Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2018 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 230 |
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive; Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, e, in particolare, l'articolo 3; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'; Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, concernente norme in materia ambientale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017; Acquisito il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 9 novembre 2017; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le misure per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, di seguito regolamento, con particolare riferimento: a) ai controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale; b) al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 8 e 9 del regolamento; c) all'istituzione del sistema nazionale di sorveglianza previsto dall'articolo 14 del regolamento; d) alle misure di gestione volte all'eradicazione, al controllo demografico o al contenimento delle popolazioni delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale; e) alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento e del presente decreto. 2. Il presente decreto non si applica ai casi di esclusione previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 novembre 2014, n. L 317. Il testo dell'articolo 3 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita: «Art. 3 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorita' nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014, e per il coordinamento delle attivita' necessarie per l'attuazione del medesimo, nonche' per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento; b) individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attivita' relative a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014; c) previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma; d) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo. 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, puo' emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.» «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». La direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita' e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 luglio 2000, n. L 169. Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165. Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 ottobre 2013, n. L 269. Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993, n. 78, S.O. Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2000, n. 82. Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O. Il testo dell'articolo 2, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, cosi' recita: «Art. 2 (Oggetto della tutela). - 1. (Omissis). 2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione e' finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19. (Omissis).». La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, concernente norme in materia ambientale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, cosi' recita: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni (12). 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento, nonche' le seguenti definizioni: a) «elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale»: l'elenco previsto dall'articolo 4 del regolamento progressivamente aggiornato dalla Commissione europea; b) «punto di entrata»: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale dell'Unione europea dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto ai sensi dell'allegato VIII al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; c) «posti di ispezione frontaliera»: posto d'ispezione designato e riconosciuto dalla Commissione europea per l'esecuzione dei controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale che giungono alla frontiera dei Paesi membri in provenienza da Paesi terzi e destinati al mercato dell'Unione europea. In Italia sono gli uffici periferici del Ministero della salute autorizzati dalla Commissione europea ad effettuare i suddetti controlli; d) «specie esotiche invasive di rilevanza transnazionale»: specie esotiche invasive incluse nell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale per le quali l'Autorita' nazionale competente ritiene necessaria una cooperazione regionale rafforzata ai sensi dell'articolo 11 del regolamento; e) «impianto»: istituto o struttura presso cui sono tenuti in confinamento esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale.
Note all'art. 2: Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3
Autorita' nazionale competente
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero, e' l'Autorita' nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'esecuzione del regolamento, e per il coordinamento delle attivita' necessarie per l'esecuzione del medesimo, nonche' per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento. 2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e' l'ente tecnico scientifico di supporto al Ministero per l'applicazione del regolamento. 3. Il Ministero: a) partecipa al Comitato di cui all'articolo 27 del regolamento. Qualora sia necessario in ragione della materia da trattare, puo' essere assistito da rappresentanti di altre Amministrazioni; b) designa i rappresentanti al forum scientifico di cui all'articolo 28 del regolamento; c) cura i rapporti con la Commissione europea per le attivita' richieste dall'esecuzione del regolamento; d) promuove le attivita' di cooperazione transnazionale previste dall'articolo 11 del regolamento; e) coordina ed indirizza le attivita' poste in essere da ISPRA, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per dare esecuzione al regolamento e al presente decreto; f) assiste le Autorita' competenti nella scelta della destinazione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale sequestrati, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 5; g) provvede al coordinamento ed alla cooperazione con gli altri Stati membri e con gli Stati terzi interessati ai sensi dell'articolo 22 del regolamento e ne informa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 4. Per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal presente decreto il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del supporto del Comando unita' tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche', sulla base di apposita norma di attuazione, approvata ai sensi dei rispettivi statuti speciali, dei Corpi Forestali istituiti nelle regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.
Note all'art. 3: Il testo dell'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante Codice dell'ordinamento militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O., cosi' recita: «Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). -1. (Omissis). 2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: a) Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e' retto da generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. L'incarico di vice comandante del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e' attribuito al Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale; b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.». |
| Art. 4 Coordinamento con la legislazione in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi
1. I posti di ispezione frontaliera effettuano i controlli ufficiali di competenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, della decisione 97/794/CE, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, del regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione del 18 febbraio 2004, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni.
Note all'art. 4: Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, si veda nelle note alle premesse. La decisione 97/794/CE, recante modalita' d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto concerne i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 novembre 1997, n. L 323. Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.80, si veda nelle note alle premesse. Il Regolamento (CE) n. 282/2004 che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunita'. e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49. Il Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione del 22 gennaio 2004 Regolamento della Commissione che fissa le modalita' dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunita' sui prodotti importati da paesi terzi e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 gennaio 2004, n. L 21. Entrato in vigore il 1° marzo 2004. |
| Art. 5
Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'ISPRA e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato e successivamente aggiornato, sulla base delle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 18, l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale. 2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere al Ministero l'inserimento di specie nell'elenco di cui al comma 1, fornendo, a tal fine, le informazioni necessarie, secondo le modalita' previste dall'articolo 18. |
| Art. 6
Divieti
1. Fatto salvo quanto previsto ai titoli III e VIII, gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale, come definite all'articolo 3 del regolamento, non possono essere: a) introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale; b) detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto; c) allevati o coltivati, anche in confinamento; d) trasportati o fatti trasportare nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto; e) venduti o immessi sul mercato; f) utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati; g) posti in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento; h) rilasciati nell'ambiente.
