IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1 comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea: Visto l'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 convertito, con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, ai sensi del quale il Ministro della salute puo' autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione sanitaria; Visto il decreto del Ministro della salute 18 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2002, n. 159, recante «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter del decreto-legge 12 novembre 2001, n, 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1»; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2002, n. 200, con il quale e' stato integrato il predetto decreto del Ministro della salute 18 giugno 2002, aggiungendo agli Enti in esso citati anche la Regione Liguria; Vista la nota prot. n. 335765 del 19 ottobre 2017, con la quale la Regione Liguria ha chiesto la revoca dell'autorizzazione disposta con il citato decreto del Ministro della salute 2 agosto 2002; Ritenuto di accogliere la richiesta della summenzionata regione, riassumendo in carico al Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle Risorse umane del Servizio sanitario nazionale - i relativi oneri istruttori;
Decreta:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' revocata l'autorizzazione alla Regione Liguria a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, disposta con il decreto ministeriale 2 agosto 2002 citato in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 2017
Il Ministro: Lorenzin |