Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
COMUNICATO |
Approvazione del Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. - 2018-2022. |
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Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, il Consiglio dei ministri nella riunione del 22 dicembre 2017 ha deliberato lo schema di Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. per il periodo dal 2018 al 2022. Il precitato Contratto nazionale di servizio e' stato stipulato e successivamente registrato dalla Corte dei conti - Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF - il 21 febbraio 2018, n. 1-118. Gli effetti del Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. - 2018-2022 - decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Allegato
CONTRATTO DI SERVIZIO 2018-2022 CONTRATTO NAZIONALE DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E LA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» ed in particolare gli articoli 7, 45, 47 e 49; Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 220, che prevede che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e' affidato per concessione a una societa' per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio, stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della societa' concessionaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 aprile 2017, recante la concessione in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. dell'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'annesso schema di convenzione, per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017; Ritenuta, pertanto, la necessita' di stipulare un Contratto nazionale di servizio (di seguito denominato «Contratto») tra il Ministero dello sviluppo economico (di seguito denominato «Ministero») e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., (di seguito denominata «RAI» o, alternativamente, «concessionaria»).
Art. 1. Oggetto del Contratto nazionale di servizio
1. Tenuto conto del complessivo quadro regolatorio, e in particolare dell'affidamento a Rai in esclusiva del servizio pubblico, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del TUSMAR, e dell'art. 1, comma 2, della Convenzione tra il Ministero e la Rai di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2017, il presente Contratto ha per oggetto l'attivita' che la Rai svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico e, in particolare, l'offerta radiofonica, televisiva, e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme in tutte le modalita', l'impiego della capacita' trasmissiva necessaria, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio. 2. La Rai per lo svolgimento delle attivita' inerenti al servizio pubblico puo' avvalersi di societa' da essa partecipate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, purche' siano stati stipulati con le medesime societa' adeguati strumenti negoziali che garantiscano alla Rai pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico. |
| Art. 2. Principi generali
1. La Rai assicura un'offerta di servizio pubblico improntata ai seguenti principi: a) rendere disponibile e comprensibile - nella molteplicita' delle forme divulgative - su differenti piattaforme, una pluralita' di contenuti, di diversi formati e generi, che rispettino i principi dell'imparzialita', dell'indipendenza e del pluralismo, riferito a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, affinche' ciascuno possa autonomamente formarsi opinioni e idee e partecipare in modo attivo e consapevole alla vita del Paese, cosi' da garantire l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettivita' nazionale anche all'estero, nel rispetto del diritto e del dovere di cronaca, della verita' dei fatti e del diritto ad essere informati; b) avere cura di raggiungere le diverse componenti della societa', prestando attenzione alla sua articolata composizione in termini di genere, generazioni, identita' etnica, culturale e religiosa, nonche' alle minoranze e alle persone con disabilita', al fine di favorire lo sviluppo di una societa' inclusiva, equa, solidale e rispettosa delle diversita' e di promuovere, mediante appositi programmi ed iniziative, la partecipazione alla vita democratica; c) veicolare informazioni volte a formare una cultura della legalita', del rispetto della diversita' di genere e di orientamento sessuale, nonche' di promozione e valorizzazione della famiglia, delle pari opportunita', del rispetto della persona, della convivenza civile, del contrasto ad ogni forma di violenza; d) adottare criteri di gestione idonei ad assicurare trasparenza ed efficienza con particolare riguardo all'uso delle risorse pubbliche. 2. La Rai e' tenuta ad articolare la propria offerta tenendo conto, nell'ambito di azioni di lungo termine, dei seguenti obiettivi: a) identita' collettiva e senso civico: favorire lo sviluppo socio-culturale, e i principi della cooperazione, della solidarieta' e della sussidiarieta'; b) sistema audiovisivo: definire interventi in grado di valorizzare il sistema culturale, creativo e dei talenti e supportare la crescita dell'industria audiovisiva sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo, anche nella prospettiva di una sua maggiore proiezione internazionale; c) alfabetizzazione digitale: contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per favorire l'innovazione e la crescita economica del Paese; d) promozione della valorizzazione dell'istruzione e della formazione professionale; e) sistema Italia: supportare il Paese all'estero valorizzandone le eccellenze e le esperienze piu' virtuose in sinergia con le relazioni anche istituzionali di natura economica, culturale e scientifica. 3. La Rai e' tenuta, inoltre, a promuovere la crescita della qualita' della propria offerta complessiva, da perseguire attraverso i seguenti obiettivi: a) raggiungere i diversi pubblici attraverso una varieta' della programmazione complessiva, con particolare attenzione alle offerte che favoriscano la coesione sociale; b) sperimentare, con approccio originale, nuovi formati e linguaggi, testuali e visivi, proponendosi al pubblico, anche ai fini del confronto con gli altri operatori, come laboratorio di programmi innovativi, in grado di coinvolgere anche i piu' giovani; c) promuovere l'immagine del Paese, attraverso lo sviluppo di progetti che abbiano, potenzialmente, interesse per il pubblico internazionale; d) promuovere un impegno sociale e culturale, definendo un'offerta concepita per favorire lo sviluppo, nella collettivita' nazionale, del senso civico e di una compiuta identita' sociale, anche mediante la conoscenza e la partecipazione alla vita delle istituzioni e al processo democratico; e) diffondere i valori dell'accoglienza e dell'inclusione, del rispetto della legalita' e della dignita' della persona; f) diffondere i valori della famiglia e della genitorialita'; g) superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parita' e di rispettare l'immagine e la dignita' della donna anche secondo il principio di non discriminazione; h) garantire la tutela dei minori, osservando scrupolosamente tutte le norme poste a tutela del loro corretto sviluppo fisico, psichico e morale, anche nell'offerta non specificamente dedicata; i) incoraggiare i fruitori del servizio, specie i minori, ad esplorare tematiche delle piu' diverse aree di apprendimento, con particolare riguardo al mondo delle scienze, anche mediante iniziative congiunte con istituzioni educative e culturali; l) potenziare la fruibilita' dell'offerta da parte delle persone con disabilita'; m) sostenere l'alfabetizzazione digitale, per contribuire a colmare il divario culturale e sociale nell'uso delle nuove tecnologie; n) contribuire alla ricerca e all'innovazione tecnologica e sperimentare nuove modalita' trasmissive, in linea con l'evoluzione del mercato, anche al fine di favorire lo sviluppo industriale delle infrastrutture fondamentali del Paese. |
| Art. 3. Offerta televisiva
1. La Rai articola l'offerta televisiva in canali generalisti, semigeneralisti e tematici, con l'obiettivo di raggiungere l'intera popolazione e il pubblico in tutte le sue articolazioni, integrando le diverse piattaforme distributive. 