Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2018 (vai al sommario)
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2
Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilita' della mobilita' urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilita' in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attivita' turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di cui all'articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con il piano straordinario della mobilita' turistica, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di ferrovie turistiche.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e in conformita' con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, perseguono l'obiettivo di cui al comma 1, in modo da rendere lo sviluppo della mobilita' ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilita' in tutto il territorio nazionale e da pervenire a un sistema generale e integrato della mobilita', sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e accessibile a tutti i cittadini.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 34-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
«Art. 34-quinquies (Piano di sviluppo del turismo). -
1. Su proposta del Ministro con delega al turismo, entro il
31 dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di
sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno
quinquennale.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106
«Art. 11 (Norme urgenti in materia di mobilita',
accoglienza e guide turistiche). - 1. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, redige e adotta il piano straordinario
della mobilita' turistica. Tale piano favorisce la
fruibilita' del patrimonio culturale con particolare
attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia e alle
aree interne del Paese.
(Omissis) .».
- La legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per
l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego
di linee in disuso o in corso di dismissione situate in
aree di particolare pregio naturalistico o archeologico) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2017, n. 196.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «ciclovia»: un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica piu' agevole e sicura;
b) «rete cicloviaria»: l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, descritti, segnalati e legittimamente percorribili dal ciclista senza soluzione di continuita';
c) «via verde ciclabile» o «greenway»: pista o strada ciclabile in sede propria sulla quale non e' consentito il traffico motorizzato;
d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove e' ammessa la circolazione delle biciclette;
e) «strada senza traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base annua;
f) «strada a basso traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;
g) «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocita' di 30 chilometri orari o a un limite inferiore, segnalata con le modalita' stabilite dall'articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; e' considerata «strada 30» anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocita' di 30 chilometri orari.
2. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza sono qualificati come ciclovie gli itinerari che comprendono una o piu' delle seguenti categorie:
a) le piste o corsie ciclabili, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 39), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 140, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) gli itinerari ciclopedonali, come definiti dall'articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) le vie verdi ciclabili;
d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura;
e) le strade senza traffico e a basso traffico;
f) le strade 30;
g) le aree pedonali, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) le zone a traffico limitato, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 54), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
i) le zone residenziali, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 58), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 135, comma 14, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada):
«Art. 135 (Segnali utili per la guida). - (Omissis).
14. Il segnale zona a traffico limitato (fig. II.322/a)
indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la
circolazione sono limitati nel tempo o a particolari
categorie di veicoli. All'uscita viene posto il segnale
fine zona a traffico limitato (fig. II.322/b). Con lo
stesso segnale sono indicate le zone di particolare
rilevanza urbanistica di cui all'art. 7, comma 8, del
codice. Il segnale ZONA A VELOCITA' LIMITATA (fig.
II.323/a) indica l'inizio di un'area nella quale non e'
consentito superare la velocita' indicata nel cartello.
All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A VELOCITA'
LIMITATA (fig. II.323/b).
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 3, comma 1, numero 39), di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
«Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - In
vigore dal 13 agosto 2003 1. Ai fini delle presenti norme
le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti
significati:
(Omissis).
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 140, comma 7, del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
«Art. 140 (Strisce di corsia). - (Omissis).
7. Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi
in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle
corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate,
una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm
distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve
essere posta sul lato della pista ciclabile (fig.
II.427/b).».
- Si riporta l'art. 2, comma 3, lettera F-bis, di cui
al citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade). -
In vigore dal 9 ottobre 2010 1. Ai fini dell'applicazione
delle norme del presente codice si definisce "strada"
l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei
pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei
seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis - Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime:
(Omissis).
F-bis - Itinerario ciclopedonale: strada locale,
urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente
alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da
una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della
strada.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 3, comma 1, numeri 2), 54) e 58) di
cui al citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - In
vigore dal 13 agosto 2003 1. Ai fini delle presenti norme
le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti
significati:
(Omissis).
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei
veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i
velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate
o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita'
tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In
particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni
alla circolazione su aree pedonali.
(Omissis).
54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e
la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite
o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
(Omissis).
58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono
particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni
e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e di fine.
(Omissis).».
 
