Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 18 dicembre 2017 |
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, in recepimento della direttiva 2016/2037/UE del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol», ed in particolare l'art. 7 che demanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, e del Ministro della sanita', ora Ministro della salute, l'adozione delle modifiche alle norme tecniche di cui all'allegato del decreto stesso per adeguarle alle misure adottate ai sensi degli articoli 6, 7 e 10 della direttiva 75/324/CEE; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' 8 maggio 1997, n. 208 «Regolamento recante recepimento della direttiva 94/1/CEE della Commissione, riguardante adeguamento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol»; Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 352 recante «Disposizioni sui beni culturali» che all'art. 12 reca «Norme sui generatori aerosol contenenti vernici»; Visto il regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12, recante «Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE.», ed in particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo che contiene disposizioni derogatorie dell'art. 4, primo comma, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della salute 25 febbraio 2011, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2011, Ufficio controllo atti Ministeri attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 60, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2011, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, in attuazione della direttiva 2008/47/CE della Commissione in data 8 aprile 2008 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol; Visto il regolamento (CE) 8 maggio 2013, n. 487/2013/UE recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della salute 24 giugno 2014, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2014, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2750, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2014, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982 relativo agli aerosol, in attuazione della direttiva 2013/10/UE; Vista la direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e miscele, ed in particolare l'art. 1 che modifica l'allegato della direttiva 75/324/CEE; Considerato l'Allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 - come modificato dal regolamento (UE) n. 487/2013 - recante «Disposizioni relative alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose» ed in particolare l'esplicazione sulla tabella recante i nuovi elementi dell'etichetta per aerosol; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», ed in particolare l'art. 35, comma 3, secondo cui le direttive dell'Unione europea possono essere recepite, «ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati»; Ritenuto di dover dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/2037 con atto amministrativo in base a quanto disposto dall'art. 7 del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982 e dall'art. 35, comma 3, della legge n. 134 del 2012;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982
1. Il testo dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni, e' ulteriormente modificato come segue: a) il punto 2.2 e' sostituito dal seguente: «2.2. Etichettatura Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal regolamento (UE) n. 487/2013, su ogni generatore aerosol si devono apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni: a) quando l'aerosol e' classificato come "non infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 3 di cui all'allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008; b) quando l'aerosol e' classificato come "infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 2 di cui all'allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008; c) quando l'aerosol e' classificato come "estremamente infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l'avvertenza "Pericolo" e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 1 di cui all'allegato I, tabella 2.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008; d) se l'aerosol e' un prodotto di consumo il consiglio di prudenza P102 di cui all'allegato IV, parte 1, tabella 6.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008; e) le ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol e' accompagnato da istruzioni d'uso separate, queste devono recare tali precauzioni d'impiego supplementari.». b) il punto 3.1.2 e' sostituito dal seguente: «3.1.2. A 50 °C la pressione nel generatore aerosol non deve superare i valori indicati nella seguente tabella, in funzione del tenore dei gas nel generatore aerosol:
===================================================== | Tenore dei gas | Pressione a 50 °C | +=============================+=====================+ | Gas liquefatto o miscela di | | | gas con un campo di | | |infiammabilita' con l'aria a | | | 20 °C e a una pressione | | | normale di 1,013 bar | 12 bar | +-----------------------------+---------------------+ | Gas liquefatto o miscela di | | | gas non aventi un campo di | | |infiammabilita' con l'aria a | | | 20 °C e a una pressione | | | normale di 1,013 bar | 13,2 bar | +-----------------------------+---------------------+ |Gas compressi o gas disciolti| | |sotto pressione non aventi un| | |campo di infiammabilita' con | | | l'aria a 20 °C e a una | | | pressione normale di 1,013 | | | bar | 15 bar» | +-----------------------------+---------------------+ |
| Art. 2 Decorrenza, disposizioni finali
Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 12 febbraio 2018. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee - ai fini della comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'art. 2, comma 1, della direttiva (UE) 2016/2037. Roma, 18 dicembre 2017
Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro della salute Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 25 |
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