Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 15 dicembre 2017
Modalita' di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», ed in particolare l'art. 17, comma 6, che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca siano disciplinati il contenuto del bando, i termini e le modalita' di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili nonche' la composizione della commissione di valutazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio superiore della Pubblica istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive modificazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 32;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e successive modificazioni e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2016, n. 93, recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento», in particolare modo l'art. 2 che disciplina gli ambiti di tipo verticale;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l'art. 4 recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, relativo alle specializzazioni necessarie per l'accesso alla classe di concorso A-23 Italiano quale lingua seconda;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 95, relativo al precedente concorso per docenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina delle procedure e dei criteri di verifica degli standard professionali, le modalita' di verifica in itinere e finale inclusa l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
Considerato che l'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5, e 6 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevede l'indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento a tempo indeterminato riservata a personale docente in possesso, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per il medesimo grado di istruzione;
Dato atto che l'art. 17, comma 4, secondo periodo del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevede la valorizzazione del superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, nonche' del titolo di dottore di ricerca;
Vista la richiesta di acquisizione di parere formulata al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 2 novembre 2017;
Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del 29 novembre 2017;
Ritenuto di poter accogliere le richieste formulate dal Consiglio che non appaiono in contrasto con le norme regolanti il concorso e che non limitano eccessivamente i margini di discrezionalita' dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
Ritenuto di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1 poiche' la procedura concorsuale in oggetto non viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili bensi' e' destinata alla formazione di una graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base alle disponibilita' determinate annualmente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017;
Ritenuto di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto quest'ultimo gia' include chiaramente le specifiche richieste dal Consiglio;
Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativoo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5;
Ritenuto che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiche' prevede l'inserimento di una specifica gia' indicata al comma 1 dell'art. 3 e, pertanto, ridondante;
Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell'esistenza di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l'abilitazione al sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione;
Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di servizio in considerazione dell'opportunita' di mantenere un equilibrio tra titoli di servizio e culturali;
Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea;
Ritenuto di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiche' in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalita' acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa;
Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima osservazione) in considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art. 1 comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui «i contratti di lavoro per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi»;
Preso atto della Sentenza n. 251 dell'8 novembre 2017 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107».
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.
 

Tabella A
Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei
concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale
docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria,
secondaria di I e II grado, nonche' del personale docente per il
sostegno agli alunni con disabilita', adottata ai sensi
dell'articolo 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, terzo periodo, del Decreto
Legislativo, la valutazione complessiva dei titoli ai sensi della
presente tabella non puo' eccedere i sessanta punti e, qualora
superiore, e' ricondotta a tale limite massimo.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) Decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
f) Bando: bando di concorso ai sensi dell'art. 5;
g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.
h) Cun: Consiglio universitario nazionale;
i) Afam: Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
l) professori universitari: i professori universitari di I e II fascia;
m) docenti Afam: docenti di ruolo presso le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
n) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
o) graduatorie ad esaurimento: graduatorie di cui all'art. 1, comma 601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.
 
Art. 3
Concorso

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, e' indetto per ciascuna classe di concorso delle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonche' per il sostegno della scuola secondaria, un concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6. Sia il concorso sia le relative graduatorie sono organizzate su base regionale.
2. Sino all'integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale, i soggetti che vi sono iscritti sono ammessi al percorso di cui all'art. 4, comma 3, nel limite, per ciascun anno scolastico, classe di concorso e tipologia di posto, dei posti di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo. L'ammissione al predetto percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonche' da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto.
3. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
 
Art. 4
Articolazione del concorso

1. Il concorso si articola nella prova orale di cui all'art. 8, nella successiva valutazione dei titoli e in un percorso annuale disciplinato ai sensi del decreto del Ministro 14 dicembre 2017, n. 984.
2. Le graduatorie di merito regionali di cui all'art. 15 comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale di cui all'art. 8. I candidati sono inseriti nella predetta graduatoria sulla base della valutazione della prova orale e dei titoli posseduti ai sensi dell'art. 9.
3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente, nel limite dei posti di cui all'art. 3, comma 2, ad un percorso di durata annuale finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali, che si conclude con una valutazione finale, ai sensi del decreto del Ministro 14 dicembre 2017, n. 984.
4. Per le classi di concorso alle quali partecipi un numero esiguo di candidati e' possibile disporre l'aggregazione territoriale delle procedure, ferma restando l'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.
 