Art. 3

Piano generale della mobilita' ciclistica

1. In vista degli obiettivi e delle finalita' di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato il Piano generale della mobilita' ciclistica. Il Piano di cui al precedente periodo costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica ed e' adottato in coerenza:
a) con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) con i programmi per la mobilita' sostenibile finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
2. Il Piano generale della mobilita' ciclistica e' articolato con riferimento a due specifici settori di intervento, relativi, rispettivamente, allo sviluppo della mobilita' ciclistica in ambito urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilita' ciclistica su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo.
3. Il Piano generale della mobilita' ciclistica si riferisce a un periodo di tre anni e reca:
a) la definizione, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilita' ciclistica, da perseguire in relazione ai due distinti settori di intervento di cui al comma 2, avendo riguardo alla domanda complessiva di mobilita';
b) l'individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4 e gli indirizzi per la definizione e l'attuazione dei progetti di competenza regionale finalizzati alla realizzazione della Rete stessa;
c) l'indicazione, in ordine di priorita', con relativa motivazione, degli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), nei limiti delle risorse di cui alla lettera e);
d) l'individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4 con le altre modalita' di trasporto;
e) la definizione del quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private di cui all'articolo 10, da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonche' di quelli indicati nei piani della mobilita' ciclistica delle regioni, dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6;
f) gli indirizzi volti ad assicurare un efficace coordinamento dell'azione amministrativa delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni concernente la mobilita' ciclistica e le relative infrastrutture, nonche' a promuovere la partecipazione degli utenti alla programmazione, realizzazione e gestione della rete cicloviaria;
g) l'individuazione degli atti amministrativi, compresi quelli di natura regolamentare e gli atti di indirizzo, che dovranno essere adottati per conseguire gli obiettivi stabiliti dal medesimo Piano generale;
h) la definizione, nei limiti delle risorse di cui alla lettera e), delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo della mobilita' ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla sicurezza dei ciclisti e all'interscambio modale tra la mobilita' ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.
4. Il Piano generale della mobilita' ciclistica puo' essere aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto delle ulteriori risorse eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione nel frattempo intervenuta. Gli aggiornamenti annuali sono approvati, con le modalita' di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ciascun anno. In sede di aggiornamento del Piano generale della mobilita' ciclistica, la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4 puo' essere integrata con ciclovie di interesse nazionale, individuate anche su proposta delle regioni interessate nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 5.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta l'art. 1, comma 640, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2016):
«In vigore dal 24 giugno 2017 640. Per la progettazione
e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie
turistiche, con priorita' per i percorsi Verona-Firenze
(Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da
Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la
Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia
dell'acquedotto pugliese), Grande raccordo anulare delle
biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia del Garda, ciclovia
Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovia Sardegna,
ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia),
ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica, nonche' per la
progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di
interventi concernenti la sicurezza della circolazione
ciclistica cittadina, e' autorizzata la spesa di 17 milioni
di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la progettazione e la
realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati
«cammini», e' autorizzata la spesa di un milione di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. I progetti e gli
interventi sono individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne
quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo.».
- Si riporta l'art. 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019):
«In vigore dal 1° gennaio 2017 140. Nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione
di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni
di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle
questioni oggetto di procedure di infrazione da parte
dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti, viabilita', mobilita' sostenibile, sicurezza
stradale, riqualificazione e accessibilita' delle stazioni
ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete
idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attivita'
industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione
giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i)
investimenti per la riqualificazione urbana e per la
sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei
comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle
barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al
primo periodo e' disposto con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati
dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei
decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari
competenti per materia, le quali esprimono il proprio
parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione;
decorso tale termine, i decreti possono essere adottati
anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi
decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i
relativi importi, indicando, ove necessario, le modalita'
di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di
economicita' e di contenimento della spesa, anche
attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento
a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica».
- Si riporta l'art. 1, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017
(Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti
e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art.
1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232):
«Art. 1. - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e' disposta
la ripartizione della rimanente quota del Fondo per il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, come da elenco allegato che fa
parte integrante del presente decreto.
(Omissis).».
 
