Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 18 dicembre 2017
Disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato, ai sensi della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, recante: «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione». (Decreto n. 999/2017).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'Amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 26 luglio 2016, n. 594, «Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, n. 47989, «Apertura di contabilita' speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella Ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124», che all'art. 1 elenca gli enti pubblici di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 settembre 2014 n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» con cui e' stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 7 che ha previsto che gli stanziamenti da destinare annualmente a vari enti di ricerca affluissero in un unico fondo (Fondo Ordinario Enti pubblici di Ricerca - FOE) finanziato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il cui ammontare e' ripartito annualmente fra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare, l'art. 5 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Universita' (FFO), relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita', comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» con il quale il FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) ha assunto la denominazione di FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
Visto il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020), approvato dal Comitato internazionale per la programmazione economica nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonche' l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e Innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;
Visto il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130;
Vista la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 luglio 2015 n. 4972 concernente l'approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) «Ricerca e Innovazione» CCI 2014IT16M2OP005 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal fondo sociale europeo (FSE) - programmazione 2014 - 2020 - a titolarita' del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
Visto il regolamento (UE) 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante le modalita' di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorita' di gestione, autorita' di certificazione, autorita' di audit e organismi intermedi;
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, «Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attivita' non economiche»;
Vista la comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare il punto 32;
Vista la Politica di Coesione per il periodo 2014-2020, ed in particolare la nuova governance multilivello introdotta che prevede un quadro strategico comune, e per ciascun stato membro un accordo di partenariato e specifici programmi operativi;
Visto il quadro strategico comune (QSC) che delinea la strategia d'investimento globale per l'implementazione della politica di coesione a livello comunitario, allegato 1 del succitato regolamento;
Visto l'Accordo di Partenariato (di seguito, AP) 2014 - 2020 Italia - Allegato I (settembre 2014) che, basandosi sul quadro strategico comune, ha stabilito le priorita' di investimento, l'allocazione delle risorse nazionali e dell'Unione europea tra i settori e i programmi prioritari, e il coordinamento tra i fondi a livello nazionale ed in particolare nell'ambito della descrizione dei risultati attesi e delle relative azioni, l'indicazione del risultato atteso «Potenziamento della capacita' di sviluppare l'eccellenza nelle R&I» tramite l'azione di sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi nazionali e trans-europei;
Visto il documento nazionale di «Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente» dove e' illustrata la strategia che consente la trasformazione dei risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini, approvato dalla Commissione europea il 4 maggio 2016;
Considerate le azioni intraprese a livello europeo attraverso lo European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI), ed in particolare l'aggiornamento della Roadmap Europea delle Infrastrutture di Ricerca, presentata il 10 marzo 2016;
Viste le conclusioni del Consiglio di Competitivita' del 29 maggio 2015 «Tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015-2020» con il quale viene tra l'altro chiesto agli Stati membri di utilizzare al meglio gli investimenti pubblici nelle Infrastrutture di Ricerca (IR) tramite la definizione di priorita' nazionali compatibili con le priorita' e i criteri dell'ESFRI, tenendo pienamente conto della sostenibilita' a lungo termine;
Considerato in particolare l'auspicio da parte della Commissione europea che sia incoraggiato dagli stati membri il ricorso ai fondi strutturali e di investimento europei per intensificare gli sforzi nel settore delle Infrastrutture di Ricerca;
Preso atto delle condizionalita' ex ante, previste dalla succitata Politica di Coesione 2014-2020 per garantire che sussistano le condizioni quadro (programmatiche, regolatorie, di pianificazione e strumentazione operativa) necessarie ad assicurare l'efficacia degli investimenti;
