Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 29 gennaio 2018 |
Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Associazione di Ontosofia Psicosomatica», in Bari ad istituire e ad attivare nella sede di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la Formazione superiore e per la Ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza; Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il decreto in data 2 agosto 2001 di diniego all'abilitazione all'«Associazione di Ontosofia Psicosomatica» ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia; Visto il decreto in data 8 luglio 2005 di diniego alla reiterazione dell'istanza di abilitazione proposta dalla suddetta Associazione; Visto il ricorso n. 10744 del 2005 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l'annullamento del decreto datato 8 luglio 2005; Vista la sentenza n. 11121 del 2009 del Tribunale regionale per il Lazio, Sezione terza bis, che respinge il ricorso suddetto; Vista la sentenza n. 4691/2015 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta) sul ricorso n. 1153 del 2010 per la riforma della sentenza del TAR del Lazio - Roma: sezione III bis n. 11121/2009 che accoglie l'appello disponendo di rinnovare il giudizio al fine di una piu' compiuta e rigorosa valutazione dell'idoneita' formativa all'esercizio della delicata attivita' di psicoterapia; Visto il decreto in data 16 marzo 2016 di diniego dell'istanza di abilitazione proposta dalla suddetta Associazione, emesso a seguito della rinnovazione del giudizio di cui alla sopra citata sentenza; Visto il ricorso n. 6139 del 2016 proposto, in data 11 luglio 2016, al Consiglio di Stato per l'ottemperanza alla sentenza n. 4691/2015 del Consiglio di Stato; Vista la sentenza n. 4828/2017 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta) sul ricorso n. 6139 del 2016 per l'ottemperanza alla sentenza n. 4691/2015 del Consiglio di Stato, che accoglie il ricorso disponendo di rinnovare il giudizio sulla istanza di riconoscimento dell'Associazione sulla base dei criteri previamente definiti; Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 21 dicembre 2017, dopo il riesame dell'istanza e la relativa documentazione, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento evidenziando come la validita' scientifica dell'indirizzo metodologico e teorico non sia riconosciuta in considerazione dell'assenza di materiale documentale, consistente in dati di ricerca pubblicati su riviste scientifiche indicizzate con peer-review, comprovante l'efficacia del trattamento (criterio a), ed in considerazione del mancato riconoscimento in ambito nazionale e internazionale (criterio b), in conseguenza del mancato soddisfacimento del criterio a.; Considerato che l'indirizzo proposto non soddisfa i criteri di validita' scientifica, ne' in merito alle prove di efficacia, ne' in merito al riconoscimento nella comunita' scientifica nazionale ed internazionale; Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1
L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Associazione di Ontosofia Psicosomatica» con sede in Bari - via Umberto Giordano n. 22/A -, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 gennaio 2018
Il Capo del Dipartimento: Mancini |
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