Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 27 dicembre 2017
Bando per Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2017). (Decreto n. 3728).


IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR);
Visto l'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce nello stato di previsione della spesa del MIUR il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - supplemento ordinario n. 11;
Visto il protocollo d'intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal presidente dell'Istituto italiano di tecnologia, con il quale sono stati destinati € 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell'European Research Council identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita);
Visto il protocollo d'intesa MIUR-INFN del 14 dicembre 2017, firmato dal capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, con il quale sono stati destinati € 13.000.000 ad azioni volte a conseguire, in particolare, il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia, al fine di aumentare l'attrattivita' del sistema italiano della ricerca;
Vista la nota prot. 183944 del 19 ottobre 2017 del Ministero dell'economia e finanze, con la quale, a seguito del D.M.T. n. 177410 del 16 ottobre 2017, sono stati destinati, tra l'altro, € 10.000.000 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 140 della legge n. 232/2016, come finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale;
Vista la delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l'altro, € 50.000.000, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il consolidamento di gruppi di ricerca che abbiano dimostrato particolare creativita' nella scelta dei temi di ricerca o negli approcci metodologici;
Visto il D.I. n. 724 del 19 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016 n. 4100, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 39.803.041 a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio di € 1.194.091 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240); nell'ambito dello stanziamento complessivo sopraddetto, un importo pari ad € 6.000.000 e' riservato a progetti presentati da giovani ricercatori «under 40» (comprensivi del corrispondente importo di € 180.000 per le attivita' di valutazione e monitoraggio);
Visto il decreto ministeriale n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 32.782.585, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio di € 983.478 (corrispondenti al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240);
Considerato che appare fondamentale garantire il necessario sostegno alla ricerca di base svolta presso le universita' e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR privilegiando ricerche che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte;
Considerata l'opportunita' di emanare un nuovo bando per Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), sulle disponibilita' finanziarie relative all'anno 2016 e 2017;
Ritenuto di dare concreto sviluppo, in base alle risorse disponibili ed ai vincoli di destinazione stabiliti, a tre diverse linee d'intervento: a) «linea d'intervento Principale»; b) «linea d'intervento Giovani»; c) «linea d'intervento Sud»;
Ritenuto altresi' di assicurare la necessaria massa critica alle tre linee d'intervento, sia considerando la necessaria aggiuntivita' delle risorse di cui alla delibera CIPE del 1° maggio 2016, sia valutando le reali potenzialita' di partecipazione;
Ritenuto pertanto di procedere alla seguente suddivisione delle risorse, tra le tre linee d'intervento: a) «linea d'intervento Principale»: € 305.000.000, di cui € 110.000.000 riservati al macrosettore LS, € 110.000.000 riservati al macrosettore PE ed € 85.000.000 riservati al macrosettore SH; b) «linea d'intervento Giovani»: € 22.000.000, di cui € 8.000.000 riservati al macrosettore LS, € 8.000.000 riservati al macrosettore PE, ed € 6.000.000 riservati al macrosettore SH; c) «linea d'intervento Sud»: € 64.000.000, di cui € 22.000.000 riservati al macrosettore LS, € 22.000.000 riservati al macrosettore PE, ed € 20.000.000 riservati al macrosettore SH;
Ritenuto infine di destinare il residuo importo di € 4.585.626 alle attivita' di valutazione e monitoraggio;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) e' destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, allo scopo di favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali e rendere piu' efficace la partecipazione alle iniziative relative ai Programmi Quadro dell'Unione europea.
2. A tale scopo, il programma PRIN finanzia progetti triennali che per complessita' e natura possono richiedere la collaborazione di piu' professori/ricercatori e/o le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilita' delle singole istituzioni. A seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca puo' essere costituito da una sola unita' operativa o da un'organica collaborazione fra piu' unita' operative distribuite su piu' atenei o enti.
3. I principi guida del programma PRIN sono:
alto profilo scientifico del coordinatore nazionale e dei responsabili di unita' operativa;
originalita', adeguata metodologia, impatto e fattibilita' del progetto di ricerca;
finanziabilita' dei progetti in ogni campo di ricerca;
adeguato sostegno finanziario garantito dal MIUR.
4. Agli effetti del presente decreto si intendono:
per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR);
per CNGR il Comitato Nazionale dei garanti per la Ricerca, di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
per CdS i Comitati di Selezione di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cosi' come modificato dall'art. 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
per REPRISE l'albo degli esperti scientifici gestito dal MIUR;
per ateneo/universita', tutte le universita' e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
per enti di ricerca, tutti gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero;
per professori, i professori universitari a tempo indeterminato;
per ricercatori, i ricercatori universitari e i ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, in servizio a tempo indeterminato o determinato;
per coordinatore scientifico (o «principal investigator» - PI), chi ha il compito di coordinare piu' unita' operative di un progetto, compresa la sua, assumendo la responsabilita' scientifica dell'intero progetto:
per le linee d'intervento «a» e «c» di cui al successivo art. 2, comma 2, un professore/ricercatore iscritto all'albo REPRISE (tramite il sito https://reprise.cineca.it), in servizio a tempo indeterminato, che, in considerazione della durata dei progetti e dei conseguenti successivi adempimenti, alla data del presente bando abbia titolo a restare in servizio per un numero di anni non inferiore a quattro, e che sia in possesso di una delle seguenti qualifiche: professore o ricercatore universitario, ovvero, per quanto concerne gli enti pubblici di ricerca, dirigente di ricerca, dirigente tecnologo, ricercatore, tecnologo;
per la linea d'intervento «b» di cui al successivo art. 2, comma 2, un professore/ricercatore under 40, in servizio a tempo indeterminato presso una universita', o un ricercatore/tecnologo under 40 in servizio a tempo indeterminato presso un ente di ricerca, o un ricercatore universitario under 40 in servizio a tempo determinato con contratto RTD-B, purche' abbia ottenuto la valutazione positiva (obbligatoriamente da allegare alla proposta) prevista dal comma 5 dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a seguito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;
per responsabile locale, chi ha il compito di coordinare una unita' operativa, assumendone le relative responsabilita' scientifiche:
per le linee d'intervento «a» e «c» di cui al successivo art. 2, comma 2, oltre alle qualifiche gia' indicate per i coordinatori scientifici, anche i ricercatori/tecnologi in servizio a tempo determinato presso universita' o enti di ricerca;
per la linea d'intervento «b» di cui al successivo art. 2, comma 2, oltre alle qualifiche gia' indicate per i coordinatori scientifici, anche i ricercatori under 40 in servizio a tempo determinato presso una universita' con contratto di tipo RTD-A, o con contratto di tipo RTD-B privi della valutazione positiva prevista dal comma 5 dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a seguito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, o i ricercatori/tecnologi in servizio a tempo determinato presso un ente di ricerca;
per unita' operativa (o unita' di ricerca), l'insieme dei professori/ricercatori/tecnologi che costituiscono il gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale, con autonomia amministrativa nell'ambito del progetto, ma nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilita' dell'universita' o dell'ente cui afferisce;
per ERC, l'European Research Council;
per CINECA il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei progetti di ricerca.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ambito scientifico delle proposte
e linee d'intervento