Note all'art. 6: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 7
Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive
1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministero, sentiti i Ministeri interessati e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il supporto tecnico dell'ISPRA, identifica i vettori di introduzione accidentale che richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del regolamento. 2. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta con uno o piu' decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' piani d'azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie di cui al comma 1. I piani d'azione sono sottoposti a revisione almeno ogni sei anni. 3. Il Ministero trasmette alla Commissione europea il piano d'azione di cui al comma 2 ed assicura il coordinamento con gli Stati membri previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento. 4. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame del piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive, secondo le modalita' di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, commi da 1-bis a 1-septies.
Note all'art. 7: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, commi da 1-bis a 1-septies, cosi' recita: «Art. 3-sexies (Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo). - In vigore dal 21 agosto 20141. (Omissis). 1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorita' competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi. 1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorita' procedente da' avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorita' competente, delle sedi ove puo' essere presa visione del piano o programma e delle modalita' dettagliate per la loro consultazione. 1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. 1-quinquies Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque puo' prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorita' competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta. 1-sexies. L'autorita' procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma. 1-septies. Il piano o programma, dopo che e' stato adottato, e' pubblicato nel sito web dell'autorita' competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorita' stessa da' conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del pubblico.». |
| Art. 8 Istruttoria per rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del regolamento
1. Il Ministero rilascia i permessi in deroga ai divieti previsti all'articolo 6, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 8 del regolamento e sentite le Regioni o le Province Autonome interessate. 2. La richiesta di deroga di cui al comma 1 e' presentata al Ministero, utilizzando il modulo e secondo la procedura pubblicata nel sito internet istituzionale ed include i documenti e le informazioni indicati nel predetto modulo. In caso di richiesta di permesso di trasporto sono, altresi', indicati, laddove necessario, i punti di sosta nonche' di destinazione temporanea degli esemplari, quando si verificano eventi che interrompono il viaggio o lo rendono incompatibile con il benessere degli animali. 3. Insieme alla richiesta di permesso, il richiedente fornisce la prova del pagamento della tariffa di cui all'articolo 29. 4. Verificata la regolarita' della documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 2 e la conformita' a quanto previsto dal regolamento, il Ministero dispone apposita ispezione dell'impianto per accertare il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento. A tal fine, il Ministero puo' avvalersi dell'ISPRA e degli uffici competenti della Regione o della Provincia Autonoma territorialmente competente. Dell'ispezione e' redatto apposito verbale ai fini del rilascio del permesso. 5. Il Ministero si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA in ogni fase della valutazione dell'istanza. Nel caso di richieste che prevedono la produzione scientifica per uso medico di prodotti derivati da esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, i permessi sono rilasciati previo parere positivo del Ministero della salute, dal quale risulta indispensabile l'utilizzo di detti prodotti ai fini della tutela della salute umana e che per la produzione di essi non e' possibile l'utilizzo di esemplari di altre specie. 6. Nel caso in cui l'istruttoria accerta che il richiedente non e' in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, il Ministero da' notizia dell'esito negativo dell'istanza nelle forme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Note all'art. 8: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse. La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. |
| Art. 9
Rilascio dei permessi previsti all'articolo 8 del regolamento
1. Il Ministero rilascia il permesso ed il documento previsto dall'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, conclusa positivamente l'istruttoria. 2. Il permesso e' rilasciato con decreto del Direttore generale della direzione generale per la protezione della natura e del mare e contiene almeno le seguenti informazioni: a) un numero progressivo di identificazione; b) i dati identificativi del titolare del permesso; c) il nome comune e il nome scientifico e gli eventuali sinonimi, della specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale oggetto del permesso; d) i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87; e) il numero o il volume degli esemplari oggetto del permesso, con l'indicazione dell'eventuale marcatura o del sistema di individuazione adottato; f) i motivi del permesso; g) la descrizione dettagliata delle misure previste per garantire l'impossibilita' di fuga, fuoriuscita o diffusione dalle strutture di confinamento in cui gli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale devono essere tenuti e manipolati e delle misure volte a garantire che qualsiasi trasporto degli esemplari eventualmente necessario sia effettuato in condizioni che ne escludano la fuoriuscita; h) una valutazione dei rischi di fuoriuscita degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale per cui e' richiesta l'autorizzazione, accompagnate da una descrizione delle misure di mitigazione dei rischi da adottare; i) una descrizione del sistema di sorveglianza previsto e del piano di emergenza stilato per far fronte all'eventuale fuoriuscita o diffusione, compreso un piano di eradicazione; l) l'approvazione del piano di emergenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera f), del regolamento; m) la durata dell'autorizzazione. 3. Il permesso puo' contenere prescrizioni relative all'esercizio dell'attivita' autorizzata. 4. Il Ministero rende disponibili le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento nel proprio sito istituzionale.
