Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2017, n. 239
Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 87, comma 5, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 18;
Vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 della Commissione, del 6 febbraio 2017, che indica i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo;
Vista la decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, e successive modificazioni, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'articolo 3 che affida al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l'esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1994;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, recante aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2015, recante adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2015;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2016, recante attuazione della direttiva 2015/559/UE della Commissione del 9 aprile 2015, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo gia' attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2017, recante adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle Capitanerie di porto per la designazione e gli accertamenti periodici sugli organismi notificati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017;
Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, recante documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' - Attuazione dell'articolo 1
della direttiva 2014/90/UE

1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione dell'equipaggiamento marittimo nel mercato interno, assicurando, nel contempo, l'esigenza della sicurezza in mare, della tutela della pubblica incolumita' e dei consumatori, nonche' della protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che deve possedere l'equipaggiamento marittimo da installare o gia' installato a bordo di navi.

N O T E

Avvertenza.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione cosi'
recita:
«La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni .
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il testo dell'art. 18 della legge 12 agosto 2016, n.
170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita:
«Art. 18 (Attuazione della direttiva 2014/90/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva
96/98/CE del Consiglio). - 1. Ai sensi degli articoli 30,
comma 2, lettera c), e 35, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, il Governo e' autorizzato a dare attuazione
alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento
marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del
Consiglio.».
- La direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo
e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio e'
pubblicata nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257.
- Il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 che istituisce
un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e
recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza
marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato
dalle navi e' pubblicato nella G.U.C.E. 29 novembre 2002,
n. L 324.
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in
materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 della
Commissione, del 6 febbraio 2017, che indica i requisiti di
progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di
prova per l'equipaggiamento marittimo e' pubblicato nella
G.U.U.E. 24 febbraio 2017, n. L 48.
- La decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per
la commercializzazione dei prodotti e che abroga la
decisione 93/465/CEE e' pubblicata nella G.U.U.E. 13 agosto
2008, n. L 218.
- Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
(approvazione del testo definitivo del codice penale) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n.
251, supplemento straordinario.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (approvazione
del testo definitivo del codice della navigazione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93,
edizione speciale.
- La legge 5 giugno 1962, n. 616 (norme in materia di
sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita
umana in mare) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
luglio 1962, n. 168.
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (ratifica ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale
del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi,
firmata a Londra il 20 ottobre 1972) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale. 17 febbraio 1978, n. 48, supplemento
ordinario.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313 (adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190,
supplemento ordinario.
- La legge 29 settembre 1980, n. 662 (ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del
protocollo d'intervento in alto mare in caso di
inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n.
292, supplemento ordinario.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (recante riordino
della legislazione in materia portuale e, in particolare,
l'art. 3 che attribuisce al Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto l'esercizio delle competenze in
materia di sicurezza della navigazione attribuite al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28,
supplemento ordinario.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52 (recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria
1994) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio
1996, n. 34, supplemento ordinario.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99 (recante disposizioni
per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonche' in materia di energia) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
(attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
2011, n. 159.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione
marittima) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1952, n. 94, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435 (approvazione del regolamento per la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17,
supplemento ordinario.
 
Allegato I

(di cui all'articolo 8, comma 4)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II
(di cui agli articoli 12, commi 2 e 4, 17, commi 1 e 2, 18, comma
2, 25, commi 1 e 2)

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'
I. Modulo B: Esame CE del tipo.
1. L'esame CE del tipo e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un equipaggiamento marittimo, nonche' verifica e certifica che il progetto tecnico di tale equipaggiamento rispetti i pertinenti requisiti.
2. L'esame CE del tipo puo' essere effettuato in uno dei modi di seguito esposti:
- esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, del prodotto finito (tipo di produzione),
- valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'equipaggiamento marittimo, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione di cui al punto 3, unita all'esame di esemplari, rappresentativi della produzione prevista, di una o piu' parti critiche del prodotto (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).
3. Il fabbricante presenta la richiesta di esame CE del tipo a un organismo notificato di sua scelta. La domanda contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta in cui si precisa che la medesima domanda non e' stata presentata ad alcun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica.
La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformita' dell'equipaggiamento marittimo ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali, di cui all'articolo 4 e comprende un'analisi e una valutazione adeguata dei rischi. La documentazione tecnica precisa i requisiti applicabili e riguarda, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'equipaggiamento marittimo. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
a) una descrizione generale dell'equipaggiamento marittimo;
b) i disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione e gli schemi dei componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti ecc.;
c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'equipaggiamento marittimo;
d) un elenco dei requisiti e delle norme di prova applicabili all'equipaggiamento marittimo interessato conformemente al presente decreto, oltre a una descrizione delle soluzioni adottate per conformarsi a tali requisiti;
e) i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati ecc.;
f) le relazioni sulle prove:
- i campioni, rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato puo' chiedere altri campioni dello stesso tipo se necessari a effettuare il programma di prove;
- la documentazione attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. La documentazione indica gli eventuali documenti utilizzati. La documentazione comprende, se necessario, i risultati di prove effettuate dall'apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro laboratorio di prova, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita'.
4. L'organismo notificato:
- per quanto riguarda l'equipaggiamento marittimo:
4.1. esamina la documentazione tecnica e gli elementi di prova per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'equipaggiamento marittimo;
- per quanto riguarda i campioni:
4.2. verifica che i campioni sono stati fabbricati in conformita' della documentazione tecnica e individua gli elementi progettati conformemente alle disposizioni applicabili dei requisiti e delle norme di prova pertinenti, nonche' gli elementi progettati senza applicare le relative disposizioni di tali norme;
4.3. esegue o fa eseguire esami e prove adeguati in conformita' del presente decreto;
4.4. concorda con il fabbricante un luogo in cui effettuare gli esami e le prove.
5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformita' del punto 4 ed i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte all'Amministrazione, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.
6. Se il tipo rispetta i requisiti degli strumenti internazionali specifici che si applicano all'equipaggiamento marittimo interessato, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato d'esame CE del tipo. Il certificato riporta nome e indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validita' e i dati necessari per identificare il tipo omologato. Il certificato puo' avere uno o piu' allegati.
Il certificato e i suoi allegati contengono ogni informazione utile che permette di valutare la conformita' dei prodotti fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.
Se il tipo non soddisfa i requisiti applicabili degli strumenti internazionali, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame CE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
7. Quando il tipo omologato non e' piu' conforme ai requisiti applicabili, l'organismo notificato determina se sono necessarie ulteriori prove o una nuova procedura di valutazione della conformita'.
Il fabbricante informa l'organismo notificato in possesso della documentazione tecnica relativa al certificato dell'esame CE del tipo di tutte le modifiche al tipo omologato che possono influire sulla conformita' dell'equipaggiamento marittimo ai requisiti dei pertinenti strumenti internazionali o sulle condizioni di validita' del certificato. Tali modifiche richiedono un'ulteriore omologazione, sotto forma di un supplemento al certificato originario dell'esame CE del tipo.
8. Ogni organismo notificato informa il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dei certificati d'esame CE del tipo e/o dei supplementi da esso rilasciati o ritirati e periodicamente, o a richiesta, rende disponibile al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei certificati e/o dei supplementi respinti, sospesi o altrimenti limitati.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati d'esame CE del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti limitati e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.
Ogni organismo notificato mette a disposizione, su richiesta della Commissione, degli Stati membri e degli altri organismi notificati, copia dei certificati d'esame CE del tipo e/o dei relativi supplementi.
Ogni organismo notificato mette a disposizione su richiesta della Commissione e degli Stati membri, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dallo stesso.
L'organismo notificato conserva una copia del certificato dell'esame CE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonche' l'archivio tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validita' del certificato.
9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' competenti una copia del certificato dell'esame CE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione della marcatura di conformita' sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo.
10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare la richiesta di cui al punto 3 e adempiere gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purche' siano specificati nel mandato. II. Modulo D: Conformita' al tipo basata sulla garanzia della
qualita' nel processo di produzione.