Art. 4

Rete ciclabile nazionale «Bicitalia»

1. La Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo». Essa e' composta dalle ciclovie di interesse nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in generale, agli utenti non motorizzati. Le infrastrutture della Rete ciclabile nazionale costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale.
2. La Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e' individuata nell'ambito del Piano generale della mobilita' ciclistica di cui all'articolo 3 sulla base dei seguenti criteri:
a) sviluppo complessivo non inferiore a 20.000 chilometri in base a una struttura a rete, articolata in una serie di itinerari da nord a sud, attraversati da itinerari da est ad ovest, che interessano tutto il territorio nazionale;
b) integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali a supporto delle altre modalita' di trasporto e con le altre reti ciclabili presenti nel territorio;
c) collegamento con le aree naturali protette e con le zone a elevata naturalita' e di rilevante interesse escursionistico, paesaggistico, storico, culturale e architettonico;
d) integrazione con altre reti di percorrenza turistica di interesse nazionale e locale, con particolare attenzione alla rete dei cammini e sentieri, alle ippovie, alle ferrovie turistiche e ai percorsi fluviali, lacustri e costieri;
e) sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili o greenway;
f) utilizzo eventuale della viabilita' minore esistente;
g) recupero a fini ciclabili, per destinazione a uso pubblico, di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali; tratturi; viabilita' dismessa o declassata; sedimi di strade ferrate dismesse e comunque non recuperabili all'esercizio ferroviario; viabilita' forestale e viabilita' militare radiata; strade di servizio; altre opere infrastrutturali lineari, comprese opere di bonifica, acquedotti, reti energetiche, condotte fognarie, cablaggi, ponti dismessi e altri manufatti stradali;
h) collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, attraversamento di ogni capoluogo regionale e penetrazione nelle principali citta' di interesse turistico-culturale con il raggiungimento dei rispettivi centri storici;
i) continuita' e interconnessione con le reti ciclabili urbane, anche attraverso la realizzazione di aree pedonali e zone a traffico limitato, nonche' attraverso l'adozione di provvedimenti di moderazione del traffico;
l) attribuzione agli itinerari promiscui che compongono la Rete ciclabile stessa della qualifica di itinerario ciclopedonale prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera F-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove ricorrano le caratteristiche ivi richieste, e loro assoggettamento in ogni caso a pubblico passaggio.
3. Nel Piano generale della mobilita' ciclistica sono stabiliti gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e i relativi oneri riferibili agli aspetti di rilevanza sovraregionale e di competenza statale, cui si provvede nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
4. Le regioni provvedono, sentiti gli enti locali interessati, a predisporre i progetti necessari alla realizzazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» entro dodici mesi dall'approvazione del Piano generale della mobilita' ciclistica. Al fine di consentire l'utilizzo a fini ciclabili di aree facenti parte del demanio militare o del patrimonio della Difesa o soggette a servitu' militari, le regioni stipulano appositi protocolli di intesa con il Ministero della difesa.
5. Gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per la realizzazione dei progetti di cui al comma 4 sono acquisiti mediante la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le regioni, acquisiti ai sensi dei commi 4 e 5 i pareri degli enti locali interessati, ne danno evidenza pubblicando il progetto, i pareri e tutta la documentazione prodotta nei propri siti internet istituzionali, approvano i progetti e provvedono a inviarli entro un mese dall'approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. I progetti per la realizzazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla ricezione, salvo che i predetti progetti risultino difformi dalle indicazioni contenute nel Piano generale della mobilita' ciclistica o nel relativo quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e nei suoi eventuali aggiornamenti. In caso di difformita', il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunica alla regione le motivazioni della mancata approvazione del progetto, richiedendone la modifica alla regione stessa.
8. La regione trasmette il progetto conseguentemente modificato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi dalla comunicazione della mancata approvazione. Esso si intende approvato, salvo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non lo respinga espressamente entro i trenta giorni successivi alla ricezione.
9. L'approvazione dei progetti di cui al comma 4, secondo le modalita' definite dai commi da 4 a 8, costituisce, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 2, comma 2, lettera F-bis, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda
nelle note all'art. 2. (Nuovo codice della strada):
- Si riporta l' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. La conferenza di
servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'art. 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione
di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a
piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una
delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'art.
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione
del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della
conferenza di servizi di cui all'art. 25, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in
modalita' sincrona ai sensi dell'art. 14-ter. La conferenza
e' indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica
documentale di cui all'art. 23, comma 4, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine
di conclusione del procedimento di cui all'art. 26, comma
1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la
specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti
sottoposti a valutazione di impatto ambientale di
competenza statale.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel
procedimento ai sensi dell'art. 9.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia - Testo A) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. n.
239/L.
 