Note all'art. 9: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse. Regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e' pubblicato nella G.U.C.E. 7 settembre 1987, n. L 256. |
| Art. 10 Istruttoria per rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del regolamento
1. Il Ministero, sentite le regioni o le province autonome interessate, rilascia le autorizzazioni in deroga ai divieti previsti dall'articolo 6, in casi eccezionali e previa verifica dei motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, e del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del regolamento. 2. La richiesta e' presentata al Ministero secondo le modalita' e la procedura stabilite dall'articolo 8, commi 2 e 3. 3. Il Ministero valuta la richiesta seguendo la procedura stabilita dall'articolo 8, commi 4 e 5, e si avvale, in ogni fase del procedimento, del supporto tecnico dell'ISPRA. 4. Se la richiesta e' valutata positivamente, il Ministero presenta la domanda di autorizzazione alla Commissione europea, secondo la procedura stabilita all'articolo 9 del regolamento. 5. Nel caso in cui l'istruttoria accerti l'insussistenza dei motivi di interesse generale imperativo di cui al comma 1 oppure che il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del regolamento o nel caso in cui la Commissione europea rigetti la domanda di autorizzazione di cui al comma precedente, il Ministero da' notizia al richiedente dell'esito negativo della richiesta nelle forme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Note all'art. 10: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all'art. 8. |
| Art. 11
Rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del regolamento
1. Acquisita l'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, il Ministero rilascia l'autorizzazione prevista dallo stesso articolo 9 e il documento di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento. 2. L'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Direttore generale della direzione generale per la protezione della natura e del mare e contiene le informazioni previste dall'articolo 9, comma 2, nonche' tutte le disposizioni specificate nell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea e le eventuali prescrizioni del Ministero relative all'esercizio dell'attivita' autorizzata. 3. Il Ministero rende disponibili le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento nel proprio sito istituzionale. |
| Art. 12 Registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti autorizzati
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal regolamento, i soggetti ai quali sono rilasciati i permessi o le autorizzazioni previste dal presente decreto sono tenuti a: a) comunicare al Ministero ogni variazione delle informazioni fornite nella richiesta di permesso o di autorizzazione, ai fini dell'aggiornamento del provvedimento; b) comunicare al Ministero ed agli uffici delle Regioni o delle Province autonome competenti per territorio l'eventuale attivazione del piano di emergenza di cui all'articolo 8 del regolamento ed all'articolo 9, comma 2, lettera i); c) conservare i documenti relativi agli esemplari di specie esotiche invasive detenuti, oltre al permesso, all'autorizzazione o al documento di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, sino al termine della detenzione degli esemplari; d) tenere il registro di detenzione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti contenuto, formato e modalita' di compilazione del registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui al comma 1, lettera d). |
| Art. 13
Accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati
1. Il Ministero verifica l'adempimento degli obblighi che il regolamento, il presente decreto e le eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori di cui agli articoli 9 e 11 pongono ai soggetti autorizzati. 2. A tale fine, il Ministero e' autorizzato ad effettuare, presso gli impianti ove sono detenuti in confinamento gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari. A tale scopo, il Ministero puo' avvalersi dell'ISPRA e della collaborazione delle regioni e delle province autonome competenti per territorio. 3. Fermi restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VII e gli obblighi di denuncia all'Autorita' giudiziaria, in caso di inosservanza delle prescrizioni del permesso o dell'autorizzazione o delle disposizioni del regolamento o del presente decreto, il Ministero procede, secondo la gravita' della violazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione del permesso o dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove siano accertate dalle autorita' competenti situazioni di pericolo per la salute pubblica o per la sanita' animale, per l'ambiente e per il patrimonio agro-zootecnico; c) alla revoca del permesso o dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica o per la sanita' animale, per l'ambiente e per il patrimonio agro-zootecnico che siano accertate dalle autorita' competenti. |
| Art. 14
Giardini zoologici e orti botanici
1. I giardini zoologici e gli orti botanici chiedono il permesso di cui all'articolo 8 per la detenzione in deroga di esemplari di specie esotiche invasive. 2. Nell'istruttoria finalizzata al rilascio del permesso ad un giardino zoologico, il Ministero puo' avvalersi della documentazione gia' prodotta ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e, se del caso, effettuare ulteriori verifiche documentali e in loco.
Note all'art. 14: Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2005, n. 100, cosi' recita: «Art. 4 (Licenza). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata, su istanza delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, e' rilasciata, entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda e con le modalita' stabilite all'allegato 4, apposita licenza. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata: a) e' disposta la chiusura delle strutture di cui al comma 1 che non sono in possesso della licenza prevista allo stesso comma; b) e' revocata la licenza e disposta la chiusura, in tutto o in parte, del giardino zoologico ovvero e' modificata la licenza, previa contestazione delle irregolarita' e fissazione di un termine massimo di due anni per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni della stessa licenza, nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio constati la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti prescritti nella licenza o accerti gravi e reiterate irregolarita' e lo stesso giardino zoologico non ottemperi, nei modi e nei tempi indicati nel provvedimento di diffida. 3. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, limitatamente ai giardini zoologici, la dichiarazione di idoneita' prevista all'articolo 6, comma 6, lettera a), della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni. 4. Sono fatti salvi i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni previste dalle norme vigenti per la realizzazione delle strutture disciplinate dal presente decreto volti a garantirne la compatibilita' con le esigenze ambientali e territoriali.». |
| Art. 15
Controlli ufficiali di cui all'articolo 15 del regolamento
1. Gli esemplari appartenenti alle specie incluse negli elenchi di cui all'articolo 4 del regolamento e di cui all'articolo 5, provenienti dai Paesi terzi possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana a condizione che l'importatore abbia gia' ottenuto il permesso o l'autorizzazione previsti al titolo III e sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi del Codice doganale dell'Unione europea. 2. Quando si tratta di specie vegetali, gli esemplari di cui al comma 1 sono introdotti attraverso i punti di entrata presidiati elencati all'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; quando si tratta di specie animali, sono introdotti attraverso i posti di ispezione frontaliera specificamente abilitati ai sensi della decisione della Commissione n. 2009/821/CE del 28 settembre 2009, e successive modificazioni. 3. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 e dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, i controlli ufficiali svolti dalle Autorita' competenti di cui al comma 2 consistono nella verifica dei documenti, dell'identita' e, se del caso, in ispezioni fisiche al fine di accertare se gli esemplari sono accompagnati dal permesso o dall'autorizzazione valida e dal documento di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento ed al titolo III, oppure se appartengono a specie non incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. 4. I controlli documentali, dell'identita' e le eventuali ispezioni fisiche sono espletati, unitamente alle formalita' doganali necessarie, presso il punto di entrata presidiato o il posto di ispezione frontaliera, secondo i principi dello sportello unico doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, e al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 5. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli di cui al presente articolo sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante in Dogana. Per i controlli sui vegetali si applicano le tariffe e le disposizioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; per i controlli sugli animali, si applicano le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.