2. L'offerta televisiva deve essere prevalentemente composta, secondo le quote di cui all'art. 25, da programmi classificabili nei generi seguenti, con le caratteristiche di seguito indicate: a) Informazione generale e approfondimenti: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualita' interna, ai fenomeni sociali e del terzo settore, alle diverse confessioni religiose, alla realta' delle periferie, alle condizioni della vita quotidiana delle persone e dei gruppi sociali, alla promozione della conoscenza della Costituzione e del Trattato dell'Unione europea, alla diffusione e promozione della cultura della legalita'; informazione di interesse internazionale accompagnata da approfondimenti qualificati; informazione sul funzionamento e sulle attivita' dell'Unione europea e sugli effetti che queste hanno a livello locale, tramite approfondimenti prodotti autonomamente dalle sedi regionali della Rai; b) Programmi di servizio: trasmissioni prevalentemente incentrate sulle esigenze e sullo sviluppo della collettivita' e dell'individuo, in cui saranno anche valorizzate le opportunita' europee e adottati formati adatti anche ad un consumo web e in mobilita'; trasmissioni che valorizzino la societa' in tutte le sue componenti, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie, alle questioni sociali e ai fenomeni emergenti; trasmissioni finalizzate alla tutela e valorizzazione delle peculiarita' ed eccellenze nazionali; trasmissioni dedicate alle celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea; programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettivita' (quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali), all'ambiente e alla qualita' della vita; programmi che promuovano l'alfabetizzazione digitale; programmi che favoriscano la comprensione delle diversita' presenti nella societa' contemporanea e i processi di inclusione; programmi che favoriscano l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la strategia nazionale prevista dall'art. 24-bis del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, nonche' la comprensione dei mercati dell'energia in collaborazione con l'autorita' di settore; spazi informativi di servizio e di comunicazione sociale, dedicati al volontariato e all'associazionismo; c) Programmi culturali e di intrattenimento: trasmissioni a carattere culturale, anche realizzate seguendo i canoni dell'intrattenimento, e con possibilita' di declinazione multipiattaforma; trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la lingua italiana, la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio storico-culturale del Paese e dell'Europa e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a sensibilizzare sui temi della tutela del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico; programmi per la valorizzazione e promozione del turismo in Italia e del made in Italy nel mondo; trasmissioni con finalita' didattico-divulgative su temi sia scolastici sia attinenti alla vita quotidiana dirette a valorizzare sia le conoscenze sia le abilita'; programmi volti a favorire l'educazione artistica e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno; programmi volti a far conoscere e promuovere il talento individuale anche attraverso format che favoriscano forme di collaborazione tra i partecipanti, con particolare riguardo alle trasmissioni rivolte ai minori e ai giovani; programmi finalizzati a soddisfare i bisogni di conoscenza e di approfondimento; programmi dedicati al racconto del reale, svolto anche attraverso ricostruzioni o esperimenti sociali, nonche' con modalita' multimediali; d) Informazione e programmi sportivi: eventi nazionali e internazionali, anche delle discipline sportive meno popolari, dello sport femminile e dello sport praticato dalle persone con disabilita', trasmessi in diretta o registrati; notiziari e rubriche di approfondimento, anche volte a divulgare i valori dello sport e i suoi risvolti sociali; e) Programmi per Minori: programmi dedicati all'infanzia e all'adolescenza e comunque al pubblico piu' giovane che abbiano finalita' formativa, informativa, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignita' e del loro sviluppo fisico, psichico e morale; f) Opere italiane ed europee: opere cinematografiche, fiction, serie televisive per minori anche in animazione, cartoni, documentari di origine italiana ed europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale. |
| Art. 4. Offerta radiofonica
1. La Rai articola l'offerta radiofonica in canali generalisti, semigeneralisti e tematici, con l'obiettivo di raggiungere l'intera popolazione e il pubblico in tutte le sue articolazioni, integrando le diverse piattaforme distributive. 2. La programmazione deve essere prevalentemente composta, secondo le quote di cui all'art. 25, di programmi classificabili nei generi seguenti, con le caratteristiche rispettivamente indicate: a) Notiziari: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale; b) Informazione: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage; dibattiti e «fili diretti», anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive; c) Cultura e intrattenimento: programmi di attualita' scientifica e culturale, anche con carattere di intrattenimento; teatro (mediante riprese o produzioni in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio; d) Societa': programmi, rubriche e talk show su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita sociali e nei territori e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese; rubriche dedicate al tema delle pari opportunita' e al ruolo delle donne nella societa'; e) Musica: programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica; programmi e contenitori prevalentemente musicali; trasmissioni dal vivo o in via differita di eventi musicali; programmi di attualita' sulla musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica italiana e ai giovani artisti; programmi volti a favorire l'educazione musicale e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno; f) Servizio: rubriche e servizi sull'attivita' degli organi istituzionali nazionali ed europei; programmi dedicati alla informazione sulle nuove tecnologie digitali; programmi, rubriche e radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; rubriche tematiche di particolare interesse sociale o rivolte a particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.) dedicate alla promozione della conoscenza della Costituzione e del Trattato dell'Unione europea, alla diffusione e promozione della cultura della legalita' e della dignita' della persona; programmazione per non vedenti; programmi volti alla tutela e alla valorizzazione della lingua italiana e alla promozione della lettura; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea e delle questioni legate alla difesa dell'ambiente; g) Pubblica utilita': notiziari e servizi sulla viabilita', la sicurezza stradale e le condizioni meteo, specialmente dedicati all'utenza mobile; bollettino del mare, della neve; messaggi di emergenza e di protezione civile; segnale orario. |
| Art. 5. Offerta multimediale
1. La Rai si impegna a rendere disponibili i propri contenuti sulle piattaforme multimediali, in modalita' lineare e non lineare, secondo le nuove modalita' di consumo. 2. Al fine di attuare quanto previsto dal comma 1, la Rai e' tenuta a: a) rendere fruibile agli utenti sulla propria piattaforma IP, tutta l'offerta in live streaming, nei limiti dei diritti disponibili; b) rendere disponibile sulla propria piattaforma IP una parte rilevante della propria offerta in modalita' non lineare, con particolare attenzione alla valorizzazione degli archivi, secondo un piano editoriale volto alla storicizzazione e contestualizzazione dei contenuti; c) declinare la propria offerta multimediale attraverso lo sviluppo di prodotti specifici in ambiti quali, a titolo esemplificativo, l'informazione, la cultura, i bambini; d) sviluppare prodotti multimediali volti alla valorizzazione della radio, in modalita' lineare e non lineare; e) rendere la propria offerta multimediale sempre piu' fruibile dagli utenti con disabilita', secondo gli standard prevalenti nel settore; f) accrescere progressivamente l'offerta di contenuti e format concepiti e prodotti per le piattaforme a protocollo IP, offrendo crescenti capacita' di partecipazione interattiva al pubblico dei media digitali, nel rispetto della qualita' dell'informazione e del pluralismo; g) attivare un «filo diretto» con gli utenti, per favorirne la partecipazione e contribuire al miglioramento dell'offerta, nonche' per raccogliere segnalazioni ed eventuali reclami, attraverso le piu' idonee piattaforme tecnologiche; h) realizzare una piattaforma crossmediale incentrata su servizi interattivi per gli utenti, con priorita' alle informazione sulle condizioni meteo e sul traffico; i) promuovere l'innovazione tecnologica e l'educazione digitale, mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino gli utenti alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali. 3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma precedente, la Rai si avvale anche del Centro ricerche e innovazione tecnologica di Torino, quale centro di eccellenza per la definizione delle strategie di evoluzione tecnologica e per la ricerca volta a rendere accessibile a tutti gli utenti l'offerta multimediale del servizio pubblico. |
| Art. 6. Informazione
1. La Rai e' tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettivita', imparzialita', indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali, e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di liberta' con quello di responsabilita', nel rispetto della dignita' della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale. 2. La Rai assicura nella programmazione il pluralismo, al fine di soddisfare il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione. 3 Al fine di attuare quanto previsto al comma 1, la Rai - in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7, della Convenzione - e' tenuta ad assicurare: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti inquadrandoli nel loro contesto, nonche' l'obiettivita' e l'imparzialita' dei dati forniti, in modo da offrire informazioni idonee a favorire la libera formazione delle opinioni non condizionata da stereotipi; b) lo sviluppo del senso critico, civile ed etico nella collettivita' nazionale; c) il rispetto del divieto assoluto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile il contenuto delle informazioni; d) la diffusione di programmi informativi in lingua inglese via televisione e mediante altre piattaforme distributive; e) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parita' di trattamento e di imparzialita', nelle forme e secondo le modalita' indicate dalla legge; f) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge; g) la promozione delle pari opportunita' tra uomini e donne; h) l'accrescimento della conoscenza delle vicende europee e internazionali; l) l'adozione di idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni, non leda le sensibilita' dell'infanzia e dell'adolescenza. 4. La Rai assicura l'informazione pubblica nazionale nonche' regionale attraverso la presenza in ciascuna regione o provincia autonoma di proprie redazioni, interagendo con le realta' culturali e produttive dei territori. La Rai, adottando ogni opportuna misura organizzativa, valorizza le sedi regionali e i centri di produzione di Roma, Milano, Napoli e Torino, anche per salvaguardare l'informazione e l'approfondimento culturale nelle realta' locali. |
