Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2017, n. 228
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, di attuazione dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto l'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, recepita con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2003, n. 105;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Visto il Regolamento n. 885/2006/CE del 21 giugno 2006;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il Regolamento n. 907/2014/UE dell'11 marzo 2014;
Visto l'articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che l'articolo 8, comma 6, della citata legge delega n. 124 del 2015 statuisce che «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 5 ottobre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
(Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre
2016.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 6, della
legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto
2015:
«6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.»
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio
1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.
La legge 23 aprile1959, n. 189 (Ordinamento del corpo
della Guardia di finanza) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
S.O.
La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4,
della L. 27 dicembre 1997, n. 449) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.
La legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in
materia di incendi boschivi) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale30 novembre 2000, n. 280.
La legge 23 marzo 2001, n.93 (Disposizioni in campo
ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile
2001, n. 79.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68
(Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n.
78) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001,
n. 71, S.O.
- Si riporta l'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in
materia di coordinamento delle Forze di polizia),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79.
«Art. 4 (Delega al Governo per il riordino del Corpo
della guardia di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando
l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei
compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica
amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono
osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'esercizio delle funzioni di
polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello
Stato e dell'Unione europea;
b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni
organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche,
nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo
ordinamento tributario ed ai compiti di natura
economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza
all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi
mediante riordino dei ruoli normale, speciale e
tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la
non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi
ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze
organiche del restante personale. Tale revisione potra'
riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i
requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento ed
avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed il
numero delle promozioni annue per ciascun grado,
l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo
d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere,
l'elevazione a 65 anni del limite di eta', per i Generali
di corpo d'armata e di divisione, equiparando
correlativamente anche quello del Comandante generale in
carica, nonche', solo se necessario per la funzionalita'
del servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti
gradi; conseguentemente verranno assicurati la
sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il
mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad
attivita' incompatibili con il servizio, nonche' riordino
della normativa relativa ai provvedimenti di stato,
realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il
personale;
e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di
adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze
operative ed al nuovo modello organizzativo previsto
dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta
qualificazione, della disciplina del Corso superiore di
polizia tributaria;
g) previsione di disposizioni transitorie per il
graduale passaggio dalla vigente normativa a quella
adottata con i decreti legislativi.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai
commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'articolo 8.»
La direttiva 07/03/2002, n. 2002/22/CE Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e
di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio
universale) e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n.
L 108.
Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
La legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del
Corpo forestale dello Stato) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 febbraio 2004, n. 37.
Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre
2004, n. 252) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
ottobre 2005, n. 249, S.O.
Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo
11 della L. 29 luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80, S.O.
Il regolamento Reg. (CE) 21/06/2006, n. 885/2006
(Regolamento della commissione recante modalita' di
applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 23 giugno 2006, n. L 171.
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
Il regolamento Reg. (CE) 11/03/2014, n. 907/2014
(Regolamento che integra il regolamento (UE) n. Reg. (CE)
11/03/2014, n. 907/2014 regolamento delegato della
commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso
dell'euro) e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n.
L 255.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della
citata legge 7 agosto 2015, n. 124:
«Art. 8 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative
nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I
decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) con riferimento all'amministrazione centrale e a
quella periferica: riduzione degli uffici e del personale
anche dirigenziale destinati ad attivita' strumentali,
fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di
reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle
imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata
impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi
strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e
previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici
comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione
degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni
o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i
provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20
dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi
di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e
riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento
dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione
di una migliore cooperazione sul territorio al fine di
evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la
gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale
con centrali operative da realizzare in ambito regionale,
secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa
adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice
di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259;
riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente,
del territorio e del mare, nonche' nel campo della
sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare,
conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello
Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza
di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo
forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi
boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da
attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le
connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del
mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia
delle professionalita' esistenti, delle specialita' e
dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando
la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e
il transito del relativo personale; conseguenti
modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981,
n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e
organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della
disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
di progressione in carriera, tenendo conto del merito e
delle professionalita', nell'ottica della semplificazione
delle relative procedure, prevedendo l'eventuale
unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli,
gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative
dotazioni organiche, comprese quelle complessive di
ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di
funzionalita' e della consistenza effettiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, ferme restando le
facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche'
assicurando il mantenimento della sostanziale
equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei
connessi trattamenti economici, anche in relazione alle
occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le
peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di
ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge,
in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, anche in un'ottica di
razionalizzazione dei costi, il transito del personale
nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di
transito, in un contingente limitato, previa determinazione
delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia, in
conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse
attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con
l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni
organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse
finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti,
della differenza, limitatamente alle voci fisse e
continuative, fra il trattamento economico percepito e
quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica
da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una
quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia
dall'attuazione della presente lettera, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge,
tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo
forestale dello Stato svolga altresi' le funzioni di
ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive
modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale,
in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni
caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione
dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai
compiti del personale permanente e volontario del medesimo
Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei
ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione
di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente
rideterminazione delle relative dotazioni organiche e
utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa
di natura permanente, non superiore al 50 per cento,
derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall'attuazione della presente delega, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge;
b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi
restando l'organizzazione, anche logistica, e lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da
parte delle Forze di polizia, eliminazione delle
duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali,
nonche' ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche
mediante forme obbligatorie di gestione associata, con
rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie
di porto e Marina militare, nella prospettiva di
un'eventuale maggiore integrazione;
c) con riferimento alla sola amministrazione
centrale, applicare i principi e criteri direttivi di cui
agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, nonche', all'esclusivo fine di
attuare l'articolo 95 della Costituzione e di adeguare le
statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.