Note all'art. 15: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, si veda nelle note alle premesse Il testo dell'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O., cosi' recita: «Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis). 57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e' istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.». Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2011, n. 10. Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante iorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2016, n. 203. Il testo dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O., cosi' recita: «Art. 55 (Tariffa fitosanitaria). - 1. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli fitosanitari e delle eventuali analisi di laboratorio, compresi il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7-bis, 17, 19, 20, 26, 30, 32, le verifiche ed i controlli documentali e di identita' di cui agli articoli 17, 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 46 e 47, sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo la tariffa fitosanitaria di cui all'allegato XX (117). 2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali. 3. Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 4. La tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 e' calcolata tenuto conto dei seguenti costi: a) retribuzione media degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali; b) ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature messe a disposizione di tali ispettori; c) prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio; d) prove di laboratorio; e) attivita' amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che puo' comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere modificata la tariffa di cui al comma 1 sulla base di un calcolo particolareggiato dei costi di cui al comma 4, che non deve essere superiore al costo effettivo sostenuto. 6. E' vietato il rimborso diretto o indiretto della tariffa prevista dal presente articolo. 7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la riscossione di altre tariffe destinate a coprire spese supplementari sostenute per attivita' particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli Ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 36, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtu' di atti comunitari, altre misure ritenute necessarie o la traduzione dei documenti richiesti. 8. Nel caso che, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, i controlli di identita' e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni Paesi terzi, siano effettuati con frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria viene riscossa in maniera ridotta e proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni. 8-bis. La tariffa fitosanitaria annuale, per i controlli previsti a qualsiasi titolo dal presente decreto, ha validita' dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed e' corrisposta entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Per le nuove autorizzazioni la tariffa annuale va interamente versata all'atto della richiesta. 8-ter. Gli importi derivanti dalla riscossione delle sanzioni e dell'applicazione delle tariffe sono rispettivamente destinati al potenziamento eventuale delle attivita' dei Servizi fitosanitari regionali e alla copertura dei costi ad esse inerenti.». Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289. |
| Art. 16
Obblighi degli importatori
1. Le formalita' presso i punti di entrata presidiati ed i posti di ispezione frontaliera sono espletate congiuntamente alle formalita' necessarie per l'immissione in libera pratica o per l'assoggettamento a uno dei regimi speciali di cui all'articolo 210 del regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione europea. 2. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana assicurano che per le spedizioni integralmente o parzialmente costituite da esemplari appartenenti alle specie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5, su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento ai regimi doganali di cui al comma 1 vi sia il riferimento alla composizione della spedizione e, in particolare, che: a) per il riferimento alla specie iscritta nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5 al quale appartengono gli esemplari siano utilizzati i codici della «tariffa doganale integrata delle Comunita' europee (TARIC)»; b) sia indicato il numero del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del presente decreto. 3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana notificano preventivamente, nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa dell'Unione europea o nazionale, all'ufficio delle dogane e alle Autorita' competenti di cui all'articolo 15, comma 2, l'imminente arrivo delle spedizioni contenenti gli esemplari appartenenti alle specie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5. 4. Nelle more della completa realizzazione della certificazione elettronica, le autorita' preposte ai controlli fitosanitari provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei documenti alternativi, esclusi i marchi, a seguito dell'ispezione, il proprio timbro contenente l'indicazione della denominazione del Servizio e della data di presentazione del documento.
Note all'art. 16: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse. Il regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 ottobre 2013, n. L 269. |
| Art. 17
Misure ufficiali all'importazione
1. Le Autorita' competenti di cui all'articolo 15, comma 2: a) autorizzano l'introduzione degli esemplari nel territorio della Repubblica italiana, qualora risulti, a seguito dei controlli di cui ai precedenti articoli, che le condizioni stabilite dal regolamento e dal presente decreto sono soddisfatte, rilasciando l'apposito Documento Veterinario Comune di Entrata o il nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'Autorita' doganale competente, per il completamento dei relativi adempimenti; b) respingono oppure, qualora il respingimento non sia possibile, sopprimono o distruggono gli esemplari applicando le misure previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 o dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, qualora i controlli accertino la non conformita' alle disposizioni del regolamento o del presente decreto. Delle predette misure sono informati il Ministero e gli altri posti di ispezione frontalieri o punti di entrata presidiati. 2. Quando, nel corso del controllo doganale, e' accertata la non conformita' al regolamento o al presente decreto, la dogana competente sospende l'assoggettamento al regime doganale e, sentite le Autorita' di cui all'articolo 15, comma 2, sequestra le merci o ne dispone il respingimento all'estero. Delle predette misure e' informato il Ministero. 3. Le spese relative alle misure di cui al presente articolo sono a carico della persona fisica o giuridica che ha introdotto gli esemplari o del suo rappresentante.
