Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2018 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2018 |
Approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e, in particolare, l'art. 6-bis, relativo al trattamento dei dati personali; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ove si prevede che con delibera del Consiglio dei ministri e' annualmente definita la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al medesimo art. 7; Visto l'art. 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in base al quale la Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica esprime un parere sul programma statistico nazionale; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che prevede il Programma statistico nazionale e la relativa procedura di approvazione; Visto, altresi', l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ove si prevede che il Programma statistico nazionale e' predisposto dall'ISTAT e sottoposto al parere della Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica; Visto l'art. 13, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ove si prevede che l'elenco delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta, nonche' i criteri da utilizzare per individuare le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, sono approvati con il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dal comma 3 del medesimo articolo; Visto l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ove si prevede che gli aggiornamenti del Programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui ai commi 3 e 3-ter del predetto articolo; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera ii); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», e, in particolare, l'art. 4-bis dell'allegato A3, recante «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, concernente «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica»; Vista la delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica adottata nella seduta del 26 gennaio 2016 con la quale e' stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019, contenente le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; nonche' l'elenco dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta; Visto il parere della Conferenza unificata, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 3 marzo 2016; Visto il parere della Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica espresso nella seduta del 14 luglio 2016; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso in data 2 marzo 2017; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62 del 10 luglio 2017; Vista la proposta di Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019, trasmessa con nota UP/1156366 del 2 novembre 2017; Visto l'art. 11 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, come modificato dall'art. 1, comma 6, del regolamento (UE) n. 759/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, in base al quale gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per mantenere la fiducia nelle statistiche ufficiali e garantire un contesto istituzionale volto ad assicurare l'indipendenza professionale, il rispetto di standard europei e dei principi statistici, la solidita' dei metodi e processi di produzione, l'armonizzazione e la comparabilita' dei dati nonche' l'accesso per i cittadini; Considerato che il Programma statistico nazionale individua le rilevazioni statistiche di interesse pubblico al fine di produrre e diffondere l'informazione statistica ufficiale di qualita', rilevante per il Paese e l'Unione europea, in modo da garantire un contesto istituzionale volto ad assicurare l'indipendenza professionale, il rispetto di standard europei e dei principi statistici, la solidita' dei metodi e processi di produzione, l'armonizzazione e la comparabilita' dei dati nonche' l' accesso per i cittadini, in conformita' a quanto previsto dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 223/2009 e successivamente modificato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio Maria Anna Madia in materia di semplificazione e pubblica amministrazione e, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera g), relativo all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019, contenente le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata per esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale ed europeo, ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante. |
| Programma statistico nazionale 2017-2019 VOLUME 1: «Evoluzione dell'informazione statistica»
Parte di provvedimento in formato grafico VOLUME 2: «Dati personali»
Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO: «Diffusione di variabili in forma disaggregata»
Parte di provvedimento in formato grafico Elenco delle rilevazioni rientranti nel Psn 2017-2019 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
Parte di provvedimento in formato grafico Criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 (art. 13, comma 3-ter, decreto legislativo n. 322/1989) e correlato Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2017-2019 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2017.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. E' approvato l'elenco concernente le rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante. |
| Art. 3
1. E' approvata la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo decreto e, per l'effetto, l'elenco dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019, per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta relativamente all'anno 2017, allegati al presente decreto, di cui fanno parte integrante. |
| Art. 4
1. Il Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 rappresenta l'impegno di produrre e diffondere l'informazione statistica ufficiale di qualita', rilevante per il Paese e l'Unione europea, in conformita' a quanto previsto dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, come modificato dall'art. 1, comma 6, del regolamento (UE) n. 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015. |
| Art. 5
1. Gli atti approvati con il presente decreto conservano la loro efficacia sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dell'aggiornamento annuale del Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 e degli elenchi di cui agli articoli 2 e 3. |
| Art. 6
1. Dall'attuazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 351 |
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