Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2018 (vai al sommario) |
LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM |
DECRETO RETTORALE 5 febbraio 2018 |
Modifiche allo statuto. |
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IL RETTORE
Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21; Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle Universita' non statali legalmente riconosciute; Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca; Visto lo Statuto di autonomia della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni; Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' in data 3 novembre 2017; Vista la nota del rettore di questo Ateneo prot. 248 del 6 novembre 2017 con la quale sono state trasmesse al MIUR le proposte di modifica di statuto per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 e all'art. 2 della legge n. 240/2010; Vista la nota ministeriale prot. n. 0015552 del 21 dicembre 2017, con la quale sono state formulate alcune osservazioni sulla proposta di modifica di statuto; Vista la successiva deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione in data 29 gennaio 2018 ai sensi dell'art. 6, comma 10 della precitata legge n. 168/1989; Attesa la necessita' di rettificare l'errore materiale nel testo di cui all'art. 28, comma 3, lettera c) ove si parla di «compiti didattiche», anziche' di «compiti didattici e »;
Decreta:
Lo statuto di autonomia della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM di cui alle premesse, risulta essere modificato come da testo che si riporta nell'allegato, che e' parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, unitamente al testo integrale dello statuto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 5 febbraio 2018
Il rettore: Negri |
| Allegato
Statuto di autonomia della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM
Art. 1. Denominazione e finalita'
1. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, con sede a Milano (Lombardia) e' finalizzata alla ricerca e all'insegnamento delle discipline riguardanti l'attivita' e gli strumenti di comunicazione, volti allo sviluppo culturale, sociale ed economico. 2. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM e' una comunita' universitaria di cui fanno parte i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso la Libera universita' di lingue e comunicazione IULM. 3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignita' secondo le funzioni previste dalle norme vigenti nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri. 4. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM svolge attivita' didattica per il conferimento dei seguenti titoli di studio, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: a) laurea (L) b) laurea magistrale (LM); c) dottorato di ricerca (DR); d) diploma di specializzazione (DS); e) master universitario I livello (MU I); f) master universitario II livello (MU II). Puo' inoltre organizzare: a) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente; b) master; c) altre attivita' di formazione superiore. 5. Nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, la Libera universita' di lingue e comunicazione IULM stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre Universita', con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attivita' di comune interesse. A tal fine essa puo' costituire o aderire a organismi associativi, fondazioni e societa' di capitali sia in Italia che all'estero a condizione che questi abbiano un nesso di strumentalita' con le finalita' istituzionali dell'Ateneo. |
| Art. 2. Personalita' giuridica e fonti normative
1. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM e' dotata di personalita' giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243. 2. L'attivita' della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM - nel rispetto delle leggi italiane e comunitarie che regolano le universita' libere - e' disciplinata secondo il presente statuto e dai seguenti regolamenti: a) regolamento didattico di Ateneo; b) regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo; c) ogni altro regolamento utile al funzionamento dell'Universita' o previsto da disposizioni di legge, in quanto applicabili. |
| Art. 3. Enti promotori e fonti di finanziamento
1. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, promossa e fondata dalla «Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori» di Milano, riconosce questa origine e ritiene privilegiati i rapporti con essa pur nel quadro della piena autonomia culturale, amministrativa e organizzativa delle due istituzioni. 2. Le fonti di finanziamento della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, donazioni, legati e beni patrimoniali di sua proprieta' nonche' da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati. |
| Art. 4. Liberta' di insegnamento
1. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM garantisce ai singoli docenti e ricercatori autonomia, liberta' di insegnamento e di ricerca, nel rispetto della Costituzione italiana e delle vigenti disposizioni di legge, anche dell'Unione europea. |
| Art. 5. Diritto allo studio
1. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, in attuazione delle vigenti norme di legge in materia, promuove con ogni mezzo il diritto allo studio degli studenti e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo. 2. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM adotta, secondo le norme vigenti, le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attivita' culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo. 3. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM concorre inoltre all'orientamento e alla formazione culturale degli studenti e ne promuove le attivita' culturali e ricreative. 4. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM riconosce e valorizza il contributo degli studenti, delle libere forme associative e di volontariato, secondo i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche. |
| Art. 6. Attivita' culturali, sportive e ricreative
1. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM promuove, nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attivita' formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero anche mediante convenzioni con le associazioni operanti in tali ambiti. |
| Art. 7. Organi di governo