| Art. 7. Industria dell'audiovisivo
1. La Rai valorizza le capacita' produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo e la crescita del sistema di produzioni audiovisive indipendenti, italiane ed europee, promuovendone l'efficienza e il pluralismo, nonche' la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali. 2. La Rai, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VII del TUSMAR e coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) della Convenzione, assicura inoltre un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, anche con riferimento alla produzione di documentari e di film di animazione, mediante l'acquisizione o la co-produzione, nel quadro di procedure trasparenti, di prodotti di alta qualita', realizzati da o con imprese anche indipendenti che abbiano stabile rappresentanza in Italia, per una loro valorizzazione nei mercati esteri. 3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Rai si impegna a: a) realizzare i prodotti audiovisivi di nazionalita' italiana entro i confini nazionali, salvo esigenze di carattere artistico; b) promuovere progetti di co-produzione internazionale, che valorizzino il prodotto nazionale e ne agevolino la commercializzazione all'estero, e di produzione documentaristica, anche al fine di rafforzare l'immagine, il patrimonio artistico e culturale e la ricchezza paesaggistica del Paese; c) assicurare un presidio aziendale dedicato allo sviluppo del genere documentario e al coordinamento dei relativi investimenti. |
| Art. 8. Minori
1. La Rai si impegna ad improntare l'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, al rispetto delle norme europee e nazionali a tutela dei minori, tenendo conto in particolare delle sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva, coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera i) e dall'art. 10 della Convenzione. 2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la Rai si impegna affinche' l'offerta dedicata ai minori: a) proponga valori positivi umani e civili, fondati sul rispetto della dignita' della persona; b) metta a disposizione delle nuove generazioni strumenti innovativi che aiutino a comprendere il valore e i benefici dell'appartenenza alla comunita'; c) promuova modelli di riferimento, femminili e maschili, paritari e non stereotipati, mediante contenuti che educhino al rispetto della diversita' di genere e al contrasto della violenza; d) si caratterizzi per una cura prioritaria per il linguaggio, con riferimento a un uso appropriato della lingua italiana, all'apprendimento dell'inglese e di altre lingue, e all'alfabetizzazione digitale, con un'azione di educazione positiva al web; e) favorisca la cultura della legalita', la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza, in particolare contro le donne, e di «bullismo» e cyber bullismo, aiutando a riconoscere i segnali da cui tali fenomeni possono originare; f) accresca le capacita' critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso dei media e di Internet, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattivita' e offra percio' programmi dedicati alla promozione di competenze rispetto alla gestione del proprio «profilo» sui diversi social media, anche in relazione al tema della tutela della privacy e delle informazioni personali e con l'obiettivo di sviluppare una cultura di contrasto al cyber bullismo; g) favorisca la partecipazione dei minori, con una particolare attenzione dedicata ai loro problemi e alle loro esigenze, nonche' le iniziative loro rivolte sul territorio; h) sviluppi nelle nuove generazioni la conoscenza e il senso di appartenenza all'Unione europea. 3. Nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 23, dedicata a una visione familiare, la Rai e' tenuta a realizzare programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o indurre a una fuorviante percezione dell'immagine femminile. La Rai si impegna anche ad adottare idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni, non comporti un danno delle esigenze e della sensibilita' dell'infanzia e dell'adolescenza. 4. La Rai e' tenuta a dedicare appositi spazi e programmi volti ad informare tanto i minori, quanto coloro che ne abbiano la responsabilita' anche nell'ambito familiare, sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali da parte dei minori stessi. 5. La Rai, attraverso il proprio sistema di segnaletica della programmazione, evidenzia, con riferimento a film, fiction e intrattenimento, i programmi adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, la Rai applica sistemi di chiara riconoscibilita' visiva per tutta la durata dei relativi programmi. |
| Art. 9. Parita' di genere
1. La Rai assicura nell'ambito dell'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, la piu' completa e plurale rappresentazione dei ruoli che le donne svolgono nella societa', nonche' la realizzazione di contenuti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza in qualsiasi forma nei confronti delle donne. 2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Rai si impegna a: a) promuovere la formazione tra i propri dipendenti, operatori e collaboratori esterni, affinche' in tutte le trasmissioni siano utilizzati un linguaggio e delle immagini rispettosi, non discriminatori e non stereotipati nei confronti delle donne; b) non trasmettere messaggi pubblicitari discriminatori o che alimentino stereotipi di genere; c) realizzare il monitoraggio e il relativo resoconto annuale, che consenta di verificare il rispetto della parita' di genere nella programmazione complessiva. Il resoconto annuale e' pubblicato nel sito internet dell'azienda ed e' trasmesso al Ministero, all'Autorita', alla Commissione, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente. |
| Art. 10. Offerta dedicata alle persone con disabilita'
1. La Rai e' tenuta ad assicurare l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di disabilita' sensoriali in attuazione dell'art. 32, comma 6, del TUSMAR e dell'art. 30, comma 1, lettera b), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18. 2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Rai e' tenuta a dedicare particolare attenzione alla promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili e per il superamento dell'handicap. |
| Art. 11. Informazione sulle istituzioni
1. La Rai e' tenuta ad assicurare, anche sui canali generalisti, la valorizzazione della comunicazione concernente le istituzioni e si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali e sull'Unione europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle Istituzioni e della partecipazione alla vita politica. 2. La Rai, altresi', e' tenuta ad assicurare la trasmissione delle iniziative della Presidenza della Repubblica, nel rispetto della convenzione in essere. 3. La Rai e' tenuta ad assicurare la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita' sociale o di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. La Rai e' tenuta a garantire l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento ed in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta. 5. La Rai su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri o della Presidenza della Repubblica si impegna a svolgere il ruolo di Host Broadcaster per eventi istituzionali di rilievo internazionale organizzati dall'Italia. |
| Art. 12. Offerta per l'estero e in lingua inglese
1. La Rai, coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f) della Convenzione, e' tenuta a garantire la produzione, la distribuzione e la trasmissione di contenuti audiovisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiana attraverso l'utilizzazione e la diffusione delle piu' significative produzioni audiovisive nazionali, nonche' di programmi specifici. 2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Rai e' tenuta a definire un'offerta in grado di rappresentare la complessiva realta' del Paese anche sotto il profilo economico, le dinamiche di sviluppo e le diverse prospettive culturali, istituzionali, imprenditoriali e sociali nella loro interezza, nonche' a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, l'ambiente, il paesaggio e l'arte, di carattere sia nazionale sia regionale anche a un piu' vasto pubblico internazionale. 3. La Rai e' tenuta a sviluppare uno specifico canale in lingua inglese di carattere informativo, di promozione dei valori e della cultura italiana, anche mediante la produzione di programmi originali e opere realizzate appositamente per un pubblico straniero, nonche' volto alla diffusione dei prodotti rappresentativi delle eccellenze del sistema produttivo italiano e di opere cinematografiche, documentaristiche e televisive selezionate per valorizzare l'identita' del Paese. 4. La Rai si impegna a tener conto dei seguenti tre possibili ambiti di intervento: a) realizzazione di una guida informativa per le persone straniere interessate all'Italia; b) valorizzazione dei rapporti tra l'Italia e i cittadini italiani residenti all'estero; c) insegnamento della lingua inglese. 5. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere conseguiti anche con apposite convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, o con altre amministrazioni competenti. |
