Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2018 (vai al sommario) |
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LEGGE 11 gennaio 2018, n. 8 |
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1 Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere piu' di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI».
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Organi). - 1. Sono organi del C.O.N.I.: a) il consiglio nazionale; b) la giunta nazionale; c) il presidente; d) il segretario generale; e) ; f) il collegio dei revisori dei conti. 2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), non possono svolgere piu' di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI. 2-bis. Il compenso spettante agli organi e' determinato con decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia.». |
| Art. 2 Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere piu' di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una piu' ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonche' ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate».
Note all'art. 2: - Si riporta l'art. 16 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate). - 1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attivita' sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. 2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere piu' di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una piu' ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonche' ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate. 3. (abrogato). 4. (abrogato). 5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi. 6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.». |
| Art. 3
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) al terzo periodo, le parole: «due mandati» sono sostituite dalle seguenti: «tre mandati»; 2) il quarto periodo e' soppresso; 3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP»; b) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 3: - Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 (Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2017, n. 80: «Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi del CIP: a) il consiglio nazionale; b) la giunta nazionale; c) il presidente; d) il segretario generale; e) il collegio dei revisori dei conti. 2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre tre mandati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP». 3. (abrogato). 4. L'eventuale compenso spettante agli organi e' determinato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle norme vigenti in materia.». |
| Art. 4
Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di promozione sportiva paralimpica prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere piu' di tre mandati. 3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al fine di garantire una piu' ampia partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le FSP e le DSP non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. 4. Gli statuti delle FSP e delle DSP possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al comma 2, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle FSP e delle DSP nonche' agli enti di promozione sportiva paralimpica, anche per quanto concerne la promozione delle pari opportunita' tra donne e uomini».
Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 14 del citato decreto legislativo n. 43 del 2017 come modificato dalla precedente legge: «Art. 14 (Statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche). - 1. Le FSP e le DSP, al pari di quanto disciplinato dal CONI per le FSN e le DSA, sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attivita' sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. 2. Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di promozione sportiva paralimpica precedono le procedure oer l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere piu' di tre mandati. 3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al fine di garantire una piu' ampia partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio provvedimento i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero di deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le FSP e le DSP non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il Cip, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. 4. Gli statuti delle FSP e delle DSP possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al comma 2, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle FSP e delle DSP nonche' agli enti di promozione sportiva paralimpica, anche per quanto concerne la promozione delle pari opportunita' tra donne e uomini. 5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, di cui almeno un atleta paralimpico, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline riconosciute. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi. 6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalle FSP e dalle DSP nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.». |
| Art. 5 Abrogazioni
1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, e' abrogato. 2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono abrogati.
Note all'art. 5: - Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo del 8 gennaio 2004, n. 15 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante: «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2004, n. 21: «Art. 2 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CONI adegua lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 1. Decorso tale termine, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina, entro i quindici giorni successivi, uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina. 2. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale ed alle elezioni della giunta nazionale e del presidente del CONI, da tenersi entro il 30 giugno 2005. 3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' provvedere a norma dell'articolo 13, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal presente decreto, in caso di inosservanza del termine di cui al comma 2. 4. Entro centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, adeguano i loro statuti alle disposizioni del presente decreto. 5. Nulla e' innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno, che svolgono le attivita' di federazioni sportive nazionali secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. 6. (abrogato)». - Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 si veda nelle note all'art. 2. |
| Art. 6 Disposizioni transitorie e finali
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) adegua lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Entro il medesimo termine, il CONI adotta il provvedimento di cui all'articolo 16, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge. 2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonche' gli enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge. 3. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Autorita' di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i quindici giorni successivi, dichiara decaduti i componenti degli organi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica. 4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno gia' raggiunto il limite di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato e' confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti. 5. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato italiano paralimpico (CIP) adegua il proprio statuto alle disposizioni degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 4 della presente legge. Entro il medesimo termine, il CIP adotta il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 43 del 2017, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge. 6. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CIP, le federazioni sportive paralimpiche, le discipline sportive paralimpiche e gli enti di promozione sportiva paralimpica adeguano i loro statuti alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificato dall'articolo 4 della presente legge. 7. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno gia' raggiunto il limite di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato e' confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti. 8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018
MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 242 del 1999 si veda nelle note all'art. 1 - Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 si veda nelle note all'art. 2 - Per il testo degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 43 del 2017 si veda, rispettivamente, le note agli articoli 3 e 4. |
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