con gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo, ne' direttamente ne' per mezzo di studi professionali e/o associazioni di cui e' socio e/o associato e/o collabora; 13. Il personale ispettivo o il personale che valuta o che fa parte degli organi collegiali non svolge attivita' formativa per gli operatori assoggettati al proprio controllo; 14. Il possesso dei requisiti di cui al punto 3 e' dimostrato anche attraverso dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'organismo, tuttavia, e' tenuto a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle suddette dichiarazioni sostitutive. |
| Allegato 3
(di cui all'articolo 5, comma 1)
REQUISITI MINIMI DEL PROGRAMMA ANNUALE DI CONTROLLO
Il programma dei controlli annuale e' elaborato sulla base delle procedure di controllo e deve contenere: 1. il numero totale degli operatori assoggettati al 31 dicembre dell'anno precedente alla data del controllo all'organismo di controllo con l'indicazione del numero degli operatori per singola attivita'; 2. il numero totale delle visite ispettive da eseguire nell'anno, con la specifica del numero di visite annunciate, senza preavviso e a campione/supplementari, nonche' il numero e la tipologia di campioni da prelevare ed analizzare; 3. una tabella dove e' indicato per tipologia di attivita' svolta dall'operatore e per ogni mese il numero di visite e dei campioni da eseguire, nonche' il numero del personale ispettivo impiegato. Il programma annuale di controllo deve essere trasmesso al Ministero entro il 31 gennaio di ogni anno e ogni qualvolta si verifichi una variazione, pari al 10%, del numero di operatori controllati. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di «biologico», «operatore» e «conversione» di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, nonche' le seguenti definizioni: a) regolamento: regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; b) Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) Dipartimento: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; d) organismo di controllo: ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni sulle attivita' di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto; e) vigilanza: attivita' di verifica effettuata sugli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento; f) controllo: attivita' finalizzata a verificare che gli operatori operino in conformita' alle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale in materia di produzione biologica.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3
Sistema di controllo
1. Il Ministero e' l'autorita' competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera n), del regolamento, fatte salve le competenze del Ministero della salute e delle altre autorita' competenti in materia di controlli sanitari di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008. 2. Il Ministero delega i compiti di controllo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento, ad uno o piu' organismi di controllo, che, a tal fine, presentano istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1. 3. Il Ministero e' l'autorita' responsabile dell'autorizzazione degli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), secondo periodo, del regolamento. Restano ferme le competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Il Ministero, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del territorio di propria competenza, sono le autorita' responsabili della vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), secondo periodo, del regolamento. Il Ministero e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la vigilanza in coordinamento fra loro. 5. Il Ministero esercita i compiti di cui ai commi 3 e 4 mediante il Dipartimento. 6. La vigilanza sugli organismi di controllo e' esercitata secondo le modalita' previste dal regolamento (CE) n. 889/2008 ed e' volta alla verifica del mantenimento dei requisiti degli organismi di controllo, dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure di controllo, dell'imparzialita' e del comportamento non discriminatorio per l'accesso degli operatori nel sistema e alla corretta applicazione delle disposizioni impartite al momento dell'autorizzazione secondo la procedura di controllo standard. 7. Restano ferme le competenze del Ministero, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vigilanza e controllo e del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 8. Per garantire la razionalizzazione e l'efficacia dello svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di controllo, i soggetti istituzionalmente competenti ai sensi del presente articolo assicurano il coordinamento e la cooperazione dell'attivita' medesima, mediante la sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa che prevedano procedure di condivisione delle informazioni, mediante l'utilizzo delle banche dati a disposizione del Ministero, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, supplemento ordinario: «Art. 2 (Autorita' competenti). - 1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare, al cui personale, nello svolgimento della specifica attivita', sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283.». - Si riporta il testo dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, citato nelle note alle premesse: «Art. 13 (Certificato di ispezione). - 1. L'immissione in libera pratica nell'Unione di una partita di prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, importata nell'ambito del regime di cui all'art. 33 del medesimo regolamento, e' subordinata: a) alla presentazione dell'originale del certificato di ispezione all'autorita' competente dello Stato membro interessato; b) alla verifica della partita e alla vidimazione del certificato di ispezione da parte dell'autorita' competente dello Stato membro interessato; nonche' c) all'indicazione del numero del certificato di ispezione nella dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di cui all'art. 