| Art. 13. Servizi di pubblica utilita'
1. La Rai e' tenuta a garantire la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilita'. 2. La Rai assicura spazi alla diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilita', con particolare riferimento alle reti di viabilita' e di trasporto, a quelle di erogazione e distribuzione dell'energia, dell'acqua, delle telecomunicazioni e comunque ad avvenimenti di rilevante interesse per la popolazione. 3. La Rai e' tenuta ad assicurare la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane nel corso di programmi sulle reti nazionali. |
| Art. 14. Audiovideoteche
1. La Rai e' tenuta a garantire la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici, radiofonici e televisivi, quale patrimonio essenziale per un efficace sviluppo della complessiva missione di servizio pubblico, secondo il piano di cui al successivo art. 25, comma 1, lettera u), punto iv). 2. La Rai si impegna a proseguire e rafforzare il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo, comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie piu' avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione delle audiovideoteche nel processo produttivo digitale, al fine di promuovere la conservazione della memoria audiovisiva del Paese. 3. L'archivio storico radiotelevisivo, gia' aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovra' essere reso ulteriormente disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sara' realizzato attraverso specifiche convenzioni con universita', scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese. |
| Art. 15. Infrastrutture, impianti e diffusione
1. La Rai e' tenuta a operare, anche tramite la propria partecipata Rai Way, all'avanguardia nella sperimentazione e nell'uso delle nuove tecnologie, sulla base dell'evoluzione della normativa nazionale, europea e internazionale, nonche' ad assicurare un uso ottimale delle risorse frequenziali messe a disposizione dallo Stato affinche' gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione siano realizzati a regola d'arte, con l'adozione di ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico. 2. In coerenza con l'obiettivo di conseguire una gestione efficiente dello spettro ed in linea con la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2017/899, del 17 maggio 2017 la Rai si impegna a rispettare le scadenze della tabella di marcia nazionale per la liberazione della banda 700MHz, tramite l'ammodernamento ed estensione delle reti e le modifiche frequenziali necessarie, stabilite dal Ministero, sia per il necessario periodo transitorio dal 2020 al 2021, sia per il completamento delle operazioni volte alla liberazione della banda 700MHz entro il termine del 30 giugno 2022, nonche' secondo il Master Plan delle attivita' che il Ministero stesso prevede per ciascuna delle aree tecniche in cui e' ripartito il territorio nazionale. Il Ministero, nel contesto della pianificazione nazionale delle frequenze definita dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito «Autorita'»), assegna alla concessionaria diritti d'uso di risorse frequenziali coerenti per numero e caratteristiche con le finalita' del presente Contratto. L'assegnazione delle frequenze in ciascuna area tecnica precede lo switch off delle frequenze in banda 700 MHz per un periodo sufficiente alla progettazione e alla realizzazione delle reti. 3. In funzione della propria strategia editoriale, la Rai utilizza la capacita' trasmissiva assegnata in modo adeguato alla distribuzione della propria offerta televisiva con elevata qualita' dell'immagine e del suono, allo sviluppo dell'alta definizione e all'assolvimento dei propri compiti di sperimentazione ed innovazione. A tal fine, previa assegnazione delle necessarie frequenze, e' tenuta a realizzare: a) una rete nazionale per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale ad articolazione regionale, in banda III (VHF) secondo le frequenze coordinate ai sensi dell'accordo di Ginevra 2006 (GE06) pianificate dall'Autorita' ed assegnate dal Ministero, in modalita' MFN (Multi Frequency Network) o k-SFN (Single Frequency Network) con copertura in ciascuna area tecnica al momento dello switch off non inferiore a quella precedentemente assicurata dagli impianti eserciti per la rete del multiplex regionale per la trasmissione di programmi in ambito locale. La rete cosi' realizzata sara' messa a disposizione di fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, riservando il 20 per cento di capacita' trasmissiva alla diffusione dei programmi di servizio pubblico contenenti l'informazione a livello regionale. In via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2022, la concessionaria puo' utilizzare fino al 40 per cento della capacita' trasmissiva del multiplex per la trasmissione di programmi di servizio pubblico; b) le ulteriori reti nazionali in modalita' SFN assegnate dal Ministero nel contesto della pianificazione delle frequenze definita dall'Autorita', con copertura nel momento dello switch off delle reti nazionali non inferiore al 95% della popolazione nazionale. 4. Ai fini della copertura degli investimenti necessari per la realizzazione delle reti di cui al comma 3, il Ministero destina alla Rai risorse finanziarie, definite nell'entita' e nelle modalita' di erogazione da apposita previsione normativa. La Rai, inoltre, puo' utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti mobili di comunicazione di cui all'art. 18, senza che tale utilizzo comporti il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello di concessione. 5. La Rai, a richiesta del Ministero, attraverso la partecipazione ad apposite sedi di confronto, fornira' assistenza tecnica in ordine alle verifiche o accertamenti sul territorio, anche mediante la propria partecipata Rai Way, relativi all'utilizzo della capacita' trasmissiva e alla sua pianificazione. 6. La Rai monitora costantemente la qualita' del servizio ed esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire elevati standard qualitativi; assicura un costante rapporto con l'utenza per raccogliere segnalazioni di problematiche di ricezione; collabora con istituti di ricerca e partecipa ai tavoli istituiti dai Co.Re.Com. per approfondire le tematiche locali; assicura una idonea informazione per la migliore fruizione dei servizi. |
| Art. 16. Autorizzazione all'esercizio degli impianti
1. La Rai, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di cui all'allegato 1. 2. Per ciascuna area tecnica e coerentemente con la tempistica di cui all'art. 15, comma 2, la Rai presenta preventivamente al Ministero la lista degli impianti costituenti le reti da esercire conformemente alle nuove assegnazioni appartenenti alle seguenti categorie: a) impianti che non abbiano variazioni tecniche o frequenziali rispetto all'allegato 1; b) impianti aggiuntivi o con diverse caratteristiche tecniche o frequenziali rispetto all'allegato 1, necessari per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 15, comma 3. 3. Per ciascuna area tecnica, il Master Plan delle attivita' di cui all'art. 15, comma 2, individua gli impianti di cui al comma 2. Gli impianti di cui al comma 2, lettera a) sono automaticamente autorizzati; per gli impianti di cui alla lettera b) entro trenta giorni dallo switch off si intende concessa autorizzazione provvisoria all'esercizio, salvo diversa comunicazione del Ministero. 4. Per ogni realizzazione o modifica di impianti di radiodiffusione, la Rai presenta uno specifico piano esecutivo, contenente i seguenti elementi: caratteristiche radioelettriche, area di servizio, destinazione delle opere, natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento, rilascia un'autorizzazione sperimentale all'esercizio dell'impianto. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilita' radioelettrica dell'impianto con quelli delle emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, e' di sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'attivazione dell'impianto da parte della Rai. Se l'impianto non viene attivato entro i sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione, la Rai ne comunica le ragioni al Ministero per le determinazioni di competenza. Dopo un periodo di sei mesi dall'avvenuta comunicazione dell'attivazione dell'impianto sperimentale, senza che siano intervenuti rilievi da parte dell'Amministrazione, l'autorizzazione si intende definitiva. 5. Laddove emerga un interesse allo sviluppo o al miglioramento delle reti di radiodiffusione, la Rai potra' stipulare convenzioni o contratti con gli enti locali, secondo criteri di economicita' degli investimenti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana e alla tutela del paesaggio. |
| Art. 17.
