IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2015 con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 25 ottobre 2015; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 202 del 14 novembre 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 308 del 30 dicembre 2015, con la quale sono state adottate misure per favorire e regolare il subentro della regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in rassegna; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; D'Intesa con la Regione Emilia Romagna; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di consentire la conclusione delle attivita' finalizzate al superamento del contesto di criticita' di cui in premessa, nonche' delle relative procedure amministrativo-contabili, la contabilita' speciale n. 5862 - intestata al Direttore dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 308 del 30 dicembre 2015 - e' aperta fino al 25 ottobre 2018. 2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2018
Il Capo del Dipartimento: Borrelli |