Note all'art. 17: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O., cosi' recita: «Art. 40 (Misure ufficiali all'importazione). - 1. Se, a seguito delle ispezioni previste dall'articolo 36 sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi della direttiva 2008/61/CE, risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario competente per territorio ne autorizza l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, rilasciando apposito nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'autorita' doganale competente (62). 2. Se la spedizione contiene prodotti elencati nell'allegato V, parte A, detto nulla osta all'importazione potra' sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano, in tal caso viene rilasciata copia con indicato il numero di registrazione al Registro ufficiale dei produttori della ditta importatrice e la dicitura «Sostituisce il passaporto delle piante». 3. Se si ritiene, in esito alle formalita' previste dall'articolo 36, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci, si applicano, con oneri a carico degli importatori, una o piu' delle seguenti misure ufficiali: a) il rifiuto dell'entrata nella Comunita' europea di tutti o di una parte dei prodotti; b) il trasporto verso una destinazione esterna alla Comunita' europea, conformemente ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all'interno della Comunita' e sotto sorveglianza ufficiale; c) rimozione dalla spedizione dei prodotti infetti o infestati; d) la distruzione; e) l'imposizione di un periodo di quarantena, finche' non siano disponibili i risultati degli esami o delle analisi ufficiali; f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato secondo metodi approvati dal Servizio fitosanitario nazionale, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato puo' essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II (63). 4. Per i casi in cui si applica il comma 3, lettere a), b) e c), i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione di origine, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro triangolare di colore rosso con la dicitura «certificato annullato» o «documento annullato» nonche' l'indicazione del Servizio fitosanitario e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alla Comunita' europea o del ritiro. La dicitura deve figurare in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunita' europea. 5. I Servizi fitosanitari regionali comunicano i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da un Paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, nonche' dei motivi di tale intercettazione e delle misure adottate nei confronti della spedizione intercettata, mediante apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario centrale al piu' presto in modo che il Servizio per la protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione europea, possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi.». Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 recante attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea, pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 1993, n. 78, S.O., cosi' recita: «Art. 11 - 1. Qualora i controlli veterinari previsti dal presente decreto rivelano che taluni animali non soddisfano le condizioni fissate dalla regolamentazione comunitaria o, nei settori non ancora armonizzati dalla normativa nazionale, oppure che e' stata commessa una irregolarita', il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero, previa consultazione dell'importatore o del suo rappresentante, dispone: a) la sosta, l'alimentazione, l'abbeveramento degli animali e, se necessario, le cure da fornire loro; b) se del caso, la messa in quarantena o l'isolamento rispetto alla partita; c) il termine entro cui la partita di animali, deve essere rispedita fuori dal territorio comunitario se non si oppongono motivi di polizia veterinaria, in tal caso: 1) informa gli altri posti di ispezione frontalieri del respingimento della partita stessa e delle infrazioni constatate; 2) annulla secondo le disposizioni comunitarie il certificato o il documento veterinario che accompagna la partita respinta; 3) comunica al Ministero della sanita' la natura e la periodicita' delle infrazioni constatate. 2. Se e' impossibile rispedire gli animali, in particolare per il loro benessere, il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero: a) puo', previo accordo con il responsabile del servizio veterinario della unita' sanitaria locale, autorizzare la macellazione degli animali ai fini del consumo umano secondo le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria; b) deve, in caso contrario, ordinare l'abbattimento degli animali per scopi diversi dal consumo umano, stabilendo le condizioni relative al controllo della utilizzazione dei prodotti ottenuti o prescrivendo la distruzione delle carcasse o dell'intero animale. 3. Il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero comunica i casi di ricorso alle deroghe di cui al comma 2 al Ministero della sanita' che ne informa la Commissione. 4. Le spese relative alle misure di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante, comprese quelle relative alle operazioni di distruzione o ai controlli sull'utilizzazione delle carni a scopi diversi dal consumo umano, senza alcun indennizzo da parte dello Stato. 5. Il ricavato della vendita delle carni e dei prodotti ottenuti dagli animali di cui al comma 2, dedotte le spese di cui al comma 4, spetta al proprietario o al suo mandatario.». Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80 recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 aprile 2000, n. 82, cosi' recita: «Art. 17 (Misure sanitarie cautelari). - 1. Le partite introdotte nel territorio comunitario senza essere state sottoposte ai controlli veterinari di cui agli articoli 3 e 4 devono essere sequestrate per essere, a scelta del veterinario ufficiale, rispedite o distrutte, in conformita' a quanto previsto al comma 2. 2. Se dai controlli risulta che il prodotto non soddisfa le condizioni previste per l'importazione o si evidenziano irregolarita', il veterinario ufficiale, previa consultazione dell'interessato al carico o del suo rappresentante, dispone: a) la rispedizione del prodotto fuori dai territori elencati nell'allegato I verso una destinazione convenuta con l'interessato al carico, da effettuare entro il termine di sessanta giorni, con partenza da detto posto d'ispezione frontaliero e con lo stesso mezzo di trasporto, salvo che vi ostino i risultati dell'ispezione veterinaria e le condizioni sanitarie o di polizia sanitaria. Inoltre, il veterinario ufficiale: 1) avvia la procedura di informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, della decisione 92/438/CEE; 2) annulla, con le modalita' stabilite in sede comunitaria, i certificati o i documenti veterinari che accompagnano i prodotti respinti al fine di impedirne la introduzione da un diverso posto d'ispezione frontaliero; b) la distruzione del prodotto con le modalita' di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, presso l'impianto piu' vicino al posto d'ispezione frontaliero, in uno dei seguenti casi: 1) la rispedizione non e' possibile in base ai risultati dell'ispezione veterinaria e delle condizioni sanitarie o di polizia sanitaria; 2) e' trascorso il termine di sessanta giorni di cui alla lettera a); 3) l'interessato al carico ha dato, per iscritto, il proprio assenso. 