1. I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei tre macrosettori determinati dall'ERC:
Scienze della vita (LS);
Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE);
Scienze sociali e umanistiche (SH); e dei relativi settori (riportati nell'allegato 1).
2. Il programma e' articolato in tre distinte linee d'intervento (all'atto della presentazione del progetto il PI deve indicare la linea alla quale intende partecipare):
a. Linea d'intervento «Principale»: aperta a tutti i progetti che non appartengano in via esclusiva alla linea b o alla linea c, con una dotazione di euro 305.000.000;
b. Linea d'intervento «Giovani»: riservata a progetti nei quali tutti i ricercatori partecipanti, compresi i responsabili di unita' e lo stesso coordinatore nazionale, siano di eta' inferiore a 40 anni alla data del presente bando (fermo restando il rispetto delle qualifiche indicate all'art. 1, comma 4); a tale linea d'intervento e' riservata una dotazione di euro 22.000.000;
c. Linea d'intervento «Sud»: con una dotazione di euro 64.000.000, riservata a progetti nei quali tutte le unita' (compresa quella del PI) siano effettivamente operative nei territori delle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), avuto riguardo, nel caso di soggetti giuridici con unica sede sull'intero territorio nazionale, alla ubicazione della sede legale, ovvero, nel caso di soggetti giuridici con piu' sedi in piu' localita' dell'intero territorio nazionale, alla ubicazione della sede (propria o in locazione o in comodato) del dipartimento/istituto/laboratorio indicato in progetto come sede operativa dell'unita' di ricerca; nel caso in cui la sede operativa non coincida con la sede legale, alla proposta deve essere allegato, a pena di esclusione del progetto dal bando, idoneo documento attestante la disponibilita' della sede per l'intera durata del progetto; in particolare, in caso di locazione o comodato dovra' essere allegata copia del contratto di locazione o di comodato stipulato almeno dodici mesi prima della data del presente bando.
 