Informazione al pubblico in relazione al rilascio della banda 700MHz
1. La Rai garantisce l'informazione al pubblico in ciascuna area tecnica nel corso dell'attuazione della tabella di marcia nazionale per la liberazione della banda 700MHz, utilizzando le emissioni televisive e radiofoniche e il web. Tale informazione dovra' essere fornita senza interruzioni fino a quando le attivita' non saranno ultimate in tutto il territorio nazionale. 2. La Rai informa i soggetti residenti nelle zone di volta in volta interessate dalle attivita' fornendo ogni opportuna conoscenza sulle modalita' del processo in atto e sugli eventuali disservizi, anche momentanei, ed e' tenuta ad attivare servizi gratuiti di call center e di numero verde al fine di dare riscontro alle richieste dei medesimi. 3. La Rai si impegna a rendere pubbliche le informazioni sugli accordi stipulati tra le associazioni degli operatori di rete e i produttori di apparati al fine di garantire adeguati livelli qualitativi. 4. La Rai si impegna a sviluppare, direttamente o attraverso le piu' opportune forme di cooperazione, associazione o intesa, anche attraverso partecipazione a societa' o consorzi, i servizi piu' utili al buon funzionamento della televisione digitale terrestre. |
| Art. 18. Impiego dei collegamenti mobili
1. La Rai, per proprie esigenze - previa comunicazione al Ministero - o per conto di terzi previamente autorizzati dal Ministero esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori, nonche' per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. 2. La Rai, per proprie esigenze - previa comunicazione al Ministero - o per conto di terzi previamente autorizzati dal Ministero esercisce radio camere operanti nella banda dei 2 GHz. 3. Nell'espletamento dei servizi di cui ai commi 1 e 2, la Rai potra' utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale. 4. La Rai - previa comunicazione al Ministero - ai fini della produzione e distribuzione dei propri servizi sul territorio, utilizza collegamenti mobili nelle bande in cui essi sono allocati, con particolare riguardo alla banda dei 6 GHz. 5. La Rai per l'impiego delle frequenze necessarie ai collegamenti mobili di cui al presente articolo e' tenuta ad utilizzare le apparecchiature e la canalizzazione previste dalla normativa vigente. |
| Art. 19. Neutralita' tecnologica
1. Con riferimento alla diffusione della programmazione televisiva, la Rai e' tenuta ad assicurare che nella fase di attuazione della tabella di marcia nazionale per la liberazione della banda 700MHz, l'intera programmazione gia' irradiata sulle attuali reti terrestri sia visibile su tutte le piattaforme tecnologiche; a tal fine, fatti salvi i diritti dei terzi, assicura la diffusione attraverso almeno una piattaforma distributiva di ogni piattaforma tecnologica salvo quanto previsto al successivo comma 2. 2. Nel rispetto dei principi di universalita' del servizio pubblico e nel bilanciamento tra gli interessi degli utenti e i diritti negoziali dell'impresa, la Rai dovra' consentire, previ accordi equi e non discriminatori, la trasmissione simultanea dei suoi canali sulle diverse piattaforme distributive televisive, a condizione che sia rispettata l'integrita' dei marchi, dei prodotti e delle comunicazioni commerciali, fatti salvi i diritti dei terzi. In caso di ritardo o controversia nella conclusione degli accordi, ciascuno dei soggetti interessati puo' richiedere all'Autorita' di verificare e stabilire, in base a criteri oggettivi quali l'ammontare del corrispettivo economico e la durata dell'accordo, le condizioni necessarie per la conclusione degli stessi. 3. La Rai e' tenuta a perseguire la qualita' tecnica audiovisiva e l'innovazione per la diffusione della propria offerta, valorizzando su ciascuna piattaforma tecnologica le specifiche potenzialita' di evoluzione degli standard tecnici. 4. Al fine di assicurare una copertura integrale della popolazione, con tutte le possibilita' offerte dalle varie piattaforme distributive, la Rai e' tenuta ad adottare le piu' idonee modalita' di criptaggio al fine di garantire in forma gratuita l'accesso all'intera programmazione trasmessa in simulcast via satellite, fatti salvi i diritti dei terzi. 5. La Rai, in conformita' a quanto previsto nei commi precedenti in merito alla piattaforma tecnologica satellitare, utilizza la piattaforma gratuita Tivusat e, con riguardo a quelle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre a seguito dell'attuazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze, fornisce una smart card della stessa piattaforma, agli utenti che siano titolati a farne richiesta da un ente certificatore terzo indicato dal Ministero. |
| Art. 20. Gestione economico-finanziaria
1. Il costo delle attivita' derivanti dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e' coperto a norma dell'art. 13, comma 1, della Convenzione al fine di assicurare l'equilibrato assetto economico della gestione in relazione agli obblighi posti dalla normativa e dal presente Contratto. E' fatto salvo quanto previsto da contratti e convenzioni stipulate ai sensi della vigente normativa. 2. La Rai e' tenuta, altresi', ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza, la Rai si impegna a potenziare, secondo criteri di economicita', la capacita' dei propri centri di produzione e persegue altresi' l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti, tenendo conto anche delle condizioni del mercato di riferimento. 3. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla Rai, saranno attribuite alla Rai e comunicate dall'Amministrazione finanziaria con apposite informative mensili in relazione all'avanzamento delle riscossioni effettuate dallo Stato e corrisposte in tre quote di cui la prima, da erogare nei mesi di gennaio, maggio e settembre di ciascun anno, pari rispettivamente al 40 per cento, 30 per cento e 30 per cento delle previsioni di competenza iscritte sul pertinente capitolo di spesa relativo alle somme spettanti alla Rai a carico del Bilancio dello Stato, adeguato in corso d'anno alle effettive riscossioni affluite sul capitolo di entrata. Il conguaglio commisurato alle somme effettivamente riscosse sara' corrisposto con il provvedimento di assestamento dell'esercizio successivo a quello di competenza di tali introiti. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze provvedera' ad emettere appositi ordini di pagare a favore della Rai, affinche' le rimanenti quote siano accreditate entro la fine del mese di previsto pagamento. |
| Art. 21. Contabilita' separata
1. E' fatto divieto alla Rai di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attivita' non inerenti al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del TUSMAR. 2. In conformita' a quanto stabilito dall'art. 47, commi 1 e 2, del TUSMAR, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, e coerentemente a quanto previsto dall'art. 14 della Convenzione, la Rai predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilita' separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale rispetto ai ricavi delle attivita' svolte in regime di concorrenza, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilita' applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilita' analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. 3. La contabilita' separata di cui al comma 2 e' soggetta a controllo da parte di una societa' di revisione, nominata dalla Rai e scelta dall'Autorita' tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai sensi dell'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52». All'attivita' della societa' di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV, del capo II, del titolo III, della parte IV del citato testo unico. |
| Art. 22. Commissione paritetica
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' istituita, presso il Ministero, un'apposita commissione paritetica composta, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai, con l'obiettivo di definire: a) le piu' efficaci modalita' operative di applicazione e di sviluppo delle attivita' e degli obblighi previsti nel presente Contratto in coerenza con l'evoluzione dello scenario di riferimento; b) gli opportuni interventi volti a risolvere le difficolta' di applicazione e di interpretazione eventualmente emergenti. 2. Le rispettive componenti della commissione potranno di volta in volta definire le eventuali integrazioni di apporto alla commissione in funzione degli argomenti trattati e delle questioni di carattere interpretativo e applicativo del presente Contratto. 3. Entro trenta giorni dalla costituzione, la commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento. La segreteria tecnico-organizzativa della commissione sara' curata dal Ministero. 4. La Commissione, nella salvaguardia dei principi di riservatezza della gestione, stabilisce i documenti dalla stessa elaborati che possono essere resi pubblici sul sito internet della Rai. |
| Art. 23. Comitato di confronto
1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale e' istituito, per la durata del Contratto stesso, un Comitato, quale sede permanente di confronto fra il Ministero e la Rai che, con carattere consultivo, esprime pareri e avanza proposte in ordine alla programmazione sociale e alle iniziative assunte dalla Rai ai sensi dell'art. 10 del presente Contratto. 2. Il Comitato e' composto da dodici membri, nel rispetto dell'equilibrio di genere, di cui sei nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di commissioni, consulte e organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'art. 10, e sei nominati dalla Rai. 3. Il Comitato e' coordinato pariteticamente da un rappresentante del Ministero e da uno della Rai e si avvale, per il suo funzionamento, di personale, mezzi e servizi messi a disposizione dalla Rai. Il Comitato, entro tre mesi dalla sua costituzione, approva un regolamento di funzionamento. I coordinatori sovrintendono alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori del Comitato, coordinano i lavori delle sessioni e rappresentato il Comitato nei rapporti con Istituzioni, Enti e Associazioni. |