3. In attesa dell'esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 1, i prodotti devono essere immagazzinati sotto il controllo delle autorita' doganali e del posto d'ispezione frontaliero, con oneri a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante. 4. In deroga al comma 2, su richiesta dell'interessato al carico o suo rappresentante, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero puo' rilasciare, qualora non vi siano rischi per la salute umana o degli animali, specifica autorizzazione per la trasformazione, in conformita' al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche, dei prodotti di cui al medesimo comma 2, e per l'impiego del prodotto ottenuto. 5. Sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante le spese relative: a) alla rispedizione della partita, alla sua distruzione o alla trasformazione e impiego del prodotto ai sensi del comma 4, nonche' quelle comunque connesse; b) al magazzinaggio dei prodotti ai sensi del comma 3. 6. Si applicano le disposizioni della decisione 92/438/CEE. 7. Se dai controlli di cui ai commi 1 e 2, si constati un'infrazione grave o infrazioni reiterate alla normativa veterinaria comunitaria, si applica quanto previsto all'articolo 22.». |
| Art. 18
Sistema di sorveglianza
1. Il Ministero coordina, con il supporto dell'ISPRA, il sistema di sorveglianza degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui all'articolo 14 del regolamento. 2. Il sistema di sorveglianza assicura il monitoraggio del territorio nazionale, delle acque interne e delle acque marine territoriali al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. 3. Il monitoraggio e' condotto, con il supporto tecnico dell'ISPRA, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano che possono avvalersi delle strutture gia' deputate all'attuazione dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE, al fine di: a) rilevare la presenza o l'imminente rischio di introduzione di esemplari di specie esotiche invasive nonche' i vettori tramite i quali gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono; b) individuare le misure piu' opportune di eradicazione rapida di cui all'articolo 19; c) individuare le misure di gestione piu' opportune di cui all'articolo 22; d) verificare l'efficacia delle misure di eradicazione rapida e di gestione nonche' del piano d'azione sui vettori degli esemplari delle specie esotiche invasive, adottati ai sensi del presente decreto. 4. Il Ministero redige, con il supporto dell'ISPRA e sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, linee guida contenenti le indicazioni per l'impostazione dei sistemi e dei programmi di monitoraggio regionali, al fine di produrre dati standardizzati e idonei alla definizione delle misure di eradicazione rapida o di gestione previste dal regolamento. 5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero i dati e le informazioni raccolte ogni dodici mesi. 6. Il Ministero provvede alle notifiche di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento in base ai dati ed alle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza. Delle notifiche e' informato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 7. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in base alle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio, possono formulare, con il supporto dell'ISPRA, al Ministero: a) proposte di inserimento di specie esotiche invasive nell'elenco dell'Unione, complete della valutazione dei rischi di cui all'articolo 5 del regolamento; b) proposte di inserimento di specie esotiche invasive nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5; c) proposte per la elaborazione del piano d'azione per trattare i vettori prioritari di cui all'articolo 7; d) proposte di misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui e' stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale, nelle acque interne e marine territoriali. 8. Per eventuali segnalazioni della comparsa di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, il Ministero mette a disposizione, nel proprio sito istituzionale, una apposita casella di posta elettronica.
Note all'art. 18: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse. La direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206. La direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327. La direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2008, n. L 164. |
| Art. 19
Rilevamento precoce ed eradicazione rapida
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate comunicano, senza indugio, al Ministero e all'ISPRA il rilevamento precoce: a) della comparsa sul proprio territorio o parte di esso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale la cui presenza non era fino a quel momento nota nel proprio territorio o parte di esso; b) della ricomparsa sul proprio territorio o parte di esso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale dopo che ne era stata constatata l'eradicazione. 2. Il Ministero effettua la notifica alla Commissione europea prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento e le comunicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento ed informa le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del rilevamento precoce di cui al comma 1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 20, il Ministero, senza indugio e comunque entro tre mesi dalla comunicazione, dispone misure di eradicazione rapida, con il supporto dell'ISPRA, sentite le regioni e le province autonome interessate dalla presenza della specie e, ove opportuno, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Le misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti gestori delle aree protette nazionali: a) applicano le misure di eradicazione rapida, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attivita' con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati; b) assicurano l'eliminazione completa e permanente della popolazione di specie esotica invasiva risparmiando agli esemplari oggetto di eradicazione dolore, angoscia o sofferenza evitabili, limitando l'impatto sulle specie non destinatarie delle misure e sull'ambiente e tenendo in debita considerazione la tutela della salute pubblica e della sanita' animale, del patrimonio agro-zootecnico e dell'ambiente; c) informano il Ministero in merito all'applicazione delle misure nonche' ai risultati conseguiti nel corso delle attivita' di eradicazione degli esemplari. 4. Le autorita' competenti per territorio adottano i provvedimenti necessari a garantire l'accesso ad aree private nel caso in cui sia richiesto dagli interventi di eradicazione degli esemplari della specie esotica invasiva. 5. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA: a) valuta l'efficacia delle misure di eradicazione e le informazioni sull'eradicazione degli esemplari; b) stabilisce, sentite le regioni e le province autonome interessate, la conclusione delle misure di eradicazione; c) trasmette alla Commissione europea le informazioni previste dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento.
