IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che ha previsto, tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento; Considerato che, l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' stato abrogato, expressis verbis, dall'art. 217 del decreto legislativo n. 50/2016, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; Considerato che la Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici di questo Dicastero ha richiesto un parere dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi dell'art. 13, regio decreto n. 1611/33, in merito all'applicazione della novellata disciplina in materia di contratti pubblici introdotta dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Vista la nota prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017 con la quale l'Avvocatura generale dello Stato si e' espressa nel senso che «finche' ricorrano procedure rientranti nel campo applicativo del regime transitorio ex art. 216, decreto legislativo n. 50/2015, il Ministero dovra' considerarsi tenuto all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 in quanto provvedimento dotato di efficacia ultrattiva nei limiti di applicazione del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 1, del nuovo Codice»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato - Sezione sesta, che ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche qualora la percentuale di aumento, perche' operi l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata; Visti i dati forniti, con propria comunicazione del 25 gennaio 2018, dal Ministero dell'economia e delle finanze, elaborati su dati ISTAT e sui documenti programmatici, dai quali risulta il seguente scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato: anno 2017 scostamento in punti percentuali = - 0,1;
Decreta:
Art. 1
Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno 2017. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2018
Il Ministro: Delrio |