STATUTO DEL «MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE»
Art. 1. Definizione
E' costituita, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione e dell'art. 36 e ss. del codice civile, un'associazione denominata «Movimento Politico Pensiero Azione» d'ora innanzi denominata «Movimento o partito». Essa ha il fine di attuare un programma politico ispirato ai principi cristiani, di uguaglianza e delle pari opportunita', assicurando a tutti i livelli la presenza di entrambi i generi e il rispetto delle minoranze. Garantisce, la tutela della minoranze, ove presenti, almeno una rappresentanza negli organi collegiali non esecutivi. Il suo simbolo e' cosi' costituito: Cerchio di colore blu racchiudente scritta lineare in stampatello maiuscolo «PPA» di colore bianco, nella parte superiore lineare in stampatello maiuscolo «PENSIERO AZIONE» di colore bianco, nella parte inferiore lineare in stampatello maiuscolo «LIBERTA' E' PARTECIPAZIONE». Il tutto circoscritto da una corona circolare azzurro sfumato interna al cerchio blu che racchiude nella parte superiore la scritta «PARTITO DELLA GENTE PER LA GENTE» in blu e interrotta nella parte sottostante da una fascia di colore verde recante la scritta «PIAZZA PULITA» in nero a caratteri maiuscoli. La parte interna alla fascia azzurra sfumato, avente funzione di fondale del simbolo e' di colore blu sfumato». Il simbolo del Movimento, sopra descritto, e' allegato in forma grafica al presente Statuto. Il Movimento che persegue l'unita' nazionale ha spiccato carattere regionalista, federativo ed europeo.
Art. 2. S e d e
ll Movimento ha sede in Torino - Corso Cosenza n. 33 - e puo' costituire sedi secondarie in ogni regione e/o comune del territorio italiano ed anche all'estero.
Art. 3. Requisiti
Possono essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri che possiedono un'eta' maggiore di anni 16: Le domande di iscrizione devono essere presentate ai comitati regionali e/o alle sedi provinciali qualora costituite; esse saranno esaminate dagli organi regionali e provinciali. Con l'iscrizione al Movimento i soci aderiscono al programma ed alle finalita' ideologiche e politiche ed accettano lo Statuto e gli eventuali regolamenti.
Art. 4. Doveri dei soci
Ogni socio e' tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla realizzazione dell'oggetto e delle finalita' del Movimento ed in particolare ogni socio e' tenuto a: - partecipare attivamente alla vita del Movimento; - svolgere con diligenza gli incarichi affidatogli; - tenere una irreprensibile condotta morale e politica; - concorrere con i propri mezzi a sostenere l'attivita' del Movimento; - tenere nei confronti degli altri soci un comportamento leale e corretto con il massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascun socio.
Art. 5. Diritti dei soci
I soci hanno il diritto di partecipare all'attivita' del Movimento contribuendo alla determinazione della linea politica, concorrendo all'elezione degli organi statutari e partecipando come candidati alle competizioni elettorali. Possono assumere cariche sociali i soci che risultino iscritti da almeno 3 mesi.
Art. 6. Organi sociali
Sono organi del Movimento: l'Assemblea nazionale; - il Consiglio nazionale; - la Direzione nazionale; - il segretario politico; - il Presidente del Consiglio Nazionale; - l'ufficio politico; - il segretario amministrativo; - i comitati regionali; - i comitati provinciali; - il Collegio dei revisori dei conti; - il Collegio dei probiviri.
Art. 7. Assemblea
In Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci personalmente, con esclusione di delega, purche' in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea viene convocata, su proposta del segretario politico, dal Consiglio nazionale, che stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno ed i necessari regolamenti. Le delibere dell'Assemblea devono essere approvate dalla maggioranza dei votanti. Essa viene convocata ogni 3 anni. Puo' essere altresi' convocata in ogni momento su richiesta di almeno 2/3 dei soci. L'Assemblea elegge il Presidente del Consiglio nazionale, il segretario politico, i membri elettivi del Consiglio nazionale. L'Assemblea, altresi', esprime ed indica le linee guida del programma politico a cui dovranno conformarsi gli organi del Movimento.