1. Sono organi di governo della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM: a) il Consiglio di amministrazione; b) il senato accademico; c) il rettore. 2. Essi sono responsabili dell'osservanza dello statuto e delle leggi applicabili all'Universita', ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze. |
| Art. 8. Composizione
1. Il Consiglio di amministrazione definisce le linee di sviluppo dell'Ateneo nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il governo economico-patrimoniale e sovrintende alla gestione amministrativa della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM. 2. Esso e' costituito: a) dal rettore; b) dal pro-rettore vicario; c) da un preside di facolta', designato dal senato accademico tra i presidi di facolta' membri del senato stesso; d) da un direttore di Dipartimento designato dal senato accademico; e) da una personalita' di chiara fama, di estrazione non accademica, capace di garantire il raccordo dell'Universita' con la societa' civile e con il mondo della cultura, della comunicazione e dei media designato dal senato accademico; f) da tre rappresentanti dell'ente fondatore «Fondazione Scuola superiore per Interpreti e Traduttori», tra i quali almeno due non debbono far parte dei ruoli universitari dell'Ateneo; g) da un rappresentante della carriera diplomatica preferibilmente designato dalla Direzione generale denominata Sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; h) da un rappresentante degli studenti, con diritto di voto deliberativo se eletto da un quorum di partecipanti non inferiore ad un quarto degli studenti iscritti. In caso contrario il rappresentante degli studenti avra' solo voto consultivo e concorrera' al numero legale solo se presente; i) da un esponente designato da un'associazione di almeno 12 imprenditori, enti o imprese, legati all'universita' IULM da finanziamenti, attivita' di stage e placement e/o iniziative di internazionalizzazione e riconosciuta dal Consiglio di amministrazione della stessa universita'. Tale esponente viene nominato a maggioranza assoluta dai consiglieri di cui alle precedenti lettere a), b), c), e f). Non possono essere nominati docenti di ruolo, studenti e personale tecnico-amministrativo dell'Universita'. 3. L'eventuale mancata designazione di membri di cui al precedente comma 2, lettere g) e h), ovvero la mancata scelta del consigliere di cui alla lettera i) stesso comma non inficia la regolarita' delle sedute 4. Il rettore e' ex-officio vice presidente del Consiglio di amministrazione. 5. Il direttore generale assiste ai lavori del Consiglio potendo avvalersi dell'ausilio di un dirigente o funzionario dell'Ateneo o di un consulente esterno come supporto tecnico alla verbalizzazione. |
| Art. 9. Attribuzioni
1. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni: a) programma la gestione e lo sviluppo economico sulla base delle risorse esistenti e provvede all'amministrazione dell'Universita' ed all'approvazione del piano pluriennale di sviluppo delle attivita' dell'Ateneo, deliberando sul budget annuale, sul bilancio consuntivo di ciascun esercizio, sull'allocazione delle risorse e su ogni altra competenza definita e disciplinata dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo. Ha la diretta responsabilita' sulla pianificazione economico finanziaria e sui controlli interni. L'esercizio contabile ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare; b) elegge il rettore secondo le modalita' di cui al successivo art. 16; c) puo' conferire deleghe a consiglieri e dirigenti e ne determina gli ambiti e la durata; d) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il direttore generale, scelto tra dirigenti interni o esterni all'universita', il cui profilo corrisponda a quello previsto dal comma 1 dell'art 39; e) delibera sulle assunzioni del personale tecnico-amministrativo; f) delibera sui finanziamenti ordinari e straordinari di fondi pervenuti all'Universita' per quanto attiene all'attivita' didattica e di ricerca, su proposta del senato accademico; g) stipula contratti di affidamento e di supplenza e contratti per altre forme di sostegno dell'attivita' didattica; h) delibera sulle modifiche di statuto anche su proposta del senato accademico, del quale comunque deve sentire il parere, per le materie relative all'ordinamento didattico; i) approva i regolamenti di cui all'art. 2 del presente statuto, su proposta del senato accademico; j) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di nuove facolta', corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master universitari di I e II livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento professionali e ogni altra attivita' didattica superiore; k) delibera, sentito il senato accademico, sul numero programmato e sull'importo di tasse e contributi per ogni facolta', corso di laurea o altra attivita' di istruzione superiore; l) formula al rettore il parere sulla nomina del Nucleo di valutazione; m) delibera in via definitiva in ordine ai procedimenti disciplinari conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina. |
| Art. 10. Funzionamento del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. 2. Esso: a) elegge nel proprio seno il presidente, a maggioranza assoluta di tutti i consiglieri, scelto fra i tre rappresentanti di cui alla lettera f) dell'art. 8, comma 2. Non possono ricoprire la carica di presidente del Consiglio di amministrazione il rettore, i presidi di facolta', i professori e i ricercatori di ruolo dell'Universita' IULM e il rappresentante degli studenti. Puo' eleggere altresi', sempre a maggioranza assoluta, un presidente onorario esterno al Consiglio di amministrazione senza funzioni ne' prerogative; b) nelle materie diverse dalla nomina del presidente e del direttore generale delibera a maggioranza dei votanti. A parita' di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorche' siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti, anche collegati telefonicamente o in videoconferenza; c) si riunisce di norma dieci volte l'anno, e tutte le volte che il presidente o il rettore lo ritengano necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione alle riunioni, salvo casi di assoluta urgenza, deve pervenire ai componenti almeno sei giorni lavorativi prima delle riunioni stesse, senza obbligo di forma, purche' con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, compreso quindi anche la posta elettronica. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche tramite collegamento telefonico o in videoconferenza; d) puo' nominare commissioni consultive, e delegare parte dei suoi poteri a commissioni interne; e) nelle materie non previste o non in contrasto con il presente statuto, puo' adottare un regolamento interno. |
