Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 gennaio 2018 |
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni ed ulteriori associazioni. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n.175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata; Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto; Visto l'art. 15, comma 1, lettera i-quater), del citato Testo unico delle imposte sui redditi, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale; Visto l'art. 15, comma 1.1, del citato Testo unico delle imposte sui redditi, che prevede, tra l'altro, la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; Visto l'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2015, n 80, che prevede, tra l'altro, la deduzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e a favore delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il codice del Terzo settore, che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di enti del Terzo settore; Visto, in particolare, l'art. 83 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, che disciplina le detrazioni e deduzioni relative alle erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del medesimo decreto nonche' di quelle a favore degli altri enti del Terzo settore indicati al comma 6 alle condizioni ivi previste; Visto l'art. 104, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 117 che stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85, comma 7, e dell'art. 102, comma 1, lettere e), f) e g), si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 11 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196, del 2003; Considerato che le erogazioni liberali richiamate sono tra gli oneri detraibili e deducibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi e che, con riferimento a tali oneri, occorre individuare i termini e le modalita' per la trasmissione telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate;
Decreta:
Art. 1 Trasmissione telematica dei dati riguardanti le erogazioni liberali
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, con riferimento ai dati relativi agli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019, in via sperimentale, le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche. 2. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, alle erogazioni eseguite nei confronti delle Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, si applicano le disposizioni previste dall'art. 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano l'ammontare delle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti. 4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano l'ammontare delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione del soggetto a favore del quale e' stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale e' stata ricevuta l'erogazione rimborsata. 5. Considerata la sperimentalita' dell'adempimento, non sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. 6. Al termine del periodo di sperimentazione, verificati i risultati ottenuti, con successivo decreto saranno individuati i termini e le modalita' di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta. |
| Art. 2 Modalita' di trasmissione telematica
1. Le modalita' tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2018
Il Ministro: Padoan |
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