Art. 8. Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale e' l'organo a cui e' affidato il compito di predisporre il programma politico del Movimento secondo le linee guida indicate dall'Assemblea. Esso e' composto dai membri che saranno eletti dall'Assemblea, dal Presidente del Consiglio nazionale, dal segretario politico, dai segretari regionali, dai parlamentari nazionali ed europei in carica, dai consiglieri regionali in carica, dagli ex parlamentari nazionali ed europei iscritti al Movimento, dai segretari nazionali dei movimenti giovanili e femminile, da 5 rappresentanti del movimenti giovanile e 5 del movimento femminile indicati dalla direzione nazionale degli stessi, dai responsabili delle sezioni estere del Movimento, dai residenti di provincia iscritti al Movimento e dai sindaci dei comuni capoluogo iscritti al Movimento, fanno altresi' parte del Consiglio nazionale i capigruppo del Movimento PPA nei consigli comunali dei comuni superiori ai 250.000 abitanti e i capigruppo del Movimento PPA nei consigli provinciali delle province superiori ai 500.000 abitanti, tutti con voto deliberativo. I membri saranno in numero minimo di 10 con un massimo stabilito dalla Direzione sulla base della rappresentanza territoriale e di genere e tutela delle minoranze. Resteranno in carica 4 anni. L'assenza, ingiustificata, a tre consigli nazionali consecutivi comporta l'automatica decadenza dall'incarico di consigliere nazionale. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale per vigilare sulla osservanza dello Statuto, della legge e per relazionare sul bilancio consuntivo e preventivo del Movimento. Il Presidente del Consiglio nazionale presiede i lavori. Le delibere del Consiglio nazionale sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio nazionale o su richiesta del Segretario politico o della maggioranza dei consiglieri. Al Consiglio nazionale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Movimento ed ha facolta' di delegare a ciascuno dei membri le proprie attribuzioni. In particolare il Consiglio nazionale: delibera sul programma politico del Movimento; elegge il segretario amministrativo su proposta del segretario nazionale; approva il bilancio preventivo e consuntivo del Movimento; elegge un minimo di 20 membri della Direzione con un massimo stabilito dalla Direzione medesima sulla base della rappresentanza territoriale e di genere e tutela delle minoranze. I membri elettivi dureranno in carica 4 anni; approva su delega dell'Assemblea le modifiche statutarie; convoca l'Assemblea approvandone il regolamento; nomina il Presidente dei revisori dei conti, due revisori effettivi e due supplenti iscritti al Registro dei revisori dei conti; approva il bilancio preventivo del Movimento entro il 31 gennaio di ogni anno e quello consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'anno di attivita' del Movimento; puo' istituire strutture territoriali emanando i relativi regolamenti purche' compatibili con il presente Statuto; puo' costituire fondazioni, anche ai sensi della legge sul finanziamento dei partiti, sempreche' conformi al presente Statuto.
Art. 9. La Direzione
E' l'organo collegiale cui compete la conduzione politica del Movimento secondo la linea decisa dall'Assemblea nazionale e definita dal Consiglio nazionale. Ne fanno parte, con voto deliberativo: a) il segretario politico, che la convoca e la presiede; b) il Presidente del Consiglio nazionale; c) i componenti eletti dal Consiglio nazionale; d) i vice presidenti nazionali ed i vicesegretari nazionali; e) i parlamentari nazionali ed europei iscritti al Movimento PPA; f) il segretario amministrativo; g) i segretari regionali; h) i segretari nazionali dei movimenti giovanile e femminile; i) il Presidente dei revisori dei conti che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della direzione per vigilare sulla osservanza delle delibere congressuali del Consiglio nazionale e dello Statuto del Movimento. La Direzione: a) sovrintende all'attivita' del Movimento; b) approva l'operato della delegazione per la soluzione delle crisi di Governo; c) approva gli Statuti dei comitati regionali; d) emana le norme per il tesseramento; e) sceglie i candidati da presentare alle competizioni elettorali; f) delibera il numero di componenti elettivi della Direzione medesima dal Consiglio nazionale a tutela della rappresentativita' territoriale, della salvaguardia dei principi ispiratori dei soci firmatari, della parita' di genere e della rappresentativita' delle minoranze. In questo caso sara' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Direzione; g) delibera il numero di componenti del Consiglio nazionale eleggibili dall'Assemblea in relazione alla crescita del partito e della rappresentativita' territoriale, della salvaguardia dei principi ispiratori dei soci firmatari, della parita' di genere e della rappresentativita' delle minoranze. In questo caso sara' necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione; h) delibera le modalita' e le procedure per l'apertura, lo scioglimento, la chiusura, la sospensione ed il commissariamento di eventuali articolazioni territoriali del Partito; i) delibera le modalita' e le risorse da destinare alle eventuali articolazioni territoriali; l) delibera ponendo in atto azioni interne al Partito volte ad assicurare il rispetto della vita privata e la corretta protezione dei dati personali degli associati.