| Art. 11. Indennita'
1. Il Consiglio di amministrazione determina, all'inizio di ogni anno accademico, in conformita' con la normativa vigente, la misura delle indennita' dovute: a) al presidente del Consiglio di amministrazione; b) al rettore e ai pro-rettori; c) ai presidi di facolta' ed, eventualmente, ai vice presidi; d) ai componenti del Consiglio di amministrazione ed inoltre: e) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal Consiglio di amministrazione. |
| Art. 12. Il presidente del Consiglio di amministrazione
1. Il presidente del Consiglio di amministrazione: a) ha la legale rappresentanza della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM; b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e ne formula gli ordini del giorno; c) e' garante dell'esecuzione dei provvedimenti del CDA. 2. Nel caso di suo impedimento o di sua assenza, tutti i poteri del presidente, ivi compresi quelli di rappresentanza dell'Ateneo, sono attribuiti al rettore, vice presidente vicario del Consiglio di amministrazione. |
| Art. 13. Composizione
1. Il senato accademico e' l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attivita' di didattica e di ricerca della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM. 2. Esso e' costituito: a) dal rettore, che lo presiede; b) dal pro-rettore vicario; c) dai presidi di facolta'; d) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo. Esso concorre al numero legale solo se presente. Il direttore generale assiste ai lavori e funge da segretario. |
| Art. 14. Attribuzioni
1. Il senato accademico: a) elabora i piani di sviluppo e di ricerca della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, proponendoli all'approvazione del Consiglio di amministrazione e ne verifica l'attuazione; b) propone al Consiglio di amministrazione una terna di professori per la designazione del rettore secondo le modalita' di cui al successivo art. 16; c) elegge i presidi delle facolta' secondo le modalita' di cui al successivo art. 27; d) provvede, sulla base degli stanziamenti definiti dal Consiglio di amministrazione, alla distribuzione delle risorse per ogni facolta'; e) provvede all'attribuzione per ogni facolta', sulla base degli stanziamenti definiti dal Consiglio di amministrazione, di posti di professore di ruolo di I e II fascia e di posti di ricercatore a tempo determinato; f) ratifica le deliberazioni dei Consigli di facolta', circa affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attivita' didattica; g) formula il parere, sentito il Consiglio di facolta', sul numero programmato per ogni corso di studio; h) propone al Consiglio di amministrazione, in materia di ordinamenti didattici, modifiche di statuto e da' parere su proposte avanzate da questo. Propone il regolamento didattico di Ateneo, sull'approvazione del quale e' richiesta la maggioranza degli aventi diritto; i) propone i regolamenti di cui al precedente art. 2, comma 2; j) delibera sulle risorse assegnate dal Consiglio di amministrazione per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca, secondo le modalita' previste dai regolamenti relativi alla ricerca e ai Dipartimenti; k) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del Codice etico che non rientrano nella competenza del collegio di disciplina. In questi casi esso decide su proposta del rettore. L'inosservanza di norme contenute nel Codice etico conseguente alla condotta volontaria, anche omissiva, comporta l'applicazione delle sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravita' dei fatti, fino alla sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per comportamenti lesivi del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo, comprese condotte volte a favorire o ad arrecare benefici, diretti o indiretti al coniuge, parenti e affini fino al quarto grado compreso con membri della comunita' universitaria; l) predispone le relazioni di sua competenza richieste dalla legge; m) propone la stipula di convenzioni, l'attivazione di centri interuniversitari e l'organizzazione di attivita' post lauream; n) valuta la fattibilita' delle proposte di cooperazione con enti nazionali e internazionali; o) formula al rettore il parere sulla nomina del Nucleo di valutazione. 2. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale il voto del rettore o, in sua assenza, quello di chi presiede. |
| Art. 15. Compiti e attribuzioni del rettore
1. Il rettore rappresenta la comunita' universitaria. Egli ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Ateneo e rappresenta l'universita' quando cio' e' previsto dalla legge, escluse le materie di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio stesso. 2. Il rettore dura in carica sei anni e non puo' essere confermato. 3. Il rettore: a) convoca e presiede le adunanze del senato accademico e provvede all'esecuzione delle deliberazioni b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. In particolare monitora le attivita' e verifica il conseguimento degli obiettivi prefissati dagli organi di governo per l'Ateneo; puo' avvalersi di una apposita commissione a prevalente composizione extra-accademica, per la valutazione di congruita' tra le risorse destinate per il personale e i bisogni minimi del sistema fissati per disposizione di legge o ministeriale; c) vigila sul funzionamento dell'Universita'; d) nomina con suo decreto i presidi delle facolta' eletti dal senato accademico, secondo le modalita' di cui al successivo art. 27; e) avvia i procedimenti disciplinari relativi agli studenti e al personale docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura. Entro 30 giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorita' disciplinare secondo la normativa vigente; per il personale non docente l'azione disciplinare e' svolta su proposta del direttore generale; f) emana lo statuto, i regolamenti di Ateneo e quelli interni delle singole strutture, nonche' i decreti e gli atti di sua competenza; g) nomina il Nucleo di valutazione, sentito il parere del senato accademico e del Consiglio di amministrazione, indicandone il presidente; h) adotta, in caso di necessita' e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva utile; i) nomina il pro-rettore vicario tra i professori di prima fascia in regime di tempo pieno. Puo' nominare anche altri pro-rettori, precisandone gli ambiti di delega e i poteri; j) puo' conferire deleghe a professori per materie determinate; k) stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei diversi organi accademici, sentite le rappresentanze studentesche; l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabile, dallo statuto e dai regolamenti. |