Allegato 2

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI
E PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
Criteri generali.
Al fine di consentire la corretta predisposizione del quadro economico del progetto e la corretta rendicontazione delle spese sostenute, si rappresenta quanto segue.
1. Come regola generale inderogabile vige il criterio di cassa: ogni spesa (il cui titolo di spesa non potra' essere successivo alla data di scadenza del progetto) potra' essere riconosciuta come ammissibile solo se sara' stata effettivamente sostenuta nei termini previsti per il rendiconto finale (sessanta giorni dopo la conclusione del progetto); fanno ovviamente eccezione le spese gravanti sulle quote forfetarie (voci B e F), che non dovranno essere rendicontate, e quelle relative alla diffusione dei risultati del progetto (spese per partecipazione a convegni, organizzazione di convegni e pubblicazione di libri), che, se sostenute entro il dodicesimo mese dalla scadenza del progetto, potranno essere oggetto di una rendicontazione integrativa, fermo restando che l'insieme della rendicontazione ordinaria e della eventuale rendicontazione integrativa non potra' dar luogo a contributi MIUR superiori rispetto a quelli stabiliti col decreto di ammissione finanziamento;
2. il contributo ministeriale sara' erogato in tre tranche, come indicato nel bando;
3. il costo complessivo rendicontato a consuntivo potra' subire variazioni in aumento o diminuzione rispetto a quanto approvato; qualora tali variazioni dovessero risultare in aumento, il contributo del MIUR restera' invariato rispetto a quanto approvato; qualora, invece, tali variazioni dovessero risultare in diminuzione, il contributo del MIUR sara' ricalcolato nel rispetto dei criteri piu' avanti indicati, e il MIUR procedera' al recupero delle somme erogate in esubero, mediante compensazione, anche su altri capitoli di bilancio;
4. tutte le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di presentazione del progetto) potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo di mantenere inalterati gli obiettivi scientifici individuati in sede di presentazione del progetto;
5. nell'ottica della completa flessibilita' e della totale responsabilizzazione del PI, il gruppo di ricerca potra' subire modifiche in qualunque momento, in fase di esecuzione del progetto, in funzione delle esigenze e della migliore riuscita del progetto stesso, senza alcuna necessita' di comunicare al MIUR ingressi e/o uscite dal gruppo stesso, ne' tanto meno di ricevere dal MIUR alcuna autorizzazione;
6. sono ammessi costi relativi a beni/servizi sostenuti in quota parte anche con fondi relativi ad altri progetti, purche' sul progetto sia caricata solo la quota parte residua;
7. per tutti i professori/ricercatori/tecnologi contrattualizzati a tempo indeterminato e facenti parte (temporaneamente o permanentemente) del gruppo di ricerca, non potranno essere previsti compensi aggiuntivi per la loro collaborazione, ma solo i costi relativi alla valorizzazione dei mesi-persona, che costituiranno il contributo dell'ateneo/ente alla realizzazione del progetto (cofinanziamento);
8. per il personale a contratto (RTD, assegnisti, ecc.) appositamente reclutato per il progetto, in sede di rendicontazione saranno ritenuti ammissibili i soli costi sostenuti fino alla scadenza temporale del progetto stesso;
9. per il personale a contratto (RTD, assegnisti, ecc.) acquisito con fondi propri dell'ateneo/ente (e i cui contratti risultino quindi gia' dotati di copertura finanziaria), non potranno essere previsti costi a carico del progetto in termini di valorizzazione dei mesi persona; potra' pero' essere esposto l'eventuale impegno temporale da essi dedicato al progetto, ai soli fini della determinazione del complessivo impegno temporale dedicato dall'intero gruppo di ricerca allo stesso progetto, ma non ai fini della determinazione del cofinanziamento; un eventuale prolungamento del contratto, privo di copertura finanziaria diversa da quella derivante dal progetto PRIN, potra' tuttavia ricadere nell'ambito di applicazione di cui al precedente comma 8, e consentira' pertanto di rendicontare sul progetto PRIN sia l'impegno temporale sia i relativi costi;
10. per il personale a contratto (RTD, assegnisti, ecc.) acquisito dall'ateneo/ente con fondi specifici per il finanziamento di altri progetti (e i cui contratti risultino quindi gia' dotati di copertura finanziaria), non potranno essere previsti costi a carico del progetto in termini di valorizzazione dei mesi persona ne' potra' essere esposto un eventuale e saltuario impegno temporale da essi dedicato al progetto, a meno di un addendum al contratto gia' stipulato, che specifichi la percentuale di tempo (ed il relativo costo) da dedicare al progetto PRIN, con contestuale disimpegno delle risorse gia' impegnate su altri progetti; anche in questo caso, un eventuale prolungamento del contratto, a carico del progetto PRIN, potra' ricadere nell'ambito di applicazione di cui al precedente comma 8, e consentira' pertanto di rendicontare sul progetto PRIN sia l'impegno temporale sia i relativi costi; la procedura dell'addendum dovra' essere inoltre tassativamente applicata nel caso in cui il ricercatore sia individuato nel progetto come principal investigator o responsabile di unita'; in ogni caso, il tempo (e il relativo costo) rendicontati sul progetto PRIN non potranno essere rendicontati sui progetti originari;
11. per il personale a contratto (RTD, assegnisti, ecc.) afferente a soggetti giuridici diversi dall'ateneo/ente, non potranno essere previsti costi a carico del progetto in termini di valorizzazione dei mesi persona ne' potra' essere esposto un eventuale e saltuario impegno temporale da essi dedicato al progetto;
12. in nessun caso potranno essere esposti costi, ne' impegni temporali, per borse di studio (fatta eccezione per le borse di dottorato), qualunque ne sia l'ente finanziatore, compreso l'ateneo/ente sede dell'unita' di ricerca;
13. per tutto il personale, gli impegni temporali previsti in sede di presentazione del progetto, nonche' (soprattutto) quelli effettivi esposti in sede di rendicontazione, dovranno risultare coerenti con gli impegni complessivi da essi dedicati anche ad altri progetti gia' approvati, nonche' con gli impegni, anche didattici e/o di studio, nei confronti dell'ateneo/ente; in ogni caso, gli impegni temporali indicati a preventivo in sede di presentazione del progetto non costituiranno un vincolo inderogabile, essendo possibile, in sede di rendicontazione, nel rispetto del principio di massima flessibilita', esporre impegni effettivi del tutto diversi da quelli preventivati, eventualmente anche nulli. Criteri per il calcolo del contributo MIUR
Il MIUR riconoscera', in sede di approvazione, un contributo pari al 100% dei costi ritenuti congrui, fatta eccezione per i costi relativi alla valorizzazione dei mesi-persona dei professori/ricercatori/tecnologi contrattualizzati a tempo indeterminato e facenti parte (temporaneamente o permanentemente) del gruppo di ricerca (voce A.1).
In sede di rendicontazione, il contributo realmente spettante sara' ricalcolato dal MIUR, a consuntivo, con la copertura al 100% delle spese che saranno ritenute realmente ammissibili (secondo i criteri di seguito esposti, voce per voce), ma sempre con l'esclusione di tutti i costi relativi alla valorizzazione dei mesi-persona dei professori/ricercatori/tecnologi contrattualizzati a tempo indeterminato e facenti parte (temporaneamente o permanentemente) del gruppo di ricerca (voce A.1); nel caso in cui il contributo cosi' ricalcolato dovesse risultare inferiore rispetto al contributo gia' erogato, il MIUR procedera' al recupero delle somme erogate in esubero, mediante compensazione, anche su altri capitoli di bilancio. Specifiche sulle singole voci di spesa
Per le singole voci di spesa, fatto sempre salvo il diritto del MIUR di valutare l'ammissibilita', la congruita' e la pertinenza delle singole spese in base alla documentazione presentata, valgono le seguenti regole generali. A) Spese di personale
Saranno considerate ammissibili le spese relative alle sotto indicate voci; la voce A.1, relativa al personale dipendente a tempo indeterminato, non rientra, per quanto sopra gia' esposto, tra le voci da assoggettare a contributo MIUR. A.1 - Personale dipendente a tempo indeterminato
Questa voce comprendera' il personale scientifico (professori/ricercatori/tecnologi) con contratto a tempo indeterminato, dipendente dall'ateneo/ente e direttamente impegnato nelle attivita' di ricerca. Il costo relativo sara' determinato in base all'impegno temporale dedicato al progetto e sara' valorizzato come di seguito indicato:
a) per ogni persona impegnata nel progetto sara' preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti); sara' successivamente determinato il costo mensile lordo semplicemente dividendo il costo annuo lordo per 12 mesi lavorativi annui;
b) il costo da imputare al progetto sara' computato moltiplicando il costo mensile lordo per il numero di mesi persona effettivamente dedicati al progetto.
I costi relativi a tale voce potranno comprendere (in misura non superiore al 20% della voce in argomento) anche quelli relativi al personale scientifico (professori/ricercatori/tecnologi) che risulti dipendente a tempo indeterminato da soggetto giuridico diverso rispetto all'ateneo/ente, e quelli relativi a personale scientifico che risulti comandato o distaccato presso l'ateneo/ente sede dell'unita' di ricerca. A.2 - Personale non dipendente
A.2.1 - personale appositamente da reclutare
Questa voce potra' comprendere il personale che (esclusivamente e direttamente con l'ateneo/ente sede dell'unita' di ricerca) risulti titolare di contratti a tempo determinato, assegni di ricerca, borse di dottorato.
Il personale in argomento dovra' essere direttamente impegnato nelle attivita' di ricerca.
Ovviamente, in sede di presentazione del progetto, in questa voce non potranno essere indicati nominativi (che invece dovranno essere indicati in rendicontazione), essendo necessario procedere ad una selezione pubblica per il reclutamento del personale.
I bandi (e i successivi contratti) dovranno contenere l'indicazione del progetto su cui gravera' la copertura finanziaria, dell'oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione prevista, delle attivita' da svolgere e delle eventuali modalita' di esecuzione.
Il costo ammissibile sara' determinato secondo le stesse procedure di cui al punto A.1.
A.2.2 - altro personale (acquisito con altri fondi)
1) Per il personale a contratto acquisito con fondi propri dell'ateneo/ente non potranno essere previsti costi a carico del progetto, ma, ai soli fini della determinazione del complessivo impegno temporale dedicato dall'intero gruppo di ricerca al progetto, solo l'eventuale impegno temporale da essi dedicato al progetto. I nominativi di tale personale potranno essere indicati in sede di presentazione del progetto, ma potranno anche essere modificati (con inserimenti o cancellazioni) in sede di rendicontazione.
2) Per il personale a contratto acquisito dall'ateneo/ente con fondi specifici per il finanziamento di altri progetti, non potranno essere esposti ne' costi ne' impegni temporali (anche solo saltuari), a meno di un addendum del contratto gia' stipulato, che specifichi la percentuale di tempo (ed il relativo costo) da dedicare al progetto PRIN, con contestuale disimpegno delle risorse gia' impegnate su altri progetti; in tal caso, ovviamente, il tempo (e il relativo costo) rendicontati sul progetto PRIN (da inserire alla voce A.2.1) non potranno essere rendicontati sui progetti originari.
3) Per il personale a contratto afferente a soggetti giuridici diversi dall'ateneo/ente non potranno essere esposti ne' costi ne' impegni temporali (anche solo saltuari).
4) Per le borse di studio o di ricerca (qualunque ne sia l'ente finanziatore, compreso l'ateneo/ente sede dell'unita' di ricerca), fatta eccezione per le borse di dottorato di cui al punto A.2.1., non potranno essere esposti ne' costi ne' impegni temporali (anche solo saltuari). B) - Spese generali
L'importo della voce in oggetto sara' calcolato forfetariamente nella misura del 60% dell'ammontare dei costi per il personale di cui ai precedenti punti A.1+A.2.1.
E' importante sottolineare che i costi indiretti, proprio per la loro natura forfetaria, non dovranno essere in alcun caso dettagliate, ne' sara' necessario predisporre per tale voce un'apposita documentazione.
Detto forfait si intendera' riferito, in linea generale, a tutti quei costi, comunque connessi con l'attivita' di ricerca, non collocabili nelle altre voci di spesa. A puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il forfait del 60% potra' essere utilizzato per coprire i costi relativi alle voci sotto indicate (ma potra' essere altresi' utilizzato anche per eventuali ulteriori esigenze come, ad esempio, per far fronte alla differenza tra i costi d'acquisto dell'attrezzatura e i costi imputati al progetto in base al criterio dell'ammortamento):
personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili);
funzionalita' ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari ecc.);
funzionalita' operativa (es. posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, ecc);
assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative ecc.);
funzionalita' organizzativa (es. attivita' direzionale non tecnico-scientifica, contabilita' generale, acquisti ecc.);
missioni e viaggi con destinazione sul territorio nazionale;
costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.), nonche' alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca;
costi sostenuti per informazione e pubblicita', ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi;
costo delle pubblicazioni (fatta eccezione per quanto indicato alla voce E) e degli oneri relativi a open access e open data;
eventuali oneri per fideiussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative, etc.
eventuali oneri fiscali e/o contributivi. C) Attrezzature, strumentazioni e prodotti software
In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni ed il software di nuovo acquisto. Il costo sara' commisurato all'importo di fattura piu' dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, secondo l'applicazione della seguente formula:

C = (M/T) × F

M = mesi di utilizzo effettivo dell'attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nell'ambito del progetto;
T = tempo di deprezzamento, convenzionalmente posto pari a 36 mesi;
F = costo dell'attrezzatura o strumentazione o prodotto software indicato in fattura (piu' eventuale imballo, trasporto, installazione e dazi doganali).
Nel caso in cui le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software siano utilizzati contemporaneamente anche in altri progetti, il costo come sopra determinato dovra' essere ulteriormente corretto, sempre in linea generale, come segue:

Q = C × P
dove P rappresenta la percentuale di utilizzo dell'attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nel progetto di ricerca. D) Servizi di consulenza e simili
In questa voce dovranno essere rendicontate tutte le attivita' svolte da terzi affidatari (cioe' da organismi di ricerca o, piu' in generale, da soggetti, pubblici o privati, diversi dall'ateneo/ente sede dell'unita' di ricerca, e che non condividano con essi la proprieta' dei risultati) e ricadenti nelle fattispecie seguenti.
d.1) Consulenze scientifiche e/o collaborazioni scientifiche (anche occasionali) rese da persone fisiche (diverse dai partecipanti al progetto, anche se di altre unita' di ricerca) o da organismi di ricerca o, in generale, da qualificati soggetti con personalita' giuridica privati o pubblici, e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido, che dovra' contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo previsto. Il loro costo sara' determinato in base alla fattura/parcella al lordo dell'IVA.
d.2) Prestazioni di servizi di tipo non scientifico rese da persone fisiche o da soggetti aventi personalita' giuridica. Il loro costo sara' determinato in base alla fattura al lordo dell'IVA.
d.3) Acquisizione di brevetti, know-how, diritti di licenza. Il loro costo sara' determinato in base alla fattura al lordo dell'IVA.
Non sono in nessun caso ammissibili le note di addebito effettuate da una struttura dell'ateneo/ente sede dell'unita' di ricerca verso la struttura (dello stesso ateneo/ente) sede della stessa unita': i relativi costi dovranno essere pertanto esposti in rendicontazione utilizzando le voci di spesa A.1, A.2.1, B, C, E. E) Altri costi di esercizio
Costi ammissibili: In questa voce dovranno essere rendicontate le spese relative all'acquisto di:
a) materie prime;
b) componenti, semilavorati;
c) materiali di consumo specifico;
d) beni/servizi per colture ed allevamento (ad esempio per ricerche di interesse agrario o veterinario);
e) missioni all'estero connesse con lo svolgimento del progetto; i costi sostenuti potranno essere riconosciuti solo se la missione sara' formalizzata attraverso una lettera d'incarico in cui dovra' essere identificata la persona che va in missione, il periodo di missione ed i motivi scientifici, che dovranno essere strettamente correlati col progetto.
In questa voce dovranno essere rendicontate anche tutte le spese relative a:
f) partecipazione a seminari, congressi, convegni, workshop, mostre e fiere, sia in Italia (limitatamente alle spese per eventuali iscrizioni e materiale didattico, ed escluse le spese di viaggio e soggiorno, rientranti nel forfait relativo ai costi indiretti), sia all'estero (spese per eventuali iscrizioni e materiale didattico, nonche' per viaggio e soggiorno);
g) organizzazione, presso la sede dell'unita' di ricerca, di seminari, congressi, convegni, workshop (ad esclusione delle spese di rappresentanza, come coffee break, cene sociali, vitto e alloggio di partecipanti diversi dai relatori, gadget, ecc.);
h) pubblicazione di libri attinenti all'oggetto della ricerca.
Potranno essere altresi' rendicontate (in apposita rendicontazione integrativa) anche le spese per la diffusione dei risultati della ricerca (di cui alle precedenti lettere f), g), h) sostenute entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto.
Tutti i costi relativi alla voce di spesa in argomento saranno determinati in base alla fattura (al lordo di IVA), o a documento fiscalmente equiparabile.
Costi non ammissibili: non potranno rientrare invece in questa voce, in quanto gia' compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalita' operativa, ad esempio: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), carta per stampanti, toner, cancelleria, ecc.; non rientrano altresi' in questa voce ne' le missioni all'interno del territorio nazionale, ne' i costi per le pubblicazioni su riviste o per il rispetto della normativa "open access", ne' per l'acquisto di libri.
Non saranno riconosciuti in alcun caso i costi relativi a mobili e arredi. F) Quota premiale
A scopo premiale, e' prevista la corresponsione, in favore dell'ateneo/ente sede dell'unita' di ricerca del PI, di una quota forfetaria (che pertanto non dovra' essere rendicontata) pari al 3% del costo congruo del progetto (cosi' come definito dal competente Comitato di Selezione, nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 3), per le esigenze legate alle attivita' di coordinamento dell'intero progetto.
 