Note all'art. 19: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse. Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O. |
| Art. 20
Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida
1. Nel caso ricorrano i presupposti previsti all'articolo 18 del regolamento, il Ministero puo' disporre una deroga motivata all'obbligo di eradicazione rapida degli esemplari contenente idonee misure di contenimento e di gestione, al fine di evitare l'ulteriore diffusione della specie. 2. La deroga di cui al precedente comma puo' essere disposta dal Ministero, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome che hanno rilevato l'introduzione o la presenza di una specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale. In tal caso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano forniscono al Ministero le informazioni previste all'articolo 18 del regolamento, entro e non oltre trenta giorni dal rilevamento. 3. Il Ministero, in caso di valutazione positiva della richiesta di cui al comma 2, da assumere entro e non oltre sessanta giorni dal rilevamento, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, notifica, senza indugio, alla Commissione europea la propria decisione, accompagnata da tutti gli elementi comprovanti il sussistere delle condizioni stabilite all'articolo 18 del regolamento. In caso di valutazione negativa, il Ministero dispone le misure di eradicazione rapida ai sensi dell'articolo 19. 4. Nel caso in cui la Commissione europea con atto di esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, non respinga la decisione notificata, il Ministero, con il supporto dell'ISPRA e sentite le regioni e le province autonome interessate, dispone l'applicazione delle misure di gestione di cui all'articolo 22. Nel caso in cui la Commissione europea respinga la decisione notificata, il Ministero dispone le appropriate misure di eradicazione rapida ai sensi dell'articolo 19. 5. Il Ministero informa le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito alle comunicazioni intercorse con la Commissione europea. |
| Art. 21
Misure di emergenza
1. Il Ministero puo' adottare, sentiti i Ministeri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, misure di emergenza, sotto forma di una qualsiasi delle restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, nel caso in cui sia rilevata la presenza o l'imminente rischio di introduzione nel territorio nazionale di esemplari di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione, ma che, in base a prove scientifiche preliminari, il Ministero ritenga possa rispondere ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento. 2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Direttore generale della direzione generale per la protezione della natura e del mare. 3. Il Ministero notifica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure introdotte ai sensi del comma 1 e le prove a loro sostegno e cura gli adempimenti previsti dall'articolo 10 del regolamento.
Note all'art. 21: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 22
Misure di gestione
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e l'ISPRA, stabilisce con proprio decreto, entro diciotto mesi dalla inclusione delle specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, le misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui e' stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversita', sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanita' animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia. Con il medesimo decreto puo' essere temporaneamente autorizzato l'uso commerciale di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento. 2. Le misure di gestione, che possono essere articolate su base regionale, rispettano i parametri stabiliti dall'articolo 19 del regolamento e, se del caso, stabiliscono gli interventi di ripristino degli ecosistemi danneggiati di cui all'articolo 23. Dette misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 3. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame delle misure di gestione secondo le modalita' di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi da 1-bis a 1-septies. 4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aree protette nazionali applicano le misure di cui al comma 1 con il supporto dell'ISPRA e avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attivita' con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati. Dell'applicazione delle misure e dei risultati conseguiti nel corso delle attivita' di eradicazione degli esemplari e' informato il Ministero. 5. Le autorita' competenti per territorio adottano i provvedimenti necessari a garantire l'accesso ad aree private nel caso in cui sia richiesto nell'ambito delle misure di gestione.
Note all'art. 22: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse. Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O. Il testo dell'articolo 3-sexies del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, commi da 1-bis a 1-septies, cosi' recita: «Art. 3-sexies (Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo). - In vigore dal 21 agosto 20141. (Omissis). 1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorita' competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi. 1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorita' procedente da' avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorita' competente, delle sedi ove puo' essere presa visione del piano o programma e delle modalita' dettagliate per la loro consultazione. 1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. 1-quinquies Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque puo' prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorita' competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta. 1-sexies. L'autorita' procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma. 1-septies. Il piano o programma, dopo che e' stato adottato, e' pubblicato nel sito web dell'autorita' competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorita' stessa da' conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del pubblico.». |
| Art. 23
Ripristino degli ecosistemi danneggiati
1. Fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o gli enti gestori delle aree protette nazionali, concluse le operazioni di eradicazione rapida o nell'ambito delle misure di gestione di cui all'articolo 22, previo nulla osta del Ministero, adottano appropriate misure di ripristino per favorire la ricostituzione di un ecosistema che e' stato degradato, danneggiato o distrutto da esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. 2. Le misure di ripristino di cui al comma 1 includono almeno le seguenti: a) misure volte ad accrescere la capacita' di un ecosistema esposto a perturbazioni causate dalla presenza di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di resistere ai loro effetti, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi; b) misure volte a sostenere la prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione. 3. Nel caso in cui, sulla base dei dati disponibili e con ragionevole certezza emerge che i costi di dette misure sarebbero elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino, il Ministero, sentito l'ISPRA, puo' autorizzare le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a non realizzare gli interventi di ripristino di cui ai commi precedenti.
Note all'art. 23: La Parte Sesta del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' cosi' rubricata: «NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE». |
| Art. 24
Recupero dei costi
1. Fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, nonche' i costi di ripristino, sono a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio di dette specie, qualora individuate.
