Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 29 gennaio 2018
Modello di certificato, modalita' e termini per l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2018, del contributo spettante ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.


IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visto il comma 853, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, supplemento ordinario) che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti»;
Visto il successivo comma 854 del medesimo art. 1 della legge n. 205 del 2017 che stabilisce: «I comuni di cui al comma 853 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al Codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio e ciascun comune non puo' chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.»;
Visto il comma 856 del medesimo art. 1 della legge n. 205 del 2017 che stabilisce: «Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno»;
Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati i dati richiesti dalle disposizioni normative richiamate, al fine di determinare, con successivo provvedimento, l'entita' del contributo da assegnare secondo le modalita' previste dal comma 855 del richiamato art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione da utilizzare, nonche' le modalita' di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere i contributi predetti per l'anno 2018;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1
Comuni richiedenti i contributi

1. Hanno facolta' di richiedere i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui all'art. 1, commi da 853 a 861, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini di cui all'art. 3.
2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per una o piu' opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non puo' chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modello di certificazione

1. E' approvato il modello A di certificazione informatizzato con il quale i comuni richiedono contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
2. Il modello cartaceo, allegato modello A al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello presente sui sistemi informatizzati del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale.
3. La certificazione dovra' essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sara' messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della direzione centrale della finanza locale, nell'«Area certificati».
 
Art. 3
Modalita' e termini di trasmissione

1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 20 febbraio 2018, per l'anno 2018, trasmettono la certificazione di cui all'allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto, esclusivamente con modalita' telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.
 
Art. 4
Esclusione dalla procedura

1. Ai sensi dei commi 854 e 856 della richiamata legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi le richieste:
a) per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;
b) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio;
c) da parte dei comuni che, alla data di presentazione della stessa, non abbiano trasmesso ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'art. 1, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato, ad eccezione dei comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
d) con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto.
 
Art. 5
Istruzioni e specifiche

1. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente certificazione che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2018

Il direttore centrale: Verde
 
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