Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2018 (vai al sommario) |
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO |
COMUNICATO |
Adozione della «Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti» in attuazione della misura individuale «Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)» del «Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015». |
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LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE
Nella seduta del 14 dicembre 2017 (Deliberazione n. 4/2017), omissis, delibera:
Art. 1. Adozione della «Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti o direttiva Deflussi Ecologici»
1. In attuazione della misura individuale del vigente «Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015» (PdG Po 2015), denominata «Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)», contenuta nell'elaborato 7 del Piano citato ed in conformita' a quanto previsto nelle «Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 23 ottobre 2000», approvate con decreto del direttore della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle Acque del MATTM n. 30/2017, e' adottata, ai sensi dell'art. 65, commi 7 e 8 del decreto legislativo 152/06, la «Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti» (di seguito brevemente definita direttiva Deflussi Ecologici o DDE), allegata alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale al pari delle premesse precedenti.
Art. 2. Ambito territoriale di riferimento
1. L'ambito territoriale di riferimento della direttiva Deflussi Ecologici e' costituito dal distretto idrografico del fiume Po di cui all'art. 64, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 51, comma 5 della legge 221/2015.
Art. 3. Elaborati della direttiva deflussi ecologici
1. La direttiva Deflussi Ecologici e' costituita dal seguente elaborato, allegato alla presente deliberazione: a) Approccio metodologico per la determinazione dei deflussi ecologici nel territorio distrettuale.
Art. 4. Oggetto e finalita'
1. La direttiva deflussi ecologici costituisce uno strumento finalizzato al mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale assunti nel Piano di Gestione del distretto idrografico e nei successivi riesami ed aggiornamenti dello stesso. 2. La direttiva Deflussi Ecologici e' finalizzata, in particolare, ad aggiornare i Criteri di regolazione delle portate in alveo finora vigenti nel distretto idrografico del fiume Po in forza dell'Allegato B alla Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po n. 7 del 3 marzo 2004, con particolare riguardo all'esigenza di adeguare le metodologie, a suo tempo fornite per il calcolo del deflusso minimo vitale (DMV), alla necessita' di garantire il mantenimento del deflusso ecologico (DE). 3. L'applicazione della direttiva Deflussi Ecologici si integra con: la «Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualita' ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico Padano» («Direttiva Derivazioni»), di cui alla deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14 dicembre 2017; la verifica della compatibilita' della derivazione con le previsioni dei Piani di Tutela Acque regionali vigenti ai fini dell'equilibrio del bilancio idrico, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del RD 1775/1933 e del «Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico padano (PBI)», adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po n. 8 del 7 dicembre 2016 in conformita' a quanto previsto dall'art. 95 del decreto legislativo n. 152/2006.
Art. 5. Adempimenti successivi all'adozione
1. Dalla data di pubblicazione, come disposto al seguente art. 9, comma 2 della presente deliberazione, la direttiva Deflussi Ecologici sostituisce integralmente l'Allegato B alla Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po n. 7 del 3 marzo 2004. 2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e gradualita' e delle scadenze fissate dalla DDE, le Regioni del Distretto procederanno ad adeguare progressivamente gli strumenti di pianificazione e gli atti in materia di tutela delle acque di propria competenza ai contenuti della DDE in adozione. Detto adeguamento dovra' essere completato entro la fine del ciclo di pianificazione vigente, al fine del perseguimento degli obiettivi del PdG e nei successivi riesami ed aggiornamenti dello stesso. 