Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2018
Riparto del fondo per l'operativita' del soccorso pubblico.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera a), che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e del bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, con cui e' stato ripartito il fondo di cui all'art. l, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernente «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto, in particolare, l'art. 15, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 che, al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale disposta dallo stesso provvedimento, istituisce dall'anno 2017, un fondo per il finanziamento degli interventi le cui modalita' di utilizzazione sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Considerato che, sempre al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del richiamato art. 15, e' stato istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», il fondo per l'operativita' del soccorso pubblico;
Visto il decreto interministeriale 17 novembre 2017, adottato ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che ha determinato in 19,3 milioni di euro per l'anno 2017 ed in 21,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 l'importo complessivo delle risorse previste ai sensi del citato art. 1, comma 365, lettera c), secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Considerato che l'importo del fondo per l'operativita' del soccorso pubblico, alimentato ai sensi dell'art. 1, comma 365, lettera c), primo e secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per euro 39,7 milioni per l'anno 2017 e per euro 81,730 milioni dall'anno 2018 nonche' per euro 19,3 milioni per l'anno 2017 e per euro 21,3 milioni a decorrere dall'anno 2018 ai sensi del sopra citato decreto interministeriale 17 novembre 2017, e' complessivamente pari a 59 milioni di euro per il 2017 e a 103,03 milioni a decorrere dal 2018;
Ritenuto che le risorse stanziate nel citato fondo da destinare alle misure di cui al predetto comma 4, lettera a), del richiamato art. 15, tese all'incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, da erogarsi al personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza dal 1° ottobre 2017, debbano tenere in considerazione il maggiore impegno derivante dal trasferimento delle funzioni in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, avvenuto ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 e in attuazione della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, nonche' dal riordino di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, ferma restando la destinazione di parte delle predette risorse al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Atteso che, in sede di approvazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, non e' stato possibile recepire alcune osservazioni rese nella formulazione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, in quanto necessitano, per la loro realizzazione, di approfondita valutazione e di complessi interventi sull'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre che della puntuale definizione delle relative risorse finanziarie;
Considerato che le predette osservazioni concernono, tra l'altro, l'istituzione di ruoli tecnici, di ruoli direttivi speciali, di ruoli direttivi e dirigenziali per il personale SATI, la valorizzazione del personale specialista e dei funzionari direttivi appartenenti ai ruoli operativi del Corpo nazionale, nonche' la semplificazione dei passaggi di carriera;
Acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

Decreta:

Art. 1
Oggetto e finalita' del provvedimento

1. Il presente decreto si applica al personale non direttivo e non dirigente e al personale direttivo del comparto autonomo di negoziazione «Vigili del fuoco e soccorso pubblico» e definisce le modalita' di utilizzazione dall'anno 2017 delle risorse del fondo di cui all'art. 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 al fine di valorizzare, a livello retributivo, le peculiari condizioni di impiego professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al decreto legislativo medesimo e agli accresciuti compiti di natura operativa, anche derivanti dal trasferimento di alcune competenze dell'ex Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento a quelle in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi.
 
Art. 2
Modalita' di utilizzazione delle risorse disponibili
nel fondo per l'operativita' del soccorso pubblico

1. La dotazione del fondo di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 pari a 59 milioni di euro per il 2017 e a 103,03 milioni a decorrere dal 2018, e' ripartita come segue:
a) 59 milioni di euro per l'anno 2017 - con decorrenza dal 1° ottobre 2017 - e 87 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, sono destinati al personale non dirigenziale, mediante le procedure negoziali di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
b) 16,03 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, sono destinati al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definire con le modalita' e le procedure ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, tenendo anche conto delle osservazioni gia' espresse dalle competenti Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza delle regioni e delle province.
2. Le procedure negoziali, di cui ai citati articoli 34 e 80 del menzionato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, valorizzano, prioritariamente, nella misura massima di 22 milioni di euro per il 2017 e di 87 milioni di euro dal 2018:
a) l'ampliamento delle competenze e l'implementazione delle responsabilita' professionali del personale non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, conseguenti alle previsioni del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, attraverso il riconoscimento di una voce retributiva accessoria, di natura fissa e continuativa, correlata al ruolo, all'anzianita' e al grado di responsabilita' del predetto personale all'interno del medesimo Corpo;
b) i compiti di natura operativa e le condizioni di impiego del personale non dirigente del medesimo Corpo, implementati dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, attraverso l'incremento delle indennita' di rischio e mensile.
3. Per il solo anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, lettera a), con le procedure negoziali di cui al comma 2, viene altresi' valorizzato l'impegno del personale non dirigente del Corpo in contesti emergenziali anche attraverso misure di incremento della retribuzione accessoria valide per una sola annualita'.
 
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in aggiunta a quelli gia' previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2018

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
Boschi
Il Ministro dell'interno
Minniti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2018, n. 358
 
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