Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2018 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 16 gennaio 2018 |
Disposizioni in materia di sospensione temporanea da parte dell'autorita' di risoluzione dei meccanismi terminativi dei contratti finanziari disciplinati dal diritto di uno Stato terzo. |
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1. Nell'elencare i poteri di cui devono disporre le autorita' di risoluzione, il Capitolo VI della BRRD (Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014) prevede all'art. 71 il potere di sospendere temporaneamente i meccanismi terminativi riconosciuti a qualunque controparte contrattuale di un ente sottoposto a risoluzione e, a determinate condizioni, delle sue filiazioni. Il potere riguarda tutti i contratti disciplinati dal diritto di uno Stato membro. A questa disposizione e' stata data attuazione nel nostro ordinamento attraverso l'art. 68 del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180 (decreto legislativo n. 180/2015) che assegna alla Banca d'Italia, in qualita' di Autorita' di risoluzione, il potere di sospendere - dalla pubblicazione del programma di risoluzione e fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo - l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti a qualunque controparte contrattuale di un ente sottoposto a risoluzione (comma 1) e, al ricorrere di determinate condizioni, alle controparti di una societa' controllata dall'ente sottoposto a risoluzione (comma 2). Per rendere efficace l'esercizio di tale potere anche relativamente ai contratti disciplinati dal diritto di uno Stato terzo, il comma 8 dell'art. 68 del decreto legislativo n. 180/2015 prevede che la Banca d'Italia possa disporre, nei casi da essa individuati, che questi contengano una clausola mediante la quale le parti accettano di subire gli effetti della sospensione prevista dallo stesso articolo. Particolare rilevanza assumono, in tale ambito, i contratti finanziari (strumenti derivati e securities financing transactions). L'esistenza di un potere in capo all'autorita' di risoluzione di sospendere temporaneamente l'attivazione dei meccanismi terminativi di tali contratti e' infatti uno degli elementi che gli standard elaborati dal Financial Stability Board (FSB) chiedono di considerare per valutare la risolvibilita' di una banca o altra istituzione finanziaria. (1) Su sollecitazione dello stesso FSB, le banche sistemiche a livello internazionale (Global Sistemically Important Banks - G-SIBs), aderendo allo Universal Resolution Stay Protocol del 2015 pubblicato dall'ISDA, si sono gia' volontariamente impegnate a riconoscere il potere delle autorita' di risoluzione delle proprie controparti G-SIBs estere di sospendere temporaneamente l'attivazione dei meccanismi terminativi inseriti nei contratti finanziari tra loro stipulati. Contratti finanziari disciplinati dal diritto di uno Stato terzo sono peraltro presenti anche presso gruppi bancari con dimensioni piu' contenute delle G-SIBs. Alcune giurisdizioni, e tra queste anche alcuni Stati dell'Unione europea, hanno gia' adottato misure regolamentari che richiedono a tutti gli intermediari, o comunque a un novero di intermediari piu' ampio rispetto a quello delle G-SIBs, l'inserimento obbligatorio nei contratti finanziari di clausole con cui la controparte riconosce il potere dell'autorita' di risoluzione di sospendere temporaneamente l'attivazione dei meccanismi terminativi nei contratti finanziari, disciplinati dal diritto di uno Stato estero, stipulati dall'ente sottoposto a risoluzione. 