| Art. 24. Gestione e sviluppo delle risorse umane
1. La Rai, nell'ambito di una gestione trasparente delle risorse umane, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, si impegna a definire un apposito piano volto a: i) valorizzare il merito e la capacita' professionale di tutto il personale dell'azienda; ii) perseguire l'obiettivo di stabilizzare il personale con contratti a tempo determinato o di collaborazione continuativa; iii) assicurare l'effettiva attuazione del Codice Etico aziendale in materia di tutela della dignita', della riservatezza e della salute dei lavoratori. 2. La Rai cura la formazione permanente di tutto il personale e presta particolare attenzione al reclutamento e alla formazione dei giovani, che si impegna a valorizzare anche attraverso specifici progetti per ciascuna professionalita'. 3. La Rai si impegna a ricorrere prioritariamente, ai fini dell'eventuale assunzione di professionalita' giornalistiche, alle graduatorie dei concorsi giornalistici indetti con avviso di selezione del 2 agosto 2013 e con bando del 24 febbraio 2014 nei limiti della loro validita' e della idoneita' dei candidati. 4. La Rai si impegna a verificare che a tecnici, operatori e a qualsiasi altro collaboratore esterno impiegato nelle produzioni aziendali e nella realizzazione di programmi televisivi in esecuzione di contratti di appalto siano applicate le disposizioni previste dalle vigenti normative e dai relativi contratti di categoria. |
| Art. 25. Obblighi specifici
1. Ai fini dell'attuazione della missione di servizio pubblico la Rai e' tenuta ad assolvere i seguenti obblighi specifici: a) Offerta televisiva. La Rai e' tenuta a riservare ai generi di cui all'art. 3, comma 2, non meno del 70 per cento della programmazione annuale delle reti generaliste (80 per cento di quella della terza rete) nella fascia oraria tra le ore 6,00 e le ore 24,00. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva delle reti tematiche. La programmazione, nel rispetto degli orari di trasmissione, deve essere diffusa in modo equilibrato in tutti i periodi dell'anno, in tutte le fasce orarie (compresa quella di prime time); b) Offerta radiofonica. La Rai e' tenuta a riservare ai generi di cui all'art. 4, comma 2, non meno del 70 per cento dell'offerta annuale di programmazione dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due e non meno del 90 per cento di Radio Tre. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva dei canali tematici; c) Offerta multimediale. La Rai e' tenuta a: i) fornire almeno il 90% della propria offerta televisiva e radiofonica lineare in streaming; ii) sviluppare prodotti con contenuti innovativi in tutti i generi della programmazione; iii) accrescere progressivamente l'offerta di prodotti provenienti dalle teche; iv) realizzare in funzione crossmediale prodotti specifici volti alla valorizzazione della radio; v) accrescere progressivamente l'offerta di prodotti e format appositamente realizzati per una fruizione sulla piattaforma IP; d) Offerta dedicata. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) della Convenzione, la Rai e' tenuta a garantire un numero adeguato di ore di diffusione - come definito dall'Autorita' - di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, ivi compresa l'educazione civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale, alla formazione, alla promozione culturale, sociale e della famiglia, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, nonche' allo sport e all'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 in materia di sviluppo sostenibile. La diffusione degli stessi contenuti audiovisivi dovra' essere realizzata in modo proporzionato in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutte le piattaforme distributive non a pagamento di prodotti audiovisivi; e) Informazione. La Rai e' tenuta a: i) presentare alla Commissione, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un piano di riorganizzazione che puo' prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalistiche nonche' la riprogettazione e il rafforzamento dell'offerta informativa sul web; ii) riservare un canale televisivo tematico al genere di cui all'art. 3, comma 2, lettera a); iii) attivare strumenti finalizzati a contrastare la diffusione di fake news e prevedere in proposito: l'istituzione di un osservatorio interno permanente; lo sviluppo di specifici prodotti di natura educativa e didattica; la realizzazione di iniziative di promozione riguardo ai rischi derivanti dalla diffusione di notizie false; iv) sensibilizzare i conduttori dei programmi e i propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso specifiche azioni formative, ad attenersi scrupolosamente nella loro attivita' ai principi del fact checking, adottando le migliori best practice di settore; v) valorizzare e promuovere la propria tradizione giornalistica d'inchiesta; f) Industria dell'audiovisivo. La Rai e' tenuta a: i) rispettare le disposizioni in materia di promozione (programmazione e investimento) delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, come stabilite dalla normativa vigente; ii) pubblicare sul proprio sito Internet un documento informativo con gli obiettivi editoriali, unitamente alle caratteristiche di prodotto ritenute essenziali e che contenga almeno: le modalita' di presentazione dei progetti da parte dei produttori e le tempistiche che si impegna a rispettare per consentire a questi ultimi di conoscere, entro tempi certi e ragionevoli, se Rai e' interessata (o non e' interessata) ai progetti stessi; le modalita' di redazione dei budget di produzione, la loro composizione interna e le tempistiche relative alla loro presentazione; le procedure di certificazione che intende adottare al fine di rendere i costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna opera audiovisiva del tutto trasparenti e certi; le tempistiche di pagamento che si obbliga a seguire, conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; g) Minori: La Rai e' tenuta a realizzare: i) un canale tematico dedicato ai bambini e alle bambine che: favorisca piu' forme di comunicazione, con tecniche e stili diversi, allo scopo di accrescerne le sensibilita'; sia privo di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma; ii) un canale tematico dedicato ai ragazzi e alle ragazze che: sia aperto a tutti i generi e in collegamento con l'offerta online e social, con una particolare attenzione all'inclusione e ai portatori di disabilita', per quanto riguarda sia i contenuti sia le modalita' di fruizione; li aiuti a crescere come cittadini consapevoli, sviluppando un approccio critico, promuovendo la fiducia in se stessi, nelle proprie capacita' e nella famiglia, respingendo stereotipi e rifiutando bullismo e violenza; iii) un'adeguata promozione dell'offerta dei canali tematici di cui alla presente lettera g) nella propria offerta tra le ore 7,00 e le ore 23,00; iv) valutare la possibilita' di realizzare un portale on-line, privo di contenuti pubblicitari, dedicato esclusivamente all'offerta di canali e servizi per bambini e adolescenti. Per lo sviluppo e la produzione di contenuti e servizi digitali, la Rai potra' avvalersi del supporto e della collaborazione di altri partner; h) Persone con disabilita': la Rai - coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Convenzione - e' tenuta a: i) sottotitolare almeno l'85% della programmazione delle reti generaliste tra le ore 6 e le ore 24, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, ecc.) nonche' tutte le edizioni al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 nelle fasce orarie meridiana e serale, garantendo altresi' la massima qualita' della sottotitolazione; ii) estendere progressivamente la sottotitolazione e le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori; iii) tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3, assicurando la copertura di tutte le fasce orarie; iv) assicurare, entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, l'accesso attraverso le audiodescrizioni delle persone con disabilita' visiva ad almeno i tre quarti dei film, delle fiction e dei prodotti audiovisivi di prima serata e ad avviare forme di sperimentazione per favorire l'accesso dei medesimi all'offerta degli altri generi predeterminati; v) estendere progressivamente la fruibilita' dell'informazione regionale; vi) assicurare l'accesso delle persone con disabilita' e con ridotte capacita' sensoriali e cognitive all'offerta multimediale, ai contenuti del sito Rai, del portale Raiplay e dell'applicazione multimediale di Radio Rai, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni che operano a favore delle persone con disabilita'; vii) predisporre un piano di intervento per sviluppare sistemi idonei a favorire la fruizione di programmi radiotelevisivi da parte di persone con deficit sensoriali; viii) attivare strumenti idonei per la raccolta di segnalazioni relative al cattivo funzionamento dei servizi di sottotitolazione e audiodescrizione, ai fini della tempestiva risoluzione dei problemi segnalati; i) Istituzioni: la Rai e' tenuta a presentare al Ministero e alla Commissione, per le determinazioni di competenza, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto di canale tematico dedicato alla comunicazione concernente le Istituzioni secondo i seguenti criteri: i) illustrare le tematiche con linguaggio accessibile a tutti; ii) promuovere il valore dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; iii) diffondere la conoscenza dei ruoli e delle attivita' delle Istituzioni italiane ed