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. La verifica della partita e la vidimazione del certificato di ispezione sono effettuate dall'autorita' competente dello Stato membro interessato nello Stato membro in cui la partita e' immessa in libera pratica nell'Unione. Gli Stati membri designano i punti di entrata nel loro territorio e comunicano alla Commissione i punti di entrata designati. 2. Il certificato di ispezione e' rilasciato dall'autorita' o dall'organismo di controllo pertinente, vidimato dall'autorita' competente dello Stato membro interessato e compilato dal primo destinatario secondo il modello e le note figuranti nell'allegato V e utilizzando il sistema informatico veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System), istituito con decisione n. 2003/24/CE della Commissione. L'originale del certificato di ispezione e' un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES o, in alternativa, un certificato di ispezione firmato in TRACES con una firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio o con una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalita' attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui all'allegato della decisione 2004/563/CE della Commissione, Euratom. Se il certificato di ispezione originale e' un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES, le autorita' di controllo, gli organismi di controllo, le autorita' competenti dello Stato membro interessato e il primo destinatario verificano in ogni fase di rilascio, vidimazione e ricezione del certificato di ispezione che tale esemplare corrisponda alle informazioni indicate in TRACES. 3. Per essere accettato ai fini della vidimazione, il certificato di ispezione deve essere stato rilasciato dall'autorita' o dall'organismo di controllo del produttore o trasformatore del prodotto in questione o, nel caso in cui l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione sia diverso dal produttore o trasformatore del prodotto, dall'autorita' o dall'organismo di controllo dell'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione secondo la definizione di cui all'art. 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007. Tale autorita' o organismo di controllo e': a) un'autorita' o un organismo di controllo di cui all'allegato III del presente regolamento per i prodotti in questione e per il paese terzo di cui i prodotti sono originari o, se del caso, in cui sia stata eseguita l'ultima operazione ai fini della preparazione; o b) un'autorita' o un organismo di controllo di cui all'allegato IV del presente regolamento per i prodotti in questione e per il paese terzo di cui i prodotti sono originari o in cui sia stata eseguita l'ultima operazione ai fini della preparazione. 4. L'autorita' o l'organismo di controllo che emette il certificato di ispezione puo' rilasciare tale certificato e firmare la dichiarazione nella casella 18 del medesimo solo dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti compreso, in particolare, il piano di produzione per il prodotto interessato, i documenti di trasporto e i documenti commerciali e, ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio, dopo aver effettuato un controllo fisico della partita. Tuttavia, per i prodotti trasformati, se l'autorita' o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione e' un'autorita' o un organismo di controllo di cui all'allegato III, tale autorita' o organismo rilascia il certificato di ispezione e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver verificato che tutti gli ingredienti biologici di tale prodotto sono stati controllati e certificati da un'autorita' o da un organismo di controllo riconosciuti dal paese terzo interessato che figura nello stesso allegato o, nel caso in cui l'autorita' o l'organismo di controllo sia un'autorita' o un organismo di controllo di cui all'allegato IV, tale autorita' o organismo rilascia il certificato di ispezione e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver verificato che tutti gli ingredienti biologici di tali prodotti sono stati controllati e certificati da un'autorita' o da un organismo di controllo di cui all'allegato III o IV oppure sono stati prodotti e certificati nell'Unione in conformita' del regolamento (CE) n. 834/2007. Se l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione e' diverso dal produttore o trasformatore del prodotto, l'autorita' o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione e che figura nell'allegato IV rilascia il suddetto certificato e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti, compresi i documenti di trasporto e i documenti commerciali, dopo aver verificato che la produzione o la trasformazione del prodotto in questione e' stata controllata e certificata da un organismo o un'autorita' di controllo riconosciuti per i prodotti interessati e il paese interessato a norma dell'art. 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e dopo aver condotto, ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio, un controllo fisico della partita. Su richiesta della Commissione o dell'autorita' competente di uno Stato membro, l'autorita' o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione in conformita' al secondo e terzo comma mette a disposizione quanto prima l'elenco di tutti gli operatori della catena di produzione biologica e delle autorita' o degli organismi di controllo a cui i suddetti operatori hanno affidato il controllo della loro attivita'. 5. Il certificato di ispezione e' rilasciato in un unico esemplare originale. Il primo destinatario o, ove del caso, l'importatore possono fare una copia del certificato di ispezione a fini di informazione dell'autorita' o dell'organismo di controllo conformemente all'art. 83 del regolamento (CE) n. 889/2008. Tale copia reca l'indicazione «COPIA», stampata o apposta mediante timbro. 6. Al momento della verifica di una partita, l'autorita' competente dello Stato membro interessato vidima il certificato originale di ispezione nella casella 20 e restituisce il documento alla persona che lo ha presentato. 