Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 gennaio 2018
Recepimento della direttiva (UE) 2016/1106 con cui sono state apportate modifiche in materia di requisiti di idoneita' psicofisica per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2016, concernente la patente di guida, recepita con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e, in particolare, l'Allegato III recante le norme minime concernenti l'idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore;
Vista la direttiva 2016/1106 della commissione del 7 luglio 2016, che modifica il su indicato Allegato III;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e, in particolare, l'art. 119, concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida;
Visto l'art. 24 del richiamato decreto legislativo n. 59 del 2011, il quale dispone che, salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie, le direttive che modificano gli allegati al decreto medesimo, necessarie per adeguare il contenuto degli stessi al progresso scientifico e tecnico, sono recepite con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e, in particolare, gli articoli da 319 a 330 in materia di requisiti per il conseguimento e la conferma di validita' delle patenti di guida;
Visto il parere favorevole del Ministero della salute del 20 ottobre 2017;
Considerata la necessita' di recepire la direttiva (UE) 2016/1106 entro i termini previsti dalla direttiva stessa;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59

1. L'Allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' modificato conformemente agli Allegati I e II al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Roma, 26 gennaio 2018

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2018, reg. n. 1-85
 
Allegato I

Il punto B dell'Allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e' sostituito dal seguente: «B. Patologie cardiovascolari
B.1. Le patologie cardiovascolari possono provocare una improvvisa menomazione delle funzioni cerebrali costituendo un pericolo per la sicurezza stradale. Tali malattie costituiscono un motivo per istituire restrizioni temporanee o permanenti alla guida.
B.2. Per le seguenti patologie cardiovascolari, l'idoneita' al rilascio o alla conferma di validita' della patente di guida e' attestata da uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2, o dalla commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada, sulla base di certificazione di un medico specializzato in cardiologia, appartenente ad una struttura pubblica. Se del caso, la commissione medica locale prevede termini di validita' della patente di guida inferiori a quelli ordinari previsti dall'art. 126 del codice della strada:
a) bradiaritmie (malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione) e tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con anamnesi positiva per sincope o episodi sincopali da patologie aritmiche (si applica ai gruppi 1 e 2);
b) bradiaritmie: malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione con blocco atrioventricolare (AV) tipo Mobitz II, blocco AV di terzo grado o blocco di branca alternante (si applica solo al gruppo 2);
c) tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con - malattie cardiache strutturali e tachicardia ventricolare sostenuta (TV) (si applica ai gruppi 1 e 2), o - TV polimorfa non sostenuta, tachicardia ventricolare sostenuta o con indicazione all'impiego di defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
d) sintomatologia da angina (si applica ai gruppi 1 e 2);
e) impianto o sostituzione di pacemaker permanenti (si applica solo al gruppo 2);
f) impianto o sostituzione di defibrillatore o shock appropriato o inappropriato da defibrillatore (si applica solo al gruppo 1);
g) sincope (perdita transitoria di coscienza e di tono posturale, caratterizzata da insorgenza rapida, breve durata e risoluzione spontanea, dovuta a ipo-perfusione cerebrale globale, di presunta origine riflessa e avente cause sconosciute, senza evidenza di cardiopatie correlate) (si applica ai gruppi 1 e 2);
h) sindrome coronarica acuta (si applica ai gruppi 1 e 2);
i) angina stabile, in assenza di sintomatologia da attivita' fisica moderata (si applica ai gruppi 1 e 2);
j) angioplastica coronarica (PCI) (si applica ai gruppi 1 e 2);
k) bypass aorto-coronarico (CABG) (si applica ai gruppi 1 e 2);
l) ictus/ attacco ischemico transitorio (TIA) (si applica ai gruppi 1 e 2);
m) stenosi carotidea severa (si applica solo al gruppo 2);
n) diametro aortico massimo superiore a 5,5 cm (si applica solo al gruppo 2);
