Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di un prodotto esplosivo



Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/018389/XVJ/CE/C del 19 gennaio 2017, il manufatto esplosivo di seguito indicato e' classificato, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:
denominazione esplosivo: PBC-2011;
numero certificato: 1646-013-006;
data certificato: 22 ottobre 2015;
numero ONU: 0161;
classe di rischio: 1.3 C;
categoria P.S.: I.
Il prodotto esplosivo, oggetto del presente provvedimento, e' sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilita' degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta altresi' un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.
Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.P.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto la documentazione CE, rilasciata su richiesta della ditta produttrice «PB Clermont S.A.», Rue de Clermont, 176- 4480 Engis (Belgio).
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.
 
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