Art. 3

Finanziamento dei progetti
e relativi costi

1. Il budget complessivo disponibile (pari a 391.000.000 euro, al netto dell'importo di euro 4.585.626 destinato alle attivita' di valutazione e monitoraggio) e' cosi' ripartito:
a) per la linea d'intervento «Principale», euro 110.000.000 per il macrosettore LS, euro 110.000.000 per il macrosettore PE ed euro 85.000.000 per il macrosettore SH. All'interno di ciascun macrosettore, il budget complessivo e' ripartito tra i diversi settori secondo le seguenti modalita':
a.1) una quota fissa garantita, pari al 3% del budget complessivo per ogni settore appartenente ai macrosettori LS e PE ed al 5% del budget complessivo per ogni settore appartenente al macrosettore SH;
a.2) una quota variabile (da aggiungere alla quota fissa) proporzionale alla somma delle richieste economiche presentate dall'insieme dei progetti del singolo settore (con riferimento al settore indicato in progetto come principale) rispetto alla somma delle richieste economiche presentate da tutti i progetti dell'intero macrosettore, applicata al budget residuo disponibile per l'intero macrosettore (inteso come budget complessivo detratta la quota di cui alla lettera a.1);
a.3) in nessun caso, comunque, la quota attribuita ad ogni settore puo' risultare superiore al 20% del budget complessivo per i macrosettori LS e PE, ed al 25% del budget complessivo per il macrosettore SH; le eventuali eccedenze rispetto a tali quote sono ridistribuite proporzionalmente fra gli altri settori dello stesso macrosettore;
b) per la linea d'intervento «Giovani», euro 8.000.000 per ciascuno dei macrosettori LS e PE, ed euro 6.000.000 per il macrosettore SH;
all'interno di ogni macrosettore la ripartizione tra i settori avviene proporzionalmente al rapporto tra la somma delle richieste economiche presentate nella linea «Giovani» per ciascun settore e la somma delle richieste economiche complessive (relative a tutti i settori) riferite alla stessa linea d'intervento;
c) per la linea d'intervento «Sud», euro 22.000.000 per ciascuno dei macrosettori LS e PE ed euro 20.000.000 per il macrosettore SH; all'interno di ogni macrosettore la ripartizione tra i settori avviene proporzionalmente al rapporto tra la somma delle richieste economiche presentate nella linea «Sud» per ciascun settore e la somma delle richieste economiche complessive (relative a tutti i settori) riferite alla stessa linea d'intervento.
2. Con apposito decreto, prima dell'insediamento dei CdS di cui all'art. 5, il MIUR rende nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, definita secondo le procedure di calcolo di cui al comma precedente, evidenziando, per ogni settore, gli importi destinati alle diverse linee d'intervento.
3. Per le linee d'intervento «Principale» e «Sud», ciascun progetto, di durata triennale, deve prevedere un costo massimo di euro 1.200.000, e un numero di unita' di ricerca compreso tra 1 e 6 per i macrosettori LS e PE, e da 1 a 4 per il macrosettore SH; per la linea d'intervento «Giovani» ciascun progetto, di durata triennale, deve prevedere un costo massimo di euro 800.000, e un numero di unita' di ricerca compreso tra 1 e 4 per qualunque macrosettore.
4. Nel caso in cui siano previste piu' unita' di ricerca, esse debbono necessariamente afferire a diversi atenei/enti; nel caso in cui sia prevista una sola unita' di ricerca questa deve necessariamente afferire a una universita'.
5. I costi ammissibili e i criteri di determinazione dei contributi sono descritti nell'allegato 2.
6. Tutti i costi del progetto sono coperti dal finanziamento MIUR, tranne quelli relativi al personale dipendente a tempo indeterminato, che restano a carico dell'ateneo/ente sede dell'unita' di ricerca. A scopo premiale, e' inoltre prevista la corresponsione, in favore dell'ateneo/ente sede dell'unita' di ricerca del PI, di una quota forfetaria pari al 3% del costo congruo del progetto (cosi' come definito dal competente Comitato di Selezione, nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 3), per le esigenze legate alle attivita' di coordinamento dell'intero progetto.
 