3. Entro il 30 giugno 2018, le Regioni del Distretto, di concerto con l'Autorita' di bacino distrettuale: a) verificano la coerenza delle metodologie di calcolo del deflusso minimo vitale gia' applicate sui territori di competenza rispetto a quella introdotta con la presente direttiva, provvedendo, ove necessario, ad aggiornare, nei territori di competenza, i valori dei parametri in essa previsti; b) se occorre, adottano i provvedimenti amministrativi necessari a garantire l'attuazione, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 31 dicembre 2021, della disciplina sul deflusso ecologico; c) individuano, tenuto anche conto degli elementi informativi assunti nell'ambito delle attivita' di partecipazione attiva dei portatori di interesse ai sensi dell'art. 14 della DQA, i corpi idrici dove: e' necessario condurre sperimentazioni tecnico-scientifiche e/o indagini conoscitive di dettaglio ai fini della determinazione sito-specifica del valore del deflusso ecologico ovvero dell'acquisizione di dati e informazioni necessarie per supportare il processo di riesame e aggiornamento del PdG; e' necessario condurre appositi monitoraggi post operam delle derivazioni, eventualmente integrati con campagne di misura suppletive, al fine di perfezionare la metodologia di calcolo del deflusso ecologico gia' vigente. 4. Le attivita' di cui al punto c) del comma precedente sono attuate sulla base dei criteri indicati nella DDE ed hanno comunque termine al completamento del vigente ciclo di pianificazione di gestione. Tali attivita', i cui oneri, qualora siano promosse da titolari di concessione di derivazione o sia cosi' previsto dai regolamenti regionali, si intendono a carico dei titolari stessi, hanno anche la finalita' di supportare la definizione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e del conseguente regime di rilascio d'acqua, nonche' l'attuazione dell'art. 4 della DQA. 5. Le attivita' di cui al comma precedente costituiscono altresi' base informativa per la predisposizione del II Aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque distrettuale (di seguito brevemente definito PdG Po 2021-2027) nonche' per l'aggiornamento, da parte delle Regioni del Distretto, degli strumenti di pianificazione e degli atti in materia di tutela delle acque di loro competenza. 6. In esito alla verifica di cui al comma 3, lettera a), sono fatte salve le disposizioni regionali che comportano criteri di determinazione dei deflussi minimi vitali egualmente o maggiormente cautelativi rispetto a quelli introdotti con la presente DDE. I deflussi minimi vitali determinati secondo tali criteri assumono, nei territori corrispettivi, il valore di deflussi ecologici. 7. Le metodologie di calcolo dei deflussi ecologici di cui alla presente DDE, assieme a quelle di cui al comma 6 e a quelle utilizzate per le attivita' di cui al comma 3, lettera c), sono incluse dal Tavolo Tecnico Nazionale sui deflussi ecologici nel Catalogo nazionale dei metodi di calcolo del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico e possono essere eventualmente aggiornate ogni sei anni, corrispondentemente all'aggiornamento del Piano di Gestione distrettuale, sulla base dell'ulteriore affinamento del quadro conoscitivo.
Art. 6. Effetti della direttiva
1. Dal 1° luglio 2018 le nuove istanze di concessione di derivazione e le istanze di rinnovo di concessione sono assoggettate, ove cio' sia pertinente, agli obblighi di rilascio congruenti con il mantenimento, nei corpi idrici interessati dalla derivazione, dei deflussi ecologici, cosi' come determinati in applicazione della DDE, ovvero, nei casi di cui all'art. 5, comma 6, cosi' come definiti dalle disposizioni regionali di cui al medesimo comma. L'Autorita' concedente puo' disporre la convergenza progressiva di detti obblighi di rilascio dai previgenti valori di deflusso minimo vitale ai nuovi valori di deflusso ecologico, nei tempi e nei modi individuati nella presente direttiva. Il completo adeguamento, in tali casi, deve essere comunque ultimato alla data del 31 dicembre 2021. 2. Ove le istanze si riferiscano a corpi idrici sui quali e' stata riconosciuta la necessita' di provvedere alle attivita' di cui all'art. 5, lettera c) del comma 3, della presente deliberazione, dette attivita' si intendono a carico del richiedente. La concessione o il rinnovo della concessione e gli obblighi di rilascio sono fissati, a far data dalla chiusura dell'attivita' di sperimentazione e/o delle indagini effettuate, in coerenza con le risultanze di tali attivita'. 3. Le concessioni di grandi e piccole derivazioni in atto, non in fase di rinnovo 2018-2021, sono adeguate alla nuova disciplina sui deflussi ecologici a far data dall'avvio di vigenza del II° aggiornamento del PdG Po (PdG Po 2021-2027), nei tempi e nei modi individuati dalla DDE e secondo il calendario fissato dal medesimo Piano.
