Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2018 (vai al sommario)
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4
Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Gratuito patrocinio

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia (Testo A)), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 76 (L) (Condizioni per l'ammissione).
1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di
un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul
reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non
superiore a euro 11.528,41.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato
convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e'
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo
periodo da ogni componente della famiglia, compreso
l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito,
si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o
che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando
sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero
nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza
definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del
codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80,
e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'
per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si
ritiene superiore ai limiti previsti.
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis,
nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui
agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601,
602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo'
essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di
reddito previsti dal presente decreto.
4-quater. Il minore straniero non accompagnato
coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento
giurisdizionale ha diritto di essere informato
dell'opportunita' di nominare un legale di fiducia, anche
attraverso il tutore nominato o l'esercente la
responsabilita' genitoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1,
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa
vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in
ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la
spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni
economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un
genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello
stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o
divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se
l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e'
stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza
possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando
l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento penale
e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato,
compresi quelli di esecuzione forzata.».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 577 del codice penale

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 577 del codice penale,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto
dall'art. 575 e' commesso:
1. contro l'ascendente o il discendente o contro il
coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte
dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole
da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;
2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro
mezzo insidioso;
3. con premeditazione;
4. col concorso di taluna delle circostanze indicate
nei numeri 1 e 4 dell'art. 61.
La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta
anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato,
l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello
o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio
adottivo, o contro un affine in linea retta.».
 
Art. 3

Sequestro conservativo

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o contro la persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 316 del codice di
procedura penale, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 316. Presupposti ed effetti del provvedimento.
1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o
si disperdano le garanzie per il pagamento della pena
pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra
somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero,
in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il
sequestro conservativo dei beni mobili o immobili
dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti
in cui la legge ne consente il pignoramento.
1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio
commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o
divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche
se l'unione civile e' cessata, o contro la persona che e' o
e' stata legata da relazione affettiva e stabile
convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di
figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente
non autosufficienti e, in ogni stato e grado del
procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di
cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni
civili subiti dai figli delle vittime.
2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o
si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili
derivanti dal reato [c.p. 185], la parte civile puo'
chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o
del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma
1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico
ministero giova anche alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei
commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni
altro credito non privilegiato di data anteriore e ai
crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i
privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.».
 
Art. 4

Provvisionale

1. All'articolo 539 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o della persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato gia' sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata».
2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 320 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 320 e 539 del
codice di procedura penale, come modificati dalla presente
legge:
«Art. 320. Esecuzione sui beni sequestrati.
1. Il sequestro conservativo si converte in
pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di
condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando
diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il
responsabile civile al risarcimento del danno in favore
della parte civile. La conversione non estingue il
privilegio previsto dall'art. 316 comma 4, fatto salvo
quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 539.
2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie
il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute,
l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle
forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo
ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme
depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa
delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute
alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di
spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di
procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello
Stato.»
«Art. 539. Condanna generica ai danni e provvisionale.
1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la
liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e
rimette le parti davanti al giudice civile.
2. A richiesta della parte civile, l'imputato e il
responsabile civile sono condannati al pagamento di una
provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene gia'
raggiunta la prova.
2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede
per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o
divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se
l'unione civile e' cessata, o della persona che e' o e'
stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza,
il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima
minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti,
costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio,
all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in
misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno,
da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano
beni dell'imputato gia' sottoposti a sequestro
conservativo, in deroga all'art. 320, comma 1, il sequestro
si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in
primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.».
 
Art. 5

Indegnita' a succedere

1. Dopo l'articolo 463 del codice civile e' inserito il seguente:
«Art. 463-bis (Sospensione dalla successione). - Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonche' la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile e' escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.
Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo».
2. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo della parte seconda del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 537-bis (Indegnita' a succedere). - 1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnita' dell'imputato a succedere».
3. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 537-bis».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 444. Applicazione della pena su richiesta.
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere
al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e
quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la
pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. Si applica
l'art. 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
 
Art. 6

Diritto alla quota di riserva in favore
di figli orfani per crimini domestici

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, della
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili):
«2. In attesa di una disciplina organica del diritto al
lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che
siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di
servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei
coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
profughi italiani rimpatriati, il cui status e'
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
e' attribuita in favore di tali soggetti una quota di
riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro
pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta
dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata
secondo la disciplina di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 6, e
all'art. 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La
predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di lavoro,
pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate
con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1. Il regolamento
di cui all'art. 20 stabilisce le relative norme di
attuazione.».
- Per l'art. 577 del Codice penale, si veda nelle note
all'art. 2.
 