Art. 5

Piani regionali della mobilita' ciclistica

1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, predispongono e approvano con cadenza triennale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti e della logistica e con il Piano nazionale della mobilita' ciclistica, il piano regionale della mobilita' ciclistica. Il piano regionale della mobilita' ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative nel territorio regionale e per conseguire le altre finalita' della presente legge.
2. Il piano regionale della mobilita' ciclistica disciplina l'intero sistema ciclabile regionale ed e' redatto sulla base dei piani urbani della mobilita' sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle citta' metropolitane, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia». Il piano regionale della mobilita' ciclistica definisce:
a) la rete ciclabile regionale, che e' individuata in coerenza con la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» ed e' caratterizzata dall'integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali regionali a supporto delle altre modalita' di trasporto;
b) la puntuale individuazione delle ciclovie che ricadono nel territorio regionale incluse nella Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e le eventuali proposte di integrazione o modifica della suddetta Rete «Bicitalia»;
c) nell'ambito della rete di cui alla lettera a), gli itinerari nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza e alla fruizione di sentieri di campagna, delle aree circostanti, dei laghi e dei corsi d'acqua nonche' dei parchi, delle riserve naturali e delle altre zone di interesse naturalistico comprese nel territorio regionale;
d) il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto, pubblici e privati, lungo le infrastrutture di livello provinciale, regionale e nazionale;
e) il sistema delle aree di sosta, attrezzate e non attrezzate, e i servizi per i ciclisti, con particolare attenzione ai percorsi extraurbani;
f) gli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extraurbane, delle aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, nonche' gli interventi necessari a favorire l'uso della bicicletta nelle aree urbane;
g) la procedura di recepimento degli indirizzi di cui alla lettera f) negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei regolamenti edilizi e negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici;
h) l'eventuale realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti in bicicletta e del trasporto integrato tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico.
3. Per promuovere la fruizione dei servizi di trasporto intermodali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi con i gestori del trasporto pubblico regionale e locale e delle relative infrastrutture, anche attraverso l'inserimento di specifiche clausole nei contratti di servizio e di programma, per rimuovere ostacoli e barriere infrastrutturali e organizzativi, favorire l'accessibilita' in bicicletta di parcheggi, stazioni ferroviarie, scali fluviali e lacustri, porti e aeroporti e fornire adeguata segnalazione degli appositi percorsi e delle modalita' di accesso ai mezzi di trasporto pubblico, anche con riguardo alla possibilita' di trasportare la bicicletta sugli altri mezzi di trasporto.
4. Nel piano regionale della mobilita' ciclistica sono altresi' definiti gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione della rete regionale di percorribilita' ciclistica e i relativi costi, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
5. Il piano regionale della mobilita' ciclistica e' approvato con deliberazione della regione ed e' inviato, entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di prima attuazione della presente legge il termine di approvazione del piano regionale della mobilita' ciclistica e' stabilito in dodici mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano generale della mobilita' ciclistica di cui all'articolo 2, comma 1. Il piano regionale della mobilita' ciclistica e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente.
 