7. Al ricevimento della partita, il primo destinatario compila la casella 21 del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento della partita e' stato effettuato in conformita' dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 889/2008. Il primo destinatario invia quindi l'originale del certificato all'importatore ivi indicato nella casella 11, ai fini del rispetto della condizione di cui all'art. 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007.». - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, supplemento ordinario: «Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attivita' di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale. 2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: a) Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e' retto da generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. L'incarico di vice comandante del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' attribuito al Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale; b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti. 2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale e Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. 2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a), dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversita' e dei parchi.». - Per i riferimenti del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti della legge 28 luglio 2016, n. 154, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4
Organismi di controllo
1. Al fine di svolgere i compiti di organismo di controllo, gli enti accreditati alla norma UNI CEI EN 17065/2012, ai sensi della normativa europea e nazionale vigente, presentano istanza di autorizzazione al Ministero sulla base di un modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'istanza contiene la descrizione dettagliata della procedura di controllo standard che l'organismo intende seguire, sulla base dei requisiti minimi fissati nell'allegato 1, le misure di controllo e le misure precauzionali che l'organismo di controllo intende imporre agli operatori soggetti al suo controllo, nonche' l'impegno dell'organismo di controllo ad applicare in caso di accertamento di irregolarita', infrazioni e inosservanze, le misure di cui al decreto previsto dall'articolo 5, comma 11, ed il tariffario da applicare agli operatori. 2. L'autorizzazione e' subordinata, oltre che all'accertamento della regolarita' e completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento per esercitare l'attivita' di controllo e di quelli indicati al comma 6. 3. L'autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l'organismo di controllo puo' espletare e delle condizioni alle quali puo' svolgerli, ed e' rilasciata dal Ministero entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 1. 4. L'autorizzazione ha durata quinquennale, non e' trasferibile ed e' rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentarsi almeno novanta giorni prima della scadenza. 5. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 4 e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed acquista efficacia dalla data della pubblicazione. 6. Ai fini dell'autorizzazione, il Ministero accerta la sussistenza dei seguenti requisiti, che sono assicurati per l'intera durata dell'autorizzazione medesima: a) idoneita' morale, imparzialita', ed assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attivita' di controllo e certificazione, secondo quanto specificato dall'allegato 2; b) adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto ai compiti delegati; c) adeguate esperienza e competenza delle risorse umane impiegate, secondo quanto specificato dall'allegato 2; d) assenza di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la meta' del capitale sociale dell'Organismo di controllo. Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro. 7. Il Ministero cura la tenuta dell'elenco degli organismi di controllo autorizzati e ne assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 8. Gli organismi di controllo non possono svolgere, nel settore dell'agricoltura biologica, attivita' diversa dall'attivita' di controllo. Gli organismi di controllo, i relativi rappresentanti e amministratori, nonche' il personale addetto al controllo non possono fornire beni o servizi, diversi dall'attivita' di controllo, agli operatori controllati. Il medesimo personale non puo' svolgere l'attivita' di controllo presso lo stesso operatore per piu' di tre visite consecutive. 9. Il personale degli organismi di controllo, nello svolgimento dell'attivita' di controllo, e' incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 358 del codice penale e' il seguente: «Art. 358 (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). - 1. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.». |
| Art. 5
Attivita' di controllo svolta dagli organismi di controllo
1. Gli organismi di controllo svolgono la propria attivita' secondo la procedura di controllo standard di cui all'articolo 4, comma 1, e sulla base di un programma annuale di controllo, comunicato al Ministero, ed elaborato tenuto conto dei requisiti minimi indicati nell'allegato 3. 2. Gli organismi di controllo rilasciano un documento giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo che consente l'identificazione dell'operatore e il tipo o la gamma di prodotti nonche' il periodo di validita' ed e' compilato secondo quanto previsto dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008. 3. Nello svolgimento dell'attivita' di controllo, gli organismi di controllo eseguono ispezioni al fine di accertare eventuali infrazioni e irregolarita', nonche' inosservanze, riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e adottano, a tutela degli interessi dei consumatori, le corrispondenti misure e rilasciano certificazioni a seguito di ispezioni con esito favorevole. 