Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 29 gennaio 2018 |
Revoca dell'amministratore unico della societa' cooperativa «Alba», in Trentola Duecenta e nomina del commissario governativo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della Societa' cooperativa «Alba» con sede in Trentola Duecenta (CE) conclusa in data 23 giugno 2017 con la proposta di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Considerato che dalle risultanze ispettive e emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare entro il termine di trenta giorni alcune irregolarita' riscontrate in sede di rilevazione e che in sede di accertamento, la stessa non aveva ottemperato a nessuna delle prescrizioni contenute nella diffida; Considerato quindi, che permangono le seguenti irregolarita': non risultano aggiornati i libri sociali, libro soci e libro delle deliberazioni dell'organo amministrativo; non sono stati posti in visione il libro Unilav e le relative buste paga dei soci per il periodo in cui risultavano occupati; non risulta effettuato il versamento ai fondi mutualistici del 3% sull'utile d'esercizio riferito all'anno 2015 ai sensi dell'art. 11 legge n. 59/92; non risulta effettuato il versamento del contributo di revisione per il biennio 2013/2014 e 2015/2016. comprensivo di sanzioni ed interessi; non era stata adottata alcuna delibera in merito alla gratuita' o al compenso previsto per l'amministratore; l'ente non si e dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente; Preso atto che dalla consultazione del registro delle imprese si e' riscontrato anche l'omesso deposito del bilancio d'esercizio 2016; Considerato che la cooperativa risulta amministrata da un organo monocratico, in contrasto con le previsioni dell'art 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017 che prevede che le, cooperative siano amministrate da un organo collegiale composto da almeno tre membri, con durata massima triennale; Vista la nota n. 502716, trasmessa in data 13 dicembre 2017 raccomandata a/r, in assenza di casella di posta certificata, con la quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Preso atto che tale comunicazione e' stata restituita al mittente con la dicitura destinatario trasferito, che si e provveduto ad inviare la citata comunicazione di avvio anche all'indirizzo del domicilio del legale rappresentante e che anche tale comunicazione di avvio e risultata senza esito; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di' cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 a tutt'oggi non ricostituito ne' operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del commissario governativo nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Elio Provenza;
Decreta:
Art. 1
L'amministratore unico della societa' cooperativa «Alba - con sede in Trentola Duecenta (CE), codice fiscale n. 03706190612, costituita in data 2 maggio 2011, e' revocato. |
| Art. 2
Il dott. Elio Provenza nato a Salerno il 15 aprile 1966,(codice fiscale PRVLEI66D15H703B) domiciliato in Montecorvino Pugliano (SA), via Montebianco n. 17, e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale. Roma, 29 gennaio 2018
Il direttore generale: Moleti |
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