2. Con il presente Provvedimento, la Banca d'Italia - in qualita' di Autorita' di risoluzione - detta disposizioni attuative dell'art. 68, comma 8 del decreto legislativo n. 180/2015, individuando la tipologia di contratti, intermediari e controparti a cui puo' applicarsi il potere di sospensione per due giorni lavorativi. Le disposizioni si applicano ai contratti finanziari, cosi' come definiti nell'art. 1, comma 1, lettera (o), del decreto legislativo n. 180/2015 (ad eccezione degli accordi di prestito interbancario con scadenza pari o inferiore a tre mesi), regolati dal diritto di uno Stato terzo, stipulati, con qualsiasi controparte, da banche e societa' finanziarie (ivi incluse le SIM) rientranti nelle competenze del Comitato Unico di Risoluzione, con l'esclusione dei contratti conclusi nell'ambito di sistemi di pagamento o di regolamento titoli o con i relativi operatori, le controparti centrali o le banche centrali. L'applicazione ai soli intermediari che ricadono nelle competenze del Comitato Unico di Risoluzione e' ascrivibile all'esigenza di migliorare con priorita' la risolvibilita' di soggetti di maggiore dimensione e complessita', in ragione del maggior grado di rischio sistemico che questi comportano e della circostanza che presso tali intermediari si concentrano pressoche' esclusivamente i contratti finanziari in essere rilevanti ai fini delle presenti disposizioni. Al Provvedimento non si applicano gli obblighi di consultazione e di analisi d'impatto previsti dal Provvedimento del 24 marzo 2010 per l'emanazione degli atti di natura normativa della Banca d'Italia, considerato il suo carattere d'urgenza, fatta salva l'esigenza di garantire, in alcuni casi, un periodo transitorio per l'applicazione (cfr. infra). Infatti, la mancanza del potere in capo alla competente autorita' di risoluzione di sospendere l'attivazione dei meccanismi terminativi dei contratti finanziari regolati dal diritto di uno Stato terzo costituisce un elemento potenzialmente in grado di compromettere la piena ed effettiva risolvibilita' degli intermediari e l'attuazione delle previste strategie per superare la crisi. L'emanazione del Provvedimento in tempi rapidi e' inoltre conforme all'obiettivo di uniformare l'ordinamento italiano, nell'ottica dell'integrazione europea del sistema bancario e finanziario e delle regole sulle crisi degli intermediari creditizi, alle soluzioni normative gia' adottate da altri Stati membri. Sono state tuttavia condotte un'analisi di impatto e una consultazione informale che ha coinvolto l'ABI e gli intermediari che hanno in essere contratti della specie. Esse hanno confermato che il Provvedimento determina oneri di entita' molto limitata per i soggetti destinatari, considerato che i contratti finanziari regolati dal diritto di Stati terzi sono concentrati, come detto, presso gli intermediari di elevate dimensioni e che il relativo controvalore e' trascurabile rispetto al valore complessivo dei contratti finanziari. I commenti raccolti nella consultazione sono stati tenuti in considerazione nell'elaborazione del testo normativo. 3. Il Provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e verra' pubblicato sul sito web della Banca d'Italia: www.bancaditalia.it Le disposizioni in esso contenute si applicano con le seguenti tempistiche: a) per i contratti finanziari stipulati tra G-SIBs, si applicano dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in modo da assicurare continuita' alle obbligazioni che le G-SIBs hanno gia' volontariamente assunto aderendo all'ISDAUniversal Resolution Stay Protocol del 2015; b) in tutti gli altri casi, si applicano decorso un anno dalla sua entrata in vigore. Questa soluzione permette di tener conto delle possibili iniziative dell'ISDA volte a facilitare l'accettazione delle nuove clausole previste dal Provvedimento attraverso la predisposizione di un apposito Jurisdictional Modular Protocol o, in loro assenza, dei tempi di adeguamento della contrattualistica alla nuova disciplina. In coerenza con l'art. 68, comma 8, del decreto legislativo n. 180/2015, il Provvedimento si applica ai contratti conclusi o rinnovati successivamente alle date indicate nei punti a) e b); poiche' esso rafforza ulteriormente la risolvibilita' degli intermediari, e' rimesso ai destinatari l'inserimento - su base volontaria - di clausole di sospensione nei contratti stipulati precedentemente, anche nel quadro delle iniziative dell'ISDA. Roma, 16 gennaio 2018
Il Governatore: Visco
(1) Cfr. Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions. |
| Allegato DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DA PARTE DELL'AUTORITA' DI RISOLUZIONE DEI MECCANISMI TERMINATIVI DEI CONTRATTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL DIRITTO DI UNO STATO TERZO.