400, definire:
1) le competenze regolamentari e quelle
amministrative funzionali al mantenimento dell'unita'
dell'indirizzo e alla promozione dell'attivita' dei
Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri;
2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei ministri in materia di analisi, definizione e
valutazione delle politiche pubbliche;
3) i procedimenti di designazione o di nomina di
competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli
Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche
da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri,
siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;
4) la disciplina degli uffici di diretta
collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei
sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse
finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle
attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri,
anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione
professionale del relativo personale, con eventuale
riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti
istituzionali delle relative amministrazioni;
5) le competenze in materia di vigilanza sulle
agenzie governative nazionali, al fine di assicurare
l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di
separazione tra indirizzo politico e gestione;
6) razionalizzazione con eventuale soppressione
degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono
a quelle proprie delle autorita' indipendenti e viceversa;
individuazione di criteri omogenei per la determinazione
del trattamento economico dei componenti e del personale
delle autorita' indipendenti, in modo da evitare maggiori
oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa
professionalita'; individuazione di criteri omogenei di
finanziamento delle medesime autorita', tali da evitare
maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la
partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese
operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque
regolate o vigilate;
7) introduzione di maggiore flessibilita' nella
disciplina relativa all'organizzazione dei Ministeri, da
realizzare con la semplificazione dei procedimenti di
adozione dei regolamenti di organizzazione, anche
modificando la competenza ad adottarli; introduzione di
modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a
quello del segretario generale e viceversa in relazione
alle esigenze di coordinamento; definizione dei predetti
interventi assicurando comunque la compatibilita'
finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa
previsione della partecipazione ai relativi procedimenti
dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;
d) con riferimento alle amministrazioni competenti in
materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della
riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati
relativi alla proprieta' e alla circolazione dei veicoli e
della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza,
anche mediante trasferimento, previa valutazione della
sostenibilita' organizzativa ed economica, delle funzioni
svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
conseguente introduzione di un'unica modalita' di
archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico
contenente i dati di proprieta' e di circolazione di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche
attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra
struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative
funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente;
e) con riferimento alle Prefetture-Uffici
territoriali del Governo: a completamento del processo di
riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri
stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute
nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della
rete organizzativa e revisione delle competenze e delle
funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto
delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione
territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale
presenza della citta' metropolitana, alle caratteristiche
del territorio, alla criminalita', agli insediamenti
produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno
delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle
aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio
territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra
amministrazione periferica dello Stato e cittadini;
attribuzione al prefetto della responsabilita'
dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonche' di
funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli
uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato,
eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di
poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra
funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e di
rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini
del riordino della disciplina in materia di conferenza di
servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e
armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio
territoriale dello Stato, con eliminazione delle
sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine
necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello
Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni
civili dello Stato; definizione dei criteri per
l'individuazione e l'organizzazione della sede unica
dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle
competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica
nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo
restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n.
121; individuazione della dipendenza funzionale del
prefetto in relazione alle competenze esercitate;
f) con riferimento a enti pubblici non economici
nazionali e soggetti privati che svolgono attivita'
omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme
riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento
della sua specificita'; riconoscimento delle peculiarita'
dello sport per persone affette da disabilita' e scorporo
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del
Comitato italiano paralimpico con trasformazione del
medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che
esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente
in disponibilita' o attribuite al CONI e si avvalga per
tutte le attivita' strumentali, ivi comprese le risorse
umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito
contratto di servizio; previsione che il personale
attualmente in servizio presso il Comitato italiano
paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le autorita' portuali di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,
all'individuazione di autorita' di sistema nonche' alla
governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli
enti locali e alla semplificazione e unificazione delle
procedure doganali e amministrative in materia di porti.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma
1, sono definiti i criteri per la ricognizione dettagliata
ed esaustiva, da effettuare decorso un anno dall'adozione
dei provvedimenti di riordino, accorpamento o soppressione
di cui al comma 1, lettera a), di tutte le funzioni e le
competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche,
statali e locali, inclusi gli uffici e gli organismi
oggetto di riordino in conformita' al predetto comma 1, al
fine di semplificare l'esercizio delle funzioni pubbliche,
secondo criteri di trasparenza, efficienza, non
duplicazione ed economicita', e di coordinare e rendere
efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed
enti locali.
3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di
cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i
Ministri interessati, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per la
semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano restano
ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi
forestali regionali e provinciali, anche con riferimento
alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e
salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere
con norme di attuazione degli statuti speciali, che
comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale
delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del
territorio e del mare, nonche' la sicurezza e i controlli
nel settore agroalimentare. Restano altresi' ferme le
funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e
province autonome in materia di funzioni prefettizie, in
conformita' a quanto disposto dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione.»
Per l'argomento del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 177 v. nelle note al titolo.
Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143,
S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative
nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I
decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) con riferimento all'amministrazione centrale e a
quella periferica: riduzione degli uffici e del personale
anche dirigenziale destinati ad attivita' strumentali,
fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di
reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle
imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata
impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi
strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e
previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici
comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione
degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni
o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i
provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20
dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi
di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e
riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento
dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione
di una migliore cooperazione sul territorio al fine di
evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la
gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale
con centrali operative da realizzare in ambito regionale,
secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa
adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice
di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259;
riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente,
del territorio e del mare, nonche' nel campo della
sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare,
conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello
Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza
di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo
forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi
boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da
attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le
connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del
mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia
delle professionalita' esistenti, delle specialita' e
dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando
la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e
il transito del relativo personale; conseguenti
modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981,
n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e
organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della
disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
di progressione in carriera, tenendo conto del merito e
delle professionalita', nell'ottica della semplificazione
delle relative procedure, prevedendo l'eventuale
unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli,
gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative
dotazioni organiche, comprese quelle complessive di
ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di
funzionalita' e della consistenza effettiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, ferme restando le
facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche'
assicurando il mantenimento della sostanziale
equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei
connessi trattamenti economici, anche in relazione alle
occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le
peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di
ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge,
in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, anche in un'ottica di
razionalizzazione dei costi, il transito del personale
nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di
transito, in un contingente limitato, previa determinazione
delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia, in
conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse
attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con
l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni
organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse
finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti,
della differenza, limitatamente alle voci fisse e
continuative, fra il trattamento economico percepito e
quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica
da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una
quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia
dall'attuazione della presente lettera, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge,
tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo
forestale dello Stato svolga altresi' le funzioni di
ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive
modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale,
in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni
caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione
dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai
compiti del personale permanente e volontario del medesimo
Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei
ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione
di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente
rideterminazione delle relative dotazioni organiche e
utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa
di natura permanente, non superiore al 50 per cento,
derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall'attuazione della presente delega, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge:
b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi
restando l'organizzazione, anche logistica, e lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da
parte delle Forze di polizia, eliminazione delle
duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali,
nonche' ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche
mediante forme obbligatorie di gestione associata, con
rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie
di porto e Marina militare, nella prospettiva di
un'eventuale maggiore integrazione;
c) con riferimento alla sola amministrazione
centrale, applicare i principi e criteri direttivi di cui
agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, nonche', all'esclusivo fine di
attuare l'articolo 95 della Costituzione e di adeguare le
statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.