europee; j) Diffusione: la Rai dovra': i) presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dall'approvazione del Master Plan di cui all'art. 14, comma 2, un progetto operativo finalizzato alla diffusione di tutti i contenuti audiovisivi di pubblico servizio assicurando la ricevibilita' gratuita del segnale al 100% della popolazione via etere o, quando non possibile, via cavo e via satellite, coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a) della Convenzione. In caso di necessita' di una scheda di decrittazione, la Rai e' tenuta a fornirla all'utente senza costi aggiuntivi. Il progetto dovra' essere sviluppato in coordinamento con le autorita' competenti , tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori: il piano di liberazione della Banda 700; le prospettive di evoluzione tecnologica; la necessita' di perseguire logiche l'efficienza; il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze e relativi piani attuativi; ii) assicurare un grado di qualita' del servizio, per quanto riguarda il servizio digitale terrestre corrispondente ad una «location probability» pari al 90 per cento (Atti Finali RRC GE06 UIT-R) e per quanto riguarda il servizio analogico radiofonico terrestre, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore al grado 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni - Radiocomunicazioni); k) Minoranze linguistiche: la Rai - in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della Convenzione - e' tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonche' di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua sarda per la regione autonoma Sardegna, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua friulana e slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono rinnovate entro tre mesi le convenzioni attualmente in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Rai, come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche ed integrazioni. La Rai e' tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto operativo concordato con le regioni interessate ai fini della stipulazione delle relative convenzioni, fatte salve le convenzioni di cui al secondo periodo, per assicurare l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, piu' in particolare, dei seguenti criteri: i) differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza; ii) necessita' di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza; iii) caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con riguardo ai target da conseguire; l) Bilancio sociale: la Rai e' tenuta a presentare al Ministero, alla Commissione e all'Autorita', entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un bilancio sociale, che dia anche conto delle attivita' svolte in ambito socio-culturale, con particolare riguardo al rispetto del pluralismo informativo e politico, alla tutela dei minori e dei diritti delle minoranze, alla rappresentazione dell'immagine femminile e alla promozione della cultura nazionale. Il bilancio sociale da' altresi' conto dei risultati di indagini demoscopiche sulla qualita' dell'offerta proposta cosi' come percepita dall'utenza e della corporate reputation della Rai; m) Ricerca e sperimentazione: la Rai e' tenuta a promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese attraverso il presidio dell'attivita' degli enti di standardizzazione e attraverso le seguenti azioni: i) sperimentare la diffusione di contenuti mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive su canali terrestri, satellitari e sulla banda larga fissa e mobile e di nuove piattaforme interattive nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e non discriminazione, nonche' delle norme in materia di accesso alla capacita' trasmissiva in digitale terrestre, previa assegnazione delle necessarie risorse frequenziali; ii) sperimentare i nuovi sistemi di codifica, produzione e archiviazione audio e video basati anche su protocolli IP e le tecniche evolute di analisi e arricchimento del prodotto audiovisivo; iii) valorizzare il mezzo radiofonico anche tramite la tecnologia DAB+ e le nuove tecnologie multipiattaforma; n) Monitoraggio della qualita'. La Rai e' tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio del gradimento e della qualita' percepita circa la programmazione, tenendo conto anche delle esperienze piu' avanzate di rilevazione a livello europeo e internazionale. Tale sistema deve fornire elementi di valutazione per lo sviluppo di un'offerta che, coniugando gradimento, qualita' percepita e audience, corrisponda alle domande e alle aspettative del pubblico. Il sistema e' costituito da due distinti strumenti di rilevazione continuativa: i) un monitoraggio e un'analisi del gradimento e della qualita' percepita della programmazione, con l'obiettivo di ottenere dati relativi sia all'intera offerta Rai, sia ai singoli programmi; ii) un monitoraggio della corporate reputation intesa come: la capacita' della Rai di assolvere alla missione di servizio pubblico con un'offerta declinata sulle diverse piattaforme; il rispetto dei criteri fondamentali dell'immagine del servizio pubblico, come definiti dall'European Broadcasting Union; la notorieta' e il giudizio sull'offerta della Rai; la valutazione comparativa con altre media company confrontabili; la misurazione della qualita' e della soddisfazione del pubblico; o) Coesione sociale: la Rai e' tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della programmazione che sia in grado di misurare l'efficacia dell'offerta complessiva in relazione agli obiettivi di coesione sociale di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), anche attraverso l'elaborazione di specifici dati di ascolto; p) Dignita' della persona: la Rai e' tenuta a: i) sensibilizzare i conduttori, nonche' i propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso specifiche azioni formative, ad attenersi scrupolosamente nella loro attivita' al rispetto dell'integrita' e della dignita' della persona e al principio di non discriminazione; ii) realizzare un monitoraggio che consenta di verificare la rappresentazione non stereotipata del ruolo della donna e della figura femminile nei diversi ambiti della societa'; q) Parita' di genere: la Rai e' tenuta a: i) promuovere, nella programmazione, il valore dei principi di non discriminazione e della parita' tra gli uomini e le donne, assicurandone un costante monitoraggio, anche in forma indipendente; ii) individuare al proprio interno una struttura responsabile degli adempimenti di cui alla presente lettera; iii) informare annualmente la Commissione sugli esiti dell'attivita' di monitoraggio; r) Separazione contabile: la Rai e' tenuta a presentare all'Autorita', per le determinazioni di competenza, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto operativo finalizzato ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21; s) Pubblicita'. La Rai, coerentemente con le previsioni della Convenzione, e' tenuta a garantire: i) la trasmissione di messaggi pubblicitari nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 del TUSMAR; ii) l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo per favorire il contrasto alla ludopatia, fatte salve le iniziative promozionali delle lotterie a estrazione differita; iii) la conclusione dei contratti di diffusione pubblicitaria sulla base di principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, al fine di garantire un corretto assetto di mercato. Le competenti autorita' di settore, anche sulla base dei dati forniti dalla Rai relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti applicati rispetto ai listini di vendita, verificano annualmente il rispetto dei suddetti principi; iv) l'assenza di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma nei canali tematici per bambini; t) Estero: la Rai e' tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto complessivo per la realizzazione dei canali dedicati alle offerte di cui all'art. 12 e un piano strategico per il coordinamento dell'offerta internazionale; u) Piano industriale: la Rai e' tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un piano industriale di durata triennale che, sulla base della definizione di adeguate risorse, rese disponibili dalle quote di canone destinate al servizio pubblico, per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente Contratto, preveda - in coerenza con le previsioni della Convenzione - interventi finalizzati a conseguire: i) obiettivi di efficientamento e razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttivita' aziendale anche al fine di recuperare risorse da destinare al finanziamento dei progetti di cui al successivo punto iv); ii) la definizione di un coerente modello organizzativo che preveda anche l'istituzione di uno specifico ufficio studi incaricato di realizzare studi e indagini inerenti l'attivita' dei media di servizio pubblico; iii) un processo di riorganizzazione e di rilancio della radiofonia; iv) l'individuazione di una road map per lo sviluppo dei progetti previsti dal presente Contratto, ivi compreso quello della digitalizzazione di cui all'art. 14 con evidenza dei necessari interventi di compatibilita' economica complessiva; v) Piano editoriale: la Rai e' tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di cui all'art. 13, comma 2, della Convenzione, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un piano editoriale che: i) sia coerente con la missione e gli obblighi del servizio pubblico; ii) possa prevedere la rimodulazione del numero dei canali non generalisti, l'eventuale rimodulazione della comunicazione commerciale nell'ambito dei medesimi canali nonche' ridefinizione della missione dei canali generalisti; iii) sviluppi un'offerta complessiva che, attraverso la varieta' dei generi e dei linguaggi, consenta di rispondere alle esigenze del pubblico nelle sue diverse articolazioni; iv) definisca una specifica quota di risorse per lo sviluppo di format originali; l'importo di tale quota deve essere non inferiore a 2 milioni di euro nel primo anno di applicazione del presente Contratto e di entita' progressivamente crescente negli anni successivi; w) Continuita' del servizio: la Rai e' tenuta a garantire la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, senza interruzioni o sospensioni, salvo comprovate cause di forza maggiore, fermo restando l'obbligo di effettuare le possibili operazioni di intervento. In caso di sciopero si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni; x) Digital e media literacy (educazione all'uso dei media): la Rai, anche attraverso accordi con istituzioni centrali e locali, con istituti di studio specializzati, con fondazioni e associazioni di promozione sociale, progetta e realizza specifici progetti di digital e media literacy con l'obiettivo di sensibilizzare, in particolare, gli studenti rispetto a un uso responsabile e critico dei media, con particolare attenzione alla televisione e al web. 