Vista l'approvazione del PNIR da parte della Commissione europea, che con la comunicazione del 26 aprile 2016 (DG A2.G.4PDA) ha concluso che «la Condizionalita' ex ante 1.2 adozione di un piano indicativo pluriennale per le Infrastrutture per la Ricerca e l'Innovazione e' soddisfatta»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 luglio 2016, n. 577, di adozione del PNIR, registrato presso la Corte dei conti in data 13 settembre 2016, n. reg. 1-3616;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. AOODGRIC/0015316 del 2 agosto 2016 di trasmissione del PNIR alle Autorita' di Gestione FESR dei Programmi Operativi Regionali;
Ritenuto necessario provvedere alla emanazione di disposizioni procedurali per la concessione di finanziamenti pubblici a sostegno degli organismi ed infrastrutture di ricerca che siano utilizzati quasi esclusivamente per attivita' di natura non economica e che pertanto non rientrino nelle norme in materia di aiuti di Stato, ai sensi del punto 20 della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Misure che non costituiscono aiuti di Stato: misure riferite ai casi in cui le attivita' dell'organismo o dell'infrastruttura di ricerca sono quasi esclusivamente di natura non economica, laddove l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attivita' necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che abbia portata limitata. A norma della disciplina europea riportata nella comunicazione 2014/C 198/01 della commissione tale e' il caso laddove l'attivita' economica assorba esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attivita' non economiche e la capacita' destinata ogni anno a tali attivita' economiche non superi il 20% della pertinente capacita' annua complessiva dell'entita';
b) Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza (di seguito anche solo «organismo di ricerca»): un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
c) Infrastruttura di ricerca: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunita' scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformita' all'art. 2, lett. a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC);
d) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e) Soggetto beneficiario: ogni organismo di ricerca pubblico e, se previsto dal singolo bando/avviso, privato titolare di agevolazioni su progetti finanziati dal Ministero;
f) Soggetto proponente: ogni organismo di ricerca pubblico e, ove previsto dai bandi/avvisi, privato, che presenta una proposta progettuale, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti, partecipando ad un bando/avviso pubblicato dal Ministero;
g) Soggetto co-proponente: ogni organismo di ricerca pubblico e, ove previsto dai bandi/avvisi, privato che partecipa alla proposta progettuale come partner del soggetto proponente;
h) Compagine di progetto: l'insieme di soggetto proponente e co-proponente/i;
i) ESFRI - European Strategy Forum on Research Infrastructures: Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca che contribuisce allo sviluppo di una strategia coerente per lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca in Europa e svolge il ruolo di agevolare le iniziative multilaterali e le negoziazioni internazionali in materia di utilizzo e sostenibilita'. L'ESFRI e' stato costituito nell'aprile del 2002 su mandato del Consiglio dell'Unione europea del giugno 2001;
j) CNGR: il Comitato Nazionale dei Garanti per la ricerca di cui all'art. 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;
k) Variazione soggettiva: ogni variazione al piano finanziario e alle attivita' originariamente previste dal progetto dovuta a modifica occorsa ai soggetti beneficiari a seguito di rinuncia, fusione e/o incorporazione o altri fenomeni successori;
l) Variazione oggettiva: ogni variazione non soggettiva al piano finanziario e alle attivita' originariamente previste dal progetto;
m) In itinere: il periodo a valere dall'accettazione del decreto di concessione da parte del soggetto beneficiario alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
n) Ex post: il periodo successivo alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
o) PON RI: Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 a titolarita' del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
p) FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale di cui al regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
q) PNR: Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020, approvato con delibera Comitato internazionale per la programmazione economica n. 2/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2016, Serie generale, n. 183;
r) PNIR: Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con comunicazione del 26 aprile 2016 (DG A2.G.4PDA) e adottato con decreto ministeriale 18 luglio 2016 n. 577;
s) FIRST: il Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazione;
t) FSC: Fondo per lo sviluppo e la coesione, strumento finanziario principale, congiuntamente ai fondi strutturali europei, attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'art. 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
u) TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano altresi', ove non espressamente richiamate, anche le definizioni previste dalla comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica nell'ambito delle misure che non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione UE 2014/C 198/01 della Commissione, e disciplina le modalita' di finanziamento con particolare riferimento al potenziamento delle infrastrutture di ricerca.
2. Il presente decreto disciplina le tipologie di intervento di cui all'art. 60, comma 4, lett. e), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», nonche' gli interventi ricompresi nel PNR 2015-2020, nel PNIR 2014-2020 e nel PON RI 2014-2020, Asse 2 - OT1 e loro successive modifiche.
 