Allegato 3

PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE
1^ fase: pre-selezione [max 25 punti]
La pre-selezione dei progetti e' affidata a venticinque CdS, uno per ciascuno dei settori di ricerca ERC indicati all'art. 3 comma 1 del bando, ciascuno composto da almeno cinque esperti.
In questa fase, ogni CdS esamina i progetti di propria competenza esprimendo un sintetico parere ed un punteggio (fino ad un massimo di 22 punti) sul criterio generale della qualificazione scientifica del PI, tenendo anche conto di dati relativi a:
a) indicatori bibliometrici (incluso H-index complessivo, con indicazione della sorgente), ovvero qualita' delle pubblicazioni scientifiche, monografie, libri, ecc.;
b) riconoscimenti ricevuti a livello nazionale e/o internazionale idonei ad attestare la qualificazione scientifica del PI, valutati in relazione alla loro numerosita' e importanza;
c) precedente acquisizione di finanziamenti di ricerca su base competitiva in qualita' di principal investigator o equivalente e relativi finanziamenti ricevuti.
Nell'attribuire il punteggio relativo al criterio in argomento per le linee d'intervento «principale» e «Sud», ciascun CdS opera una valutazione comparativa e ripartisce i progetti in 5 fasce. Ciascuna fascia ricomprende da un minimo del 10% a un massimo del 25% dei progetti presentati nel settore di riferimento. Il CdS attribuisce ai punteggi i seguenti rispettivi punteggi per fascia:
1^ fascia: da 19 a 22 punti;
2^ fascia: da 15 a 18 punti;
3^ fascia: da 13 a 14 punti;
4^ fascia: da 11 a 12 punti;
5^ fascia: fino a 10 punti.
Questi punteggi sono automaticamente incrementati di 3 punti se il progetto prevede almeno una unita' di ricerca coordinata da un ricercatore under 40.
Per la linea d'intervento «giovani», ogni CdS puo' attribuire liberamente punteggi da 10 a 25 senza tener conto di alcuna suddivisione in fasce. Per questa linea d'intervento, non si procede all'attribuzione di punti aggiuntivi.
Tenendo conto di quanto stabilito all'art. 5, comma 8, del bando PRIN 2017 («In nessun caso possono essere ammessi a finanziamento progetti che, sommando i punteggi ottenuti nella fase di pre-selezione a quelli ottenuti nella fase di valutazione scientifica, non abbiano ottenuto almeno il punteggio soglia di 90/100»), e della attribuzione di un punteggio massimo pari a 75 nella fase di valutazione scientifica, al termine della fase di pre-selezione tutti i progetti che non abbiano ottenuto un punteggio almeno pari a 15 non saranno avviati alla seconda fase (valutazione scientifica), venendo meno la possibilita' di raggiungere il punteggio soglia di 90/100 richiesto per l'ammissione a finanziamento. 2^ fase: valutazione scientifica
1) Per ogni progetto ammesso alla seconda fase, il competente CdS si avvale di tre esperti esterni anonimi, da esso stesso designati, attingendo all'albo di esperti scientifici del MIUR (denominato REPRISE), nel rispetto del criterio della competenza scientifica, mediante procedura telematica su apposito applicativo gestito dal CINECA. I revisori esterni, cosi' come i componenti dei CdS operano esclusivamente mediante l'utilizzo di idonei strumenti telematici.
2) Criteri di valutazione
L'esame della qualita' scientifica del progetto e' volto ad accertare: Criterio 1: Qualita' del progetto di ricerca: fino a 40 punti
Merito scientifico e natura innovativa del progetto da un punto di vista internazionale, cosi' articolata:
1.a) rilevanza e originalita' del progetto proposto, sulla base dello stato dell'arte nella specifica area disciplinare [fino a 20 punti];
1.b) metodologia adottata, focalizzazione e organicita' del progetto, anche in riferimento allo specifico contributo delle unita' locali (se previste) ed al grado di rilevanza dello stesso ai fini della realizzazione del progetto [fino a 10 punti];
1.c) incremento della conoscenza nel campo specifico ed eventualmente in altri settori, con riguardo al sistema della ricerca nazionale e/o internazionale e (se applicabile) alla coerenza e rilevanza del progetto con le linee di HORIZON 2020 [fino a 10 punti]. Criterio 2: Composizione del gruppo di ricerca, fattibilita' e congruita' del progetto: fino a 20 punti
Merito scientifico e composizione della compagine di ricerca, fattibilita' del piano di lavoro e ragionevolezza delle richieste finanziarie, cosi' articolata:
2.a) capacita' di realizzare il progetto proposto (qualificazione, composizione e complementarieta' dei membri della compagine proposta) [fino a 8 punti];
2.b) organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti, ai tempi ritenuti necessari per il completamento del progetto e alle risorse richieste (strumentazione, dimensioni della compagine di ricerca, management); coerenza degli impegni temporali dei membri del progetto con le richieste economiche e assenza di duplicazione degli obiettivi con altri progetti in corso o gia' conclusi [fino a 8 punti];
2.c) capacita' di formare nuovi giovani ricercatori (previsione di nuovi contratti) [fino a 4 punti]. Criterio 3: Impatto del progetto: fino a 15 punti
1) L'impatto puo' essere definito in vari modi a seconda dell'ambito disciplinare. Puo' riferirsi, a seconda dei casi, all'avanzamento della conoscenza scientifica rispetto a questioni di rilevanza fondamentale, all'influenza rispetto all'innovazione tecnologica, alle applicazioni industriali, alla crescita economica, all'avanzamento dei metodi sia in una singola disciplina sia in forma trans- o inter-disciplinare. Puo' esprimersi come contributo alla soluzione di problemi sociali, alla protezione dell'eredita' culturale o dell'ambiente, alla diffusione della conoscenza nella societa' intesa nel senso piu' ampio, cosi' come nella istruzione e nella cultura, sia in termini ancor piu' generali, della consapevolezza comune rispetto a problemi contemporanei.
3) Procedura di valutazione
Per ogni progetto, il CdS designa uno dei tre esperti quale rapporteur, cui viene affidato il compito di redigere, anche sulla base dei pareri rilasciati dagli altri due esperti, un dettagliato Evaluation Summary Report (ESR) provvisorio, su cui dovra' essere acquisito il «consensus» degli altri due revisori.
Nella stesura dell'ESR provvisorio il rapporteur formula per ogni progetto una proposta di punteggio, utilizzando e compendiando le valutazioni indipendentemente espresse dagli esperti.
Il punteggio complessivo finale tiene conto delle fasce qualitative di seguito indicate:
1) Progetti di qualita' eccellente: da 74 a 75 punti;
2) Progetti di qualita' molto buona: da 68 a 73 punti;
3) Progetti di qualita' buona: da 57 a 67 punti;
4) Progetti di qualita' sufficiente: da 45 a 56 punti;
5) Progetti di qualita' insufficiente: fino a 44 punti.
L'ESR deve evidenziare i punti di forza e di debolezza del progetto.
Prima di aprire la procedura di «consensus», i rapporti dei revisori e l'ESR del rapporteur sono resi visibili (in forma anonima) a tutti i revisori, affinche' ciascuno di loro possa avere contezza delle valutazioni espresse dalla terna e su questa base fornire un giudizio informato ai fini della formazione del «consensus».
Nel caso di ottenimento del «consensus» l'ESR provvisorio si trasforma automaticamente in definitivo. In caso di mancato raggiungimento del «consensus» spetta al CdS la stesura dell'ESR definitivo (sempre tenendo conto del parere dei revisori incaricati).
Al termine della procedura, acquisiti tutti gli ESR definitivi, il CdS competente, tenendo conto del budget assegnato per ogni linea d'intervento, completa il proprio lavoro stilando le graduatorie dei progetti di propria competenza (una per ogni linea d'intervento), sommando i punteggi ricevuti da ogni progetto nell'ESR definitivo a quelli ottenuti nella fase di pre-selezione.
Inoltre, il CdS analizza, per ogni progetto proposto per il finanziamento, il budget richiesto, determinandone il costo congruo ed il relativo finanziamento (calcolato secondo le regole dell'allegato 2), con l'eventuale motivata proposta dei necessari od opportuni adeguamenti, per ogni singola voce di spesa, tenendo anche conto dei seguenti principi:
il costo dei contratti di nuova attivazione e' stabilito da norme specifiche, e, se in linea con tali norme, non puo' essere abbattuto;
non e' possibile stabilire percentuali di «spese generali» (voce di spesa B) diverse dal 60% dei costi ritenuti congrui relativi al personale (voce di spesa A), ne' modificare l'aliquota della quota premiale (anch'essa forfetaria; voce di spesa F);
non e' consigliabile procedere, orientativamente e per qualunque voce di spesa non forfetaria, ad abbattimenti superiori al 20-25% di quanto esposto in progetto.
Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio ottenuto nell'ESR definitivo, il CdS selezionera' fra questi quali ammettere al finanziamento applicando il criterio oggettivo che, in base all'art. 3, comma 2, lettera g) del decreto ministeriale n. 594/2016, esso avra' avuto cura di definire in prima seduta, prima dell'apertura della procedura di valutazione. A titolo meramente indicativo, il CNGR suggerisce che, in caso di parita', sia preferito il progetto presentato dal PI anagraficamente piu' giovane.
 