Art. 10. Il segretario politico
Il segretario politico, eletto dall'Assemblea nazionale, ha la rappresentanza politica del Movimento; il segretario e' il rappresentante legale. Attua la linea politica decisa dall'Assemblea nazionale, nel rispetto dei deliberati di competenza del Consiglio nazionale e della direzione. In particolare il segretario politico: a) convoca e presiede la Direzione; b) dirige e coordina l'attivita' del Movimento, nomina due o piu' vicesegretari, i dirigenti degli uffici e, nel rispetto dei deliberati dei competenti organi, interviene sull'organizzazione della struttura periferica; c) guida la delegazione del Movimento nelle consultazioni del Capo dello Stato e nei rapporti con le altre forze politiche; d) gestisce la denominazione ed il simbolo del Movimento ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni elettorali. Il segretario politico potra' per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo, al contrassegno e/o alla denominazione del partito, le modifiche ritenute piu' opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. Tutti i simboli usati nel tempo dal Partito, anche se non piu' utilizzati, o modificati, o sostituiti, saranno di proprieta' del partito. Eventuali modifiche della sede legale sono deliberate dal segretario politico e approvate dal vice segretario. Le modifiche saranno poi riportate sul sito internet del Partito.
Art. 11. Il Presidente del Consiglio nazionale
Il Presidente del Consiglio nazionale e' eletto dall'Assemblea nazionale. Egli presiede Consiglio nazionale. Il Presidente del Consiglio nazionale d'intesa con il segretario convoca il Consiglio nazionale e ne definisce l'ordine del giorno.
Art. 12. L'ufficio politico
E' costituito dal segretario politico, che lo convoca e lo presiede, dal Presidente del Consiglio nazionale, dai vicesegretari, dai vicepresidenti, dai capigruppo parlamentari, dai rappresentanti nel Governo e da altri 6 membri designati dal segretario politico. L'ufficio coadiuva il segretario ed e' consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo. L'ufficio puo' essere integrato, per particolari problemi, da persone indicate ed invitate dal segretario politico. Questo Movimento politico, nella scelta dei candidati per gli organismi collegiali e le cariche elettive in attuazione dell'art 51 della Costituzione, garantisce: a) l'uguaglianza di tutti gli aderenti; b) il rispetto della parita' dei generi; c) la pari dignita' di tutte le condizioni personali, come l'eta', il credo religioso, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, le disabilita'; d) il rispetto delle minoranze e i diritti degli aderenti. Per la scelta delle candidature alle assemblee elettive ad ogni livello, aderisce al codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia, con deliberazione del 23 settembre 2014.
Art. 13. La giunta esecutiva
La giunta e' preposta al coordinamento organizzativo delle attivita' degli uffici della struttura nazionale del Movimento. E' composta: dal segretario politico, che la convoca e la presiede, dal Presidente del Consiglio nazionale, dal segretario amministrativo, dai vicesegretari, dal segretario organizzativo e dai dirigenti degli uffici nazionali.
Art. 14. Il segretario amministrativo
1. Il segretario amministrativo e' eletto dal Consiglio nazionale. E' responsabile della gestione patrimoniale e finanziaria facente capo al livello centrale dell'organizzazione del Movimento, in attuazione dei programmi approvati dai competenti organi. 2. Il segretario amministrativo ha il potere di compiere, sulla base delle deliberazioni degli organi nazionali competenti, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. E' altresi' abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge nonche' a compiere tutti gli atti a tal fine necessari, quali l'apertura di conti correnti bancari, la richiesta di affidamento e di garanzie fideiussorie per gli importi dei contributi da riscuotere. 3. Nell'esercizio delle sue funzioni il segretario amministrativo e' coadiuvato da un comitato di garanti, composto da tre membri non parlamentari eletti dal Consiglio nazionale nonche' da un deputato e da un senatore, designati dai rispettivi gruppi. Il comitato dei garanti, che elegge al suo interno il Presidente, assiste il segretario amministrativo: a) per la redazione del bilancio preventivo annuale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale entro il mese di gennaio di ogni anno; b) per la verifica della corrispondenza delle spese al preventivo approvato ed per eventuale aggiornamento delle previsioni di spesa, da effettuare trimestralmente ed in presenza di eventi straordinari; c) per la redazione della relazione al Consiglio nazionale, da allegare al bilancio consuntivo annuale; d) per ogni questione di natura finanziaria concernente il rapporto tra gli organi centrali e gli organi regionali e provinciali.
