IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'art. 83-bis, comma 17, prevede che «Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita' commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attivita' e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalita' dell'obbligo come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014»; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», che all'art. 1, commi 98 e 99 integra il precitato comma 17, dell'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo che entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sono individuati gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalita' dell'obbligo recato dalla medesima disposizione; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi che all'art. 18, che stabilisce una serie di misure per la diffusione dell'utilizzo del gas naturale compresso (GNC), del gas naturale liquido (GNL) e dell'elettricita' nel trasporto stradale, disponendo degli obblighi per gli impianti di distribuzione carburanti nuovi o esistenti; Visto in particolare l'art. 18, comma 6, che dispone l'obbligo per gli impianti di distribuzione carburanti di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonche' di distribuzione di GNC o GNL, non si applica nel caso in cui sussistano delle impossibilita' tecniche legate o a norme sulla sicurezza (relative alla presenza di accessi e spazi insufficienti) o lunghezza delle tubazioni o alle distanze dalle fonti di approvvigionamento; Considerato che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno la necessita' di predisporre i provvedimenti di propria competenza con la specifica delle impossibilita' tecniche previste nel decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257; Ritenuto di evitare difformita' interpretative tra i due testi di legge sopra citati che determinerebbero una difficile applicazione degli obblighi previsti in materia di realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi; Ritenuto che le impossibilita' tecniche previste dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, rispecchiano anche le impossibilita' economiche dell'investimento, e che quindi risulta opportuno stabilire la coincidenza delle impossibilita' previste dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 con gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi previsti nell'art. 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 15 febbraio 2018; Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato con nota prot. n. 23166 del 23 febbraio 2018;
Decreta:
Art. 1
Individuazione degli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali
1. L'obbligo di prevedere la presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti di cui all'art. 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, cosi' come modificato dall'art. 1, commi 98 e 99 della legge 4 agosto 2017, n. 124, trova applicazione, fatta salva la sussistenza di uno dei seguenti ostacoli tecnici che configurano anche oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalita' dell'obbligo: a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a mille metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a tre bar; c) distanza dal piu' vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a mille chilometri. 2. Gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali di cui al comma 1 sono fatti valere dai titolari degli impianti di distribuzione carburante, verificati e certificati dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 2018
Il Ministro: Calenda |