Art. 5
Bando di concorso

1. Il Bando e' adottato dal direttore generale per il personale scolastico e disciplina:
a) i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 6;
b) il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 7;
c) l'organizzazione della prova orale, ai sensi dell'art. 8;
d) le modalita' di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
e) i documenti richiesti per l'assunzione;
f) l'informativa sul trattamento dei dati personali.
 
Art. 6
Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o piu' classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017. I candidati che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del 23 febbraio 2016. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per classe di concorso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun candidato, si applica l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, cosi' come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n. 259.
2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purche' siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresi' partecipare al concorso per posti di sostegno purche', in aggiunta, siano specializzati sul sostegno;
3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141.
4. Sono altresi' ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
5. Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.
6. I bandi disciplinano gli ulteriori requisiti generali di ammissione al concorso.
7. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
 
Art. 7
Istanze di partecipazione ai concorsi

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 6. Il candidato puo' concorrere per piu' classi di concorso o tipo di posto mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle classi di concorso o tipo di posto per cui intenda partecipare.
2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non sono prese in considerazione.
3. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso e' posto alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel Bando per la presentazione delle istanze.
4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali presso la sede dell'Autorita' consolare italiana. Quest'ultima verifica l'identita' del candidato e comunica le risultanze all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici di accesso per l'acquisizione telematica della istanza nella successiva fase prevista dalla procedura.
5. I candidati indicano la lingua straniera, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco, oggetto della valutazione nell'ambito della prova orale.
6. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato dal Bando, che indica altresi' quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.
 
Art. 8
Prova orale

1. La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.
2. La prova orale consiste in una lezione simulata e nell'esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione. La commissione nell'interlocuzione con il candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera secondo quanto indicato ai commi 3 e 4.
3. La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna classe di concorso, ha per oggetto il programma di cui all'allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016, limitatamente alle parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale valuta altresi' la capacita' di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente nella lingua stessa, inclusa l'illustrazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla commissione.
4. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al predetto allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016 applicato solo per le parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno alla studentessa e allo studente con disabilita' volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche. La prova orale valuta altresi' la capacita' di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue.
 
Art. 9
Valutazione della prova orale e dei titoli

1. Per la valutazione della prova orale e dei titoli, la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. La prova orale non prevede un punteggio minimo.
2. La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova orale, della capacita' di comprensione e conversazione nella lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili.
3. La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova orale, delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione o nelle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili.
4. La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A.
 
Art. 10
Commissioni di valutazione

1. Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un direttore di una istituzione AFAM o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
2. Il presidente e i commissari devono possedere i requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 13 e sono individuati ai sensi dell'art. 14.
3. Ove non sia possibile affidare ai componenti della commissione l'accertamento della capacita' di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dai candidati, si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualita' di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento delle lingue straniere, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua.
4. Ove non sia possibile affidare ai componenti effettivi della commissione l'accertamento delle conoscenze e delle competenze informatiche, si procede alla nomina in qualita' di membro aggregato, di un docente titolare dell'insegnamento di informatica, che svolge le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di informatica.
5. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, e' prevista la nomina di un supplente.
6. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore.
7. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unita', la commissione e' integrata, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalita' previste per la commissione principale.
8. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilita'.
9. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi del decreto del Ministro 31 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2016, n. 267.
 
Art. 11
Requisiti dei presidenti

1. Per i concorsi a posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) per i professori universitari e direttori AFAM appartenere al settore disciplinare coerente con la classe di concorso;
b) per i dirigenti tecnici appartenere allo specifico settore;
c) per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi ruoli.
2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) per i professori universitari, appartenere al settore scientifico disciplinare M-PED/02 ovvero aver espletato attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno;
b) per i dirigenti tecnici, appartenere al settore formativo del ciclo di istruzione cui si riferisce la procedura concorsuale;
c) per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di I grado, secondaria di II grado.
3. I presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A23 - Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono scelti tra i professori universitari dei settori scientifico disciplinari L- LIN/01 o L-LIN/02.
4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver diretto master universitari di secondo livello in materia di dirigenza scolastica o aver insegnato nell'ambito di tali master;
b) aver insegnato o svolto attivita' di tutoraggio nelle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, nei corsi di tirocinio formativo attivo o nei percorsi abilitanti speciali.
 