400, definire:
1) le competenze regolamentari e quelle
amministrative funzionali al mantenimento dell'unita'
dell'indirizzo e alla promozione dell'attivita' dei
Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri;
2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei ministri in materia di analisi, definizione e
valutazione delle politiche pubbliche;
3) i procedimenti di designazione o di nomina di
competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli
Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche
da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri,
siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;
4) la disciplina degli uffici di diretta
collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei
sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse
finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle
attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri,
anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione
professionale del relativo personale, con eventuale
riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti
istituzionali delle relative amministrazioni;
5) le competenze in materia di vigilanza sulle
agenzie governative nazionali, al fine di assicurare
l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di
separazione tra indirizzo politico e gestione;
6) razionalizzazione con eventuale soppressione
degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono
a quelle proprie delle autorita' indipendenti e viceversa;
individuazione di criteri omogenei per la determinazione
del trattamento economico dei componenti e del personale
delle autorita' indipendenti, in modo da evitare maggiori
oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa
professionalita'; individuazione di criteri omogenei di
finanziamento delle medesime autorita', tali da evitare
maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la
partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese
operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque
regolate o vigilate;
7) introduzione di maggiore flessibilita' nella
disciplina relativa all'organizzazione dei Ministeri, da
realizzare con la semplificazione dei procedimenti di
adozione dei regolamenti di organizzazione, anche
modificando la competenza ad adottarli; introduzione di
modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a
quello del segretario generale e viceversa in relazione
alle esigenze di coordinamento; definizione dei predetti
interventi assicurando comunque la compatibilita'
finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa
previsione della partecipazione ai relativi procedimenti
dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;
d) con riferimento alle amministrazioni competenti in
materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della
riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati
relativi alla proprieta' e alla circolazione dei veicoli e
della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza,
anche mediante trasferimento, previa valutazione della
sostenibilita' organizzativa ed economica, delle funzioni
svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
conseguente introduzione di un'unica modalita' di
archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico
contenente i dati di proprieta' e di circolazione di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche
attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra
struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative
funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente;
e) con riferimento alle Prefetture-Uffici
territoriali del Governo: a completamento del processo di
riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri
stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute
nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della
rete organizzativa e revisione delle competenze e delle
funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto
delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione
territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale
presenza della citta' metropolitana, alle caratteristiche
del territorio, alla criminalita', agli insediamenti
produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno
delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle
aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio
territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra
amministrazione periferica dello Stato e cittadini;
attribuzione al prefetto della responsabilita'
dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonche' di
funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli
uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato,
eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di
poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra
funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e di
rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini
del riordino della disciplina in materia di conferenza di
servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e
armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio
territoriale dello Stato, con eliminazione delle
sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine
necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello
Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni
civili dello Stato; definizione dei criteri per
l'individuazione e l'organizzazione della sede unica
dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle
competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica
nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo
restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n.
121; individuazione della dipendenza funzionale del
prefetto in relazione alle competenze esercitate;
f) con riferimento a enti pubblici non economici
nazionali e soggetti privati che svolgono attivita'
omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme
riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento
della sua specificita'; riconoscimento delle peculiarita'
dello sport per persone affette da disabilita' e scorporo
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del
Comitato italiano paralimpico con trasformazione del
medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che
esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente
in disponibilita' o attribuite al CONI e si avvalga per
tutte le attivita' strumentali, ivi comprese le risorse
umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito
contratto di servizio; previsione che il personale
attualmente in servizio presso il Comitato italiano
paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le autorita' portuali di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,
all'individuazione di autorita' di sistema nonche' alla
governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli
enti locali e alla semplificazione e unificazione delle
procedure doganali e amministrative in materia di porti.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma
1, sono definiti i criteri per la ricognizione dettagliata
ed esaustiva, da effettuare decorso un anno dall'adozione
dei provvedimenti di riordino, accorpamento o soppressione
di cui al comma 1, lettera a), di tutte le funzioni e le
competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche,
statali e locali, inclusi gli uffici e gli organismi
oggetto di riordino in conformita' al predetto comma 1, al
fine di semplificare l'esercizio delle funzioni pubbliche,
secondo criteri di trasparenza, efficienza, non
duplicazione ed economicita', e di coordinare e rendere
efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed
enti locali.
3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di
cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i
Ministri interessati, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per la
semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano restano
ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi
forestali regionali e provinciali, anche con riferimento
alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e
salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere
con norme di attuazione degli statuti speciali, che
comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale
delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del
territorio e del mare, nonche' la sicurezza e i controlli
nel settore agroalimentare. Restano altresi' ferme le
funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e
province autonome in materia di funzioni prefettizie, in
conformita' a quanto disposto dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione.»
 
Art. 2

Modifiche al Codice dell'ordinamento militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 162, comma 3, dopo le parole: «titolari dei dicasteri, organi e autorita'» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 174-bis»;
b) all'articolo 174-bis:
1) al comma 2, lettera a), le parole: «per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «forestali, ambientali e agroalimentari»;
2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale e Comando carabinieri per la tutela agroalimentare.
2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a), dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversita' e dei parchi. ».
c) all'articolo 828, comma 1, le parole «dell'ambiente» sono sostituite dalla seguente: «ambientale»;
d) all'articolo 1913, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'iscrizione d'ufficio di cui al comma 1 non si attua nei confronti del personale transitato d'autorita' nell'Arma dei carabinieri, qualora, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non abbia la possibilita' di maturare il diritto all'indennita' supplementare di cui al comma 1, dell'articolo 1914. ».
e) all'articolo 2212-octies, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti per i ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, secondo la corrispondenza di cui al comma 1;»;
f) all'articolo 2212-nonies, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti per il ruolo degli appuntati e carabinieri, secondo la corrispondenza di cui al comma 1;».
g) all'articolo 2214-quater, comma 4, sostituire le parole: «non si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III» con le seguenti parole: «si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III. In deroga all'articolo 992, il predetto personale permane in ausiliaria per un periodo non superiore a 5 anni e comunque non oltre i 65 anni di eta'. »;
h) all'articolo 2247-ter, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per l'anno 2016, i documenti per valutare il rendimento in servizio del personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, sono sostituiti da una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica compilata, alla data del 1° gennaio 2017, dal comando di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 174-bis e finalizzata a documentare gli incarichi assolti e il relativo periodo di tempo.
1-ter. Per l'anno 2016, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche al personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, nei casi previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. ».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 162, 174-bis, 828,
1913, 2212-octies, 2212-nonies, 2214-quater, 2247-ter del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 162 (Dipendenze dell'Arma dei carabinieri). - 1.