| Art. 16. Elezione del rettore
1. Il rettore e' eletto dal Consiglio di amministrazione: a) tra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno dell'Universita' su una terna di nomi proposta dal senato accademico appositamente convocato dal rettore o, in difetto, dal decano. Qualora il senato accademico non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il Consiglio di amministrazione procede alla designazione scegliendo il rettore fra tutti gli aventi diritto; b) possono essere indicati nella terna di cui sopra al punto a) i docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e comunque soddisfino i requisiti di eleggibilita' previsti dal presente statuto; c) al fine di garantire la continuita' del governo dell'Ateneo, le procedure elettorali sono avviate almeno tre mesi prima del termine del mandato del rettore e si concludono con la richiesta di nomina ministeriale prevista dal successivo comma 2 almeno due mesi prima. 2. Il rettore eletto e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. |
| Art. 17. Organi sussidiari
1. Sono organi sussidiari della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM: a) il Nucleo di valutazione; b) il collegio di disciplina; c) il Comitato per le pari opportunita'. |
| Art. 18. Il Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di valutazione interna e' nominato, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dal rettore, con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione e il senato accademico. Il Nucleo e' composto da sei membri, compreso il presidente, in possesso di adeguati requisiti professionali nel campo della valutazione, di cui almeno tre esterni all'Ateneo stesso e dura in carica tre anni. Del Nucleo fa di diritto parte un rappresentante degli studenti. |
| Art. 19. Finalita'
1. Il collegio di disciplina, istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed operante ai sensi della medesima legge e' competente a svolgere la fase istruttoria e ad esprimere parere conclusivo in merito a procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori, dei ricercatori, e dei ricercatori a tempo determinato. |
| Art. 20. Composizione
1. Il collegio di disciplina e' composto esclusivamente da professori in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno appartenenti ai ruoli dell'Ateneo. |
| Art. 21. Nomina
1. I componenti sono scelti dal senato accademico e nominati con decreto rettorale. 2. I componenti del collegio di disciplina durano in carica due anni e sono rinnovabili limitatamente a due mandati consecutivi. |
| Art. 22. Criteri di ripartizione della competenza
1. I professori ordinari sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti di professori ordinari. 2. I professori ordinari e i professori associati sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti di professori associati. 3. I professori ordinari, i professori associati e i ricercatori sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato. 4. Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore ordinario piu' anziano nel ruolo. 5. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. 6. Il rettore, in qualsiasi fase del procedimento, su richiesta motivata del Collegio e sentito il senato accademico, puo' sospendere in via cautelare dall'Ufficio e dallo stipendio il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, tenuto conto della gravita' dei fatti contestati e della verosimiglianza della contestazione. 7. Il Consiglio di amministrazione, nella composizione dei membri di diritto, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. |
| Art. 23. Finalita'
1. E' istituito il Comitato per le pari opportunita' al fine di valorizzare il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e allo scopo di prevedere tutte le garanzie volte ad eliminare oltre che le discriminazioni legate al genere, anche ogni altra forma di discriminazione, diretta e indiretta, che possa discendere dall'eta', orientamento sessuale, religioso o politico, razza, origine etnica, disabilita' e lingua. |
| Art. 24. Composizione e attribuzioni
1. La composizione del Comitato per le pari opportunita' e le attribuzioni ad esso riconosciute, sono disciplinate da apposito regolamento. |
| Art. 25. La facolta'
1. La facolta' organizza e coordina le attivita' didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto. |
| Art. 26. Gli organi della facolta'
1. Sono organi della facolta': a) il preside; b) il Consiglio di facolta'. |
| Art. 27. Il preside di facolta'
1. Il preside rappresenta la facolta' ad ogni effetto ed e' responsabile della conduzione della stessa. 2. Il preside e' eletto dal senato accademico tra i professori di I fascia, a tempo pieno, afferenti alla facolta', sulla base di una terna di nomi proposta dal Consiglio di facolta', nella composizione di cui alle lettere a), b), c) del successivo art. 28, comma 3. Possono essere indicati nella terna di cui sopra i docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e comunque soddisfino i requisiti di eleggibilita' previsti dal presente statuto. 3. Qualora il Consiglio di facolta' non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il senato accademico procede alla designazione del preside fra tutti gli aventi diritto. 4. Il preside e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e puo' essere confermato limitatamente a un solo mandato consecutivo. 5. Il preside: a) convoca e presiede il Consiglio di facolta'; b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facolta'; c) mantiene i rapporti con gli organi di governo dell'Universita'. 6. Il preside puo' nominare uno o piu' vice presidi, a seconda dei corsi di laurea di primo livello attivati, previo parere conforme del senato accademico. I vice presidi sono scelti tra i professori di prima fascia, anche a tempo definito. |
| Art. 28. Il Consiglio di facolta'