Note all'art. 24: La Parte Sesta del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' cosi' rubricata: «NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE». |
| Art. 25
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato: a) chiunque, al di fuori dei permessi o delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Titolo III o di quanto previsto al Titolo VIII, viola i divieti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere c), e) ed h), e' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da € 10.000 a € 150.000; b) chiunque ostacola o impedisce l'effettuazione dei controlli e degli interventi di attuazione delle misure di eradicazione di cui all'articolo 19 e delle misure di gestione di cui all'articolo 22, previsti dal presente decreto e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 150 a € 3.000; c) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che non rispetta le prescrizioni in essi contenute relative alla detenzione o al trasporto in confinamento degli esemplari e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da € 5.000 a € 75.000. 2. Le pene di cui al comma 1, lettere a) e c), sono comminate congiuntamente se dal fatto deriva la necessita' di applicare le misure previste dagli articoli 19, 22 e 23. 3. Le pene previste ai commi che precedono sono diminuite di un terzo se la violazione e' commessa per colpa. Se il fatto e' commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza fino a sei mesi. 4. Salvo che il fatto costituisca reato: a) chiunque, al di fuori dei permessi o delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Titolo III o di quanto previsto dal Titolo VIII, violi i divieti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b), d), f) e g) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 ad € 50.000; b) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che non rispetta le prescrizioni in essi contenute, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera c) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.000 ad € 50.000; c) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che viola gli obblighi di cui all'articolo 12, comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 ad € 50.000; d) chiunque viola l'obbligo di denuncia di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, o l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 28, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150 ad € 20.000; e) l'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di osservare le disposizioni di cui al Titolo IV e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 ad € 6.000. 5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), se dal fatto deriva la necessita' di applicare le misure previste dagli articoli 19, 22 e 23, le sanzioni amministrative sono aumentate fino al triplo. 6. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, anche se non e' pronunciata condanna penale o non e' stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria. Gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi presso strutture idonee indicate dal Ministero. 7. A seguito della confisca, il Ministero dispone degli esemplari nel seguente ordine di priorita': a) rinvio allo Stato di provenienza, se possibile; b) affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere, in possesso dell'autorizzazione prevista dal regolamento; c) soppressione degli animali o distruzione dei vegetali per i quali non e' stato possibile l'affidamento. 8. Nel caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di rinvio allo Stato di provenienza, mantenimento o distruzione sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca. Nessun indennizzo e' dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo. 9. Il Ministero dispone l'immediata revoca del permesso o dell'autorizzazione rilasciate ai sensi del Titolo III nel caso siano comminate le sanzioni penali previste dal presente articolo o le sanzioni amministrative di cui al comma 4, lettere b) e c). 10. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste, nonche' per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5, provvede il Comando unita' tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 11. I proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinche' siano destinate alla attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui al presente decreto.
Note all'art. 25: Per i riferimenti normativi della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 174-bis, comma 2, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, cosi' recita: «Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. (Omissis). 2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: a) Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e' retto da generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. L'incarico di vice comandante del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e' attribuito al Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale; b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.». |
| Art. 26
Denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 27 e 28, chiunque detiene uno o piu' esemplari di specie esotiche inclusi negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, e' tenuto a farne denuncia al Ministero, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro centottanta giorni dalla pubblicazione dell'aggiornamento, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Chiunque detiene uno o piu' esemplari di specie esotiche incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale di cui all'articolo 5 e nei successivi aggiornamenti e' tenuto a farne denuncia al Ministero entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. I soggetti autorizzabili ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del regolamento devono, contestualmente alla denuncia di cui al comma 1, richiedere il permesso o l'autorizzazione di cui al Titolo III. Nel caso in cui l'istanza abbia esito negativo, per mancanza dei requisiti previsti dal regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalita' previste dall'articolo 25, comma 7. 3. Se il detentore degli esemplari di cui al comma 1 non rientra tra i soggetti autorizzabili ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalita' previste dall'articolo 25, comma 7. 4. Nessun indennizzo e' dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Note all'art. 26: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 27
Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali
1. I proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale previsto dal presente decreto possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere o sono autorizzati a detenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purche' il possesso sia denunciato secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, e, nella denuncia, il proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed all'eta' degli esemplari nonche' la descrizione delle modalita' di confinamento e delle misure adottate per garantire l'impossibilita' di riproduzione e la fuoriuscita. 2. Il Ministero, valutata la comunicazione ricevuta e le informazioni fornite, puo' disporre i controlli previsti dall'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilita' di riproduzione e di fuoriuscita. 3. Nel caso venga accertata la non idoneita' del confinamento o si verifichino riproduzioni, gli esemplari e la prole sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalita' previste dall'articolo 25, comma 7. 4. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA, pubblica nel proprio sito internet le linee guida per la corretta gestione degli animali di cui al comma 1, che illustrano i rischi connessi alla detenzione di detti animali. 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano propri programmi di educazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alla possibilita' per i proprietari di consegnare a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere, gli animali che non possono essere detenuti nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano le strutture autorizzate di cui al comma 1 alle quali gli esemplari possono essere consegnati. 6. Nessun indennizzo e' dovuto per la soppressione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo. |
| Art. 28
Disposizioni transitorie per scorte commerciali
1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale, sono autorizzati a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o trasferimento agli istituti in possesso del permesso di cui all'articolo 8, entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione. 2. Entro centottanta giorni dall'iscrizione delle specie negli elenchi suddetti, i detentori delle scorte comunicano al Ministero e alle Regioni e alle Province autonome interessate l'inventario degli esemplari vivi o di loro parti riproducibili, il luogo e le condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari medesimi e le operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito. 3. La vendita o il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali possono essere effettuati entro il termine massimo di un anno dall'iscrizione della specie negli elenchi di specie esotiche invasive di cui al comma 1, purche' gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure per evitarne la fuga e la riproduzione. La vendita e il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali sono comunicati al Ministero. Gli utilizzatori non commerciali che sono entrati in possesso di esemplari vivi ai sensi del presente comma possono successivamente affidare gli stessi esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere. 4. Il Ministero puo' disporre i controlli previsti all'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilita' di fuoriuscita. 5. Nel caso in cui la struttura o la modalita' di trasporto non siano ritenute idonee, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalita' previste dall'articolo 25, comma 7. 6. Le autorizzazioni per le specie di acquacoltura rilasciate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 708/2007 si intendono revocate al termine di due anni dall'iscrizione della specie negli elenchi di cui al comma 1, anche qualora fosse stata indicata nelle stesse una durata superiore. 7. Nessun indennizzo e' dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Note all'art. 28: Il regolamento (CE) n. 708/2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2007, n. L 168. |
| Art. 29
Tariffe
1. Le spese relative alle attivita' di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 sono a carico del richiedente, secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva rassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento delle attivita' di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 30
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Lorenzin, Ministro della salute
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Orlando, Ministro della giustizia
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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