4. Le infrazioni sono inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformita' del processo di produzione, del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione, della gestione della documentazione aziendale, del rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli organismi di controllo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'operatore, della conformita' dei prodotti e della affidabilita' dell'operatore. 5. L'accertamento di una o piu' infrazioni comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale e' assoggettato l'operatore, della sospensione della certificazione per una o piu' attivita' ovvero dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo. La sospensione consiste nel divieto per l'operatore di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e, se pertinente, comporta la soppressione delle indicazioni biologiche anche di prodotti, oggetto di non conformita', gia' immessi sul mercato, per un periodo da concordare con l'autorita' competente. L'esclusione consiste nel ritiro del documento giustificativo e nella cancellazione dall'elenco degli operatori biologici e, se pertinente, comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti, oggetto di non conformita', gia' immessi sul mercato. 6. Le irregolarita' sono inadempienze che compromettono la qualificazione del prodotto ma non la conformita' del processo di produzione o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o della gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'impresa. 7. L'accertamento di una o piu' irregolarita' comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale e' assoggettato l'operatore, previa diffida in caso di irregolarita' sanabili, della soppressione delle indicazioni biologiche, in proporzione all'importanza del requisito violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attivita' irregolari. La soppressione comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicita' dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui e' stata riscontrata l'irregolarita'. 8. Le inosservanze sono inadempienze di lieve entita', prive di effetti prolungati nel tempo, tali da non compromettere la conformita' del processo di produzione o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o della gestione della documentazione e da non determinare variazioni della forma giuridica dell'operatore o di conformita' dei prodotti o di affidabilita' dell'operatore. 9. L'accertamento di una o piu' inosservanze comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale e' assoggettato l'operatore, di una diffida scritta, contenente l'invito a correggere l'inosservanza in tempi definiti e a predisporre le opportune azioni correttive affinche' l'evento non si ripeta. 10. Nel caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 9, l'organismo di controllo reitera una diffida definitiva scritta, assegnando un termine per l'adempimento, con l'avvertenza che, in caso di omesso adeguamento, e' applicata la soppressione delle indicazioni biologiche. 11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' applicative da parte degli organismi di controllo con riguardo a comunicazioni e profili organizzativi riferiti a infrazioni, irregolarita' e inosservanze ed alle conseguenti misure. 12. Gli organismi di controllo garantiscono la tracciabilita' delle transazioni commerciali del prodotto biologico, nel rispetto della normativa europea e nazionale. A tal fine, il Ministero istituisce, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una banca dati pubblica, le cui modalita' di funzionamento sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel medesimo decreto sono individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonche' le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode. 13. All'articolo 59, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «agricoltura biologica,» sono inserite le seguenti: «in materia di funzionamento di strumenti informatici per il miglioramento del sistema di controllo,».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, citato nelle note alle premesse: «Art. 68 (Documento giustificativo). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorita' e gli organismi di controllo utilizzano il modello di documento giustificativo riportato nell'allegato XII del presente regolamento. In caso di certificazione elettronica di cui all'art. 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, non occorre la firma, nel riquadro 8 del documento giustificativo, qualora l'autenticita' del documento stesso sia altrimenti provata con modalita' elettroniche a prova di manomissione. 2. Su richiesta dell'operatore soggetto al controllo delle autorita' e degli organismi di controllo di cui al paragrafo 1, inoltrata entro un termine fissato da dette autorita' e organismi di controllo, le autorita' e gli organismi in parola rilasciano un documento giustificativo complementare a conferma delle caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato, redatto secondo il modello riportato nell'allegato XII bis. La richiesta di documento giustificativo complementare reca, nella casella 2 del modello di cui all'allegato XII bis, la dicitura pertinente figurante nell'allegato XII ter.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Per i riferimenti della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 59, comma 2, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal presente decreto: «Art. 59 (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita'). - 2. E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica in materia di funzionamento di strumenti informatici per il miglioramento del sistema di controllo, nonche' in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalita' di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili;». |
| Art. 6
Obblighi degli organismi di controllo