1. Il Consiglio di facolta' e' l'organo collegiale che organizza e coordina l'attivita' didattica della facolta'. 2. Il Consiglio di facolta': a) propone al senato accademico una terna di professori di I fascia afferenti alla facolta', secondo quanto previsto al precedente art. 27; b) destina le risorse per la didattica deliberate dal senato accademico; c) avanza proposte in merito alla istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi di specializzazione, master universitari di I e II livello, dottorati di ricerca, centri interuniversitari, e inoltre in merito a master, corsi di aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni; d) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori; e) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo di I e di II fascia attribuiti dal senato accademico; f) esamina ed approva i piani di studio individuali, nonche' altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti; g) delibera in merito ad affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attivita' didattica tenendo conto delle esigenze dei corsi di studio afferenti alla facolta'; h) provvede all'elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi di sviluppo dell'ateneo. i) nomina annualmente la giunta di facolta', composta dai referenti di corsi di studio, e presieduta dal preside, incaricata di sovrintendere operativamente alle questioni concernenti la didattica, anche ai fini della valutazione istituzionale. 3. Il Consiglio di facolta' e' composto da: a) i professori di ruolo di prima e seconda fascia; b) i professori aggregati, ad esclusione delle questioni concernenti l'attribuzione di compiti didattici e deliberazioni relative a professori di ruolo; c) i ricercatori e i ricercatori a tempo determinato che non potranno partecipare alle adunanze relative alle questioni concernenti l'attribuzione di compiti didattici e deliberazioni relative a professori di ruolo; d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; e) tre rappresentanti degli studenti; f) i professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza che siano titolari di un contratto di insegnamento presso la facolta' per tutta la durata dello stesso. Essi concorrono al numero legale solo se presenti; g) i professori di prima fascia emeriti, ove nominati. Essi concorrono al numero legale solo se presenti. 4. Il regolamento elettorale determina le modalita' di elezione delle rappresentanze suddette. 5. Il consiglio di facolta' puo' avvalersi di commissioni istruttorie per specifici argomenti. 6. La convocazione ordinaria del consiglio di facolta' deve avvenire, di norma, almeno ogni due mesi. 7. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo alle chiamate, il Consiglio di facolta' delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore. Il conferimento delle supplenze, degli affidamenti interni, esterni e dei contratti per attivita' di insegnamento di corsi ufficiali e' deliberato in Consiglio di facolta' dai professori di ruolo, dai professori aggregati, dai ricercatori e dai ricercatori a tempo determinato. I professori emeriti, i professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza titolari di un contratto di insegnamento presso la facolta', il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti partecipano al Consiglio con solo voto consultivo. 8. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale il voto del preside o di chi presiede la seduta. |
| Art. 29. Il Dipartimento
1. Il Dipartimento (a cui devono afferire almeno cinque docenti di ruolo presso la Libera universita' di lingue e comunicazione IULM) e' la struttura che coordina l'attivita' scientifica e di ricerca dei docenti ad essa afferenti e concorre, in armonia con le indicazioni del Consiglio di facolta', allo svolgimento dell'attivita' didattica. 2. Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, svolge le seguenti attivita': a) promuovere e coordinare l'attivita' di ricerca e culturale; il Dipartimento inoltre predispone la documentazione concernente la propria attivita' di ricerca ai fini della valutazione istituzionale; b) organizzare e coordinare l'attivita' del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura; c) gestire i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito, attraverso le strutture dell'Ateneo. 3. Sono organi del Dipartimento: a) il direttore; b) il consiglio di Dipartimento. |
| Art. 30. Il direttore di Dipartimento
1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il consiglio di Dipartimento, cura l'esecuzione delle relative delibere ed esercita tutti i poteri esecutivi nelle materie di cui all'art. 29, comma 2. 2. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, su proposta del consiglio di Dipartimento tra i professori a tempo pieno di prima fascia o, in assenza, di seconda fascia dell'Ateneo. Il direttore del Dipartimento dura in carica 3 anni accademici e puo' essere rieletto una sola volta consecutiva. 3. Il direttore puo' designare un vice direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati. Il vice direttore, nominato con decreto rettorale, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. 4. La carica di direttore del Dipartimento e' incompatibile con quella di preside di facolta'. |
| Art. 31. Il consiglio di Dipartimento
1. Il consiglio di Dipartimento espleta le competenze attribuitegli dallo statuto, dal regolamento dei Dipartimenti e dal vigente ordinamento universitario. 2. Il consiglio di Dipartimento e' costituito: a) dai professori di ruolo; b) dai professori aggregati; c) dai ricercatori e dai ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento; d) dai professori a contratto per attivita' di insegnamento di corsi ufficiali, che partecipano al consiglio di Dipartimento senza diritto di voto. |
| Art. 32. I Centri di ricerca
1. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM puo' istituire Centri di ricerca per favorire e potenziare le attivita' di ricerca di Dipartimenti o gruppi di docenti in coordinamento con le attivita' delle altre strutture culturali dell'Ateneo. Il Consiglio di amministrazione ne approva il regolamento, su proposta del senato accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento. 2. I Centri di ricerca sono istituiti o disattivati con decreto del rettore, sentito il senato accademico. |
| Art. 33. Docenti