L'Arma dei carabinieri dipende:
a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato
maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti
militari;
b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per
quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica.
2. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei
carabinieri fa capo:
a) al Ministero della difesa per quanto concerne il
personale, l'amministrazione e le attivita' logistiche;
b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento e
il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti
indicati al comma 1, lettera b), nonche' per
l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al
potenziamento delle Forze di polizia.
3. I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di
dicasteri, organi o autorita' nazionali per l'assolvimento
di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari
dei dicasteri, organi e autorita', fermo restando quanto
previsto dal comma 2-bis dell'articolo 174-bis. I reparti e
gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei
comandi e degli organismi alleati in Italia e all'estero
ovvero delle Forze armate, dipendono, tramite i relativi
comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore
della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata.»
«Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare). - 1. L'organizzazione
forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti
dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,
nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei
carabinieri, di compiti particolari o che svolgono
attivita' di elevata specializzazione in materia di tutela
dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel
campo della sicurezza e dei controlli nel settore
agroalimentare, a sostegno o con il supporto
dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:
a) Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa,
tramite il comandante generale, per i compiti militari, e
la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente
dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela
agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche
funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del
medesimo Ministero. Il Comando e' retto da generale di
corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di
coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi
dipendenti. L'incarico di vice comandante del Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' attribuito
al Generale di divisione in servizio permanente effettivo
del ruolo forestale;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.
2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro
dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte
dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio
n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre
2001, n. 211, Supplemento Ordinario, sono posti alle
dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I
medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione
di Comando carabinieri per la tutela ambientale e Comando
carabinieri per la tutela agroalimentare.
2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a),
dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela
forestale e il Comando carabinieri per la tutela della
biodiversita' e dei parchi.»
«Art. 828 (Contingente per la tutela dell'ambiente). -
1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei
carabinieri, per un totale di 249 unita', da collocare in
soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del
Comando carabinieri per la tutela ambientale. Il predetto
contingente e' cosi' determinato:
a) generali di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 1;
d) maggiori: 1;
e) capitani: 3;
f) ufficiali inferiori: 25;
g) ispettori: 139;
h) sovrintendenti: 39;
i) appuntati e carabinieri: 39.
2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare gli oneri connessi al
trattamento economico, alla motorizzazione,
all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.»
«Art. 1913 (Fondi previdenziali integrativi). - 1.
Fermo restando quanto previsto per i dipendenti pubblici
dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in materia
di previdenza complementare, gli ufficiali e i
sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i
carabinieri sono iscritti d'ufficio ai seguenti fondi
previdenziali integrativi, tra loro indipendenti e a
gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza
delle Forze armate di cui all'articolo 74 del regolamento:
a) fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito
italiano e dell'Arma dei carabinieri;
b) fondo di previdenza ufficiali della Marina
militare;
c) fondo di previdenza ufficiali dell'Aeronautica
militare;
d) fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito
italiano e dell'Arma dei carabinieri;
e) fondo di previdenza appuntati e carabinieri;
f) fondo di previdenza sottufficiali della Marina
militare;
g) fondo di previdenza sottufficiali dell'Aeronautica
militare.
2. L'Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani
militari in servizio permanente sono iscritti d'ufficio al
fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e
dell'Arma dei carabinieri.
3. L'iscrizione del personale militare ai fondi viene
meno all'atto della cessazione dal servizio permanente,
anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio.
3-bis. L'iscrizione d'ufficio di cui al comma 1 non si
attua nei confronti del personale transitato d'autorita'
nell'Arma dei carabinieri, qualora, in ragione degli anni
residui di servizio effettivo, non abbia la possibilita' di
maturare il diritto all'indennita' supplementare di cui al
comma 1, dell'articolo 1914.»
«Art. 2212-octies (Successione e corrispondenza dei
gradi nei ruoli forestali dei periti e dei revisori
dell'Arma dei carabinieri). - 1. La successione e la
corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dei ruoli
forestali dell'Arma dei carabinieri sono cosi' determinate
in ordine crescente:
a) vice revisore: vice brigadiere;
b) revisore: brigadiere;
c) revisore capo: brigadiere capo;
d) vice perito: maresciallo;
e) perito: maresciallo ordinario;
f) perito capo: maresciallo capo;
g) perito superiore: maresciallo aiutante sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza.
2. La denominazione di perito superiore scelto
corrisponde alla qualifica di luogotenente.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei
ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei
carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti
per i ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, secondo
la corrispondenza di cui al comma 1.»
«Art. 2212-nonies (Successione e corrispondenza dei
gradi nei ruoli forestali degli operatori e collaboratori
dell'Arma dei carabinieri). - 1. La successione e la
corrispondenza dei gradi dei graduati dei ruoli forestali
degli operatori e collaboratori sono cosi' determinate in
ordine crescente:
a) operatore: carabiniere;
b) operatore scelto: carabiniere scelto;
c) collaboratore: appuntato;
d) collaboratore capo: appuntato scelto.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei
ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma
dei carabinieri assumono la denominazione di quelli
previsti per il ruolo degli appuntati e carabinieri,
secondo la corrispondenza di cui al comma 1.»
«Art. 2214-quater (Transito del personale appartenente
al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri).
- 1. Il transito del personale del Corpo forestale dello
Stato nell'Arma dei carabinieri avviene secondo la
corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli
632, 2212-octies e 2212-nonies, con l'anzianita' nella
qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo
acquisito nel ruolo di provenienza. La qualifica di
luogotenente attribuita ai marescialli aiutanti sostituti
ufficiali di pubblica sicurezza corrisponde alla
denominazione di scelto attribuita agli ispettori
superiori.
2. Il personale del Corpo forestale dello Stato
transitato nell'Arma dei carabinieri assume lo stato
giuridico di militare.
3. Al personale del Corpo forestale dello Stato
transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano i limiti
d'eta' per la cessazione dal servizio previsti, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, per i
corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello
Stato dagli articoli 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
4. Al personale del Corpo forestale dello Stato
transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano le
disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo
886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III. In deroga
all'articolo 992, il predetto personale permane in
ausiliaria per un periodo non superiore a 5 anni e comunque
non oltre i 65 anni di eta'.»
«Art. 2247-ter (Elementi di giudizio per l'avanzamento
del personale dei ruoli forestali dell'Arma dei
carabinieri). - 1. Nelle valutazioni del personale dei
ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri le autorita'
competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base
degli elementi di cui all'articolo 1032, e fondandosi sulle
risultanze emerse dai fascicoli personali e dalle note
informative, dai rapporti informativi e dalle schede di
valutazione dell'attivita' svolta per i dirigenti riferiti
al servizio antecedente al transito, prestato nel Corpo
forestale dello Stato.
