Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2018 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERA 17 gennaio 2018 |
Modifiche al «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line», adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche. (Delibera n. 20264). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Vista la delibera del 26 giugno 2013, n. 18592, con la quale e' stato adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le successive modificazioni; Visto l'art. 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato secondo cui «gli Stati membri prescrivono ai datori di lavoro che svolgono attivita' regolamentate dalla normativa in materia di servizi finanziari di mettere in atto procedure interne adeguate affinche' i propri dipendenti possano segnalare violazioni del presente regolamento»; Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che contiene modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni; Visto il comma 1 dell'art. 4-undecies (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, in base al quale «I soggetti di cui alle parti II e III e le imprese di assicurazione adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attivita' svolta, nonche' del regolamento (UE) n. 596/2014»; Visto il comma 4 del richiamato art. 4-undecies secondo cui «la Banca d'Italia e la Consob adottano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari [...]»; Visto, altresi', il comma 6-bis dell'art. 50-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, secondo cui la Consob, in relazione ai gestori di portali per la raccolta di capitali diversi dai gestori cosiddetti di diritto, «adotta le disposizioni attuative dell'art. 4-undecies» del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Considerata la necessita' di integrare il predetto Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, al fine di dettare, in attuazione dell'art. 50-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le procedure specifiche per le segnalazioni interne da parte del personale dei gestori di portali on-line, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attivita' svolta, nonche' del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato; Considerato che non sono pervenute osservazioni in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 9 novembre 2017, con il quale sono state illustrate le modifiche apportate al sopra citato Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line;
Delibera:
Art. 1 Modifiche al Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche
1. Dopo l'art. 20 del regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, e successive modifiche, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente articolo: Art. 20-bis (Procedure per la segnalazione delle violazioni). - 1. Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall'art. 4-undecies del TUF, sono approvate dall'organo di amministrazione del gestore e definite in linea con il principio di proporzionalita'. 2. Il gestore nomina un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il quale ne assicura la corretta funzionalita' e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti. 3. Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni e ogni altro soggetto coinvolto, sono obbligati ad assicurare la confidenzialita' delle informazioni ricevute. 4. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresi': a) fermo restando quanto previsto dall'art. 4-undecies del TUF, i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione; b) le modalita' attraverso cui segnalare le presunte violazioni; c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni; d) le modalita' e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti; e) le modalita' attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione; f) l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione; g) nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile. 5. Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il gestore illustra al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione. 6. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'art. 4-undecies del TUF e del presente articolo, il gestore puo' esternalizzare l'attivita' di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni. |
| Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 17 gennaio 2018
Il Presidente vicario: Genovese |
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