Art. 3
Fondi e modalita' di assegnazione

1. Le tipologie di intervento di cui al presente decreto sono realizzate a valere sulle risorse FESR del PON RI, del FSC e del FIRST.
2. Le misure degli strumenti di sostegno degli interventi di cui al precedente comma sono fissate nei singoli bandi/avvisi fino ad un massimo del 100% dei costi ammissibili.
3. I singoli bandi/avvisi possono prevedere il rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa.
4. Le proposte progettuali sono ammesse a finanziamento a seguito di procedure di carattere valutativo o valutativo/negoziale, in conformita' alle previsioni di cui ai successivi articoli, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati e comunque nel rispetto delle modalita' procedurali disciplinate dal presente decreto e dai singoli bandi/avvisi.
 
Art. 4
Soggetti ammissibili

1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente decreto gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le universita' statali e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale) e, ove consentito dal bando/avviso, altri organismi di ricerca.
2. Ciascun bando/avviso puo' prevedere un numero minimo e massimo di composizione della compagine di progetto.
3. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione di ciascun progetto di cui al presente decreto, il singolo bando/avviso prevede che all'interno della compagine di progetto vi sia un unico soggetto proponente che assolva i seguenti compiti:
a) rappresentare la compagine di progetto nei rapporti con il ministero;
b) presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome proprio e per conto degli eventuali co-proponenti, il progetto e l'eventuale variazione dello stesso;
c) sottoscrivere, in nome e per conto degli eventuali co-proponenti, il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal ministero contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione delle attivita' contrattuali;
d) richiedere, in nome proprio e per conto degli eventuali co-proponenti, le erogazioni per stato di avanzamento e, ove previsto dai singoli bandi/avvisi, acquisire le erogazioni per l'intera compagine e ripartirle tra i beneficiari;
e) effettuare il monitoraggio periodico sullo svolgimento del progetto.
I singoli bandi/avvisi possono prevedere eventuali ulteriori compiti, poteri e responsabilita' da conferire al medesimo soggetto proponente.
4. Ove il singolo bando/avviso consenta la partecipazione di organismi di ricerca di diritto privato, non sono in ogni caso ammesse alla valutazione le domande proposte da soggetti che risultino, all'atto della presentazione della medesima domanda, in una delle seguenti condizioni:
a) in situazione di morosita' nei confronti del ministero;
b) sottoposti ad una delle situazioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, o di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modificazioni;
c) non rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
5. La regolarizzazione delle condizioni previste alle lettere del precedente comma 4, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda, consente l'ammissibilita' della medesima domanda alla valutazione, previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione.
 
Art. 5
Modalita' di presentazione dei progetti

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, il ministero con propri bandi/avvisi invita i soggetti ammissibili a presentare i progetti sulle tematiche individuate, specificando i criteri per la selezione degli stessi, nonche' i relativi limiti temporali e limiti di costo.
2. Nei bandi/avvisi sono definite le modalita' di presentazione delle domande con specifica descrizione della documentazione da produrre e sono definiti i termini per la conclusione delle attivita' di valutazione finalizzate alla selezione delle proposte progettuali.
 