1-bis. Per l'anno 2016, i documenti per valutare il
rendimento in servizio del personale appartenente al ruolo
direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo
forestale dello Stato transitato nel ruolo forestale
iniziale degli ufficiali in servizio permanente effettivo
dell'Arma dei carabinieri, sono sostituiti da una
dichiarazione di mancata redazione della documentazione
caratteristica compilata, alla data del 1° gennaio 2017,
dal comando di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 174-bis e finalizzata a documentare gli
incarichi assolti e il relativo periodo di tempo.
1-ter. Per l'anno 2016, le disposizioni di cui al comma
1-bis si applicano anche al personale appartenente ai ruoli
non direttivi e non dirigenti del Corpo forestale dello
Stato transitato nei corrispondenti ruoli dell'Arma dei
carabinieri, nei casi previsti dall'articolo 53 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»
 
Art. 3

Modifiche alla legge 23 marzo 2001, n. 93

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, le parole «dell'ambiente» sono sostituite dalla seguente parola: «ambientale».

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 17, comma 1, della citata legge
23 marzo 2001, n. 93, come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Disposizioni per amministrazioni, enti ed
associazioni impegnati nella tutela dell'ambiente). - 1. Il
nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri
previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio
1986, n. 349, assume la denominazione di Comando dei
carabinieri per la tutela ambientale.»
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo la lettera v), e' aggiunta la seguente:
«z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i), svolte dalle unita' specialistiche dell'Arma dei carabinieri.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 7 (Assorbimento del Corpo forestale dello Stato
nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni). -
1. Il Corpo forestale dello Stato e' assorbito nell'Arma
dei carabinieri, la quale esercita le funzioni gia' svolte
dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad
eccezione delle competenze in materia di lotta attiva
contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei
degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco ai sensi dell'articolo 9, nonche' delle funzioni
attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia
di finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle attivita' cui
provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi dell'articolo 11.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma
dei carabinieri esercita le seguenti funzioni:
a) prevenzione e repressione delle frodi in danno
della qualita' delle produzioni agroalimentari;
b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria
agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte
al rispetto della normativa in materia di sicurezza
alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
c) vigilanza, prevenzione e repressione delle
violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico
riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e
naturalistico nazionale e alla valutazione del danno
ambientale, nonche' collaborazione nell'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300;
d) sorveglianza e accertamento degli illeciti
commessi in violazione delle norme in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento e del relativo danno
ambientale;
e) repressione dei traffici illeciti e degli
smaltimenti illegali dei rifiuti;
f) concorso nella prevenzione e nella repressione
delle violazioni compiute in danno degli animali;
g) prevenzione e repressione delle violazioni
compiute in materia di incendi boschivi;
h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle
convenzioni internazionali in materia ambientale, con
particolare riferimento alla tutela delle foreste e della
biodiversita' vegetale e animale;
i) sorveglianza sui territori delle aree naturali
protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonche'
delle altre aree protette secondo le modalita' previste
dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine
confinanti con le predette aree;
l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali
statali riconosciute di importanza nazionale e
internazionale, nonche' degli altri beni destinati alla
conservazione della biodiversita' animale e vegetale;
m) contrasto al commercio illegale nonche' controllo
del commercio internazionale e della detenzione di
esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione,
tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva
con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa
normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad
eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1,
lettera b) e 11;
n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del
territorio ai fini della prevenzione del dissesto
idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento
dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica;
o) controllo del manto nevoso e previsione del
rischio valanghe, nonche' attivita' consultive e
statistiche ad essi relative;
p) attivita' di studio connesse alle competenze
trasferite con particolare riferimento alla rilevazione
qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche
al fine della costituzione dell'inventario forestale
nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle
foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli
ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in
genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e
diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal
fuoco;
q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo
dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31
gennaio 1994, n. 97;
r) attivita' di supporto al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e
nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede
comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche
forestali regionali;
s) educazione ambientale;
t) concorso al pubblico soccorso e interventi di
rilievo nazionale di protezione civile su tutto il
territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in
montagna;
u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;
v) concorso nel controllo dell'osservanza delle
disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363.
z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2,
con protocollo di intesa tra l'Arma dei Carabinieri ed il
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono definite le
operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi
nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i),
svolte dalle unita' specialistiche dell'Arma dei
Carabinieri.
3. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017.»
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 8
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il comma 3 e' soppresso.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 8 (Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in
conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello
Stato). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 18, comma 6, al fine di salvaguardare le
professionalita' esistenti, le specialita' e l'unitarieta'
delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, assorbito
nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7:
a) le funzioni di direzione, di coordinamento, di
controllo e di supporto generale svolte dall'Ispettorato
generale del Corpo forestale dello Stato sono assolte dal
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che si avvale
della struttura organizzativa di cui al comma 2, dedicata
all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7;
b) l'organizzazione addestrativa e formativa del
Corpo forestale dello Stato confluisce nell'organizzazione
addestrativa dell'Arma dei carabinieri e assicura la
formazione specialistica del personale dedicato
all'assolvimento delle specifiche funzioni di cui
all'articolo 7;
c) l'organizzazione aerea del Corpo forestale dello
Stato confluisce nel servizio aereo dell'Arma dei
carabinieri, ad eccezione delle componenti trasferite al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del
successivo articolo 9;
d) il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato
confluisce in quello dell'Arma dei carabinieri;
e) l'organizzazione territoriale del Corpo forestale
dello Stato, nonche' le restanti componenti centrali e
periferiche del medesimo Corpo confluiscono nelle strutture
organizzative dell'Arma dei carabinieri per lo svolgimento
delle attivita' dirette alla tutela dell'ambiente, del
territorio e delle acque, alla sicurezza e ai controlli nel
settore agroalimentare, ad eccezione di quelle trasferite
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del
successivo articolo 9.
2. Al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 169, comma 1, dopo la lettera c), e'
inserita la seguente:
«c-bis) organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare;»;
b) all'articolo 174, comma 2, lettera b), le parole
«Comandi di divisione, retti da generale di divisione,»
sono sostituite dalle seguenti: «Comandi, retti da generale
di divisione o di brigata,»;
c) dopo l'articolo 174, e' inserito il seguente:
«Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare). - 1.