1. Nell'esercizio dell'attivita' di controllo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, l'organismo di controllo ha l'obbligo di: a) comunicare al Ministero e alle autorita' competenti per l'esercizio della vigilanza i risultati dei controlli effettuati in modo regolare e ogni volta che ne sia richiesto; b) informare senza ritardo il Ministero e le autorita' competenti per l'esercizio della vigilanza qualora i risultati dei controlli rivelino una infrazione o irregolarita'; c) consentire agli organi del Ministero e alle autorita' competenti per l'esercizio della vigilanza l'accesso ai propri uffici e agli impianti e fornire qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo; d) adottare, in caso di irregolarita' o infrazioni, le misure corrispondenti a carico degli operatori, anche se receduti o esclusi dal sistema, per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione; e) comunicare al Ministero e alle autorita' competenti per l'esercizio della vigilanza le misure applicate in caso di accertamento di irregolarita', di infrazioni o di inosservanze; f) rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di controllo, se a carico dell'operatore sono state emesse misure a seguito di irregolarita' o infrazioni e le stesse non sono state risolte; g) rifiutare la notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso di esclusione per morosita'; h) rilasciare, entro novanta giorni dalla notifica di cui all'articolo 28 del regolamento, il documento giustificativo e il certificato di conformita'; i) applicare il tariffario di cui all'articolo 4, comma 1; l) conservare i fascicoli di controllo per almeno 5 anni successivi all'esclusione o al recesso dell'operatore; m) redigere e aggiornare l'elenco dei prodotti certificati per ogni operatore; n) trasferire il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante entro quindici giorni dalla notifica di variazione; o) adempiere alle richieste e prescrizioni impartite dalle autorita' di cui all'articolo 3 nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza e controllo; p) comunicare al Ministero le modifiche normative o organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine di quindici giorni dalla loro deliberazione; q) impiegare i laboratori di analisi indicati dal Ministero; r) trasmettere il programma annuale di controllo al Dipartimento entro il 31 gennaio di ogni anno e comunicare le variazioni intervenute nel corso dell'anno; s) ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, trasmettere al Ministero e alle autorita' competenti per l'esercizio della vigilanza una relazione sulle attivita' di controllo svolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno; t) trasmettere al Ministero e alle autorita' competenti per l'esercizio della vigilanza i dati statistici annuali sulla produzione biologica di cui all'articolo 36 del regolamento; u) aggiornare la banca dati, per gli aspetti di propria competenza, relativa alle transazioni commerciali di cui all'articolo 5, comma 12. 2. Gli obblighi informativi posti a carico degli organismi di controllo sono assolti attraverso l'inserimento delle relative informazioni nei servizi informatici disponibili nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonche' della banca dati costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 12.
Note all'art. 6: - La legge 4 giugno 1984, n. 194, recante interventi a sostegno dell'agricoltura, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1984, n. 153. |
| Art. 7
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6, il Ministero previa intimazione, nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettere a), e), p), r), s) e t), ad adempiere entro 10 giorni ai relativi obblighi di comunicazione e trasmissione, sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 4. La sospensione, a seconda della gravita' dell'inadempimento, puo' avere una durata dai tre ai nove mesi, decorsi i quali l'organismo di controllo deve dare evidenza al Ministero di aver risolto le criticita' rilevate. L'organismo, durante il periodo di sospensione, non puo' acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione del Dipartimento, puo' eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate. La sospensione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento. 2. Il Ministero revoca l'autorizzazione in caso di: a) perdita dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 6; b) mancato espletamento o gravi inadempienze dell'attivita' di controllo e di certificazione, nonche' mancato espletamento delle funzioni di valutazione, di riesame e di decisione; c) inadempimento delle prescrizioni impartite dalle autorita' di cui all'articolo 3 nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza e controllo; d) emanazione di tre provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel quinquennio di durata dell'autorizzazione. 3. Il Ministero provvede, altresi', alla revoca dell'autorizzazione negli altri casi previsti dall'articolo 27, paragrafo 9, lettera d), del regolamento. 4. Le regioni, nell'ambito dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, nei casi previsti dal presente articolo, propongono al Ministero la revoca o la sospensione dell'autorizzazione. 5. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine, gli operatori dell'organismo revocato provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo. La revoca e' pubblicata sul sito ufficiale del Ministero. 6. In caso di revoca, l'organismo non puo' presentare richiesta di nuova autorizzazione prima che siano trascorsi tre anni dalla pubblicazione di cui al comma 5, terzo periodo, o prima di aver dimostrato il recupero dei requisiti nei casi di cui ai commi 2, lettera a), e 3. I soggetti che hanno rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo destinatario della revoca o di una sua articolazione dotata di autonomia funzionale non possono esercitare tali funzioni ne' prestare servizi di consulenza per almeno tre anni. 7. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte nel rispetto del principio del giusto procedimento e di partecipazione dell'organismo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 7: - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. |