1. La conformita' basata sulla garanzia della qualita' nel processo di produzione e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 nonche' garantisce e dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilita', che l'equipaggiamento marittimo interessato e' conforme al tipo descritto nel certificato d'esame CE del tipo e risponde ai requisiti degli strumenti internazionali ad esso applicabili.
2. Fabbricazione.
Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualita' per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti interessati, come specificato al punto 3, ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualita' all'organismo notificato di sua scelta per l'equipaggiamento marittimo in questione.
La domanda contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, quando la domanda e' presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta in cui si precisa che la medesima domanda non e' stata presentata ad alcun altro organismo notificato,
- tutte le informazioni utili sulla categoria di equipaggiamento marittimo prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualita';
- la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e una copia del certificato d'esame CE del tipo.
3.2. Il sistema qualita' garantisce la conformita' dei prodotti al tipo descritto dal certificato d'esame CE del tipo e ai requisiti degli strumenti internazionali a essi applicabili.
Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e registri riguardanti la qualita'.
Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri di gestione per quanto concerne la qualita' del prodotto;
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di fabbricazione, di controllo e di garanzia della qualita' che si intende applicare;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della loro frequenza;
- documenti sulla qualita', come relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove e alle tarature, relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;
- dei mezzi per il controllo del livello di qualita' richiesto da parte del prodotto e del funzionamento efficace del sistema qualita'.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per determinare che questo soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualita', almeno un membro del gruppo incaricato dell'audit deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia dell'equipaggiamento marittimo in questione e conoscere i requisiti applicabili degli strumenti internazionali. L'audit comprende una visita di valutazione agli impianti del fabbricante. Il gruppo incaricato dell'audit esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto alinea, al fine di verificare la capacita' del fabbricante di individuare i requisiti pertinenti degli strumenti internazionali e di effettuare esami atti a garantire la conformita' del prodotto a tali requisiti.
La decisione e' notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'audit e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi modifica prevista al sistema qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualita' modificato puo' continuare a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se e' necessaria una nuova valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
4.1. La sorveglianza e' intesa a garantire che il fabbricante adempie correttamente tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini di valutazione nei locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualita';
- la documentazione in materia di qualita', quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove, alle tarature, relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.
4.3. L'organismo notificato effettua periodicamente audit per assicurarsi che il fabbricante mantiene e applica il sistema qualita' e trasmette al fabbricante una relazione sugli audit effettuati.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, fatto salvo il caso in cui, in base alla normativa vigente e per motivi attinenti alla difesa e alla sicurezza, a tali visite si applicano determinate restrizioni. In tali occasioni, l'organismo notificato puo' effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema qualita'. L'organismo notificato trasmette al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime.
5. Marcatura e dichiarazione di conformita'.
5.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame CE del tipo e rispondente ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali, il fabbricante appone la marcatura di conformita' di cui all'articolo 8 e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.
5.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformita' per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' competenti per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione della marcatura di conformita' sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo. La dichiarazione di conformita' identifica l'equipaggiamento marittimo per cui e' stata redatta. Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' competenti per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione della marcatura di conformita' sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo:
- la documentazione di cui al punto 3.1;
- le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
- le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ciascun organismo notificato informa il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti circa le approvazioni dei sistemi qualita' rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione l'elenco delle approvazioni dei sistemi qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti limitate e, su richiesta, le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato.
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. III. Modulo E: Conformita' al tipo basata sulla garanzia di qualita'
del prodotto.

1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del prodotto e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 nonche' garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che l'equipaggiamento marittimo interessato e' conforme al tipo descritto nel certificato d'esame CE del tipo e risponde ai requisiti degli strumenti internazionali ad esso applicabili.
2. Fabbricazione.
Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualita' per l'ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti interessati, come specificato al punto 3, ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualita' all'organismo notificato di sua scelta per l'equipaggiamento marittimo in questione.
La domanda contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, quando la domanda e' presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta in cui si precisa che la medesima domanda non e' stata presentata ad alcun altro organismo notificato;
- tutte le informazioni utili sulla categoria di equipaggiamento marittimo prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualita';
- la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e una copia del certificato d'esame CE del tipo.
3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti al tipo descritto dal certificato d'esame CE del tipo e ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali.
Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e registri riguardanti la qualita'.
Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di qualita' dei prodotti;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
- della documentazione in materia di qualita', quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove, alle tarature, relazioni sulle qualifiche del personale interessato, ecc.;
- dei mezzi di controllo del funzionamento efficace del sistema qualita'.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per determinare se esso soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualita', almeno un membro del gruppo incaricato dell'audit deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia dell'equipaggiamento marittimo in questione e conoscere i requisiti applicabili degli strumenti internazionali. L'audit comprende una visita di valutazione agli impianti del fabbricante. Il gruppo incaricato dell'audit esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto alinea, al fine di verificare la capacita' del fabbricante di individuare i requisiti pertinenti degli strumenti internazionali e di effettuare esami atti a garantire la conformita' del prodotto a tali requisiti.
La decisione e' notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'audit e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi modifica prevista al sistema qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualita' modificato puo' continuare a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se e' necessaria una nuova valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
4.1. La sorveglianza e' intesa a garantire che il fabbricante adempie correttamente tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini di valutazione nei locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualita';
- la documentazione in materia di qualita', quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove, alle tarature, relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc..
4.3. L'organismo notificato effettua periodicamente audit per assicurarsi che il fabbricante mantiene e applica il sistema qualita' e trasmette al fabbricante una relazione sugli audit effettuati.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, fatto salvo il caso in cui, sulla base della normativa vigente e per motivi attinenti alla difesa e alla sicurezza, a tali visite si applicano determinate restrizioni. In tali occasioni, l'organismo notificato puo' effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema qualita'. L'organismo notificato trasmette al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime.
5. Marcatura e dichiarazione di conformita'.
5.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame CE del tipo e rispondente ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali, il fabbricante appone la marcatura di conformita' di cui all'articolo 8 e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.
5.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformita' per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' competenti per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione della marcatura di conformita' sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo. La dichiarazione di conformita' identifica l'equipaggiamento marittimo per cui e' stata redatta.
Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' competenti per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione della marcatura di conformita' sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo:
- la documentazione di cui al punto 3.1,
- le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione,
- le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ciascun organismo notificato informa il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti circa le approvazioni dei sistemi qualita' rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le approvazioni dei sistemi qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, le approvazioni dei sistema qualita' da esso rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato.
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' sono specificati nel mandato. IV. Modulo F: Conformita' al tipo basata sulla verifica del prodotto.

1. La conformita' al tipo basata sulla verifica del prodotto e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 5.1 e 6 nonche' garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i prodotti interessati, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 3, sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame CE del tipo e rispondono ai requisiti degli strumenti internazionali ad essi applicabili.
2. Fabbricazione.
Il fabbricante prende tutti i provvedimenti necessari affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' dei prodotti fabbricati al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame CE del tipo e ai requisiti degli strumenti internazionali ad essi applicabili.
3. Verifica.
L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua esami e prove atti a controllare la conformita' dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato d'esame CE del tipo e ai requisiti idonei degli strumenti internazionali.
Gli esami e le prove di controllo della conformita' dei prodotti ai requisiti idonei sono effettuati, a scelta del fabbricante, o esaminando e provando ogni prodotto come precisato al punto 4, o esaminando e provando i prodotti su base statistica come precisato al punto 5.
4. Verifica della conformita' mediante l'esame e la prova di ogni prodotto.
4.1. Tutti i prodotti sono esaminati singolarmente e sottoposti a prova in conformita' del presente decreto per verificare la loro conformita' al tipo omologato descritto nel certificato d'esame CE del tipo e ai requisiti idonei degli strumenti internazionali.
4.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' relativo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilita', a ogni prodotto omologato il proprio numero di identificazione.
Il fabbricante tiene i certificati di conformita' a disposizione per le ispezioni delle autorita' competenti per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione della marcatura di conformita' sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo.
5. Verifica statistica della conformita'.
5.1. Il fabbricante adotta tutti i provvedimenti necessari affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto e presenta alla verifica i propri prodotti in forma di lotti omogenei.
5.2. Da ciascun lotto e' prelevato un campione a caso. Tutti i prodotti di un campione sono esaminati singolarmente e sottoposti a prova in conformita' del presente decreto per garantirne la conformita' ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali e determinare se un lotto e' accettato o respinto.
5.3. Se un lotto e' accettato, sono considerati approvati tutti i prodotti che lo compongono, esclusi i prodotti del campione risultati non conformi.
L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' riguardo agli esami e alle prove effettuati e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione su ogni prodotto approvato.
Il fabbricante tiene i certificati di conformita' a disposizione delle autorita' competenti per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione della marcatura di conformita' sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo.
5.4. Se un lotto e' respinto, l'organismo notificato o l'autorita' di vigilanza del mercato adotta le misure del caso per impedire l'immissione sul mercato di tale lotto. Se i lotti sono respinti di frequente l'organismo notificato puo' sospendere la verifica statistica e adottare opportuni provvedimenti.
6. Marcatura e dichiarazione di conformita'.
6.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame CE del tipo e rispondente ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali, il fabbricante appone la marcatura di conformita' di cui all'articolo 8 e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo.
6.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformita' per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' competenti per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione della marcatura di conformita' sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo. La dichiarazione di conformita' identifica l'equipaggiamento marittimo per cui e' stata redatta.
Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
7. Previo accordo dell'organismo notificato, e sotto la sua responsabilita', il fabbricante puo' apporre ai prodotti il numero d'identificazione di tale organismo nel corso del processo di fabbricazione.
8. Rappresentante autorizzato.
Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' sono specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non puo' adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5.1. V. Modulo G: Conformita' basata sulla verifica dell'unita'.