L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare
comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva,
all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite
all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che
svolgono attivita' di elevata specializzazione in materia
di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque,
nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel
settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto
dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:
a) Comando unita' per la tutela forestale, ambientale
e agroalimentare, che, ferme restando la dipendenza
dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della
Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti
militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro
dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1,
dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali per le materie afferenti
alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del
Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento
delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle
attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e' retto da
generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta
direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti
dei comandi dipendenti. L'incarico di vice comandante del
Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare e' attribuito al Generale di divisione in
servizio permanente effettivo del ruolo forestale;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.
3. (soppresso)»
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 9
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea dopo le parole «all'articolo 7, comma 1,» aggiungere le seguenti «ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali,»;
b) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole «nelle attivita' di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sulla base di accordi di programma»;
c) alla lettera b), dopo le parole «d'intesa con le regioni,» aggiungere le seguenti «sulla base di accordi di programma,»;
d) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente «c-bis) espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353.».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' articolo 9 del citato
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 9 (Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello
Stato). - 1. In relazione a quanto previsto all'articolo 7,
comma 1, ferme restando le attribuzioni delle regioni e
degli enti locali, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale
dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi
boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:
a) concorso con le regioni nel contrasto degli
incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei
nelle attivita' di cui all'articolo 7, comma 1, della legge
21 novembre 2000, n. 353, sulla base di accordi di
programma;
b) coordinamento delle operazioni di spegnimento,
d'intesa con le regioni, sulla base di accordi di
programma, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi
di volontariato antincendi (AIB);
c) partecipazione alla struttura di coordinamento
nazionale e a quelle regionali.
c-bis) espressione, per la parte di competenza, dei
pareri di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000,
n. 353.
2. Per l'espletamento delle competenze di cui al comma
1 ed in relazione al trasferimento delle risorse di cui al
successivo articolo 13, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione ed il
Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinate:
a) l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, del servizio antincendio boschivo e
la sua articolazione in strutture centrali e territoriali;
b) l'attivita' di coordinamento dei Nuclei operativi
speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del
Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, tramite le direzioni regionali.
3. Per le esigenze addestrative del personale impegnato
nella lotta attiva contro gli incendi boschivi anche con
mezzi aerei, con specifici protocolli d'intesa adottati tra
l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco sono individuate modalita' di utilizzo congiunto dei
relativi centri di formazione confluiti nell'Arma dei
carabinieri.»
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 11
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e inquadrato secondo le corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017.».

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 11, comma 2, del citato decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 11 (Disposizioni concernenti altre attivita' del
Corpo forestale dello Stato). - omissis
2. All'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede con il personale trasferito ai sensi dell'articolo
12, comma 1, ultimo periodo e inquadrato secondo le
corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017. A tal fine, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai
sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' adeguata la struttura
organizzativa del predetto Ministero.»
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 16
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono soppresse le parole «a eccezione del regime dell'ausiliaria,».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 1 del
citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 16 (Personale che transita nel Corpo della
guardia di finanza). - 1. Il personale che transita nel
Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 12,
e' inquadrato, a tutti gli effetti, nei corrispondenti
ruoli e gradi del personale del medesimo Corpo, secondo le
corrispondenze di cui alla tabella A richiamata
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, conservando l'anzianita' gia' maturata nel
Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di
iscrizione in ruolo, nonche' prendendo posto dopo l'ultimo
dei parigrado iscritto in ruolo avente la medesima
decorrenza di anzianita' di grado o di qualifica.»
 
Art. 9

Modifiche all'articolo 18
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
«12-bis. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza si applica, relativamente alla sanzione della censura di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, irrogata in data antecedente al 1° gennaio 2017, la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
12-ter. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, i procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato pendenti al momento del transito:
a) se non sospesi a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalita' ivi previste, e, se definiti con proposta di sanzione disciplinare di stato, il relativo provvedimento e' disposto dagli organi competenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) se sospesi ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e definiti, in deroga all'articolo 1393 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, all'esito del procedimento penale, entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili.
12-quater. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
12-quinquies. Nei casi di cui ai commi 12-ter e 12-quater, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni:
a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione disciplinare dall'impiego da uno a sei mesi;
b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del grado per rimozione;
c) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del grado per condanna penale limitatamente ai reati e alle pene previsti anche nell'ordinamento militare, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma nei restanti casi.
12-sexies. I procedimenti non definiti alla data del 31 dicembre 2016, concernenti l'attribuzione al personale del Corpo forestale dello Stato delle ricompense per lodevole comportamento o per particolare rendimento antecedenti al transito nell'Arma dei carabinieri nel Corpo della guardia di finanza, sono istruiti e definiti, secondo le disposizioni in vigore per il personale dell'Arma dei carabinieri e del predetto Corpo, entro il 31 dicembre 2018.
12-septies. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare piu' grave della multa.
12-octies. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai procedimenti disciplinari non estinti si applicano, altresi', le seguenti disposizioni:
a) se non sospesi, a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalita' ivi previste, e se definiti con proposta di sanzione disciplinare, il relativo provvedimento e' disposto dagli organi competenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1996, cosi come modificato e integrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2004;
b) se sospesi, ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a).
12-nonies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a).
12-decies. Nei casi di cui ai commi 12-octies e 12-nonies, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1996, cosi come modificato e integrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2004;
b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera a);
c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera a).
12-undecies. Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nella Polizia di Stato, per fatti commessi antecedentemente al transito nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e si applicano le seguenti disposizioni:
a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio da uno a sei mesi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;
b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;
c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione della destituzione, ai sensi dell'articolo 8, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, nei restanti casi;
d) al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Amministrazione della pubblica sicurezza si applica, con rinvio all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'istituto della riabilitazione.
12-duodecies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nei casi di cui al primo periodo, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni:
a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative;
b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative;
c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole.».
b) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 2214-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano anche alle prime elezioni degli organi della rappresentanza militare per il rinnovo dei delegati in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13-ter. Ai fini della concessione della croce per anzianita' di servizio di cui all'articolo 858 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 195, il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dal personale transitato nell'Arma dei carabinieri o nella Guardia di finanza, e' considerato servizio militare.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Pinotti, Ministro della difesa

Minniti, Ministro dell'interno

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' articolo 18 del citato
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato
dal presente decreto:
«Art 18 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
L'Arma dei carabinieri succede nei rapporti giuridici
attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato, ivi
compresi quelli derivanti dalla sottoscrizione delle
convenzioni relative alla sorveglianza sui territori delle
aree naturali protette di rilievo internazionale e
nazionale e dei contratti individuali di lavoro stipulati
con il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile
1985, n. 124, fatte salve le convenzioni di collaborazione
con amministrazioni ed enti pubblici rientranti negli
ambiti funzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 per le
quali subentrano le amministrazioni ivi indicate.