Art. 7

Pensione di reversibilita'

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Sono altresi' sospesi dal diritto alla pensione di reversibilita' o indiretta ovvero all'indennita' una tantum il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonche' la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, fino alla sentenza definitiva. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1-ter.
1-ter. I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma 1-bis, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarita' in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilita' o indiretta ovvero dell'indennita' una tantum del genitore per il quale e' stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.
1-quater. Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma 1-ter nella titolarita' della pensione di reversibilita' o indiretta ovvero dell'indennita' una tantum.
1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma 1-ter, di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennita' una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilita' o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 27 luglio
2011, n. 125 (Esclusione dei familiari superstiti
condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un
ente di previdenza dal diritto alla pensione di
reversibilita' o indiretta), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - 1. Non hanno diritto alla pensione di
reversibilita' o indiretta ovvero all'indennita' una tantum
i familiari superstiti che sono stati condannati, con
sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli
articoli 575, 584 e 586 del codice penale in danno
dell'iscritto o del pensionato.
1-bis. Sono altresi' sospesi dal diritto alla pensione
di reversibilita' o indiretta ovvero all'indennita' una
tantum il coniuge, anche legalmente separato, separato con
addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di
mantenimento o divorzile, nonche' la parte dell'unione
civile, anche se l'unione civile e' cessata, quando la
parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato
richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario
nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato
o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile,
anche se l'unione civile e' cessata, fino alla sentenza
definitiva. In caso di passaggio in giudicato della
sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal
giorno della maturazione del diritto, ad eccezione
dell'ipotesi di cui al comma 1-ter.
1-ter. I figli minorenni o maggiorenni economicamente
non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di
restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui
al comma 1-bis, sino a quando sussistono i requisiti di
legge per la titolarita' in capo a loro del diritto allo
stesso tipo di prestazione economica, della pensione di
reversibilita' o indiretta ovvero dell'indennita' una
tantum del genitore per il quale e' stata formulata la
richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario
dell'altro genitore.
1-quater. Con la richiesta di rinvio a giudizio o di
giudizio immediato per il delitto di omicidio commesso
contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato,
o contro l'altra parte dell'unione civile, anche se
l'unione civile e' cessata, ai sensi dell'art. 577, primo
comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il
pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di
previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione
dell'erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma
1-ter nella titolarita' della pensione di reversibilita' o
indiretta ovvero dell'indennita' una tantum.
1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per
il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'art. 577,
primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale,
il giudice condanna al pagamento, in favore dei soggetti di
cui al comma 1-ter, di una somma di denaro pari a quanto
percepito dal condannato, a titolo di indennita' una tantum
ovvero a titolo di pensione di reversibilita' o indiretta,
sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis.
2. I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di
una pensione di reversibilita' o indiretta perdono il
diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.».
 
Art. 8

Norme in materia di diritto di accesso ai servizi
di assistenza agli orfani per crimini domestici

1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:
a) possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonche' di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessita' e dell'entita' del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilita', anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;
b) favoriscono l'attivita' delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;
c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;
d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;
e) acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessita' delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi piu' deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 8:
- La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2012
(Norme minime in materia di diritti, assistenza e
protezione delle vittime di reato e che sostituisce la
decisione quadro 2001/220/GAI) e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L 315/57 del 14.11.2012.
 
Art. 9

Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica

1. In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale e' assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
3. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 575 del codice penale:
«Art. 575. Omicidio.
Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la
reclusione non inferiore ad anni ventuno.».
 