| Art. 8 Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 30.000 euro all'organismo di controllo e a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia funzionale: a) impedisce l'accesso agli uffici alle autorita' competenti o omette le informazioni e l'assistenza necessarie per la verifica; b) impiega personale privo dei requisiti minimi previsti dall'allegato 2; c) nell'attivita' di controllo e campionamento omette le misure di adeguata analisi del rischio, di cui all'allegato 1; d) impiega personale a carico del quale e' stata accertata la sussistenza di rapporti professionali, economici o di consulenza con gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo, in violazione di quanto stabilito dalla lettera c) dell'allegato 2; e) accetta l'assoggettamento di un operatore precedentemente escluso, prima che siano trascorsi due anni dall'emanazione del provvedimento di esclusione, fatta salva l'esclusione di morosita'; f) omette la verifica delle azioni correttive poste in essere dagli operatori a seguito di sospensione o soppressione. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 6.000 euro a un massimo di 12.000 euro a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia funzionale: a) omette di conservare i fascicoli di controllo per la durata stabilita dall'articolo 6, comma 1, lettera l); b) trasferisce il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n); c) trasmette il programma annuale di controllo al Ministero e alle Autorita' competenti oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera r); d) omette di adottare ogni iniziativa di aggiornamento del personale sulle modifiche normative e sulla conoscenza degli elementi di rischio che qualificano un prodotto come biologico; e) nell'impiego del personale omette di applicare i criteri di rotazione indicati al numero 5 della lettera C) dell'allegato 2. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia funzionale: a) omette di aggiornare i fascicoli di controllo ovvero omette di adottare il sistema di documentazione inerente l'attivita' di controllo in modo da ostacolarne la rintracciabilita'; b) omette di controllare la regolare conservazione presso l'operatore dei documenti e dei certificati rilasciati; c) rilascia il documento giustificativo e, quando richiesto dall'operatore biologico, il certificato di conformita', oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera h); d) applica il tariffario in maniera difforme a quello allegato all'istanza di cui all'articolo 4, comma 1; e) omette di comunicare al Ministero le modifiche giuridiche o organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera p); f) trasmette la relazione sulle attivita' di controllo svolte nel corso dell'anno precedente oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera s). |
| Art. 9
Obblighi degli operatori
1. Gli operatori, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, notificano l'inizio della loro attivita' e assoggettano la loro impresa al sistema di controllo utilizzando la procedura di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154. 2. E' fatto obbligo agli operatori di: a) redigere ed aggiornare il documento contenente la descrizione completa dell'attivita', del sito e dell'unita' produttiva ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 889/2008; b) redigere ed aggiornare il documento contenente le misure per garantire, a livello di unita', di sito e di attivita', il rispetto delle norme di produzione biologica e prevenire i rischi di contaminazione; c) eseguire le misure adottate dall'organismo di controllo, anche se successive al recesso o all'esclusione dell'operatore per fatti antecedenti l'esclusione o il recesso medesimi; d) in caso di soppressione delle indicazioni, informare, per iscritto, gli acquirenti del prodotto circa l'avvenuta soppressione delle indicazioni dalle produzioni; e) non presentare, in caso di esclusione, nuova domanda di notifica di cui all'articolo 28 del regolamento prima che siano trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione, fatta salva l'esclusione di morosita'; f) annotare tutte le operazioni riguardanti la produzione e la commercializzazione dei prodotti biologici, o in conversione, su appositi registri, o, in alternativa, su registri obbligatori gia' utilizzati in adempimento di altre disposizioni normative, purche' contenenti le informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore biologico; g) adottare un sistema, che consenta la tracciabilita' e rintracciabilita' dei prodotti biologici in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002; h) comunicare preventivamente all'organismo di controllo la tipologia di contabilita' e tracciabilita' utilizzata; i) mettere a disposizione i registri di cui alla lettera f) all'organismo di controllo ed alle autorita' di cui all'articolo 3; l) per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 12, comunicare periodicamente all'organismo di controllo la natura e la quantita' di prodotto biologico, o in conversione, immesso sul mercato; m) comunicare tempestivamente all'organismo di controllo i reclami ricevuti dai clienti; n) comunicare tempestivamente all'organismo di controllo l'esito dei controlli svolti dalle autorita' competenti, in caso di contestazioni di non conformita'.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti della legge 28 luglio 2016, n. 154, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 63 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, citato nelle note alle premesse: «Art. 63 (Regime di controllo e impegno dell'operatore). - 1. Alla prima applicazione del regime di controllo, l'operatore redige e successivamente aggiorna: a) una descrizione completa dell'unita' e/o del sito e/o dell'attivita'; b) tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unita' e/o del sito e/o dell'attivita' per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica; c) le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore; d) se l'operatore intende chiedere il documento giustificativo ai sensi dell'art. 68, paragrafo 2, le caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato. Se del caso, la descrizione e le misure di cui al primo comma possono costituire parte integrante di un sistema di qualita' predisposto dall'operatore. 