1. Il ruolo dei professori universitari della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM comprende le seguenti fasce: a) professori di prima fascia; b) professori di seconda fascia. 2. Il ruolo organico dei professori della prima fascia e' costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Universita' e coerente con l'andamento economico-finanziario dell'Ateneo. 3. Il ruolo organico dei professori della seconda fascia e' costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Universita' e indicativamente non inferiore al doppio di quelli previsti per il ruolo dei professori di prima fascia e coerente con l'andamento economico-finanziario dell'Ateneo. 4. Il regime di impegno dei professori puo' essere a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita' annue di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1500 ore annue per i professori a tempo pieno e a 750 ore annue per i professori a tempo definito. I docenti sono tenuti a svolgere attivita' di ricerca e di aggiornamento scientifico e a riservare annualmente a compiti didattici e di servizi agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento (esami di profitto e di laurea), non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito. 5. I docenti sono altresi' tenuti a contribuire al funzionamento dell'Universita' partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di governo, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti. Essi debbono inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario. 6. I professori della prima fascia, ove ricorrano i requisiti previsti dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'atto del collocamento a riposo possono essere nominati professori emeriti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa delibera del senato accademico. I professori emeriti, secondo quanto previsto dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, restano afferenti alla facolta' presso la quale hanno prestato il loro ultimo servizio. Ai professori emeriti non competono particolari prerogative accademiche. |
| Art. 34. Stato giuridico dei docenti
1. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle Universita' dello Stato. 2. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 3. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS ex INPDAP. 4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/91, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991. 5. In caso di trasferimento alla Libera universita' di lingue e comunicazione IULM di professori di ruolo appartenenti ad altre Universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Universita' statali. |
| Art. 35. Ricercatori universitari
1. A seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il ruolo dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e' posto ad esaurimento. 2. Il regime di impegno dei ricercatori puo' essere a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita' annue di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore annue per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori sono tenuti a svolgere attivita' di ricerca e di aggiornamento scientifico e a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento (esami di profitto e di laurea), fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. 3. I ricercatori sono altresi' tenuti a contribuire al funzionamento dell'Universita' partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative. 4. Per lo stato giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori, saranno osservate, fino ad esaurimento del ruolo, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i ricercatori delle Universita' dello Stato. 5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 6. I ricercatori sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS ex INPDAP. 7 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/91, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991. 8. In caso di trasferimento alla Libera universita' di lingue e comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad altre Universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i ricercatori delle Universita' statali. |
| Art. 36. Professori aggregati
1. Ai ricercatori a tempo indeterminato che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi e' attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresi' nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore fruisce nell'anno accademico successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Il valersi del titolo di professore aggregato e' consentito unicamente per finalita' connesse alla didattica e alla ricerca e, piu' in generale, per finalita' strettamente connesse agli obiettivi istituzionali dell'Ateneo. |
| Art. 37. Ricercatori a tempo determinato
1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 l'Universita', nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, previo espletamento di procedure pubbliche di selezione disciplinate con proprio regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, che assicurino la pubblicita' degli atti, puo' stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero nonche' di ulteriori requisiti definiti dal citato regolamento interno di Ateneo. 2. I contratti possono avere le seguenti tipologie: a) contratti junior di durata triennale prorogabili per due anni, per una sola volta previa positiva valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca svolte; b) contratti senior: nei sei mesi che precedono la conclusione del contratto junior, eventualmente prorogato, il senato accademico accerta la valutazione dei prerequisiti per l'eventuale conferimento di un contratto di cui alla lettera b) dell'art 24, comma 3 della legge n. 240/2010 (senior) di durata triennale non rinnovabile. Tale tipologia di contratto puo' essere conferita a: soggetti che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) (junior) della durata di tre anni, eventualmente rinnovati per altri due; soggetti che hanno usufruito per almeno tre anni di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005. 3. I contratti di cui al comma 2, lettera a) possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 2, lettera b) sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e' pari a 350 ore annue per il regime di tempo pieno e di 200 ore annue per il regime di tempo definito. 4. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, e subordinatamente alle esigenze didattiche dell'Ateneo, nel terzo anno di contratto di cui al comma 2, lettera b), e' facolta' dell'Ateneo, valutare, nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro e secondo modalita' disciplinate da apposito regolamento di Ateneo, l'attivita' del titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini di una eventuale chiamata nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera e) della citata legge. In caso di esito positivo della valutazione, e fatte salve le condizioni di cui sopra, il titolare del contratto e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. Alla procedura e' data pubblicita' sul Portale dell'Ateneo. 5. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, versera' i previsti contributi previdenziali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS ex INPDAP. |