Art. 4

Presentazione della domanda

1. La domanda e' presentata dal PI, entro e non oltre le ore 15,00 del 29 marzo 2018, pena l'impossibilita' di poter accedere alla procedura e la conseguente esclusione del progetto dal bando, esclusivamente attraverso procedure web-based. Sul sito http://prin.miur.it/ sono resi disponibili tutti gli allegati al presente bando e il fac-simile per la presentazione delle domande; la modulistica compilabile e' resa disponibile a partire dalle ore 15,00 del 15 febbraio 2018.
2. La domanda e' redatta in lingua inglese; a scelta del proponente, puo' essere fornita anche una ulteriore versione in lingua italiana. La domanda prevede due componenti distinte:
a) il modulo amministrativo (parte A);
b) la proposta di ricerca (parte B).
3. Il modulo amministrativo fornisce una sintetica descrizione della proposta, l'indicazione del PI e degli eventuali responsabili di unita', l'indicazione della linea d'intervento per la quale si intende concorrere, l'indicazione del settore ERC in cui si colloca la ricerca (facendo riferimento all'elenco di cui all'allegato 1), tra cui quello principale, uno o piu' sottosettori ERC, una o piu' parole chiave e infine gli aspetti economici del progetto.
4. La proposta di ricerca (parte B) si compone di due parti:
Parte B1: sintesi e successiva descrizione dettagliata del progetto, contenente gli obiettivi, lo stato dell'arte, la metodologia della proposta, il ruolo delle singole unita' di ricerca, le modalita' di integrazione e collaborazione, l'impatto previsto e gli aspetti finanziari;
Parte B2: per il PI, curriculum vitae (con separata evidenza dei finanziamenti nazionali e internazionali gia' acquisiti come principal investigator e dei riconoscimenti nazionali e internazionali ricevuti), pubblicazioni scientifiche (fino a 20, negli ultimi 10 anni, comprese monografie e libri), e l'indice bibliometrico H-index complessivo (esclusivamente per gli ambiti scientifici nei quali il relativo utilizzo e' usuale a livello internazionale, e con l'indicazione della sorgente, tra quelle piu' accreditate, sempre a livello internazionale); per gli altri responsabili di unita': curriculum vitae, pubblicazioni scientifiche (fino a 20 per ciascuno, negli ultimi 10 anni, comprese monografie e libri), e l'indice bibliometrico H-index complessivo (esclusivamente per gli ambiti scientifici nei quali il relativo utilizzo e' usuale a livello internazionale, e con l'indicazione della sorgente, tra quelle piu' accreditate, sempre a livello internazionale); infine, descrizione dettagliata dell'unita' di ricerca, con l'indicazione dei nominativi dei professori/ricercatori ritenuti piu' rappresentativi, in numero massimo di 10 per ogni unita' di ricerca.
5. Le proposte incomplete (assenza o parziale compilazione di parti o sezioni; assenza di documenti la cui presentazione sia resa obbligatoria dal presente bando) non sono considerate ammissibili e non sono avviate a valutazione.
6. Fino alla scadenza fissata per la presentazione e' possibile modificare una proposta non ancora definitivamente chiusa. Nessun materiale puo' essere presentato dopo la data di scadenza per la presentazione.
7. Ogni professore/ricercatore puo' figurare, qualunque sia il suo ruolo (PI, responsabile di unita', partecipante), in una sola proposta del presente bando.
 
Art. 5

Valutazione e selezione delle proposte

1. La valutazione delle proposte si svolge attraverso una prima fase di pre-selezione, di competenza diretta dei Comitati di Selezione (uno per ciascuno dei settori di ricerca ERC, per un totale di venticinque CdS), e una seconda fase di valutazione scientifica del progetto affidata a revisori esterni ai CdS, ma coordinati dagli stessi CdS, nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 3 al presente bando.
2. Per ciascun settore, il rispettivo CdS e' nominato dal MIUR e formato da almeno cinque esperti scientifici (in base a decisioni del CNGR, in funzione della eterogeneita' del settore e del numero di domande pervenute) scelti in base alla comprovata e specifica competenza dal CNGR, che ne designa altresi' uno come coordinatore. I nominativi dei componenti dei CdS sono resi pubblici dal MIUR entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'intero iter di valutazione.
3. Nella seconda fase i CdS si avvalgono di revisori esterni anonimi (in numero di tre per ogni progetto), selezionati dall'albo REPRISE. I revisori esterni operano in maniera indipendente e sono scelti dai CdS nell'ambito della comunita' scientifica internazionale di riferimento, secondo il criterio della competenza scientifica (settore ERC/sottosettore ERC/parole chiave). Al termine delle procedure, e in ogni caso non oltre quarantacinque giorni dalla loro conclusione, il MIUR rende pubblici gli elenchi dei revisori che hanno partecipato alle procedure.
4. I componenti dei CdS e i revisori esterni non possono prendere parte in alcun modo ai progetti presentati in risposta al presente bando e, prima dell'accettazione dell'incarico (o contestualmente all'insediamento, per quanto riguarda i CdS), debbono rilasciare una dichiarazione di impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilita', nonche' impegnarsi a effettuare valutazioni e selezioni nei tempi previsti.
5. Ogni proposta e' assegnata a un solo CdS in conformita' al settore ERC principale dichiarato dal richiedente. Se il PI (oltre al settore ERC principale) indica anche un settore ERC secondario, il CdS puo' selezionare nella terna di revisori esterni un revisore competente nel settore secondario. E' responsabilita' del PI specificare il settore e il sottosettore ERC piu' rilevante.
6. La Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, attraverso l'ufficio del responsabile del procedimento, assicura le funzioni di segreteria dei CdS, il cui coordinamento compete comunque al CNGR.
7. Al termine dei lavori dei CdS, esperite le verifiche di ammissibilita' sui progetti vincitori, il MIUR, con uno o piu' decreti, rende note le graduatorie finali dei progetti (tre per ogni settore ERC, corrispondenti ad una graduatoria per ogni linea d'intervento nell'ambito del settore), e decreta, nei limiti del budget disponibile, il finanziamento dei progetti stessi.
8. In nessun caso possono essere ammessi a finanziamento progetti che, sommando i punteggi ottenuti nella fase di pre-selezione a quelli ottenuti nella fase di valutazione scientifica, non abbiano ottenuto almeno il punteggio soglia di 90/100. Eventuali somme non assegnate per carenza di progetti idonei, in uno o piu' settori, costituiranno incremento della dotazione finanziaria di successivi bandi PRIN.
9. I PI prendono visione della relazione di valutazione sul sito http://prin.miur.it
 