Art. 6

Biciplan

1. I comuni non facenti parte di citta' metropolitane e le citta' metropolitane predispongono e adottano, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, i piani urbani della mobilita' ciclistica, denominati «biciplan», quali piani di settore dei piani urbani della mobilita' sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessari a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. I biciplan sono pubblicati in formato di tipo aperto nei siti internet istituzionali dei rispettivi enti.
2. I biciplan definiscono:
a) la rete degli itinerari ciclabili prioritari o delle ciclovie del territorio comunale destinata all'attraversamento e al collegamento tra le parti della citta' lungo le principali direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonche' gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione di tali infrastrutture;
b) la rete secondaria dei percorsi ciclabili all'interno dei quartieri e dei centri abitati;
c) la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a connettere le aree verdi e i parchi della citta', le aree rurali e le aste fluviali del territorio comunale e le stesse con le reti di cui alle lettere a) e b);
d) gli interventi volti alla realizzazione delle reti di cui alle lettere a) e c) in coerenza con le previsioni dei piani di settore sovraordinati;
e) il raccordo tra le reti e gli interventi definiti nelle lettere precedenti e le zone a priorita' ciclabile, le isole ambientali, le strade 30, le aree pedonali, le zone residenziali e le zone a traffico limitato;
f) gli interventi che possono essere realizzati sui principali nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, sui punti della rete stradale piu' pericolosi per i pedoni e i ciclisti e sui punti di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali;
g) gli obiettivi da conseguire nel territorio del comune o della citta' metropolitana, nel triennio di riferimento, relativamente all'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, alla sicurezza della mobilita' ciclistica e alla ripartizione modale;
h) eventuali azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;
i) gli interventi finalizzati a favorire l'integrazione della mobilita' ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano, regionale e nazionale;
l) le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti;
m) le azioni finalizzate a contrastare il furto delle biciclette;
n) eventuali azioni utili a estendere gli spazi destinati alla sosta delle biciclette prioritariamente in prossimita' degli edifici scolastici e di quelli adibiti a pubbliche funzioni nonche' in prossimita' dei principali nodi di interscambio modale e a diffondere l'utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (bike-sharing);
o) le tipologie di servizi di trasporto di merci o persone che possono essere effettuati con velocipedi e biciclette;
p) eventuali attivita' di promozione e di educazione alla mobilita' sostenibile;
q) il programma finanziario triennale di attuazione degli interventi definiti dal piano stesso nel rispetto del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti.
4. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1.
 
Art. 7

Disposizioni particolari per le citta' metropolitane
e per le province

1. Le citta' metropolitane e le province adottano le misure necessarie per garantire un'idonea attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1 nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
2. Le citta' metropolitane e le province, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, definiscono gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il piano regionale della mobilita' ciclistica di cui all'articolo 5 e con i piani di cui al comma 1 dell'articolo 6. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente comma sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ente.
3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio di competenza, in attuazione e a integrazione della rete di livello regionale e in corrispondenza con le reti individuate nei biciplan.
4. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui al precedente periodo.

Note all'art. 7:
- Si riporta l'art. 1, comma 85, lettere a) e b), della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni):
«85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti
con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni
fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di
coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito
provinciale, autorizzazione e controllo in materia di
trasporto privato, in coerenza con la programmazione
regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente;
(Omissis).».
 
Art. 8

Disposizioni particolari per i comuni

1. I comuni possono prevedere, in prossimita' di aeroporti, di stazioni ferroviarie, di autostazioni, di stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, ove presenti, la realizzazione di velostazioni, ossia di centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di noleggio.
2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i comuni possono stipulare convenzioni con le aziende che gestiscono la sosta di veicoli, le strutture destinate a parcheggio, le stazioni ferroviarie, metropolitane o automobilistiche o le stazioni di mezzi di trasporto marittimo, fluviale e lacustre, ove presenti.
3. La gestione delle velostazioni di cui al comma 1 puo' essere affidata ai soggetti di cui al comma 2, alle aziende di gestione dei servizi di trasporto pubblico, a cooperative sociali e di servizi o ad associazioni, secondo procedure di affidamento a evidenza pubblica conformi alla normativa vigente.
4. I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attivita' terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.
5. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.
 
Art. 9

Modifica all'articolo 1 del codice della strada,
in materia di principi generali

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «al principio della sicurezza stradale» sono sostituite dalle seguenti: «ai principi della sicurezza stradale e della mobilita' sostenibile» e dopo le parole: «fluidita' della circolazione» sono aggiunte le seguenti: «; di promuovere l'uso dei velocipedi».
2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, al comma 1, lettera c), le parole: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima» sono sostituite dalle seguenti: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente»;
b) all'articolo 164, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, e' consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura puo' sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo».