Art. 6
Procedura di valutazione

1. La Commissione di valutazione delle proposte progettuali (di seguito, anche CDV o Commissione), nominata dal ministero, e' composta da membri, italiani o stranieri, individuati dal CNGR tra soggetti con comprovata professionalita' scientifica nelle tematiche di afferenza.
2. La commissione, preso atto delle proposte progettuali pervenute, nomina per ciascuna proposta un gruppo istruttorio (di seguito, anche GI) formato da un numero fino a tre di esperti tecnico - scientifici (di seguito, anche ETS) e un esperto economico - finanziario (di seguito, anche EEF). Designa, altresi', uno degli ETS del gruppo istruttorio come Relatore nei confronti della Commissione per il progetto assegnato.
3. Gli ETS, italiani o stranieri, sono individuati dalla Commissione e nominati dal ministero, nell'ambito di un apposito elenco ministeriale o dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea, secondo criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in assenza di conflitti di interesse.
4. Gli ETS effettuano la propria valutazione entro il termine e con le modalita' indicate nella lettera di incarico, sulla base di criteri concernenti la qualita' della proposta, la qualita' delle competenze coinvolte e le relative modalita' organizzative, nonche' l'impatto dei risultati attesi. E' fatta salva l'individuazione nel singolo bando/avviso di ulteriori criteri, ovvero l'articolazione in piu' dettagliati sotto-criteri. Il bando/avviso puo' prevedere ulteriori modalita' operative relative all'attivita' degli esperti tecnico-scientifici.
5. L'EEF puo' essere individuato ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi o mediante convenzioni in corso oppure nell'ambito di un apposito elenco ministeriale o dell'albo di esperti della Commissione europea.
6. La valutazione della proposta progettuale da parte del gruppo istruttorio procede in modo indipendente per ciascun ETS sulla base della documentazione presentata, secondo un modello di relazione individuale di valutazione (di seguito, anche RIV), riferita ai criteri definiti nei singoli bandi/avvisi. Per ogni criterio viene assegnato un punteggio entro l'intervallo definito nei singoli bandi/avvisi e una eventuale soglia.
7. Nelle singole RIV dovranno essere inseriti gli esiti (i punteggi e relative motivazioni) e, ove necessario, i richiesti approfondimenti da rivolgere al Relatore. A quest'ultimo puo' essere richiesto dal singolo bando/avviso di effettuare la verifica in loco prima della redazione del Rapporto di Valutazione provvisorio (di seguito, anche ESR provvisorio), riportante un giudizio qualitativo e un punteggio numerico, sul quale dovra' essere acquisito il consenso degli altri ETS del gruppo istruttorio, con modalita' descritte nei singoli bandi/avvisi.
8. A seguito del consenso degli altri esperti, l'ESR provvisorio diviene automaticamente definitivo; in caso di mancato raggiungimento del consenso spetta collegialmente alla Commissione la stesura dell'ESR definitivo, tenendo conto del parere degli esperti.
9. L'esperto economico - finanziario, dopo aver acquisito l'ESR definitivo, si esprime sulla fattibilita' e sostenibilita' economico finanziaria della proposta progettuale secondo le modalita' previste nei singoli bandi/avvisi. L'eventuale valutazione negativa da parte dell'EEF comporta la non finanziabilita' della proposta progettuale.
10. Acquisiti tutti gli ESR definitivi e le valutazioni degli esperti economico - finanziari, la commissione, per ciascun progetto e nel rigoroso rispetto dei punteggi ricevuti per ogni progetto nell'ESR definitivo, completa il proprio lavoro stilando la graduatoria dei progetti. La commissione, inoltre, ove previsto nei singoli bandi/avvisi e secondo le modalita' ivi indicate, analizza il budget di ogni progetto e le relative indicazioni provenienti dal GI in merito, determinandone il costo congruo ed il relativo finanziamento.
11. I singoli bandi/avvisi possono prevedere appositi meccanismi per ordinare i casi di «pari merito».
12. Il ministero provvede alla pubblicazione della graduatoria dei progetti e all'invio di apposita comunicazione scritta ai soggetti proponenti contenente l'esito del procedimento di valutazione relativo alla domanda presentata.
13. Con proprio decreto di concessione, nel rispetto della graduatoria stilata dalla Commissione di Valutazione, il ministero ammette a finanziamento i progetti in ragione delle risorse disponibili. L'accettazione del finanziamento da parte del soggetto beneficiario avviene con la sottoscrizione di un atto d'obbligo o atto equivalente.
 
Art. 7
Variazioni soggettive e oggettive

1. In caso di variazioni di natura oggettiva o soggettiva, il soggetto di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto e' tenuto a darne tempestiva comunicazione al MIUR.
2. Le variazioni soggettive sono consentite nei limiti indicati dai singoli bandi/avvisi, senza alterare la qualita' e il valore del progetto e il raggiungimento degli obiettivi del progetto.
3. Nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o di altri fenomeni successori, la compagine ridefinita dovra' garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto, sempre in accordo con i criteri di cui al punto 20 della comunicazione 198/2014 della commissione.
4. Se prevista nei singoli bandi/avvisi, e' ammessa la rinuncia al progetto di uno dei soggetti beneficiari qualora non venga alterata la qualita', il valore del progetto e sia garantito il raggiungimento degli obiettivi.
5. Se previste dai singoli bandi/avvisi e previa autorizzazione del ministero possono essere consentite variazioni oggettive fino al 20% del valore del progetto approvato e nel rispetto degli obiettivi tecnico scientifici del progetto.
6. I singoli bandi/avvisi possono prevedere ipotesi di variazioni oggettive che non richiedono la preventiva autorizzazione da parte del ministero.
 