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), punto i) si intendono: i) per ricavi complessivi annui: il gettito derivante dal canone destinato all'offerta radiotelevisiva, nonche' i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; ii) per investimenti: la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonche' quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti ai prodotti di cui alla medesima lettera f). 3. Nell'ambito della libera negoziazione tra i contraenti e tenuto conto della specificita' di ogni prodotto audiovisivo, delle relative possibilita' di sfruttamento e, in generale, dell'evoluzione del mercato di riferimento, la Rai, nella definizione di durata e ambito dei diritti di sfruttamento radiofonico, televisivo e multimediale - ferme restando le prescrizioni della delibera dell'Autorita' 30/11/CSP - rispettera' principi di equita' e non discriminazione, secondo quanto potra' essere stabilito in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. In particolare, nella definizione di durata e ambito dei diritti spettanti ai produttori audiovisivi ai sensi della normativa regolamentare, la Rai garantira' criteri di proporzionalita' rispetto all'apporto finanziario degli stessi alle fasi di sviluppo e realizzazione della singola opera audiovisiva. La negoziazione dei diritti da parte della Rai avverra', inoltre, in modo tale da favorire l'accesso, da parte dei produttori, al cosiddetto «tax credit» del settore audiovisivo; a tal fine la valorizzazione economica complessiva, riportata nei relativi contratti, sara' il risultato dell'autonoma negoziazione di ciascun diritto. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, con apposito provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, e' istituita presso il Ministero un'apposita commissione paritetica composta da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai, incaricata di elaborare - in coerenza con le prescrizioni e i principi di cui al presente paragrafo - le linee guida operative che dovranno ispirare le intese con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. |
| Art. 26. Trasparenza
1. In attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 220, la Rai adotta il «Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale» che prevede la pubblicazione, sulla sezione Corporate Trasparenza del sito web aziendale, di dati e informazioni relative alla Rai, che si impegna a mantenere aggiornate secondo gli obblighi di legge. 2. La Rai e' tenuta a pubblicare sul proprio sito: a) il bilancio annuale e semestrale, della contabilita' separata, nonche' quello sociale di cui all'art. 25, comma 1, lettera l), del presente Contratto; b) il presente Contratto; c) lo Statuto sociale; d) il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001; e) il Codice etico; f) il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale ex legge n. 220/2015; g) il Piano di prevenzione della corruzione ex legge n. 190/2012; h) i risultati dei monitoraggi effettuati ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 1, lettere n), o), p) del presente Contratto. 3. La Rai e' tenuta a predisporre un apposito piano di comunicazione per stabilire un «filo-diretto» con gli utenti che preveda l'utilizzo delle diverse piattaforme a disposizione per un potenziamento delle possibilita' di interlocuzione diretta con i cittadini. 4. La Rai informa annualmente la Commissione sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione previsti nel presente Contratto. |
| Art. 27. Comunicazioni
1. La Rai e' tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorita' e alla Commissione, entro i tre mesi successivi alla chiusura di ciascun semestre, una dettagliata informativa sul rispetto degli obblighi di cui all'art. 25, comma 1, lettere a) e b) con l'inclusione dell'elenco dei programmi per i generi di cui all'art. 3, comma 2, e art. 4, comma 2. 2. La Rai informa annualmente la Commissione sulla realizzazione degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione indicati nel presente Contratto, sull'attuazione del piano editoriale e sulle altre materie oggetto della verifica di cui all'art. 13, comma 2, della Convenzione. 3. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la Rai e' tenuta a trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Autorita' ed alla Commissione una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, recante informazioni anche in merito: a) alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, radio, internet, ecc.); b) ai ricavi pubblicitari della Rai per mezzo e per tipologia; c) agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo. 4. La Rai e' tenuta, altresi', a trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla loro approvazione: a) i piani industriali (economici, finanziari, di investimento e strategici); b) le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio e della contabilita' separata; c) i bilanci infrannuali al 30 giugno. 5. La Rai e' tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorita' e alla Commissione, per ciascun esercizio, entro i successivi tre mesi alla chiusura di ciascun esercizio, una dettagliata informativa circa l'offerta dei contenuti pubblicati e del traffico medio giornaliero generato dall'utenza, con riferimento particolare agli utenti unici, ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla provenienza degli utenti. 6. La Rai fornisce al Ministero: a) con cadenza annuale, la necessaria documentazione con riferimento al monitoraggio della qualita' tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi, della qualita' di ricezione riferita ai livelli della scala di qualita' UIT-R e dell'andamento delle situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonche' i valori della disponibilita' del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualita' concordati con il Ministero; ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la Rai fornisce annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi; b) a consuntivo, con cadenza trimestrale ed a fini statistico-informativi e senza oneri aggiuntivi, con riferimento ai collegamenti mobili di cui all'art. 16, la Rai indichera' al Ministero la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento e la durata del servizio effettuato. |
| Art. 28. Vigilanza e controllo
1. Coerentemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della Convenzione, la vigilanza sugli obblighi del servizio pubblico derivanti alla Rai dalla concessione, dalle disposizioni normative vigenti, dal presente Contratto e dagli specifici contratti di servizio conclusi con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e' affidato all'Autorita' e al Ministero, secondo le rispettive competenze. 2. La Rai e' tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi e agli impianti di radiodiffusione al personale del Ministero incaricato dei controlli e dei collaudi degli impianti. |
| Art. 29. Deposito cauzionale e penali
1. A garanzia degli obblighi assunti, la Rai e' tenuta a costituire, alla data di dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, presso primari istituti bancari, un deposito cauzionale di un milione di euro in numerario o in titoli di Stato di pari valore nominale ovvero una fideiussione rilasciata da primario istituto bancario. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della Rai. 2. Coerentemente a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della Convenzione, in caso di intervenuta decadenza il Ministero dell'economia e delle finanze ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale di cui al presente comma. 3. Per gli inadempimenti agli obblighi assunti dalla Rai, che non comportino una penale piu' grave, il Ministero, dopo la debita contestazione alla Rai medesima, puo' applicare una penale, definita con provvedimento dell'Autorita' nei suoi minimi e massimi, per ciascuna infrazione riscontrata, in applicazione del principio di proporzionalita', in conformita' con quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della Convenzione. |
| Art. 30. Efficacia, adeguamento e scadenza
1. Gli effetti del presente Contratto, che ha durata quinquennale, decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del successivo Contratto, i rapporti tra la Rai e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente Contratto. 2. Il Ministero e la Rai si impegnano ad adeguare il presente Contratto alla normativa sopravvenuta. 3. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del Contratto, non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero. 4. Il Ministero e la Rai si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente Contratto.
Il Presidente: Maggioni Il direttore generale: Orfei |
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