Note all'art. 9:
- Si riporta l'art. 1 del citato decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Principi generali) In vigore dal 30 giugno
2003. - 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione
stradale, rientra tra le finalita' primarie di ordine
sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli
animali sulle strade e' regolata dalle norme del presente
codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse,
nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie
in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si
ispirano ai principi della sicurezza stradale e della
mobilita' sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di
ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti
dal traffico veicolare; di migliorare il livello di
qualita' della vita dei cittadini anche attraverso una
razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la
fluidita' della circolazione; di promuovere l'uso dei
velocipedi.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli
incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli
indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale
per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento
l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili
sociali, ambientali ed economici della circolazione
stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
fornisce all'opinione pubblica i dati piu' significativi
utilizzando i piu' moderni sistemi di comunicazione di
massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il
messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed
educativo.».
- Si riporta l'art. 61, comma 1, del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 61 (Sagoma limite) In vigore dal 6 dicembre 1996
- 1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi
successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il
suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel
computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze
dovute ai retrovisori, purche' mobili;
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus
e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e
suburbani circolanti su itinerari prestabiliti e'
consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino,
non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per
i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non
sono considerati i retrovisori, purche' mobili. Gli autobus
da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere
dotati di strutture portasci, portabiciclette o
portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le
sole strutture portabiciclette, anche anteriormente,
secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 164, comma 2, del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 164 (Sistemazione del carico sui veicoli) In
vigore dal 1 ottobre 199. - 3 (Omissis).
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma
stabiliti dall'art. 61 e non puo' sporgere
longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; puo'
sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se
costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della
lunghezza del veicolo stesso, purche' nei limiti stabiliti
dall'art. 61.
2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo
e di linea, in deroga al comma 2, e' consentito l'utilizzo
di strutture portabiciclette applicate a sbalzo
anteriormente; tale struttura puo' sporgere
longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo
di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo.
(Omissis).».
 
Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Per la definizione del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), concorrono:
a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate ai programmi per la mobilita' sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017;
c) le risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, nonche' le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci;
d) gli eventuali proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonche' i lasciti, le donazioni e altri atti di liberalita' finalizzati al finanziamento della mobilita' ciclistica.

Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 1, comma 640, della citata
legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note all'art.
3.
- Per il testo dell'art. 1, comma 140, della citata
legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note all'art.
3.
 
Art. 11

Relazione annuale sulla mobilita' ciclistica

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta entro il 30 giugno di ogni anno alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e della legge 19 ottobre 1998, n. 366, nella quale in particolare indica:
a) l'entita' delle risorse finanziarie stanziate e spese a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione europea per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
b) il numero e la qualita' degli interventi finanziati e realizzati con le risorse di cui alla lettera a);
c) lo stato di attuazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e il cronoprogramma degli interventi previsti dalla programmazione nazionale;
d) i risultati conseguiti nell'incremento della mobilita' ciclistica nei centri urbani, nella riduzione del traffico automobilistico, dell'inquinamento atmosferico e dei sinistri e danni agli utenti della strada, nonche' nel rafforzamento della sicurezza della mobilita' ciclistica;
e) lo stato di attuazione dell'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto locale e regionale;
f) la partecipazione a progetti e a programmi dell'Unione europea;
g) un'analisi comparata con le iniziative assunte negli altri Paesi membri dell'Unione europea.
2. Entro il 1º aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla societa', sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal piano regionale della mobilita' ciclistica nel rispettivo territorio.
3. La relazione di cui al comma 1 e' pubblicata nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in formato di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 11:
- La legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il
finanziamento della mobilita' ciclistica) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1998, n. 248.
- Si riporta l'art. 68, comma 3 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):
«Art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni). -
(Omissis).
3. Agli effetti del presente Codice si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di
dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro
rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la
fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le
seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una
licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque,
anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le
reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai
sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei
relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure
sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la
loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti
dall'art. 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36,
e secondo le tariffe determinate con le modalita' di cui al
medesimo articolo.
(Omissis).».
 
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