LA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (decreto legislativo n. 180/2015) che detta norme di attuazione della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; Visto in particolare l'art. 68 del decreto legislativo 180/2015 che disciplina l'esercizio, da parte della Banca d'Italia, del potere di sospendere temporaneamente i meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da un ente sottoposto a risoluzione o da una sua societa' controllata; Visto in particolare il comma 8 dell'art. 68 del decreto legislativo n. 180/2015 che conferisce alla Banca d'Italia il potere di disporre, nei casi da essa individuati, che i contratti disciplinati dal diritto di uno Stato terzo e conclusi dopo la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo contengano una clausola mediante la quale le parti accettano di subire gli effetti della sospensione prevista dal medesimo articolo; Visti gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 180/2015 che disciplinano la risoluzione delle banche e delle societa' finanziarie appartenenti a un gruppo bancario; Visto il comma 4 dell'art. 61 delTesto Unico Bancario che, nel disciplinare l'attivita' di direzione e coordinamento della capogruppo, prevede che questa emani disposizioni alle componenti del gruppo bancario per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilita' del gruppo stesso; Considerato che il Financial Stability Board (FSB), in consultazione con il Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) e con le autorita' nazionali competenti, identifica e pubblica annualmente la lista di Global Systemically Important Banks (G-SIBs); Considerato che gli standard elaborati dal FSB valutano l'esistenza del potere in capo all'autorita' di risoluzione di sospendere temporaneamente i meccanismi terminativi dei contratti finanziari stipulati dall'ente sottoposto a risoluzione tra gli elementi da considerare ai fini del giudizio sulla risolvibilita' dell'ente stesso; Considerato che l'esistenza di contratti finanziari disciplinati dal diritto di Stati terzi potrebbe rendere inefficace l'esercizio, da parte della competente autorita' di risoluzione, dei propri poteri di sospensione temporanea dei suddetti meccanismi terminativi; Ritenuto necessario introdurre una regolamentazione che renda obbligatori gli impegni che le G-SIBs hanno volontariamente assunto aderendo all'ISDA Universal Resolution Stay Protocol del 2015, secondo i quali, in caso di risoluzione di una G-SIB propria controparte contrattuale, le G-SIBs sottostanno agli effetti della sospensione temporanea, disposta dalla competente autorita' di risoluzione, dei propri diritti di attivare i meccanismi terminativi dei contratti finanziari regolati dal diritto di uno Stato terzo; Ritenuto necessario migliorare, piu' in generale, la risolvibilita' di tutti i gruppi bancari e delle banche non facenti parte di gruppi che rientrano nella competenza del Comitato Unico di Risoluzione ai sensi dell'art. 7, commi 2, 4 lettera b) e 5 del Regolamento (UE) N. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, introducendo una regolamentazione che obblighi tali soggetti a non vincolarsi a contratti finanziari disciplinati dal diritto di uno Stato terzo privi di una clausola mediante la quale, nel caso di risoluzione degli stessi, la controparte accetta di subire gli effetti della sospensione temporanea dell'attivazione dei meccanismi terminativi disposta dalla competente autorita' di risoluzione;
Dispone:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le presenti disposizioni si applicano alle seguenti societa', aventi sede legale in Italia e rientranti nella competenza del Comitato unico di risoluzione, ai sensi dell'art. 7, commi 2, 4 lettera b) e 5 del Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014: a) banche non appartenenti a gruppi bancari; b) banche, societa' finanziarie e societa' di partecipazione finanziaria mista che sono capogruppo di un gruppo bancario ai sensi dell'art. 61 del Testo Unico Bancario; c) altre banche e societa' finanziarie appartenenti a un gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 del Testo Unico Bancario. |
| Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) «controllo»: il potere esercitato su una societa' ai sensi dell'art. 23 delTesto Unico Bancario; b) «contratti finanziari»: i contratti e accordi di cui all'art. 1, comma 1, lettera (o), numeri 1), 2), 3), 4) e 6) del decreto legislativo n. 180/2015 stipulati dai soggetti di cui all'art. 1 con qualsiasi tipologia di controparte, ad eccezione di quelli conclusi nell'ambito di sistemi di pagamento o di regolamento titoli o con i relativi operatori, le controparti centrali o le banche centrali; c) «contratti finanziari garantiti»: i contratti finanziari di cui al punto b) che soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni: c1) gli obblighi derivanti da tali contratti sono garantiti da una societa' controllante di cui all'art. 1, lettera b) e c), o fanno comunque capo a tale societa'; c2) il presupposto per l'attivazione dei meccanismi terminativi e' l'insolvenza della suddetta societa' controllante o e' comunque determinato con riguardo alla situazione finanziaria di quest'ultima; d) «meccanismi terminativi»: le clausole di cui all'art. 1, comma 1, lettera (ii) del decreto legislativo 180/2015; e) «G-SIBs»: le banche presenti nella lista delle Global Systemically Important Banks identificate annualmente dal Financial Stability Board (FSB), in consultazione con il Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) e con le autorita' nazionali competenti; f) «societa' finanziarie»: le societa' di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), delTesto Unico Bancario. 2. Per le definizioni non espressamente indicate nel presente articolo si applicano le definizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo n. 180/2015. |
| Art. 3. Riconoscimento contrattuale del potere di sospensione dei meccanismi terminativi
1. I soggetti di cui all'art. 1 non si vincolano a contratti finanziari disciplinati dal diritto di uno Stato terzo privi di una clausola mediante la quale, nel caso di risoluzione dei soggetti medesimi, la controparte accetta di subire gli effetti della sospensione temporanea dell'attivazione dei meccanismi terminativi disposta dall'autorita' di risoluzione competente, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del decreto legislativo n. 180/2015. 2. Le banche e le societa' finanziarie che hanno sede legale in Italia e che sono controllate da uno dei soggetti di cui all'art. 1, lettera b) e c) non si vincolano a contratti finanziari garantiti disciplinati dal diritto di uno Stato terzo privi di una clausola mediante la quale, in caso di risoluzione della societa' controllante, la controparte accetta di subire gli effetti della sospensione temporanea dell'attivazione dei meccanismi terminativi disposta dall'autorita' di risoluzione competente, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto legislativo n. 180/2015. 3. Le societa' capogruppo di un gruppo bancario di cui all'art. 1, lettera b) assicurano che le banche e le societa' finanziarie che hanno sede legale all'estero, controllate da uno dei soggetti di cui all'art. 1, lettera b) e c), non si vincolino a contratti finanziari garantiti, disciplinati dal diritto di uno Stato terzo, privi di una clausola mediante la quale, in caso di risoluzione della societa' controllante, la controparte accetta di subire gli effetti della sospensione temporanea dell'attivazione dei meccanismi terminativi disposta dalla autorita' di risoluzione competente, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto legislativo n. 180/2015. |
| Art. 4.
Decorrenza
1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano, decorso un anno dall'entrata in vigore del presente Provvedimento, ai contratti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e c), conclusi o rinnovati, anche tacitamente, a far tempo da tale data, anche sulla base di accordi quadro stipulati precedentemente. 2. Con riferimento ai contratti finanziari di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), stipulati tra G-SIBs e controparti aventi la medesima natura di G-SIB, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dall'entrata in vigore del presente Provvedimento. 3. Le societa' che entrano a far parte del novero dei soggetti di cui all'art. 1 successivamente all'entrata in vigore del presente Provvedimento applicano le relative disposizioni decorso un anno dalla data in cui esse sono sottoposte alla competenza del Comitato unico di risoluzione. |
| Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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