1. La conformita' basata sulla verifica dell'unita' e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 5, nonche' garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che il prodotto interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, e' conforme ai requisiti degli strumenti internazionali ad esso applicabili.
2. Documentazione tecnica.
Il fabbricante redige la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione deve permettere di valutare la conformita' del prodotto ai requisiti pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. La documentazione tecnica precisa i requisiti applicabili e riguarda, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica, ove applicabile, contiene almeno i seguenti elementi:
- una descrizione generale del prodotto;
- i disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione e gli schemi dei componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
- un elenco dei requisiti e delle norme di prova applicabili all'equipaggiamento marittimo interessato conformemente al presente decreto oltre a una descrizione delle soluzioni adottate per conformarsi a tali requisiti;
- i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati;
- le relazioni sulle prove.
Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' competenti la documentazione tecnica per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione della marcatura di conformita' sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo.
3. Fabbricazione.
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformita' del prodotto fabbricato ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali.
4. Verifica.
Un organismo notificato scelto dal fabbricante effettua opportuni esami e prove, in conformita' della presente decreto, per verificare la conformita' del prodotto ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali.
L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' relativo agli esami e alle prove effettuati e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilita', il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato.
Il fabbricante tiene i certificati di conformita' a disposizione delle autorita' competenti per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione della marcatura di conformita' sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo.
5. Marcatura e dichiarazione di conformita'.
5.1. A ogni prodotto rispondente ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali il fabbricante appone la marcatura di conformita' di cui all'articolo 8 e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo.
5.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformita' e la tiene a disposizione delle autorita' competenti per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione del marcatura di conformita' sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo. La dichiarazione di conformita' identifica il prodotto per il quale e' stata redatta.
Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Rappresentante autorizzato.
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' specificati nel mandato.
 
Art. 2

Ambito di applicazione - Attuazione dell'articolo 3
della direttiva 2014/90/UE

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano all'equipaggiamento marittimo da installare o gia' installato a bordo delle navi mercantili adibite al trasporto marittimo per il quale le convenzioni internazionali richiedono l'approvazione da parte dello Stato di bandiera.
2. Per i fini di cui all'articolo 1, l'equipaggiamento di cui al comma 1 e' soggetto esclusivamente alle norme del presente decreto anche nel caso in cui lo stesso rientri nel campo di applicazione di altre fonti normative europee diverse dalla direttiva 2014/90/UE.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2014/90/UE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Definizioni - Attuazione dell'articolo 2
della direttiva 2014/90/UE

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) accreditamento: l'accreditamento di cui all'articolo 2, numero 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
b) amministrazione competente:
1) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativamente all'equipaggiamento marittimo prescritto dalla convenzione di cui alla lettera h), numero 2);
2) il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile relativamente all'equipaggiamento marittimo antincendio prescritto dalla convenzione di cui alla lettera h), numero 3);
3) il Ministero dello sviluppo economico relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione;
c) apparecchiature di radiocomunicazione: l'equipaggiamento marittimo richiesto ai sensi del capitolo IV della convenzione internazionale di cui alla lettera h), numero 3), e apparecchi radio telefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio richiesti dalla regola III/6.2.1 e apparati AIS di cui alla regola V/19 della medesima convenzione;
d) autorita' di notifica: il Ministero dello sviluppo economico;
e) autorita' di vigilanza del mercato: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo;
f) autorita' marittima: gli uffici marittimi in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del codice della navigazione, retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto. Per le navi che scalano porti esteri, gli uffici marittimi di iscrizione delle stesse;
g) certificati di sicurezza: i certificati rilasciati alle navi secondo le convenzioni internazionali;
h) convenzioni internazionali: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, che sono entrate in vigore e che fissano requisiti specifici per l'approvazione, da parte dello Stato di bandiera, dell'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi:
1) la Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 (COLREG) per prevenire gli abbordi in mare, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
2) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;
3) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
i) dichiarazione di tipo approvato nazionale: la dichiarazione con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - riconosce la conformita' dell'equipaggiamento marittimo sulle navi mercantili nel caso di un equipaggiamento marittimo non previsto dagli atti di esecuzione della Commissione europea;
l) dichiarazione UE di conformita': la dichiarazione rilasciata dal fabbricante in conformita' all'articolo 18 del presente decreto;
m) distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato l'equipaggiamento marittimo;
n) equipaggiamento marittimo: l'equipaggiamento che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
o) fabbricante: una persona fisica o giuridica che produce equipaggiamento marittimo oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
p) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di equipaggiamento marittimo sul mercato dell'Unione europea;
q) importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea equipaggiamento marittimo proveniente da un paese terzo;
r) marcatura di conformita': il simbolo di cui all'articolo 8 o l'etichetta elettronica nei casi previsti dall'articolo 9;
s) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di equipaggiamento marittimo sul mercato dell'Unione europea nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
t) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
u) nave nazionale: una nave iscritta nelle matricole o nei registri dell'autorita' marittima e che rientra nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, escluse le navi da guerra;
v) nave UE: una nave battente bandiera di uno Stato membro e che rientra nell'ambito di applicazione delle convenzioni internazionali, escluse le navi da guerra;
z) normativa europea di armonizzazione: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazioni dei prodotti;
aa) norme di prova: le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo previste da:
1) Organizzazione marittima internazionale (IMO);
2) Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO);
3) Commissione elettrotecnica internazionale (CEI);
4) Comitato europeo di normalizzazione (CEN);
5) Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec);
6) Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU);
7) Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI);
8) Commissione europea;
9) autorita' di regolamentazione riconosciute negli accordi di riconoscimento reciproco dei quali l'Unione e' parte contraente;
bb) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
cc) organismo di valutazione della conformita': un organismo che svolge l'attivita' di valutazione della conformita', fra cui taratura, prova, certificazione e ispezione;
dd) organismo nazionale di accreditamento: l'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008;
ee) organismo notificato: un organismo designato ai sensi dell'articolo 19;
ff) organismo riconosciuto: un organismo riconosciuto o affidato, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
gg) prodotto: un elemento dell'equipaggiamento marittimo;
hh) rappresentante autorizzato: un soggetto stabilito nell'Unione europea che ha ricevuto in relazione a determinate attivita' un mandato con rappresentanza da parte di un fabbricante;
ii) richiamo: un provvedimento volto a ottenere la restituzione dell'equipaggiamento marittimo che e' gia' stato installato a bordo di navi UE o acquistato con l'intenzione di installarlo a bordo delle medesime navi;
ll) ritiro: una misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di equipaggiamento marittimo presente nella catena di fornitura;
mm) specificazione tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti da un prodotto;
nn) strumenti internazionali: le convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione, le risoluzioni e le circolari dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nonche' le norme di prova;
oo) valutazione della conformita': il processo compiuto dagli organismi notificati, finalizzato a dimostrare che l'equipaggiamento marittimo e' conforme ai requisiti del presente decreto;
pp) vigilanza del mercato: le attivita' di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (CE) n. 765/2008.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
765/2008 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della legge 27 dicembre
1977, n. 1085 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della legge 29 settembre
1980, n. 662 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della legge 23 maggio
1980, n. 313 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Conformita' dell'equipaggiamento marittimo -
Attuazione dell'articolo 4 della direttiva 2014/90/UE

1. L'equipaggiamento marittimo da installare o gia' installato a bordo di navi nazionali e di navi UE deve essere conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza previsti dagli strumenti internazionali applicabili alla data in cui tale equipaggiamento e' installato a bordo.
2. La conformita' dell'equipaggiamento ai requisiti di cui al comma 1 e' attestata esclusivamente in base alle norme di prova e alle procedure di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17.
3. I requisiti e le norme di prova di cui ai commi 1 e 2 sono indicati dalla Commissione europea secondo quanto previsto dall'articolo 35, paragrafo 2 e 3, della direttiva n. 2014/90/UE.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'equipaggiamento marittimo da installare o gia' installato su navi nazionali per il quale la Commissione europea non ha indicato i requisiti e le norme di prova deve essere conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2014/90/UE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5
Funzioni delle amministrazioni competenti - Attuazione dell'articolo
5 della direttiva 2014/90/UE

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge le seguenti funzioni:
a) attua la normativa in materia di ispezione e certificazione relativa all'equipaggiamento marittimo;
b) esercita l'attivita' di coordinamento e indirizzo in materia di equipaggiamento marittimo;
c) assicura il controllo e il coordinamento dell'attivita' ispettiva;
d) programma annualmente, d'intesa con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica della conformita' dell'equipaggiamento marittimo da installare o gia' installato a bordo di navi nazionali e di navi UE sulla base dei rapporti ispettivi, nonche' sulla base di risultati statistici annuali e di apposite ricerche relativamente alle violazioni in materia di conformita'.
2. Al fine di garantire la conformita' dell'equipaggiamento marittimo da installare o gia' installato a bordo di navi nazionali e di navi UE ai requisiti previsti dai pertinenti strumenti internazionali applicabili, l'autorita' marittima, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, attraverso gli ispettori autorizzati, nonche', laddove previsto, gli organismi riconosciuti, esercita l'attivita' di ispezione.
3. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per assicurare il coordinamento tra le attivita' ispettive previste dal presente decreto.
4. L'autorita' marittima, gli organismi riconosciuti, laddove previsto, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, in occasione del rilascio o del rinnovo dei pertinenti certificati di sicurezza, accertano che l'equipaggiamento marittimo installato a bordo di navi nazionali e' conforme alle prescrizioni del presente decreto.
5. L'autorita' marittima comunica le attivita' svolte nei porti esteri all'ufficio consolare, che puo' fornire assistenza nelle relazioni con lo Stato del porto.
 