Art. 15. Comitato regionale
Il Comitato regionale ha la titolarita' e la responsabilita' della linea politica del Movimento nella regione che gestisce autonomamente nel quadro delle norme statuarie e degli indirizzi generali definiti a livello nazionale. Il Comitato regionale e' autonomo nella organizzazione e nella gestione organizzativa ed amministrativa nell'ambito regionale. Il Comitato regionale sottopone all'approvazione della Direzione nazionale il proprio statuto. Nello statuto del Comitato regionale dovranno comunque essere previsti quantomeno un Presidente, un segretario politico ed un segretario amministrativo. Nello statuto del Comitato regionale dovra' essere specificata l'organizzazione del Movimento ai livelli provinciali e locali.
Art. 16. Comitato provinciale
Il Comitato provinciale ha la titolarita' e la responsabilita' della linea politica del Movimento nella provincia nel rispetto delle norme dello Statuto regionale e degli indirizzi definiti dal Comitato regionale. L'organizzazione e la gestione amministrativa del Comitato provinciale e' disciplinata dallo Statuto regionale; dovranno quanto meno essere previsti un Presidente, un segretario politico ed un segretario amministrativo. Nell'ambito del Comitato provinciale sono costituiti comitati locali nei quali sono previste le funzioni di Presidente, segretario politico e segretario amministrativo. La rappresentanza politica del Movimento e' in ogni caso affidata al segretario politico.
Art. 17. Il Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei revisori dei conti; 1. I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 2. Il Collegio dei revisori deve controllare l'amministrazione del Movimento e vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle leggi. 3. Il Collegio si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni quattro mesi, per il controllo dell'attivita' amministrativa e della contabilita' del Movimento. Le riunioni vengono verbalizzate in apposito libro. 4. Il Collegio dei revisori deve esaminare il bilancio consuntivo esprimendo il proprio parere in merito e relazionando alla Direzione. Il Collegio dei revisori, qualora rilevi fatti censurabili, li denuncia alla Direzione, perche' quest'ultima possa adottare gli opportuni provvedimenti.
Art. 18. Il Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri nominati dal Consiglio nazionale di cui uno con funzioni di Presidente. Il Collegio dei probiviri ha la competenza esclusiva sulle controversie che eventualmente dovessero insorgere tra i soci o tra i soci ed il Movimento. Ha altresi', potere disciplinare su fatti e vicende segnalate al Collegio dagli organi del Movimento. Gli iscritti possono proporre ricorso per violazione dello Statuto e dei regolamenti. ll ricorso va inoltrato secondo le disposizioni regolamentari al Collegio dei probiviri. La decisione del Collegio e' vincolante. La proposizione del ricorso non sospende l'esecutivita' dell'atto impugnato, salvo diversa decisione del Collegio dei probiviri. Il segretario politico puo' sospendere dal Movimento deferendoli al Collegio dei probiviri i soci che arrechino danni gravi all'immagine del Movimento con atti lesivi delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti interni. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Il Collegio dei probiviri dura in carica 4 anni.
Art. 19. Bilancio
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il Segretario amministrativo nazionale e' tenuto a sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, con opportuno anticipo sulle scadenze di legge, il bilancio consuntivo annuale delle attivita' del Movimento.
Art. 20. Proventi
Le entrate del Movimento sono: - le quote di iscrizioni dei soci; - i contributi volontari di persone fisiche e giuridiche; - i proventi delle feste e delle manifestazioni del Movimento; - i contributi di legge; - ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili.