Art. 8
Modalita' di verifica e controllo

1. Nella fase in itinere, il ministero, su proposta del CNGR, nomina un ETS e un EEF per ogni progetto.
2. Gli ETS, anche internazionali, sono individuati dal CNGR e nominati dal ministero, nell'ambito di un apposito elenco ministeriale o dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea, secondo criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in assenza di conflitti di interesse.
3. L'EEF puo' essere individuato ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi o mediante convenzioni in corso oppure nell'ambito di un apposito elenco ministeriale o dell'albo di esperti della Commissione europea.
4. Nel corso dello svolgimento delle attivita' progettuali, il soggetto beneficiario entro trenta giorni dall'effettuazione della singola spesa progettuale, produce, mediante l'utilizzo di strumenti e modalita' esclusivamente di tipo telematico, la complessiva documentazione relativa alla spesa predetta completa di avvenuta effettiva quietanza.
5. Nei quindici giorni successivi alla produzione della documentazione di cui al precedente comma 4, gli ETS producono, mediante l'utilizzo di strumenti e modalita' esclusivamente di tipo telematico, la relativa valutazione di congruita' e pertinenza.
6. Nei quindici giorni successivi alla valutazione di cui al precedente comma 5, l'EEF produce, mediante l'utilizzo di strumenti e modalita' esclusivamente di tipo telematico, la relativa valutazione.
7. Con cadenza quadrimestrale, decorrente dalla data di avvio delle attivita' progettuali, il ministero effettua le erogazioni di quanto spettante sulla base degli esiti delle valutazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 del presente articolo.
8. I singoli bandi/avvisi, in ragione della specificita' della materia, possono prevedere termini e modalita' differenti da quelli indicati nei commi 4, 5, 6 e 7 che precedono.
9. Nei singoli bandi/avvisi sono definite le quote dedicate ai compensi degli esperti per le fasi ex ante, in itinere ed ex -post.
 
Art. 9
Valutazione e monitoraggio
in itinere ed ex post

1. Con periodicita' stabilita nei singoli bandi/avvisi, gli ETS e EEF relazionano al ministero, ognuno per quanto di competenza, in ordine alla correttezza delle attivita' progettuali svolte e ai risultati conseguiti rispetto a quanto preventivato.
2. Eventuali esiti negativi delle valutazioni di cui al precedente comma 1 determineranno l'adozione da parte del ministero di opportuni provvedimenti.
3. Il soggetto proponente e' obbligato a rispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal ministero.
 
Art. 10
Costi ammissibili

1. Sono considerati ammissibili i costi che rientrano nelle categorie indicate nell'Allegato I della comunicazione 2014/C 198/01 della commissione.
2. Nel rispetto dei limiti della normativa di cui al precedente comma 1, sono ammissibili i costi espressamente specificati nei singoli bandi/avvisi.
3. In particolare, i costi ammissibili per il potenziamento dell'infrastruttura di ricerca sono quelli relativi agli investimenti in attivita' materiali ed immateriali, per come meglio dettagliati nei singoli bandi/avvisi.
4. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa di cui al precedente comma 2 sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; essi sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.
5. In nessun caso e' riconosciuto il rimborso dell'I.R.A.P.
 
Art. 11
Revoca

1. Il finanziamento e' revocato con provvedimento del ministero adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate, in caso di:
a) mancato avvio del progetto nei termini indicati dai singoli bandi/avvisi;
b) mancata realizzazione del progetto, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
c) mancato rispetto dei termini previsti dai singoli bandi/avvisi per la realizzazione del progetto, salvo proroghe disciplinate nel singolo bando/avviso;
d) violazione delle prescrizioni qualificanti il regime di non aiuto di Stato di cui al punto 20 della comunicazione 198/2014 della commissione;
e) in tutti gli altri casi di inadempimento alle prescrizioni del disciplinare o qualsiasi altro atto previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal ministero;
f) in tutti gli altri casi previsti dai singoli bandi/avvisi.
2. In caso di revoca, le modalita' di restituzione delle somme verranno disciplinate nei singoli bandi/avvisi.
 
Art. 12
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2017

Il Ministro: Fedeli

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2018, n. 1-127
 
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