2. In deroga all'articolo 13-bis della legge 23 agosto
1988, n. 400, le disposizioni di legge, di regolamento e di
decreto di natura non regolamentare vigenti che fanno
riferimento a funzioni, compiti e attivita' del Corpo
forestale dello Stato e attribuiti ai sensi del presente
decreto, devono intendersi riferite all'Arma dei
carabinieri, se non rientranti tra quelle devolute al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al
Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ai sensi degli
articoli 9, 10 e 11.
3. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, e' individuata anche l'Amministrazione statale che
subentra nei contratti di locazione, comodato o cessione a
qualsiasi titolo di immobili sedi del personale trasferito
all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di
finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11. Entro
due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le
Amministrazioni destinatarie dei beni recedono dai
contratti relativi agli immobili che non risultano
necessari all'espletamento dei compiti istituzionali, anche
in deroga alle eventuali clausole difformi previste
contrattualmente. Dal presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. L'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono autorizzati ad adottare i
provvedimenti occorrenti per il mantenimento
dell'aeronavigabilita' continua degli aeromobili trasferiti
ai sensi dell'articolo 13, comma 1.
5. In prima applicazione, i provvedimenti e i
protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 2, 4,
commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
trovano applicazione dal 1°(gradi) gennaio 2017. Entro il
medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di
razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e
sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo
coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre
Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso
cui i responsabili di ciascun presidio di polizia
interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le
notizie relative all'inoltro delle informative di reato
all'autorita' giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi
prescritti dalle norme del codice di procedura penale.
6. Al fine di eliminare progressivamente duplicazioni o
sovrapposizioni di strutture operative, logistiche ed
amministrative assicurando il mantenimento di adeguati
livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, delle
acque e della sicurezza agroalimentare, fino al 31 dicembre
2024 i provvedimenti di istituzione e di soppressione di
comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Arma dei
carabinieri, di qualunque livello ed organizzazione,
connessi con il procedimento di assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, sono adottati con determinazione del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo
assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di
concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche
agricole alimentari e forestali nonche' dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
7. In relazione al riassetto dei comparti di
specialita' e alla razionalizzazione dei presidi di polizia
di cui agli articoli 2 e 3, al fine di realizzare una
omogenea e funzionale copertura sul territorio nazionale
delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della
pubblica sicurezza, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono apportate le necessarie
modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 2001, n. 208.
8. Nelle more dell'attribuzione delle funzioni del
Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri, le
funzioni di ispettore e di agente fitosanitario, di cui
agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214, sono esercitate, rispettivamente, dal
personale dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo
forestale dello Stato dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le predette funzioni sono svolte sotto il
coordinamento funzionale del Servizio fitosanitario
nazionale.
9. Il personale appartenente ai ruoli dei periti,
revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale
dello Stato giudicato, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, permanentemente non idoneo in forma
assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto ai sensi
delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo
23-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
201, ovvero assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n.
68, con la sola esclusione di quello di cui all'articolo 18
della medesima legge, ovvero che si trovi nella condizione
di cui all'articolo 636 del citato decreto legislativo n.
66 del 2010 e che non abbia esercitato la facolta' di cui
al comma 3 del medesimo articolo, e' inserito d'ufficio nel
contingente collocabile presso le amministrazioni statali
individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, per
l'assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
L'incremento della dotazione organica trasferita all'Arma
dei carabinieri ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e'
corrispondentemente ridotto.
10. Il personale appartenente ai ruoli dei periti,
revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale
dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei
carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, commi 5, 6 e 7,
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, che, durante
la frequenza o al termine del corso di formazione militare
di cui all'articolo 2214-quater, comma 20, lettera a), del
medesimo decreto legislativo, risulta non idoneo a prestare
servizio nell'Arma dei carabinieri, transita nei ruoli
civili del Ministero della difesa con conseguente
temporaneo trasferimento delle relative risorse
finanziarie. La corrispondente dotazione organica dell'Arma
dei carabinieri e' resa temporaneamente indisponibile sino
alla cessazione dal servizio dello stesso personale.
11. Il personale del Corpo forestale dello Stato
transitato ai sensi del presente decreto nelle
amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, conserva
il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza.
12. Per il personale del Corpo forestale dello Stato
transitato nelle Forze di polizia, i procedimenti
disciplinari pendenti al momento del transito si
estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare
una sanzione disciplinare di stato.
12-bis. Al personale del Corpo forestale dello Stato
transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della
guardia di finanza si applica, relativamente alla sanzione
della censura di cui all'articolo 79 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, irrogata
in data antecedente al 1° gennaio 2017, la disciplina di
cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
12-ter. Per il personale del Corpo forestale dello
Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo
della guardia di finanza, i procedimenti disciplinari da
cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato
pendenti al momento del transito:
a) se non sospesi a norma dell'articolo 117 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui
all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalita' ivi
previste, e, se definiti con proposta di sanzione
disciplinare di stato, il relativo provvedimento e'
disposto dagli organi competenti ai sensi del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) se sospesi ai sensi dell'articolo 117 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono
riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e
definiti, in deroga all'articolo 1393 del medesimo decreto
legislativo n. 66 del 2010, all'esito del procedimento
penale, entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione
ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto
penale irrevocabili.
12-quater. Per i fatti commessi dal personale del Corpo
forestale dello Stato antecedentemente al transito
nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di
finanza, giudicati con sentenza o decreto penale
irrevocabili, di cui l'Amministrazione Militare ha avuto
conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo
disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le
procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
12-quinquies. Nei casi di cui ai commi 12-ter e
12-quater, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le
seguenti disposizioni:
a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza
comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, sono valutate in ordine all'irrogazione della
sospensione disciplinare dall'impiego da uno a sei mesi;
b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza
comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita
del grado per rimozione;
c) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza
comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della
legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine
all'irrogazione della perdita del grado per condanna penale
limitatamente ai reati e alle pene previsti anche
nell'ordinamento militare, ovvero in ordine all'irrogazione
delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) del presente
comma nei restanti casi.
12-sexies. I procedimenti non definiti alla data del 31
dicembre 2016, concernenti l'attribuzione al personale del
Corpo forestale dello Stato delle ricompense per lodevole
comportamento o per particolare rendimento antecedenti al
transito nell'Arma dei carabinieri nel Corpo della guardia
di finanza, sono istruiti e definiti, secondo le
disposizioni in vigore per il personale dell'Arma dei
carabinieri e del predetto Corpo, entro il 31 dicembre
2018.