Art. 21. Sezioni estere
Negli Stati esteri possono essere costituite sezioni distaccate del Movimento. Il Consiglio nazionale provvedera' di volta in volta ad inserire organicamente tali sezioni distaccate nella struttura del Movimento in base ad apposito regolamento.
Art. 22. Adesioni ad altre associazioni
ll Consiglio nazionale su proposta del segretario politico puo' deliberare l'adesione e/o federazione del Movimento ad altre associazioni o organizzazioni nazionali o internazionali che si ispirano ad ideali pienamente conformi a quelli del Movimento.
Art. 23. Modifiche statutarie
Le modifiche dello statuto richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del direttivo nazionale. Ogni modifica andra' firmata e sottoscritta dal segretario politico e da almeno uno dei vice segretari.
Art. 24. Riservatezza e protezione dati personali
Gli organi direttivi favoriscono la costante partecipazione attiva dei singoli componenti all'attivita' di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico, nel rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza, identita' personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia e delle direttive del Garante per la protezione dei dati personali fatte salve le eventuali future modifiche della disciplina dettata dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali. Il segretario politico e' responsabile di tutte le deleghe e delle operazioni di trattamento dei dati personali.
Art. 25. Economia
L'Associazione non persegue fini di lucro. Per tutte le cariche ricoperte all'interno del Partito da parte dei soci e per le prestazioni fornite dagli associati non e' dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto del Partito nell'espletamento dell'incarico se autorizzate dalla Direzione, documentate o forfettizzate in base ad un criterio di ragionevolezza. Tutto quanto e' nella libera disponibilita' e possesso del Partito costituisce il suo patrimonio che e' unico ed indivisibile. Le modalita' di utilizzo del patrimonio vengono stabilite dalla Direzione. Le risorse alle articolazioni territoriali sono destinate secondo delibera della Direzione in base alla disponibilita' patrimoniale, proporzionalmente al numero di soci in regola sul territorio e sulla base delle esigenze e dei progetti territoriali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 26. Rendiconto e trasparenza
Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile finanziaria, nei casi previsti dalla legge, la Direzione nazionale nominera', una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi di legge vigenti in materia. La societa' di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A garanzia e trasparenza il rendiconto anche in forma abbreviata e la relazione della societa' di revisione, verranno resi pubblici nei modi e nelle forme e stabilite dalla Direzione nazionale e in ottemperanza alle norme di legge. Il Partito assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci (, compresi i rendiconti), anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilita', anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilita', di semplicita' di consultazione, di qualita', di omogeneita' e di interoperabilita'.
Art. 27. Candidature e selezione
Il partito prevede che nelle candidature per il Senato, Camera, Parlamento europeo, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40%, Il Partito inoltre si impegnera' a destinare il 10% delle risorse eventualmente spettanti in base all'art 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 13 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica. La candidatura degli associati per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali ed infine per le cariche di sindaco e di Presidente di regione e di provincia autonoma; e per ogni altra competizione elettorale potra' essere accettata solo se alla data del deposito delle relative liste elettorali gli interessati saranno soci nell'Associazione da almeno un anno, salvo diversa deliberazione della Direzione. La Direzione, sente il parere del Consiglio nazionale e del segretario regionale e seleziona le candidature sulla base del prestigio di cui godono, dell'impegno profuso all'interno del Partito, delle qualita' morali del candidato e della parita' tra i generi e delibera i candidati dopo votazioni a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Art. 28.
Tutte le cariche del partito sia nazionale, sia regionale, sia provinciale o citta' metropolitane avranno durata di 4 anni, se non diversamente specificato.
Art. 29.
Il Direttivo nazionale adeguera' norme e regolamenti interni sulla base di eventuali disposizioni di legge.
Art. 30. Scioglimento
L'Associazione ha durata illimitata. Per deliberare lo scioglimento del Partito e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In tal caso sara' possibile esercitare il diritto di voto per delega e telematico. L'Assemblea demanda alla Direzione nazionale gli adempimenti necessari a devolvere le risorse finanziarie a disposizione del Partito ad altra organizzazione senza scopo di lucro con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,) e in ogni caso in osservanza della normativa al momento vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 31. Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in esso citati, si osservano le norme del codice civile e, se compatibili, le norme del regolamento della Camera dei deputati nazionale ed europea.
Parte di provvedimento in formato grafico |