Art. 10

Affidamento dei minori orfani per crimini domestici

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:
«5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuita' delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuita' affettiva tra gli stessi.
5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attivita' lavorativa».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 4 maggio
1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4. - 1. L'affidamento familiare e' disposto dal
servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai
genitori o dal genitore esercente la responsabilita'
genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha
compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta'
inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova
il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la
responsabilita' genitoriale o del tutore, provvede il
tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono
essere indicate specificatamente le motivazioni di esso,
nonche' i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri
riconosciuti all'affidatario, e le modalita' attraverso le
quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare
possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresi'
essere indicato il servizio sociale locale cui e'
attribuita la responsabilita' del programma di assistenza,
nonche' la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di
tenere costantemente informati il giudice tutelare o il
tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio
sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del
programma di assistenza, nonche' la vigilanza durante
l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice
tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il
minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento
emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare
rilevanza ed e' tenuto a presentare una relazione
semestrale sull'andamento del programma di assistenza,
sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione
delle condizioni di difficolta' del nucleo familiare di
provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre
essere indicato il periodo di presumibile durata
dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso
di interventi volti al recupero della famiglia d'origine.
Tale periodo non puo' superare la durata di ventiquattro
mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per i minorenni,
qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio
al minore.
5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento
della stessa autorita' che lo ha disposto, valutato
l'interesse del minore, quando sia venuta meno la
situazione di difficolta' temporanea della famiglia
d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la
prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di
affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi
delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora,
sussistendo i requisiti previsti dall'art. 6, la famiglia
affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i
minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei
legami affettivi significativi e del rapporto stabile e
duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia
affidataria.
5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento,
il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia
dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da
altra famiglia, e' comunque tutelata, se rispondente
all'interesse del minore, la continuita' delle positive
relazioni socio-affettive consolidatesi durante
l'affidamento.
5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai
commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni
documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha
compiuto gli anni dodici o anche di eta' inferiore se
capace di discernimento.
5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un
ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore,
cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente
separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile,
anche se l'unione civile e' cessata, dal convivente o da
persona legata al genitore stesso, anche in passato, da
relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i
necessari accertamenti, provvede privilegiando la
continuita' delle relazioni affettive consolidatesi tra il
minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in
cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede
assicurando, per quanto possibile, la continuita' affettiva
tra gli stessi.
5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i
servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma
5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso
alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo
studio e l'inserimento nell'attivita' lavorativa.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata
previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma
5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il
minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento, richiede, se necessario, al competente
tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori
provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti
presso una comunita' di tipo familiare o un istituto di
assistenza pubblico o privato.».
 
Art. 11
Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo
mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati
intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Tale somma e' destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma e' destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante e' destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
3. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, nonche' di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.074.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie):
«6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato
dall'art. 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura previsto dall'art. 4, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 1,
comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono
unificati nel «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero
dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle vittime
negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti
per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i
rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Per
l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste dall'art. 14, comma 11,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'art. 18, comma 1,
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'art. 1, comma
1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l'art.
1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il
termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo
provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le
disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al
decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.
284.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 luglio
2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- Legge europea 2015-2016):
«Art. 14. Fondo per l'indennizzo in favore delle
vittime.
1. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura e' destinato anche all'indennizzo
delle vittime dei reati previsti dall'art. 11 e assume la
denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo e' altresi'
alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a
2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno
2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2018.
3. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte
a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti
della parte civile o dell'attore verso il soggetto
condannato al risarcimento del danno.
4. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti
nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto,
e' possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota
proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite
dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi,
rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del titolo II del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del
2014.».
 
Art. 12
Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale
pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica). - 1. In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarita' del contratto.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, alla regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformita' alla presente disposizione».
 
Art. 13

Cambio del cognome per gli orfani
delle vittime di crimini domestici

1. I figli della vittima del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.
2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome per indegnita' del genitore e' presentata, a norma dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, personalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minorenne.
3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacita' di agire.
4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.
5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 89, 90, 91, 92 e
94 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n.
127):
«Art. 89. Modificazioni del nome o del cognome.
1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni,
chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un
altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perche'
ridicolo o vergognoso o perche' rivela l'origine naturale o
aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda
al prefetto della provincia del luogo di residenza o di
quello nella cui circoscrizione e' situato l'ufficio dello
stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la
richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve
esporre le ragioni a fondamento della richiesta.
2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che
si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il
cognome che si intende assumere.
3. In nessun caso puo' essere richiesta l'attribuzione
di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre
in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie
illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova
l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua
residenza.»
«Art. 90. Affissione.
1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se
la ritiene meritevole di essere presa in considerazione,
autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere
all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale
residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il
sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di
giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione
fatta dal responsabile in calce all'avviso.
1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione
puo' stabilire che il richiedente notifichi a determinate
persone il sunto della domanda.»
«Art. 91. Opposizione.
1. Chiunque ne abbia interesse puo' fare opposizione
alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data
dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima
notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi
dell'art. 90. L'opposizione si propone con atto notificato
al prefetto.»
«Art. 92. Decreto di concessione del prefetto.
1. Trascorso il termine di cui all'art. 91, il
richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso
con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua
durata nonche' la documentazione comprovante le avvenute
notificazioni, ove prescritte.
2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle
affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali
opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei
casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere
notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.»
«Art. 94. Annotazioni ed altre formalita'.
1. I decreti che autorizzano il cambiamento o la
modificazione del nome o del cognome devono essere
annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di
nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del
medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno
derivato il cognome. L'ufficiale dello stato civile del
luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio e'
avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del
cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato
civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve
provvedere ad analoga annotazione.
2. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino
all'adempimento delle formalita' indicate nel comma 1.
3. Per i membri di una stessa famiglia si puo'
provvedere con unico decreto.».
 
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