Art. 12
Requisiti dei commissari

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto, devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il concorso.
2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nello specifico ruolo per almeno 5 anni.
3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, devono essere in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita' nonche' aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo o di secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso.
4. I docenti componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste devono avere, rispettivamente, i seguenti requisiti:
a) aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nella classe di concorso A41 - Scienze e tecnologie informatiche;
b) aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nelle classi di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento di una delle lingue previste.
5. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel decreto del Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attivita' di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
b) essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all'art. 401 del Testo unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, o, per l'AFAM, i bienni accademici di secondo livello;
c) aver svolto attivita' di docente supervisore o tutor presso i bienni di specializzazione delle scuole superiori per l'insegnamento secondario o presso i corsi accademici abilitanti di II livello o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti percorsi;
d) aver svolto attivita' di tutor organizzatore, di tutor coordinatore o aver ricoperto incarichi di docenza presso i percorsi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;
e) diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita';
f) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;
g) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e comunicazione;
h) per il concorso a posti di sostegno, aver conseguito il titolo di specializzazione attraverso percorsi ordinamentali.
7. Ove non risulti possibile reperire commissari, il dirigente preposto all'USR puo' prescindere dai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 4, ferma restando la conferma in ruolo, il possesso di 5 anni di servizio e quello dell'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso della specifica procedura concorsuale. Qualora non sia possibile reperire commissari nemmeno ai sensi del primo periodo, il dirigente preposto all'USR puo' ricorrere, con proprio decreto motivato, alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale nello specifico settore.
8. I membri della commissione per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono scelti tra i docenti del rispettivo grado di istruzione, in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore.
 
Art. 13
Condizioni personali ostative all'incarico
di presidente e componente delle Commissioni

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle Commissioni del concorso:
a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
d) essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle Commissioni del concorso, inoltre:
a) a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;
b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;
c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
3. Al fine di assicurare la regolarita', l'imparzialita' e il buon andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una procedura concorsuale.
 
Art. 14
Formazione delle commissioni di valutazione

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni di valutazione presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all'USR, secondo le modalita' e i termini di cui al presente articolo.
2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati. L'istanza e' presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.
3. L'istanza e' presentata esclusivamente in modalita' on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a pena di esclusione.
4. Ai fini del comma 3:
a) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici, dei docenti Afam nonche' dei docenti del comparto scuola, nonche' i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano la procedura informatica Polis presente nel sistema informativo del Ministero;
b) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari, nonche' i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano la procedura informatica del Consorzio interuniversitario Cineca, che provvede a trasmettere le domande acquisite all'USR competente.
5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale per il personale scolastico.
6. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilita' e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di agli articoli 11 e 12 e l'insussistenza delle condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle Commissioni di cui all'art. 13. In particolare, gli aspiranti devono dichiarare:
a) per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'art. 11;
b) per gli aspiranti commissari, il possesso dei requisiti e l'eventuale possesso delle condizioni di preferenza di cui all'art. 12;
c) il possesso di ciascuno dei requisiti e l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'art. 13. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'art. 13, comma 2, lettera b) e' resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
d) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
e) l'Universita' e il settore scientifico-disciplinare o accademico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari e per i docenti delle istituzioni Afam); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la tipologia di posto e la classe di concorso di insegnamento (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;
f) il curriculum vitae;
g) il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni.
7. Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e di una delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso, partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione. I medesimi aspiranti devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 12.
8. I Dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e sui siti degli USR.
9. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti sono trasmessi, per la prescritta validazione:
a) al Cun, relativamente ai professori universitari;
b) alla competente Direzione generale, relativamente ai docenti delle istituzioni Afam.
10. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti. Nella composizione delle commissioni si tiene inoltre conto:
a) per i docenti componenti aggregati di cui al comma 7 di quanto previsto dall'art. 12 comma 4;
b) prioritariamente, della vicinanza della sede di servizio dell'aspirante o, in caso di quiescenza, della residenza alle sedi di espletamento delle prove orali.
11. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it e sui siti degli USR competenti. I componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso, sono nominati dal Dirigente preposto all'USR.
12. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di commissario, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, secondo le modalita' di cui al presente articolo.
13. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attivita' delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.
 
Art. 15
Graduatorie regionali di merito

1. La commissione giudicatrice, valutata la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito.
2. Le graduatorie approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.
3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'avvio al percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 14 dicembre 2017, n. 984.
 
Art. 16
Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
 
Art. 17
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingua sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle
Province di Trento e Bolzano.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del Testo unico, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia provvede ad indire concorsi per titoli ed esami a cattedre per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena, anche avvalendosi della collaborazione dell'ufficio speciale di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti del Testo unico, le Province autonome di Trento, Bolzano e la Regione Valle D'Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di reclutamento, provvedono all'indizione di specifici concorsi per titoli ed esami per la copertura dei posti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che individuano autonomamente.
 
Art. 18
Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR competente).
Roma, 15 dicembre 2017

Il Ministro: Fedeli
 
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