Art. 6

Libera circolazione - Attuazione dell'articolo 6
della direttiva 2014/90/UE

1. E' consentita la messa a disposizione sul mercato o l'installazione a bordo di navi nazionali e di navi UE dell'equipaggiamento di cui all'articolo 4, comma 1, conforme ai requisiti del presente decreto e che reca la marcatura di conformita' di cui all'articolo 8.
2. Alle navi nazionali dotate di equipaggiamento di cui al comma 1 sono rilasciati o rinnovati, a richiesta, i pertinenti certificati di sicurezza se l'equipaggiamento e' conforme ai requisiti del presente decreto.
 
Art. 7

Trasferimento di nave non UE nei registri nazionali -
Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 2014/90/UE

1. Una nave non UE che deve essere iscritta nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorita' marittima e' sottoposta, al momento della presentazione dell'istanza di trasferimento, a ispezione da parte della stessa, per verificare se le effettive condizioni del suo equipaggiamento marittimo corrispondono ai pertinenti certificati di sicurezza e sono conformi al presente decreto, nonche' recano la relativa marcatura di conformita' di cui all'articolo 8. Gli accertamenti riguardanti le apparecchiature di radiocomunicazione sono di competenza del Ministero dello sviluppo economico.
2. Nel caso in cui l'equipaggiamento non rechi la marcatura di conformita' di cui all'articolo 8, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, a richiesta dell'armatore della nave o di un suo legale rappresentante, stabilisce, previo accertamento tecnico, se l'equipaggiamento e' equivalente al tipo conforme al presente decreto.
3. Nel caso in cui non possa essere determinata la data di installazione a bordo dell'equipaggiamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, stabilisce con proprio provvedimento i requisiti di equivalenza soddisfacenti per il singolo caso, tenendo conto dei pertinenti strumenti internazionali.
4. L'equipaggiamento di cui al comma 2 e' sostituito in uno dei seguenti casi:
a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, non lo ritiene equivalente;
b) per quanto riguarda le apparecchiature di radiocomunicazione, il Ministero dello sviluppo economico non lo ritiene equivalente.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, per l'equipaggiamento ritenuto equivalente ai sensi del comma 2, rilascia un certificato che e' custodito unitamente all'equipaggiamento. Il certificato attesta che l'equipaggiamento puo' essere installato a bordo della nave e indica eventuali restrizioni concernenti il suo uso.
6. Per le apparecchiature di radiocomunicazione il certificato di cui al comma 5 e' rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 8

Marcatura di conformita' - Attuazione degli articoli 9
e 10 della direttiva 2014/90/UE

1. L'equipaggiamento marittimo conforme ai sensi dell'articolo 4 reca la marcatura di conformita'. La marcatura di conformita' e' apposta esclusivamente sull'equipaggiamento marittimo che soddisfa i requisiti di valutazione della conformita' di cui agli allegati della direttiva n. 2014/90/UE e al presente decreto.
2. L'equipaggiamento che reca la marcatura di conformita' si presume conforme al presente decreto.
3. La marcatura di conformita' e' soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e da 3 a 6, del regolamento CE n. 765/2008.
4. La marcatura di conformita' e' apposta sull'equipaggiamento o sulla sua targhetta segnaletica contente i dati, nelle forme e nelle misure e secondo le modalita' previste dall'Allegato I del presente decreto, in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di utilizzo previsto dallo stesso e, se del caso, e' inclusa nel suo software. Nel caso cio' sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa delle dimensioni o della natura dell'equipaggiamento, la marcatura di conformita' e' apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
5. La marcatura di conformita' e' apposta alla fine della fase di produzione.
6. La marcatura di conformita' e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, nel caso in cui tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, e dall'indicazione in cifre dell'anno in cui e' apposta.
7. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2014/90/UE si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
765/2008 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Etichetta elettronica - Attuazione dell'articolo 11
della direttiva 2014/90/UE

1. Al fine di facilitare la vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione di elementi specifici dell'equipaggiamento marittimo, identificati con atti delegati della Commissione europea, i fabbricanti possono utilizzare una etichetta elettronica di forma adeguata e affidabile, in sostituzione o integrazione della marcatura di conformita' di cui all'articolo 8.
2. Entro tre anni dalla data di adozione dei criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea in materia di progettazione, efficienza, apposizione e uso dell'etichetta elettronica, la marcatura di conformita' puo' essere integrata dall'etichetta elettronica di cui al comma 1.
3. Entro cinque anni dalla data di adozione dei criteri tecnici di cui al comma 2, la marcatura di conformita' puo' essere sostituita dall'etichetta elettronica di cui al comma 1.
4. All'etichetta elettronica si applicano le disposizioni dettate per la marcatura di conformita' di cui all'articolo 8, in quanto compatibili.
 
Art. 10

Equipaggiamento marittimo di tipo approvato
nazionale installato a bordo di navi

1. L'equipaggiamento marittimo conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, e' dichiarato di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo. Per le apparecchiature di radiocomunicazione la dichiarazione di cui al primo periodo e' rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico.
2. L'equipaggiamento marittimo dichiarato di tipo approvato di cui al comma 1 e' munito di marcatura recante la dicitura «di tipo approvato», seguito dall'indicazione del decreto di approvazione. La marcatura e' apposta sull'equipaggiamento o sulla sua targhetta segnaletica contenente i dati, in modo tale da essere visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di utilizzo previsto dallo stesso e, se del caso, e' inclusa nel suo software.
3. La domanda per la dichiarazione di tipo approvato e' trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, corredata dalla relazione tecnica di un organismo notificato, che attesta la rispondenza di conformita' dell'equipaggiamento marittimo ai requisiti di cui al comma 1.
4. Entro novanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda di cui al comma 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al rilascio della dichiarazione di tipo approvato. Nel rispetto del termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere dell'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo.
5. L'equipaggiamento marittimo di cui al comma 1 si presume conforme, nel caso in cui sia stato gia' dichiarato di tipo approvato dalle autorita' competenti di altri Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo o dai loro organismi autorizzati.
 
Art. 11
Trasferimento di nave UE non soggette alle convenzioni internazionali
nei registri nazionali

1. Al fine del rilascio dei certificati di sicurezza per navi UE non soggette alle convenzioni internazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), una nave UE che deve essere iscritta nei registri e nelle matricole tenuti dall'autorita' marittima e' sottoposta, al momento della presentazione dell'istanza di trasferimento, a ispezione dalla stessa, per verificare se le effettive condizioni del suo equipaggiamento marittimo soddisfano i requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 4. Gli accertamenti riguardanti le apparecchiature di radiocomunicazione sono di competenza del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, a richiesta dell'armatore della nave o di un suo legale rappresentante, stabilisce, previo accertamento tecnico, se l'equipaggiamento e' equivalente al tipo conforme.
3. Nel caso in cui non possa essere determinata la data di installazione a bordo dell'equipaggiamento marittimo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, stabilisce con proprio provvedimento i requisiti di equivalenza soddisfacenti per il singolo caso, tenuto conto dei pertinenti strumenti internazionali.
4. L'equipaggiamento di cui al comma 2, e' sostituito in uno dei seguenti casi:
a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, non lo ritiene equivalente;
b) per quanto riguarda le apparecchiature di radiocomunicazione, il Ministero dello sviluppo economico non lo ritiene equivalente.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, per l'equipaggiamento ritenuto equivalente ai sensi del comma 2, rilascia un certificato che e' custodito unitamente all'equipaggiamento. Il certificato attesta che l'equipaggiamento puo' essere installato a bordo della nave e indica eventuali restrizioni concernenti il suo uso.
6. Per le apparecchiature di radiocomunicazione il certificato di cui al comma 5 e' rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 12
Obblighi dei fabbricanti - Attuazione dell'articolo 12 della
direttiva 2014/90/UE