Art. 7. Deroghe temporanee
1. Nel rispetto delle competenze assegnate e delle norme regionali vigenti, le Regioni del Distretto ovvero le Autorita' competenti dispongono deroghe temporanee agli obblighi di rilascio per il mantenimento del deflusso ecologico in occasione di circostanze eccezionali ed imprevedibili, qualora il livello di severita' idrica, cosi' come definito nell'ambito delle attivita' svolte dall'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po: impedisca o rischi di impedire l'approvvigionamento per il consumo umano, non altrimenti soddisfabile; determini o rischi di determinare gravi carenze di approvvigionamento irriguo, essendo comunque gia' state poste in atto tutte le possibili strategie di risparmio idrico, contenimento delle perdite ed eliminazione degli sprechi; richieda il mantenimento di una adeguata capacita' di invaso a sostegno dei prioritari usi potabili ed irrigui. 2. Le deroghe sono ammissibili se: a) e' fatto tutto il possibile per impedire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della DQA in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze; b) e' fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena cio' sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze; c) i Piani di Tutela delle Acque (PTA) e gli atti in materia di tutela delle acque di competenza regionale e il Piano di Gestione distrettuale, anche per il tramite dell'Osservatorio permanente sugli Utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po, che di tale Piano costituisce misura: hanno previsto espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche attraverso l'utilizzo di indicatori appropriati, provvedendo alla definizione degli scenari di impatto sui diversi usi e sui corpi idrici della situazione di siccita' o carenza idrica; hanno individuato le misure da adottare quando si verificano tali circostanze, valutando quelle piu' appropriate per la mitigazione degli impatti della carenza idrica e della siccita' sulla base degli elementi conoscitivi disponibili e proponendone l'attuazione, nonche' accertando che tali misure non compromettano il ripristino della qualita' del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione; hanno previsto il monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno in atto e degli effetti delle misure adottate ed un'analisi «a posteriori» degli eventi di crisi idrica, al fine del loro inquadramento nella serie storica di riferimento e della valutazione degli effetti delle misure adottate per il miglioramento delle strategie di intervento, provvedendo in ogni caso un riesame annuale degli effetti degli eventi; hanno previsto che una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e b) sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico; hanno previsto una adeguata comunicazione della situazione climatica e idrologica in atto, dei rischi, delle misure adottate e degli effetti ottenuti.
Art. 8. Casi particolari
1. Le Regioni del Distretto, nell'ambito degli strumenti di pianificazione e degli atti in materia di tutela delle acque di loro competenza individuano o aggiornano, se necessario, l'elenco dei casi specifici per cui sono previste discipline o deroghe particolari, specificando i criteri seguiti e garantendo un approccio omogeneo a scala distrettuale, qualora le casistiche individuate coincidano.
Art. 9. Disposizioni finali
1. La Direttiva Deflussi Ecologici, adottata con la presente deliberazione, concorre all'attuazione delle disposizioni della DQA e di quanto contenuto nei vigenti Piani di Gestione Acque per il territorio che ricade nel distretto idrografico del fiume Po. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 le disposizioni della presente deliberazione sono immediatamente vincolanti ai sensi di quanto previsto all'art. 65, commi 7 e 8 del decreto legislativo 152/2006. A tal fine l'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po provvede alla pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui bollettini regionali e sul proprio sito web, garantendo la massima diffusione e pubblicizzazione dei contenuti della direttiva Deflussi Ecologici e delle disposizioni della presente deliberazione. 3. Le successive modifiche ed integrazioni della DDE saranno adottate in coerenza con le vigenti disposizioni normative, ivi comprese quelle dello Statuto di questa Autorita', adottato da questa Conferenza Istituzionale permanente con propria Deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017. 4. Il Segretario generale di questa Autorita' di bacino distrettuale riferisce annualmente alla Conferenza Istituzionale Permanente sull'applicazione della presente deliberazione.
Art. 10. Disposizioni particolari per la Regione autonoma Valle d'Aosta e per la Provincia autonoma di Trento 1. In conformita' all'art. 176, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e s. m. i., alle finalita' della DDE adottata con la presente Deliberazione provvedono, per il proprio territorio, la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Valle d'Aosta, compatibilmente rispetto a quanto stabilito dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Tutti i riferimenti a tali Enti autonomi contenuti nella DDE allegata alla presente deliberazione devono, quindi, essere interpretati ed applicati nel rispetto di quanto stabilito dalle suddette disposizioni. |
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