2. La descrizione e le misure di cui al primo comma sono contenute in una dichiarazione firmata dall'operatore responsabile. La dichiarazione contiene inoltre l'impegno dell'operatore a: a) effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica; b) accettare, in caso di infrazione o irregolarita', che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica; c) informare per iscritto gli acquirenti del prodotto affinche' le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione; d) accettare, qualora l'operatore e/o gli appaltatori di tale operatore siano controllati da autorita' o organismi di controllo differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorita' od organismi; e) accettare, qualora l'operatore e/o gli appaltatori di tale operatore cambino autorita' od organismo di controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all'autorita' o all'organismo di controllo successivo; f) accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l'autorita' competente e l'autorita' o l'organismo di controllo; g) accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per un periodo di almeno cinque anni; h) accettare di informare quanto prima le competenti autorita' di controllo o le autorita'/organismi di controllo di qualsiasi irregolarita' o infrazione riguardante la qualificazione biologica del loro prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o appaltatori. La dichiarazione di cui al primo comma e' verificata dall'autorita' o dall'organismo di controllo, che stende una relazione nella quale vengono segnalate le eventuali carenze e non conformita' alle norme di produzione biologica. L'operatore controfirma la relazione e adotta le misure correttive necessarie. 3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, l'operatore comunica all'autorita' competente le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo dell'operatore; b) ubicazione delle strutture e, se del caso, degli appezzamenti (dati catastali) in cui sono effettuate le operazioni; c) natura delle operazioni e dei prodotti; d) impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 e del presente regolamento; e) nel caso di un'azienda agricola, la data in cui il produttore ha smesso di applicare prodotti non autorizzati per la produzione biologica negli appezzamenti in questione; f) nome dell'organismo riconosciuto cui l'operatore ha affidato il controllo della propria azienda, qualora il sistema di controllo vigente nello Stato membro implichi il riconoscimento di tali organismi.». - Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 1 febbraio 2002, n. L 31. |
| Art. 10 Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla designazione, alla presentazione e all'uso commerciale
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformita' del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del regolamento, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 18.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicita', nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento il logo comunitario di produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicita' e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 1.800 euro. |
| Art. 11
Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, anche se non piu' inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro della merce ovvero a comunicare ai propri clienti la soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione soggiace chiunque, non piu' inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, non provvede a comunicare la soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 18.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento definitivo di sospensione della certificazione biologica, e' irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 euro a 18.000 euro, fatta eccezione per la sospensione imputabile a morosita'. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento definitivo di esclusione dal sistema biologico, e' irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro, fatta eccezione per la esclusione imputabile a morosita'. |
| Art. 12
Applicazione delle sanzioni
1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Dipartimento. 2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nonche', ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, recante norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1982, n. 228. - Per i riferimenti del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 13
Modalita' di pagamento e riassegnazioni
1. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 1, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, per una quota pari al cinquanta per cento, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di controllo e di vigilanza. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 14
Disposizioni transitorie
1. Gli organismi di controllo gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a operare per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla medesima data. Gli organismi presentano richiesta di autorizzazione ai compiti di controllo non oltre sei mesi prima della scadenza di tale termine. |
| Art. 15
Abrogazioni
1. Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e' abrogato. 2. Il rinvio alle norme abrogate, di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.
Note all'art. 15: - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1995, n. 129, supplemento ordinario. |
| Art. 16
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Note all'art. 16: - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. |
| Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando |
|
|
|