Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2018 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 23 febbraio 2018 |
Inserimento del medicinale rituximab (originatore o biosimilare) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della neuromielite ottica. (Determina n. 330/2018). |
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IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; Visti i decreti del Ministro della salute, 17 novembre 2016 e 31 gennaio 2017, con cui il prof. Mario Giovanni Melazzini e' stato rispettivamente nominato e confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2000, n. 219 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2000, n. 232, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del richiamato decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536; Visto ancora il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001; Tenuto conto del parere adottato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta del 8, 9 e 10 novembre 2017 - Stralcio verbale n. 28, nel quale in considerazione della gravita' della malattia «neuromileite ottica» e dell'assenza di alternative terapeutiche, si e' stabilito di inserire in lista di cui alla richiamata legge n. 648 del 1996, il farmaco rituximab per l'indicazione richiesta; Visto lo stralcio verbale n. 29, relativo alla seduta del 4, 5 e 6 dicembre 2017 della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, nel quale quest'ultima ha espresso parere favorevole all'inserimento in lista di cui alla richiamata legge n. 648 del 1996 dei biosimilari di rituximab; Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale rituximab (originatore o biosimilare) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della «neuromileite ottica»;
Determina:
Art. 1
Il medicinale rituximab (originatore o biosimilare) e' inserito, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648, per le indicazioni terapeutiche di cui al seguente art. 2. |
| Allegato 1
Denominazione: rituximab (originatore o biosimilare) Indicazione terapeutica: trattamento della neuromielite ottica Criteri di inclusione: Disturbi dello spettro della neuromielite ottica in pazienti adulti secondo i criteri dell'International Panel for NMO Diagnosis (IPND) (Wingerchuk DM, Neurology 2015). Criteri di esclusione: Ipersensibilita' al principio attivo, alle proteine di origine murina o ad uno qualsiasi degli altri eccipienti; Infezioni attive, gravi (ad esempio tubercolosi, sepsi e infezioni opportunistiche); Infezione da HBV attiva o pregressa infezione da HBV senza opportuno monitoraggio e valutazione infettivologica; Stato di grave immunocompromissione, linfopenia CD4 (livelli inferiori a 250 cellule/ul); Gravidanza; Scompenso cardiaco grave (classe IV New York Heart Association) o malattia cardiaca grave e non controllata (fare riferimento al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), paragrafo 4.4, per altri disordini cardiaci). Fare riferimento al RCP per ulteriori indicazioni in merito a controindicazioni, avvertenze speciali e controindicazioni di impiego. Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Piano terapeutico: Trattamento di induzione Infusione endovenosa di 375 mg/m² a settimana per 4 settimane oppure due infusioni endovenose di 1000 mg con un intervallo di 2 settimane. Trattamento di mantenimento Infusione endovenosa di 375 mg/m², in caso la quota di cellule B CD27+ di memoria sia ≥0.05% rispetto ai linfo-monociti totali circolanti (PBMC). Dopo i primi due anni di terapia puo' essere considerato un cut-off di 0.1% per la reinfusione. Fare riferimento al RCP per le indicazioni in merito alla premedicazione e alle modalita' di infusione. Altre condizioni da osservare: le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.
Dati da inserire nel registro
Esami laboratoristici: emocromo (con formula), funzionalita' renale (creatinina, sodiemia, potassiemia), funzionalita' epatica (bilirubina totale e frazionata, AST, ALT, GGT) ed esame urine. Tali esami dovranno essere ripetuti prima di ogni infusione, dovranno essere monitorati secondo buona pratica clinica e con cadenza non superiore a 6 mesi. Dosaggio immunoglobuline circolanti (IgG, IgM e IgA): da effettuare in caso di eventi avversi infettivi e da monitorare secondo buona pratica clinica. Monitoraggio del fenotipo linfocitario: da effettuare ogni 6 settimane per il primo anno di terapia, ogni 8 settimane per il secondo anno e ogni 10 settimane a partire dal terzo anno di terapia. Si richiede particolare attenzione (vedi trattamento di mantenimento) al valore percentuale di linfociti CD19+, CD20+ e CD27+ (triplo positivi) rispetto ai PBMC e (vedi criteri di esclusione) al valore dei linfociti T CD4+. Valutazione dello stato neurologico secondo la Expanded Disability Status Scale (EDSS). |
| Art. 2
Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento della «neuromielite ottica», nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione. |
| Art. 3
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2018
Il direttore generale: Melazzini |
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