| Art. 38. Docenti a contratto
1. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, per lo svolgimento di attivita' di insegnamento di corsi integrativi, puo' stipulare contratti di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 2. Nei casi in cui gli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa dei corsi di laurea e laurea magistrale non trovino copertura mediante le procedure per l'attribuzione di compiti didattici istituzionali, ovvero mediante affidamento a docenti, a ricercatori e a ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo, o mediante affidamento a docenti, a ricercatori e a ricercatori a tempo determinato esterni all'Ateneo, la Libera universita' di lingue e comunicazione IULM puo' stipulare contratti di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente, con soggetti esterni all'Universita', in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali, professori e ricercatori in quiescenza, lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. |
| Art. 39. Il direttore generale
Il direttore generale, scelto tra dirigenti pubblici e privati interni o esterni all'Universita' con provata esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali, svolge le seguenti funzioni: a) coopera con il Consiglio di amministrazione e con il rettore nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli organi di governo; b) sovrintende a tutte le aree nelle quali si sviluppa l'attivita' dell'Universita', nonche' a quella del personale dipendente, dei servizi amministrativi e contabili dell'universita', nonche' alla gestione del personale tecnico-amministrativo in conformita' alle direttive e alle delibere del Consiglio di amministrazione; c) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione aventi ad oggetto l'acquisto di attrezzature, apparecchiature, arredi e servizi, secondo le modalita' e con i limiti e procedure indicati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo; d) sovrintende all'attivita' amministrativa e organizzativa della didattica dell'Ateneo, d'intesa con i presidi di facolta'; e) sovrintende al rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo; f) dura in carica tre anni ed e' rinnovabile. |
| Art. 40. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo
1. Il Consiglio di amministrazione della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei fini istituzionali. 2. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui e' preposto. 3. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'Universita' ai quali e' assegnato ed e' tenuto ad assicurare il proprio impegno per il loro migliore funzionamento. 4. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo partecipa alla gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, ove previsto dal presente statuto. 5. Ad esso viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali. 6. Per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e delle modalita' di assunzione, si applicano le norme contenute nel contratto di lavoro del personale tecnico-amministrativo della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM stipulato dal Consiglio di amministrazione con le rappresentanze sindacali. 7. Al personale tecnico-amministrativo vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assistenza sanitaria. |
| Art. 41. Gli studenti
1. Sono studenti della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di I e II livello, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni altra attivita' di formazione superiore. 2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle strutture universitarie per svolgere le attivita' connesse con la loro formazione. 3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e per il migliore utilizzo delle strutture e delle attrezzature scientifiche, la Libera universita' di lingue e comunicazione IULM puo' programmare, ove necessario, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di laurea, laurea magistrale, master universitari di I e II livello, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca. Esso viene fissato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico. I criteri, le modalita' di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo. 4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto. 5. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera universita' di lingue e comunicazione IULM e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilita' e delle finalita' previste. 6. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attivita' universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunita' culturali loro offerte. L'eventuale azione disciplinare e' svolta secondo l'art. 15, comma 3, lettera e). |
| Art. 42. Altri soggetti
1. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgano attivita' di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e master non universitari, limitatamente al loro periodo di permanenza e formazione, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici. 2. I soggetti che frequentano la Libera universita' di lingue e comunicazione IULM per attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Universita' in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione. |
| Art. 43. Facolta' attivate
1. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM e' articolata in facolta' che sono determinate dal regolamento didattico di Ateneo in relazione alle esigenze organizzative e modulari dell'offerta formativa. 2. Le modifiche del regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti delle strutture didattiche, sono attuate, previa delibera del senato accademico e approvazione del Consiglio di amministrazione per quanto attiene il finanziamento, con decreto del rettore. 3. Gli ordinamenti degli studi delle facolta', dei corsi di laurea, di laurea magistrale e delle scuole di specializzazione, attivati presso la Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, sono determinati dal regolamento didattico d'Ateneo. |