Art. 6

Gestione dei progetti ed erogazioni

1. Le comunicazioni ufficiali e i riscontri sono effettuati sul sito dedicato al bando (http://PRIN.miur.it/).
2. La data di avvio ufficiale dei progetti e' fissata al novantesimo giorno dopo l'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento.
3. Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR; le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi scientifici del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MIUR.
4. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unita', in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente ad altro ateneo/ente, il regolare svolgimento delle attivita' deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti (da trasmettere al MIUR per la necessaria autorizzazione), con particolare riferimento all'uso delle attrezzature gia' acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente originario ed alla prosecuzione dell'attivita' dell'eventuale personale a tempo determinato gia' contrattualizzato dall'ateneo/ente originario per lo svolgimento delle attivita' dell'unita' di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall'ateneo/ente originario all'ateneo/ente di destinazione del PI o del responsabile di unita' non puo' essere soggetto ad ulteriori limitazioni, fatta salva la necessita' (per quanto riguarda la linea d'intervento «Sud») di garantire che l'ubicazione dell'ateneo/ente di destinazione resti all'interno delle regioni in ritardo di sviluppo o in transizione.
5. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il PI e gli eventuali altri responsabili di unita' sono tenuti a indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del presente bando.
6. Il contributo per la realizzazione dei progetti e' erogato direttamente agli atenei/enti sedi delle unita' di ricerca in tre tranche:
il 40% in anticipo, entro sessanta giorni dal decreto di ammissione a finanziamento;
il 30% entro sessanta giorni dall'acquisizione, da parte del MIUR, di apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'ateneo/ente entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione della prima annualita' (su formato predisposto dal MIUR, ed esclusivamente per il tramite del sito http://prin.miur.it/), che attesti il concreto sviluppo delle attivita' (con indicazione delle somme effettivamente spese al termine della prima annualita') e la regolarita' delle procedure amministrative poste in essere;
il 30% residuo entro sessanta giorni dall'acquisizione, da parte del MIUR, di apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'ateneo/ente entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione della seconda annualita' (su formato predisposto dal MIUR, ed esclusivamente per il tramite del sito http://prin.miur.it/), che attesti il concreto sviluppo delle attivita' (con indicazione delle somme effettivamente spese al termine della seconda annualita') e la regolarita' delle procedure amministrative poste in essere.
7. Le Universita' garantiscono, in ogni caso, la continuita' delle attivita' dei progetti anche in pendenza delle erogazioni da parte del MIUR.
8. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti degli atenei/enti possono essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.
9. Entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annualita', ogni PI trasmette al MIUR, per via telematica sul sito del bando e su apposita modulistica predisposta dal MIUR, una relazione scientifica intermedia. La relazione e' resa disponibile, nei successivi dieci giorni, dal MIUR al competente CdS, che, entro i successivi trenta giorni, (sempre sulla base di apposita modulistica predisposta dal MIUR) relaziona sul concreto sviluppo dei progetti. In questa fase, il CdS puo' anche proporre al MIUR la revoca del contributo nel caso in cui si manifesti un evidente disallineamento del progetto rispetto alle finalita' e agli obiettivi originari.
10. Nelle proprie relazioni, i CdS possono altresi' evidenziare quali progetti abbiano raggiunto, nel loro sviluppo, un elevato contenuto innovativo e tecnologico, tale da farli ritenere maturi per ulteriori e piu' interessanti sviluppi che possano produrre significativi impatti sul sistema produttivo nazionale. Al verificarsi di tale circostanza, il MIUR, d'intesa con gli atenei/enti responsabili dell'attuazione dei progetti, ed esclusivamente con l'assenso degli interessati, puo' favorire, senza maggiori oneri, lo sviluppo di forme di stretta collaborazione dei soggetti attuatori con l'Istituto italiano di tecnologia, firmatario del Protocollo d'intesa di cui alle premesse del presente decreto, al fine di massimizzare l'impatto sul sistema produttivo.
11. Nell'ottica della massima trasparenza, le relazioni intermedie redatte dai PI e dai CdS sono rese pubbliche dal MIUR, sul sito del bando, entro dieci giorni dal loro rilascio.
12. La rendicontazione contabile ordinaria e' effettuata da ciascun responsabile di unita' nel rispetto del «criterio di cassa» e mediante apposita procedura telematica, entro sessanta giorni dalla conclusione del progetto. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MIUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso l'insieme delle due distinte rendicontazioni puo' dar luogo a contributi MIUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel decreto di ammissione a finanziamento.
13. Per la necessaria attestazione di conformita' alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l'insieme di quella ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) e' assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti sedi delle unita' di ricerca. Il MIUR procede, a campione, agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito sugli audit interni centrali, secondo modalita' e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).
14. La mancata effettuazione degli audit, nonche' l'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilita' civili e penali, comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del responsabile di unita' dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento.
15. Entro novanta giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attivita' e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto, specificando fra esse quali riportino come primo o ultimo nome, o come autore corrispondente, quello del PI o dei responsabili di unita'. Questa relazione e' trasmessa con modalita' telematica al Ministero. Nel caso in cui sia prodotta la rendicontazione integrativa di cui al precedente comma 11, il PI redige, contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione scientifica integrativa, con allegato elenco delle ulteriori pubblicazioni, relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo mese successivo alla sua conclusione.
16. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche e' di competenza dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), che la esercitera' secondo tempi, forme e modalita' da essa stessa determinati, e in conformita' con la normativa vigente, fornendo al MIUR, entro un anno dalla conclusione dei progetti, un proprio sintetico parere in merito alla efficacia del programma. Il parere dell'ANVUR sara' reso pubblico, sul sito del bando, entro dieci giorni dal rilascio.
 
Art. 7

Open access

1. Ciascun responsabile di unita' garantisce l'accesso gratuito e on-line (almeno in modalita' green access) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche «peer-reviewed» nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
2. Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela dei dati personali.
3. I responsabili di unita' sono peraltro esentati dall'obbligo di assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se questo dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa.
 
Art. 8

Copertura finanziaria
e altre disposizioni

1. Per le finalita' indicate all'art. 1, il MIUR cofinanzia i progetti relativi al presente bando nel limite complessivo di € 391.000.000.
2. Responsabile del procedimento e' l'ing. Mauro Massulli - Dirigente nell'ambito della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.
3. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici ricerca di universita' ed enti, nonche' alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.
4. Gli effetti del presente decreto sono soggetti alle positive verifiche degli organi di controllo, previste dalle vigenti disposizioni.
Roma, 27 dicembre 2017

Il direttore generale: Di Felice

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2018, n. 1-265
 
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