1. Con l'apposizione della marcatura di conformita' di cui all'articolo 8, i fabbricanti si assumono la responsabilita' di garantire che l'equipaggiamento marittimo e' stato progettato e fabbricato conformemente alle specificazioni tecniche e alle norme di prova di cui al presente decreto.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato II al presente decreto e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformita' applicabile secondo quanto disposto dall'articolo 17. Nel caso in cui la conformita' dell'equipaggiamento ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformita' ai sensi dell'articolo 18 e appongono la marcatura di conformita' secondo quanto previsto dall'articolo 8.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione UE di conformita' per un periodo di dieci anni dalla data di apposizione della marcatura di conformita' e, in ogni caso, per un periodo di tempo non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo interessato.
4. I fabbricanti attuano le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'equipaggiamento marittimo, nonche' delle modifiche dei requisiti previsti dagli strumenti internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base delle quali e' dichiarata la conformita' dell'equipaggiamento. Nel caso in cui sia necessario, in conformita' dell'allegato II, i fabbricanti fanno eseguire una nuova valutazione della conformita'.
5. I fabbricanti si assicurano che i loro prodotti recano un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consente l'identificazione, oppure, nel caso in cui la natura o le dimensioni del prodotto non lo consentano, che le informazioni prescritte sono fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto o, se del caso, su entrambi.
6. I fabbricanti si accertano che l'equipaggiamento marittimo e' corredato di istruzioni e di tutte le informazioni necessarie per l'installazione a bordo e l'utilizzo in sicurezza, comprese le eventuali limitazioni d'uso che possono essere agevolmente comprese dagli utilizzatori, nonche' l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dagli strumenti internazionali o dalle norme di prova.
7. I fabbricanti indicano sull'equipaggiamento marittimo oppure, ove cio' non e' possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dello stesso o, se del caso, su entrambi, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o la loro marcatura registrata e l'indirizzo al quale possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto di contatto del fabbricante.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che l'equipaggiamento marittimo su cui hanno apposto la marcatura di cui all'articolo 8 non e' conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza applicabili e alle norme di prova applicate, di cui al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale equipaggiamento o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Nel caso in cui l'equipaggiamento presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente l'autorita' di vigilanza del mercato, fornendo i dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata dell'autorita' di vigilanza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformita' dell'equipaggiamento marittimo in lingua italiana o inglese. Essi cooperano a richiesta di tale autorita' a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'equipaggiamento che hanno messo a disposizione sul mercato.
 
Art. 13
Rappresentanti autorizzati - Attuazione dell'articolo 13 della
direttiva 2014/90/UE

1. I fabbricanti che non hanno sede nel territorio di almeno uno Stato membro nominano, mediante mandato scritto, un proprio rappresentante autorizzato per l'Unione europea e indicano il suo nominativo e l'indirizzo al quale puo' essere contattato.
2. Sono in ogni caso esclusi dal mandato conferito al rappresentante autorizzato gli obblighi di cui all'articolo 12, comma 1, e l'elaborazione della documentazione tecnica.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno:
a) di mantenere a disposizione dell'autorita' di vigilanza del mercato la dichiarazione UE di conformita' di cui all'articolo 17 e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data di apposizione della marcatura di conformita' e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo interessato;
b) di fornire, a seguito di una richiesta motivata dell'autorita' di vigilanza del mercato, tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformita' del prodotto;
c) di cooperare con l'autorita' di vigilanza del mercato, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.
 
Art. 14
Obblighi degli importatori e dei distributori - Attuazione
dell'articolo 14 della direttiva 2014/90/UE

1. Gli importatori indicano sull'equipaggiamento marittimo oppure, ove cio' non e' possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dello stesso o, se del caso, su entrambi, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati.
2. Gli importatori e i distributori, a seguito di una richiesta motivata dell'autorita' di vigilanza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformita' di un prodotto in lingua italiana o inglese. Essi cooperano a richiesta di tale autorita' a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.
 
Art. 15
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli
importatori e ai distributori - Attuazione dell'articolo 14,
paragrafo 3, della direttiva 2014/90/UE

1. Un importatore o un distributore che mette a disposizione sul mercato o installa a bordo di una nave UE equipaggiamento marittimo con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica l'equipaggiamento gia' messo a disposizione sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformita' ai requisiti di cui al presente decreto, e' considerato un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 12.
 
Art. 16
Identificazione degli operatori economici - Attuazione dell'articolo
14, paragrafo 4, della direttiva 2014/90/UE

1. Su richiesta, gli operatori economici comunicano all'autorita' di vigilanza del mercato:
a) il nominativo di ogni operatore economico che ha fornito loro equipaggiamento marittimo;
b) il nominativo di ogni operatore economico cui essi hanno fornito equipaggiamento marittimo.
2. Gli operatori economici sono tenuti a produrre le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dalla data di apposizione della marcatura di conformita' e, in ogni caso, per un periodo di tempo non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo interessato.
 
Art. 17
Procedure della valutazione di conformita' - Attuazione dell'articolo
15 della direttiva 2014/90/UE

1. Le procedure della valutazione della conformita' sono indicate nell'allegato II al presente decreto.
2. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato effettua, mediante un organismo notificato, la valutazione della conformita' per un elemento specifico dell'equipaggiamento marittimo, applicando una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui all'allegato II al presente decreto.
3. Per i fini di cui al comma 2, nel caso in cui sia utilizzato il modulo B (esame CE del tipo) prima della messa a disposizione sul mercato, l'equipaggiamento marittimo e' soggetto a:
a) modulo D (garanzia della qualita' di produzione);
b) modulo E (garanzia della qualita' del prodotto);
c) modulo F (verifica del prodotto).
3. Nei casi in cui insiemi di equipaggiamento marittimo siano prodotti singolarmente o in piccole quantita', e non in serie o in massa, la procedura di valutazione della conformita' puo' consistere nella verifica CE di una unica unita' (modulo G).
 
Art. 18
Dichiarazione UE di conformita' - Attuazione dell'articolo 16 della
direttiva 2014/90/UE

1. La dichiarazione UE di conformita' attesta che e' stata dimostrata la conformita' ai requisiti specificati all'articolo 4, comma 1.
2. La dichiarazione UE di conformita' ha la struttura del modello di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE e contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli stabiliti dall'allegato II del presente decreto, ed e' continuamente aggiornata.
3. Nel redigere la dichiarazione UE, il fabbricante si assume la responsabilita' e gli obblighi di cui all'articolo 12.
4. Nel caso in cui l'equipaggiamento marittimo sia installato a bordo di nave nazionale, copia della dichiarazione UE di conformita' dell'equipaggiamento e' fornita alla nave ed e' mantenuta a bordo finche' l'equipaggiamento non e' rimosso. La dichiarazione presente a bordo e' tradotta dal fabbricante almeno in lingua italiana e in lingua inglese.
5. Copia della dichiarazione UE di conformita' e' fornita all'organismo notificato che ha eseguito la valutazione della conformita'.

Note all'art. 18:
- Per i riferimenti normativi della decisione n.
768/2008/CE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 19
Organismi di valutazione della conformita', notifica e autorita' di
notifica - Attuazione degli articoli 17, 18 e dell'allegato V della
direttiva 2014/90/UE

1. Ai fini della notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati a eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e' individuato e designato quale autorita' di notifica nazionale. Gli organismi di valutazione della conformita' ai sensi del presente decreto sono notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri dal Ministero dello sviluppo economico, utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea. Gli organismi notificati sono conformi ai requisiti del presente decreto.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, e' responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione delle procedure per l'autorizzazione degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo sugli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 23.
3. L'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformita' ai fini della notifica di cui al comma 1, nonche' il controllo degli organismi notificati, possono essere delegati o affidati, ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008, all'organismo nazionale di accreditamento, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed e' rilasciata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento.
4. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo del comma 3 e i connessi rapporti fra l'organismo nazionale di accreditamento e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico e l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi senza oneri a carico della finanza pubblica. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 e adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 4. Relativamente ai compiti attribuiti dal presente articolo e dall'articolo 24 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico, le competenze e le responsabilita' degli uffici dirigenziali generali competenti sono ripartite secondo il regolamento di organizzazione dei medesimi Ministeri.
6. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' di notifica, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'attivita' di valutazione, autorizzazione e controllo, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo ovvero con l'organismo nazionale di accreditamento, organizzano e gestiscono le relative attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformita';
b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita' delle attivita';
c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformita' sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
d) evitando di offrire ed effettuare attivita' eseguite dagli organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale;
e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti;
g) semplificando e riducendo gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori economici.

