Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 febbraio 2018
Modalita' di attuazione delle disposizioni in materia di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativo a disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante disposizioni concernenti l'armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione;
Visto l'art. 1, commi da 937 a 944, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recanti disposizioni in materia di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali, e, in particolare, il comma 942 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalita' attuative dei commi da 937 a 941 nonche' disciplinate le modalita' di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al comma 937, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al medesimo comma 937;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalita' attuative dell'art. 1, commi da 937 a 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' le modalita' di comunicazione telematica ai gestori dei depositi, di cui al medesimo comma 937, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui allo stesso comma 937.
 
Art. 2
Campo di applicazione

1. Le norme di cui all'art. 1, commi da 937 a 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d. 27102011).
 
Art. 3
Criteri di affidabilita'

1. I criteri di affidabilita' indicati nell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai commi 940 e 941, si considerano integrati, relativamente ai soggetti per conto dei quali sono effettuate le immissioni in consumo previste dal comma 940 e a quelli di cui al comma 941 che sono titolari di un deposito fiscale diverso da quello dal quale avviene l'immissione in consumo e avente la capacita' indicata nel medesimo comma, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) il soggetto e' certificato ai sensi degli articoli 38 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013;
b) il soggetto e' esonerato dall'obbligo di prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
c) il soggetto e' esonerato dall'obbligo di prestazione della cauzione ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativamente al deposito fiscale di cui risulta titolare.
 
Art. 4
Prestazione di idonea garanzia

1. La garanzia prevista dall'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai commi 940 e 941, e' prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia puo' essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o controllante di cui all'art. 2359 del codice civile dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da versare all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella societa' controllata o collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella societa' controllata o collegata.
3. La garanzia di cui al presente articolo e' prestata a favore del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate per una durata pari a 12 mesi dall'immissione in consumo dal deposito fiscale per l'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto dovuta. Per la determinazione dell'imposta dovuta si fa riferimento a quanto indicato nell'art. 1, comma 937, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Al fine di effettuare l'immissione in consumo dei beni, il soggetto per conto del quale viene effettata l'operazione stessa, deve consegnare copia della garanzia al gestore del deposito fiscale.
 
Art. 5
Modalita' di comunicazione dei dati relativi
al versamento dell'imposta al gestore del deposito

1. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta ai sensi del comma 937 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' effettuato con modello di pagamento unificato F24 nel quale e' indicato anche il codice fiscale e il codice accisa del gestore del deposito fiscale o del destinatario registrato. La ricevuta del versamento e' consegnata in originale al gestore del deposito fiscale o al destinatario registrato al fine di effettuare l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato.
2. Il gestore del deposito fiscale o il destinatario registrato, acquisita la ricevuta di cui al comma 1, procede alla verifica della presenza del modello di pagamento accedendo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate sul proprio cassetto fiscale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 febbraio 2018

Il Ministro: Padoan
 
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