IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonche' il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero; Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA); Visto l'art. 15 comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, integrato dall'art. 43 comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 3 comma 17-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dove e' stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche' nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonche' le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 e dalla eccezionale siccita' prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»; Esaminata, alla luce della normativa soprarichiamata, la richiesta della Regione Emilia Romagna di declaratoria per l'applicazione nei territori delle Province di Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini danneggiate dalla siccita' dal 21/3/2017 al 15/9/2017, delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale; Considerato che per le province di Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, sono stati indicati periodi di inizio dell'evento antecedente alla data del 21 marzo (inizio primavera), stabilito ai sensi dell'art. 15, comma 4, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, integrato dall'art. 3 comma 17-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, ai fini del riconoscimento di eccezionalita' delle avversita' atmosferiche per l'attivazione delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale, si ritiene necessario considerare solo i periodi compresi nell'intervallo temporale stabilito dalla suddetta norma; Considerato che per le province di Ferrara, Modena, e Reggio Emilia, sono stati indicati piu' periodi, ai fini del riconoscimento di eccezionalita' delle avversita' atmosferiche per l'attivazione delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale, si ritiene necessario considerare un evento unico data la natura della calamita' caratterizzata da prolungati periodi di scarsa piovosita' accompagnata da eccessi termici; Dato atto alla Regione Emilia Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.; Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni;
Decreta:
Art. 1 Declaratoria del carattere di eccezionalita' degli eventi atmosferici
1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82: Bologna: siccita' dal 1° maggio 2017 al 31 agosto 2017; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), d) nel territorio dei Comuni di: Alto Reno Terme, Anzola dell'Emilia, Bologna, Borgo Tossignano, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel San Pietro Terme, Castiglione dei Pepoli, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Imola, Loiano, Marzabotto, Medicina, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa. Ferrara: siccita' dal 21 marzo 2017 al 1° settembre 2017; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), d) nell'intero territorio provinciale. Forli-Cesena: siccita' dal 21 marzo 2017 al 31 agosto 2017; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), d), nel territorio dei Comuni di: Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto. Modena: siccita' dal 21 marzo 2017 al 5 settembre 2017; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), d) nell'intero territorio provinciale. Parma: siccita' dal 21 marzo 2017 al 1° settembre 2017; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), d), nel territorio dei Comuni di: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Calestano, Collecchio, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Pellegrino Parmense, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Traversetolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi. Piacenza: siccita' dal 21 marzo 2017 al 15 settembre 2017; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), d), nel territorio dei Comuni di: Agazzano, Alseno, Besenzone, Bettola, Bobbio, Cadeo, Caminata, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca, Vigolzone, Zerba. Ravenna: siccita' dal 21 marzo 2017 al 31 agosto 2017; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), d), nel territorio dei Comuni di: Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme. Reggio nell'Emilia: siccita' dal 21 marzo 2017 al 31 agosto 2017; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), d), nel territorio dei Comuni di: Albinea, Baiso, Bibbiano, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio nell'Emilia, San Polo d'Enza, Scandiano, Toano, Ventasso, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo. Rimini: siccita' dal 21 marzo 2017 al 31 agosto 2017; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), d), nel territorio dei Comuni di: Casteldelci, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo - Monte Colombo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 febbraio 2018
Il Ministro: Martina |