o) insufficienza cardiaca: - classe I, II e III New York Heart Association (NYHA) (si applica solo al gruppo 1), - classe I e II NYHA a condizione che la frazione di eiezione ventricolare sinistra sia almeno del 35% (si applica solo al gruppo 2);
p) trapianto di cuore (si applica ai gruppi 1 e 2);
q) dispositivo di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 1);
r) chirurgia delle valvole cardiache (si applica ai gruppi 1 e 2);
s) ipertensione maligna (aumento della pressione arteriosa sistolica ≥ 180 mmHg o della pressione arteriosa diastolica ≥110 mmHg associato a danni d'organo imminenti o progressivi) (si applica ai gruppi 1 e 2);
t) ipertensione di III grado (pressione arteriosa diastolica ≥110 mmHg e/o pressione arteriosa sistolica ≥180 mmHg) (si applica solo al gruppo 2);
u) cardiopatia congenita (si applica ai gruppi 1 e 2);
v) cardiomiopatia ipertrofica in assenza di sincope (si applica solo al gruppo 1);
w) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta o QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 1).
B.3. Per le seguenti patologie cardiovascolari, la patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o al conducente nei gruppi indicati:
a) impianto di un defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
b) malattie vascolari periferiche - aneurisma dell'aorta toracica e addominale con diametro aortico massimo tale da esporre la persona a un rischio significativo di rottura improvvisa e quindi a un evento invalidante improvviso (si applica ai gruppi 1 e 2);
c) insufficienza cardiaca: - classe IV NYHA (si applica solo al gruppo 1), - classe III e IV NYHA (si applica solo al gruppo 2);
d) dispositivi di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 2);
e) valvulopatia con insufficienza aortica, stenosi aortica, insufficienza mitralica o stenosi mitralica se la stima della capacita' funzionale corrisponde alla IV classe NYHA o se si sono verificati episodi sincopali (si applica solo al gruppo 1);
f) valvulopatia in III o IV classe NYHA oppure con frazione d'eiezione (FE) al di sotto del 35 %, stenosi mitralica e ipertensione polmonare severa o con stenosi aortica severa o stenosi aortica tale da provocare una sincope; ad eccezione della stenosi aortica severa asintomatica con test di tolleranza dell'attivita' fisica negativo (si applica solo al gruppo 2);
g) cardiomiopatie strutturali ed elettriche - cardiomiopatie ipertrofiche con anamnesi positiva per sincope, o in presenza di due o piu' delle seguenti patologie: ventricolo sinistro (LV) con spessore di parete > 3 cm, tachicardia ventricolare non sostenuta, anamnesi familiare positiva per morte improvvisa (in familiari di primo grado), nessun aumento della pressione arteriosa con attivita' fisica (si applica solo al gruppo 2);
h) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta e QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 2);
i) sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca improvvisa abortita (si applica ai gruppi 1 e 2).
La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali, a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona e' in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.
B.4. Altre cardiomiopatie e' necessario valutare il rischio di eventi invalidanti improvvisi per il candidato o il conducente con cardiomiopatie note (ad esempio, cardiomiopatia ventricolare destra aritmogena, cardiomiopatia non compattata, tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica e sindrome del QT breve) o con cardiomiopatie non ancora note che possono essere scoperte. E' necessaria un'attenta valutazione specialistica. E' necessario tenere conto delle caratteristiche di prognosi della specifica cardiomiopatia.
 
Allegato II

Il punto C.1.3 dell'Allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' sostituito dal seguente: «C. Diabete mellito
C.1 Il candidato o conducente affetto da diabete in trattamento con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare di comprendere il rischio connesso all'ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua patologia.
C.1.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente che non abbia un'adeguata consapevolezza dei rischi connessi all'ipoglicemia. C.1.2. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche. Nel caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia la patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata prima dei tre mesi successivi all'ultimo episodio. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico diabetologo, appartenente ad una struttura pubblica, e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona e' in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.».
 
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