| Art. 44. Altre attivita' didattiche
1. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM puo' organizzare e promuovere: a) corsi di formazione post-lauream (master) e corsi di formazione di breve durata, regolati da apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati; b) periodi di studio in Italia e all'estero, svolti durante le vacanze estive, o durante l'anno accademico, per un approfondimento delle varie discipline impartite presso l'Universita'. Alla fine di ogni periodo possono essere organizzate sessioni di esami di profitto valide ad ogni effetto, purche' sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti della facolta'; c) corsi per studenti provenienti da Universita' straniere mediante la stipula di apposite convenzioni, anche con istituzioni pubbliche e private; corsi in collaborazione con Universita' straniere che abbiano come esito il doppio diploma riconosciuto dai Paesi di appartenenza; d) corsi e attivita' di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341; e) corsi a distanza, avvalendosi di tutte le tecnologie innovative disponibili, anche con forme di sperimentazione; f) stage di formazione e di orientamento presso aziende o enti convenzionati, pubblici e privati; g) master, corsi di aggiornamento permanente e ricorrente lungo tutto l'arco della vita, operando anche attraverso strutture specifiche, promosse e gestite da fondazioni universitarie, in modo autonomo o congiuntamente all'Ateneo. 2. Tutte le predette iniziative sono deliberate dal Consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico cui compete il controllo scientifico che potra' essere garantito anche attraverso uno o piu' comitati scientifici presieduti da un professore ordinario dell'Universita' IULM. |
| Art. 45. Attivita' di tutorato
1. La Libera universita' di lingue e comunicazione IULM istituisce con proprio regolamento il tutorato, al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi. 2. Il regolamento per il tutorato e' approvato dal senato accademico, sentiti i consigli di facolta', e stabilisce che siano attivati servizi di tutorato finalizzati ad assistere gli studenti anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli. Per ogni corso di studi possono essere costituite apposite commissioni composte da professori e ricercatori per lo svolgimento di specifici compiti di tutorato. |
| Art. 46. Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ateneo e sul suo concreto funzionamento. Il consiglio di amministrazione puo' anche avvalersi per la certificazione del bilancio di una societa' di revisione legale abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e iscritta nel registro istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto medesimo. 2. Il collegio dei revisori dei conti e' cosi' composto: a) da un rappresentante individuato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con funzioni di presidente tra dirigenti in servizio presso lo stesso Ministero; b) da due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal Consiglio di amministrazione, scelti tra persone dotate di elevate capacita' tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile. Tutti i componenti membri del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori legali, durano in carica un triennio e sono rinnovabili. |
| Art. 47. Fondazioni universitarie
1. Allo scopo di coadiuvare l'Universita' nello svolgimento della sua missione di sviluppo della cultura, della ricerca, dell'innovazione, dell'alta formazione, della formazione continua e manageriale, la Libera universita' di lingue e comunicazione IULM puo' avvalersi della Fondazione universitaria, avente personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro. L'Ateneo individua le attivita' e le risorse che possono essere conferite alla Fondazione, secondo il criterio di strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali che rimangono prerogativa dell'Universita'. |
| Art. 48. Disposizioni riguardanti gli organi di governo dell'Ateneo
1. La composizione attuale del Consiglio di amministrazione rimane invariata sino alla scadenza naturale del mandato. |
| Art. 49. Utilizzo delle risorse - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore dei soggetti di cui al presente statuto nonche' ai fondatori, ai lavoratori o ai collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM e svolgono la stessa attivita' ovvero altre attivita' istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa di volta in volta vigente e a sostegno delle sole attivita' istituzionali dell'Ente. 2. E' fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attivita' funzionali al perseguimento delle finalita' istituzionali. 3. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM sara' devoluto ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attivita' istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge di volta in volta vigente. La determinazione di tale ente sara' rimessa al Consiglio di amministrazione sentito il parere del senato accademico e, nell'impossibilita' del medesimo, ai liquidatori. |
| Art. 50. Norme finali e transitorie
1. Il presente statuto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto del rettore di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Per garantire continuita' e regolarita' di svolgimento delle attivita' della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, i componenti del Consiglio di amministrazione, il rettore, i Pro-Rettori, i presidi di facolta', i rappresentanti degli studenti eletti nei diversi organismi, cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato. Il rettore emerito gia' nominato, mantiene il titolo e le prerogative acquisite all'atto della nomina. Il Consiglio di amministrazione, a far tempo dall'entrata in vigore dello statuto di cui al precedente comma 1, viene integrato dai consiglieri di cui all'art. 8, comma 2, lettere d), e). Il direttore dell'area tecnica amministrativa all'atto dell'entrata in vigore del nuovo statuto assumera' la denominazione, le funzioni e il ruolo di direttore generale di cui all'art. 39 dello statuto. |
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