Note all'art. 19:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
765/2008 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n.
99, citata nelle note alle premesse cosi' recita:
«Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al fine di
assicurare la pronta applicazione del capo II del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda
la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri interessati,
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative
alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico
organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento in conformita' alle disposizioni del
regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per
la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto
conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente
adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche'
alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la
previsione della partecipazione di rappresentanti degli
stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura
non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione
del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale
referente per le attivita' di accreditamento, punto
nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume
le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei
diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento,
il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri
interessati disciplinano le modalita' di partecipazione
all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di
accreditamento, gia' designati per i settori di competenza
dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne'
minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.».
 
Art. 20

Organismi notificati - Attuazione dell'allegato III
della direttiva 2014/90/UE

1. Possono essere autorizzati a espletare le procedure di valutazione di conformita' di cui all'articolo 17 gli organismi per la valutazione della conformita', previa notifica alla Commissione europea, che soddisfano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 11.
2. L'organismo di valutazione della conformita' ha personalita' giuridica di diritto privato.
3. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo terzo indipendente dagli operatori economici interessati alla produzione, alla distribuzione e all'immissione sul mercato dell'equipaggiamento marittimo oggetto di valutazione. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di equipaggiamento marittimo sottoposto alla sua valutazione puo' essere ritenuto un organismo idoneo, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti apicali e il personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dell'equipaggiamento marittimo sottoposto alla sua valutazione, ne' il rappresentante di uno di questi soggetti. La predetta disposizione non preclude l'uso dell'equipaggiamento marittimo valutato che e' necessario per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso di tale equipaggiamento per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti apicali e il personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione degli apparecchi, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. L'organismo di valutazione della conformita' garantisce che le attivita' delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle sue attivita' di valutazione della conformita'.
5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che puo' influenzare il proprio giudizio o i risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'.
6. L'organismo di valutazione della conformita' e' in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita' assegnatigli ai sensi del presente decreto e per cui e' stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o categoria di equipaggiamento marittimo per il quale e' stato notificato, l'organismo di valutazione della conformita' ha a sua disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita';
b) le necessarie descrizioni delle procedure in base alle quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure;
c) una politica e procedure appropriate che distinguono i compiti che svolge in qualita' di organismo notificato dalle altre attivita';
d) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia dell'equipaggiamento marittimo in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformita' dispone di quanto segue:
a) una formazione tecnica e professionale solida che include tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali delle norme armonizzate applicabili, delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione europea nonche' delle normative nazionali applicabili;
d) la capacita' di redigere certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita', dei loro dirigenti apicali e del personale addetto allo svolgimento di compiti di valutazione della conformita'. La remunerazione dei dirigenti apicali e del personale addetto allo svolgimento di compiti di valutazione della conformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo le caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione di tale decreto il massimale di tale polizza e' non inferiore a 2.500.000 euro e si applicano, per quanto compatibili, le indicazioni al riguardo previste nella direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003. Detta polizza non e' necessaria nel caso in cui l'organismo di valutazione della conformita' sia un organismo pubblico.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita' e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma del presente decreto di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che nei confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'.
11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati di cui all'articolo 34, o garantiscono che il proprio personale addetto alla valutazione della conformita' ne e' informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
12. Gli organismi di valutazione della conformita' sono conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17065:2012. Gli organismi di valutazione della conformita' si assicurano che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformita' sono conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005.
 
Art. 21

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati -
Attuazione dell'articolo 20 della direttiva 2014/90/UE

1. Un organismo notificato, nel caso in cui subappalti funzioni specifiche connesse alla valutazione della conformita', oppure ricorra a una affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettano i requisiti di cui all'articolo 20 del presente decreto e ne informa l'Autorita' di notifica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita' delle funzioni eseguite dai subappaltatori o affiliate, ovunque questi sono stabiliti.
3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da una affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'Autorita' di notifica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma del presente decreto.
 
Art. 22
Domanda e procedura di notifica - Attuazione dell'allegato IV della
direttiva 2014/90/UE

1. L'organismo di valutazione della conformita' stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che la trasmette immediatamente al Ministero dello sviluppo economico.
2. La domanda di cui al comma 1 e' corredata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e dell'equipaggiamento marittimo per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonche' delle prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della conformita' dell'organismo ai requisiti di cui all'articolo 20.
3. Nel caso in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, decidano che la valutazione e il controllo di cui all'articolo 19, comma 2, sono eseguiti dall'organismo nazionale di accreditamento, in sostituzione delle prove documentali di cui al comma 2, l'organismo allega alla domanda di cui al comma 1, un certificato di accreditamento rilasciato dallo stesso che attesta che l'organismo e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 20.
 
Art. 23
Autorizzazione alla valutazione della conformita' e modifiche delle
notifiche - Attuazione degli articoli 21 e 22 della direttiva
2014/90/UE

1. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 2, e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, ed e' subordinata all'esito positivo delle valutazioni di cui al comma 2 del presente articolo e ha durata pari a quella della notifica, e comunque non superiore a quattro anni. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Nel periodo di validita' dell'autorizzazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico nonche' le amministrazioni competenti in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo esercitano le funzioni di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, sugli organismi autorizzati e notificati.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, avvia l'attivita' istruttoria sulla documentazione che accompagna la domanda e pianifica i controlli da effettuarsi presso le sedi dell'organismo richiedente e di eventuali altri soggetti di cui all'articolo 21, per l'accertamento dei requisiti prescritti e di ogni altro elemento ritenuto necessario.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo:
a) svolge i controlli periodici, con cadenza quantomeno biennale;
b) decide sull'opportunita' di procedere, in ogni momento, congiuntamente o disgiuntamente, di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni esterne, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizza solo gli organismi di valutazione della conformita' che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 20.
5. Nel caso di violazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, al regolare svolgimento delle procedure o all'adempimento dei propri obblighi da parte dell'organismo notificato, anche su segnalazione delle amministrazioni competenti in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, l'autorita' di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi, e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. La misura puo' consistere in:
a) richiamo scritto;
b) sospensione parziale o totale dell'autorizzazione per un periodo variabile da tre mesi a un anno, in relazione alla gravita' dell'irregolarita' rilevata;
c) revoca dell'autorizzazione.
6. La misura della sospensione parziale o totale di cui al comma 5, si applica quando l'organismo notificato:
a) non ottempera alle disposizioni date dall'autorita' di notifica, nonostante il richiamo scritto;
b) viola norme legislative e amministrative che regolano l'attivita' di valutazione della conformita' dei prodotti;
c) non comunica o non trasmette le informazioni o i documenti richiesti.
7. La misura della revoca dell'autorizzazione e' sempre disposta quando l'organismo notificato:
a) ha ricevuto almeno due provvedimenti di sospensione nel quinquennio;
b) e' inattivo per oltre un anno salvo comprovati motivi;
c) continua a commettere una violazione gia' sanzionata con la sospensione a norma del comma 6.
8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attivita' amministrativa, le procedure di applicazione delle misure di cui al comma 5 per le violazioni accertate dall'autorita' di notifica.
9. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prende le misure necessarie per garantire che le pratiche di tale organismo notificato sono evase da un altro organismo notificato o sono messe a disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.
10. Nel caso in cui la Commissione europea richieda informazioni sulla competenza di un organismo notificato o sulla sua ottemperanza ai requisiti e alle responsabilita' cui e' sottoposto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce tutte le informazioni richieste. Nel caso in cui la Commissione europea accerti che un organismo notificato non soddisfa i requisiti per la sua notifica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta le misure correttive e, se necessario, informa il Ministero dello sviluppo economico per il ritiro della notifica.
 
Art. 24
Procedure di notifica e obbligo di informazione a carico delle
autorita' di notifica - Attuazione degli articoli 19, 35 e
dell'allegato IV della direttiva 2014/90/UE

1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica solo gli organismi di valutazione della conformita' autorizzati che rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 20.
2. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri, utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul proprio sito istituzionale i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformita'.
3. La notifica include tutti i dettagli delle attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita', l'equipaggiamento marittimo interessato e la relativa attestazione di competenza.
4. Nel caso in cui una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 22, comma 3, il Ministero dello sviluppo economico congiuntamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce alla Commissione europea e agli altri Stati membri le prove documentali che attestano la competenza dell'organismo di valutazione della conformita' nonche' le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sara' controllato periodicamente e continuera' a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 20.
5. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di organismo notificato solo se non sono sollevati rilievi da parte della Commissione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, nel caso sia utilizzato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi a una notifica, nel caso non sia utilizzato un accreditamento. Ai fini del presente decreto, sono considerati organismi notificati solo gli organismi nei cui confronti non sono stati sollevati rilievi a norma del presente comma.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e il controllo degli organismi notificati, nonche' di eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica.
 
Art. 25

Obblighi operativi degli organismi notificati -
Attuazione dell'articolo 23 della direttiva 2014/90/UE

1. Gli organismi notificati eseguono, o fanno eseguire, le valutazioni della conformita' secondo le procedure di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17 e dell'allegato II del presente decreto.
2. Nel caso in cui un organismo notificato riscontri che gli obblighi stabiliti dall'articolo 4 e dall'allegato II del presente decreto non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di adottare senza indugio le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformita'.
3. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontra che un prodotto non e' piu' conforme chiede al fabbricante di adottare senza indugio le misure correttive opportune e, se necessario, sospende o ritira il certificato.
4. Nel caso in cui non siano adottate misure correttive o queste non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.
 
Art. 26
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati -
Attuazione dell'articolo 24 della direttiva 2014/90/UE

1. Gli organismi notificati informano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di conformita';
b) di qualunque circostanza che puo' influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
c) delle attivita' di valutazione della conformita' eseguite nell'ambito della loro notifica e qualsiasi altra attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica al Ministero dello sviluppo economico e alle amministrazioni competenti in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo le informazioni di cui al comma 1.
3. Su richiesta della Commissione europea e degli Stati membri, gli organismi notificati forniscono le informazioni pertinenti sugli esiti delle valutazioni della conformita'.
4. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto che esercitano attivita' di valutazione della conformita' sull'equipaggiamento marittimo simile, informazioni pertinenti sui risultati negativi e, su richiesta, sui risultati positivi delle valutazioni della conformita'.
5. Gli organismi notificati trasmettono trimestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi degli equipaggiamenti approvati e delle domande ritirate o respinte. Tali elenchi sono trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle altre amministrazioni competenti in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo e sono trasmessi, su richiesta, alla Commissione europea, tramite il relativo sistema di informazione.
 
Art. 27
Vigilanza del mercato e controllo dei prodotti - Attuazione
dell'articolo 25 della direttiva 2014/90/UE

1. Gli articoli da 15 a 29 del regolamento CE n. 765/2008 si applicano alla vigilanza sull'equipaggiamento marittimo di cui al presente decreto.
2. La vigilanza sul mercato relativa all'equipaggiamento marittimo e' svolta dall'autorita' di vigilanza del mercato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per la vigilanza sul mercato dell'equipaggiamento marittimo.
3. Al fine di garantire che l'equipaggiamento marittimo di cui all'articolo 2 sia conforme ai requisiti stabiliti dal presente decreto, l'autorita' di vigilanza del mercato, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, ha facolta' di disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.
4. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso gli operatori economici e i depositi sussidiari degli operatori economici, nonche' presso le navi nazionali e le navi UE. L'accertamento sull'equipaggiamento marittimo gia' installato a bordo di navi nazionali e di navi UE e' limitato all'esame effettuato, finche' l'equipaggiamento marittimo rimane in funzione a bordo.
A tale fine, e' consentito, a spese degli operatori economici e degli armatori:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dell'equipaggiamento;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove, qualora necessario e giustificato;
d) l'effettuazione di esami e prove presso strutture tecniche specializzate, pubbliche o private.
5. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Note all'art. 27:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
765/2008 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 28
Equipaggiamento marittimo che comporta rischi e procedure di
salvaguardia - Attuazione degli articoli 26 e 27 della direttiva
2014/90/UE

1. L'autorita' di vigilanza del mercato, nel caso in cui abbia sufficienti ragioni per ritenere che un equipaggiamento oggetto del presente decreto rappresenta un rischio per la sicurezza marittima, la salute, la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, effettua una valutazione dell'equipaggiamento interessato che investe i requisiti pertinenti di cui al presente decreto. Gli operatori economici interessati cooperano, ove necessario, con l'autorita' di vigilanza del mercato. Se, attraverso tale valutazione, l'autorita' di vigilanza del mercato conclude che l'equipaggiamento non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, essa chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive, al fine di rendere lo stesso conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da essa prescritto. L'autorita' di vigilanza del mercato ne informa l'organismo notificato competente.
2. Nel caso in cui l'autorita' di vigilanza del mercato ritenga che la non conformita' non e' limitata al territorio nazionale o alle navi battenti la propria bandiera, informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto di adottare all'operatore economico interessato.
3. L'operatore economico assicura che sono adottate le opportune misure correttive nei confronti dell'equipaggiamento marittimo interessato che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione europea o installato a bordo di navi nazionali e di navi UE.
4. Nel caso in cui l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1, l'autorita' di vigilanza del mercato adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione dell'equipaggiamento, per ritirarlo o per richiamarlo dal mercato. L'autorita' di vigilanza del mercato informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tali misure.
5. Le informazioni di cui al comma 4 includono tutti gli elementi disponibili, tra cui i dati necessari per identificare l'equipaggiamento marittimo non conforme, la sua origine, la sua catena di fornitura, la natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, l'autorita' di vigilanza del mercato indica se la non conformita' e' dovuta alla mancata rispondenza dell'equipaggiamento marittimo alle prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, nonche' a lacune nelle norme di prove previste all'articolo 4, comma 2.
6. L'autorita' di vigilanza del mercato, quando la procedura di cui ai commi da 1 a 5 e' avviata dall'autorita' di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, informa la Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni informazione supplementare a sua disposizione sulla non conformita' dell'equipaggiamento interessato e, in caso di disaccordo con il provvedimento nazionale notificato, formula i suoi rilievi.
7. Se, entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 4, uno Stato membro o la Commissione europea non formulano rilievi sulle misure provvisorie adottate dall'autorita' di vigilanza del mercato o dall'autorita' di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, tal misure sono da ritenersi giustificate.
8. L'autorita' di vigilanza del mercato adotta le opportune misure restrittive in relazione all'equipaggiamento in questione, quale il ritiro del prodotto dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.
9. Se una misura adottata da uno Stato membro e' oggetto di rilievi o e' ritenuta dalla Commissione europea contraria alla normativa dell'Unione europea e la stessa Commissione, all'esito di consultazioni con gli Stati membri e con gli operatori economici interessati, decide che tale misura e' giustificata, l'autorita' di vigilanza del mercato adotta i provvedimenti necessari a garantire che l'equipaggiamento non conforme e' ritirato dal mercato e, se necessario, richiamato. Se la Commissione europea decide che una misura adottata dall'Italia non e' giustificata, l'autorita' di vigilanza del mercato la ritira.
 
Art. 29
Equipaggiamento marittimo conforme che presenta un rischio per la
sicurezza marittima, la salute o l'ambiente - Attuazione
dell'articolo 28 della direttiva 2014/90/UE

1. L'autorita' di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato la valutazione dell'equipaggiamento marittimo di cui all'articolo 28, comma 1, nel caso in cui abbia sufficienti ragioni per ritenere che un equipaggiamento conforme al presente decreto rappresenta un rischio per la sicurezza marittima, la salute o per l'ambiente, essa chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive al fine di eliminare, all'atto della messa a disposizione sul mercato dello stesso, il citato rischio o, a seconda dei casi, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da essa prescritto. L'operatore economico assicura che sono adottate le opportune misure correttive nei confronti dell'equipaggiamento marittimo interessato che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione europea o installato a bordo di navi nazionali e di navi UE.
2. L'autorita' di vigilanza del mercato informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure adottate a norma del comma 1. Le informazioni includono tutti gli elementi disponibili, tra i quali i dati necessari per identificare l'equipaggiamento marittimo interessato, la sua origine, la sua catena di fornitura, la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato.
3. L'autorita' di vigilanza del mercato cura, se necessario, l'attuazione delle decisioni della Commissione europea comunicate a norma dell'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva n. 2014/90/UE.

Note all'art. 29:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2014/90/UE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 30
Non conformita' formale - Attuazione dell'articolo 29 della direttiva
2014/90/UE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, l'autorita' di vigilanza del mercato chiede all'operatore economico interessato di eliminare lo stato di non conformita', entro il termine perentorio di sessanta giorni, nel caso in cui ricorrano una o piu' delle seguenti condizioni:
a) la marcatura di conformita' non e' stata apposta o e' stata apposta in violazione dell'articolo 8;
b) la dichiarazione UE di conformita' non e' stata redatta o non e' stata redatta correttamente;
c) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
d) la dichiarazione UE di conformita' non e' stata trasmessa alla nave.
2. Nel caso in cui la non conformita' di cui al comma 1 permanga, l'autorita' di vigilanza del mercato adotta tutte le opportune misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'equipaggiamento marittimo o garantisce che e' richiamato o ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.
 
Art. 31
Deroghe motivate dall'innovazione tecnica - Attuazione dell'articolo
30 della direttiva 2014/90/UE

1. In caso di eccezionale innovazione tecnologica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, autorizza l'installazione a bordo di navi nazionali di equipaggiamento marittimo non conforme alle procedure di valutazione della conformita' se e' dimostrato, mediante prove o altri mezzi, che rispetta gli obiettivi del presente decreto. A tal fine, rilascia un certificato che e' custodito unitamente all'equipaggiamento. Il certificato attesta che l'equipaggiamento puo' essere installato a bordo della nave e indica eventuali restrizioni concernenti il suo uso.
2. Le procedure di prova di cui al comma 1 sono effettuate senza alcuna discriminazione tra l'equipaggiamento marittimo prodotto nel territorio nazionale e quello prodotto in altri Stati.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo aver rilasciato il certificato di cui al comma 1, informa la Commissione europea e gli altri Stati membri di ogni informazione necessaria, unitamente a tutte le pertinenti relazioni sulle prove, sugli accertamenti e sulle procedure di valutazione della conformita'.
4. Nel caso in cui l'equipaggiamento marittimo di cui al comma 1 sia installato a bordo di una nave UE che deve essere iscritta nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorita' marittima, la nave e' sottoposta, al momento della presentazione dell'istanza di trasferimento, a ispezione da parte della medesima autorita', che puo' disporre gli accertamenti tecnici necessari, incluse, se del caso, prove e dimostrazioni pratiche, per garantire che l'equipaggiamento sia almeno di efficacia pari all'equipaggiamento conforme alle procedure di valutazione di conformita'.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da' attuazione agli atti di esecuzione con cui la Commissione europea, a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva n. 2014/90/UE, richiede il ritiro del certificato di cui al comma 1 del presente articolo.

Note all'art. 31:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2014/90/UE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 32
Deroghe a fini di prova o valutazione - Attuazione dell'articolo 31
della direttiva 2014/90/UE

1. Al fine di provare e valutare l'equipaggiamento marittimo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' consentire che un equipaggiamento non conforme alle procedure di valutazione della conformita', o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo, e' installato a bordo di una nave nazionale.
2. Per il tempo strettamente necessario dello svolgimento della prova e valutazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, rilascia un certificato che e' custodito unitamente all'equipaggiamento. Il certificato attesta che l'equipaggiamento puo' essere installato a bordo di nave e indica eventuali restrizioni concernenti il suo uso.
3. L'equipaggiamento di cui al comma 1 non e' utilizzato al posto dell'equipaggiamento conforme ai requisiti del presente decreto, ne' sostituisce lo stesso, il quale, comunque, rimane installato a bordo della nave, funzionante e pronto all'uso immediato.
 
Art. 33
Deroghe in circostanze eccezionali - Attuazione dell'articolo 32
della direttiva 2014/90/UE

1. Se l'equipaggiamento di una nave nazionale deve essere sostituito in un porto fuori dall'Unione europea e vi sono circostanze eccezionali, debitamente giustificate dall'autorita' marittima, che non consentono di installare a bordo in tempi e a costi ragionevoli l'equipaggiamento provvisto della marcatura di conformita' di cui all'articolo 8 o dichiarato di tipo approvato nazionale, puo' essere installato altro equipaggiamento, corredato della documentazione rilasciata da un altro Stato membro dell'IMO attestante la conformita' ai requisiti dei pertinenti strumenti internazionali. Il comandante della nave, l'armatore o il suo rappresentante legale forniscono immediatamente all'autorita' marittima di iscrizione della nave ogni elemento idoneo per verificare le citate circostanze eccezionali, nonche' comunicano le caratteristiche dell'equipaggiamento marittimo installato. Ricevuta tale comunicazione, l'autorita' marittima esegue quanto prima possibile una ispezione, per verificare se le effettive condizioni dell'equipaggiamento marittimo corrispondono ai pertinenti strumenti internazionali e sono conformi al presente decreto. Gli accertamenti riguardanti apparecchiature di radiocomunicazione sono di competenza del Ministero dello sviluppo economico. L'autorita' marittima comunica le attivita' svolte nei porti esteri all'ufficio consolare, che puo' fornire assistenza nelle relazioni con lo Stato del porto.
2. Nel caso in cui non sia disponibile sul mercato uno specifico equipaggiamento marittimo provvisto della marcatura di conformita' di cui all'articolo 8 o un equipaggiamento dichiarato di tipo approvato nazionale, e' possibile installare altro equipaggiamento marittimo quanto piu' possibile conforme ai requisiti e alle norme di prova di cui all'articolo 4.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, per l'equipaggiamento di cui al comma 2, rilascia un certificato provvisorio di approvazione, che e' custodito unitamente all'equipaggiamento. Il certificato deve attestare:
a) l'equipaggiamento provvisto della marcatura di conformita' che deve essere sostituito dall'equipaggiamento certificato;
b) le esatte circostanze in cui e' stato rilasciato il certificato di approvazione e l'indisponibilita' sul mercato dell'equipaggiamento provvisto della marcatura di conformita';
c) gli esatti requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza sulla base dei quali l'equipaggiamento e' stato approvato dallo Stato membro IMO di certificazione;
d) le eventuali norme di prova applicate nelle procedure di approvazione pertinenti.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo aver rilasciato il certificato di cui al comma 3, informa immediatamente la Commissione europea. Il certificato e' ritirato se la Commissione europea lo richiede, a norma dell'articolo 32, paragrafo 8, della direttiva n. 2014/90/UE.

Note all'art. 33:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2014/90/UE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 34
Coordinamento degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo
34 della direttiva 2014/90/UE

1. Gli organismi notificati partecipano direttamente o con rappresentanti designati ai lavori del Gruppo settoriale o del Gruppo di organismi notificati istituito dalla Commissione europea, per il coordinamento e la cooperazione tra organismi notificati.
 
Art. 35

Disposizioni tariffarie

1. Le spese relative alle procedure di valutazione della conformita' degli equipaggiamenti marittimi di cui all'articolo 17 sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato stabilito nel territorio dell'Unione europea.
2. Gli oneri relativi alle attivita' di cui all'articolo 19, comma 2, e 23, ivi comprese le attivita' di cui al comma 3, sono a carico degli organismi cui le predette disposizioni si riferiscono.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le tariffe spettanti per le attivita' di cui al comma 2, a esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'organismo nazionale di accreditamento, nonche' i termini e le modalita' di versamento e i criteri di riparto delle medesime tariffe. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni.
4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2017.
5. Gli oneri relativi alle attivita' di cui agli articoli 6, comma 2, 7, 11, 31, 32 e 33 sono a carico dei richiedenti.
6. Gli oneri di cui al comma 5 sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, mediante tariffe determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini, i criteri di riparto e le modalita' di versamento delle tariffe. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni.
7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2015.
8. Per le attivita' svolte dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012.
9. Le spese previste per le attivita' di vigilanza sul mercato indicate nel presente decreto sono sostenute dalle amministrazioni interessate nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.
10. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 3 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 2.
11. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 6 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 5.

Note all'art. 35:
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 5 giugno 2017 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 2017.
- Il testo dell'art. 30 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:
«Art. 30 (Contenuti della legge di delegazione europea
e della legge europea). - 1. La legge di delegazione
europea e la legge europea, di cui all'art. 29, assicurano
il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale
all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine
dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione
delle direttive europee e delle decisioni quadro da
recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra
disposizione di delegazione legislativa non direttamente
riconducibile al recepimento degli atti legislativi
europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa, diretta a modificare o abrogare
disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto
indispensabile per garantire la conformita'
dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati
all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento
emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire
in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto
previsto dall'art. 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea, secondo quanto disposto dall'art. 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto
necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e
dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi fondamentali
nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome
esercitano la propria competenza normativa per recepire o
per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea
nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della
delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli
atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
Governo a emanare testi unici per il riordino e per
l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi dell'art. 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'art. 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei
confronti della Repubblica italiana o di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per
assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'art. 41, comma 1, della presente legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di
cui alla legge di delegazione europea per l'anno di
riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non
risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono
predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai
sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 3 agosto 2015 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2015.
 
Art. 36

Monitoraggio

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto cura con cadenza annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il monitoraggio dell'attuazione del presente decreto. A tal fine, gli uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, forniscono i dati in loro possesso.
 
Art. 37

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 38

Disposizioni abrogative e transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.
2. All'equipaggiamento gia' installato a bordo di una nave all'entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina vigente fino alla medesima data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Alfano, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale

Minniti, Ministro dell'interno

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 390

Note all'art. 38:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1999, n. 407, abrogato dal presente regolamento, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n.
263, supplemento ordinario.
 
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