12-septies. Per il personale del Corpo forestale dello
Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
i procedimenti disciplinari pendenti al momento del
transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa
derivare una sanzione disciplinare piu' grave della multa.
12-octies. Per il personale del Corpo forestale dello
Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ai procedimenti disciplinari non estinti si applicano,
altresi', le seguenti disposizioni:
a) se non sospesi, a norma dell'articolo 117 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui
all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalita' ivi
previste, e se definiti con proposta di sanzione
disciplinare, il relativo provvedimento e' disposto dagli
organi competenti previsti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto aziende pubblicato nella
Gazzetta ufficiale del 29 aprile 1996, cosi come modificato
e integrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
categoria relativo al personale del compatto delle
amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento
autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella
Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2004;
b) se sospesi, ai sensi dell'articolo 117 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono
riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
cui al comma 12-octies, lettera a).
12-nonies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo
forestale dello Stato antecedentemente al transito nel
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, giudicati con
sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui
l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la
valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli
organi e secondo le procedure previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-octies,
lettera a).
12-decies. Nei casi di cui ai commi 12-octies e
12-nonies, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari,
nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato
transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza
comporterebbero la sanzione disciplinare di cui
all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine
all'irrogazione della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un
massimo di sei mesi prevista dal contratto collettivo
nazionale di lavoro compatto aziende pubblicato nella
Gazzetta ufficiale del 29 aprile 1996, cosi come modificato
e integrato dal contratto collettivo nazionale- di lavoro
di categoria relativo al personale del comparto delle
amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento
autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella
Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2004;
b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza
comporterebbero la sanzione disciplinare di cui
all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine
all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla
lettera a);
c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza
comporterebbero la sanzione disciplinare di cui
all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono
valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza
preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di cui alla lettera a).
12-undecies. Per l'irrogazione delle sanzioni
disciplinari nei confronti del personale del Corpo
forestale dello Stato transitato nella Polizia di Stato,
per fatti commessi antecedentemente al transito
nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, giudicati
con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui
l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la
valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli
organi e secondo le procedure di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e si
applicano le seguenti disposizioni:
a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza
comporterebbero la sanzione cli cui all'articolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio da uno a sei
mesi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;
b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza
comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione
disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi
dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 25
ottobre 1981, n.737;
c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza
comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della
legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine
all'irrogazione della destituzione, ai sensi dell'articolo
8, lettere b) e c) del decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1981, n.737, ovvero in ordine
all'irrogazione delle sanzioni della sospensione dal
servizio e della destituzione, ai sensi degli articoli 6 e
7 del medesimo decreto, nei restanti casi;
d) al personale del Corpo forestale dello Stato
transitato nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza si
applica, con rinvio all'articolo 87 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
l'istituto della riabilitazione.
12-duodecies. Per i fatti commessi dal personale del
Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito
nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, giudicati con sentenza o decreto penale
irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza
integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e'
condotta dagli organi e secondo le procedure previste dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il
personale del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali. Nei casi di cui al primo periodo,
per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti
disposizioni:
a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza
comporterebbero la sanzione disciplinare di cui
all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine
all'irrogazione della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un
massimo di sei mesi prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di riferimento per il personale del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
salvo diversa disposizione contenuta in norme imperative;
b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza
comporterebbero la sanzione disciplinare di cui
all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine
all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto
dai contratti collettivi nazionali di. lavoro di
riferimento per il personale del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, salva diversa
disposizione contenuta in norme imperative;
e) le condotte che nell'ordinamento di provenienza
comporterebbe la sanzioni disciplinare di cui all'articolo
85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del
licenziamento senza preavviso previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il
personale del Ministero delle politiche agricole.
13. Al personale del Corpo forestale dello Stato al
momento del transito disposto ai sensi del presente decreto
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1,
comma 1-bis, della legge 29 marzo 2001, n. 86.
13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23
dell'articolo 2214-quater del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, si applicano anche alle prime elezioni degli
organi della rappresentanza militare per il rinnovo dei
delegati in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
13-ter. Ai fini della concessione della croce per
anzianita' di servizio di cui all'articolo 858 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 giugno 1990, n. 195, il servizio prestato nel Corpo
forestale dello Stato dal personale transitato nell'Arma
dei carabinieri o nella Guardia di finanza, e' considerato
servizio militare.
14. Al fine della progressiva armonizzazione degli
istituti previsti in via transitoria per il personale del
Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei
carabinieri con quelli degli altri ruoli del personale
della medesima Arma, da attuare entro il 31 dicembre 2027,
si provvede attraverso le disposizioni in materia di
revisione dei ruoli di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
a), numero 1), della legge.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della
difesa, sono stabilite le procedure per il ritiro e le
modalita' di custodia della bandiera e delle altre memorie
e cimeli del Corpo forestale dello Stato.
15-bis. Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando
generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione
stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilita' in
capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento,
ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto
in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualita' di
Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle
risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri della difesa e delle
politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono emanate le disposizioni in merito
all'inquadramento, a decorrere dal 30 aprile 2017, del Capo
del Corpo forestale dello Stato il quale continua ad
esercitare le proprie funzioni per l'amministrazione del
Corpo fino al completamento delle procedure di assorbimento
del Corpo medesimo.»
Per completezza di informazione si riporta il testo
degli articoli 79, 81, 84, 85, 87, 117, 148 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n.
3:
«Art. 79 (Censura). - La censura e' una dichiarazione
di biasimo scritta e motivata ed e' inflitta per lievi
trasgressioni.»
«Art. 81 (Sospensione dalla qualifica). - La
sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento
dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno
di un mese e non piu' di sei mesi.
La sospensione e' inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora
le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita';
b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei
superiori;
c) per uso dell'impiego ai fini di interessi
personali;
d) per violazione del segreto di ufficio che abbia
prodotto grave danno;
e) per comportamento che produca interruzione o
turbamento nella regolarita' o nella continuita' del
servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo
restando quanto e' disposto dall'art. 4 della legge 20
dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli
interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati
dipendenti.»
«Art. 84 (Destituzione). - La destituzione e' inflitta:
a) per atti i quali rivelino mancanza del senso
dell'onore e del senso morale;
b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri
di fedelta' dell'impiegato;
c) per grave abuso di autorita' o di fiducia;
d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che
abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti
pubblici od a privati;
e) per illecito uso o distrazione di somme
amministrate o tenute in deposito, o per connivente
tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;
f) per richiesta o accettazione di compensi o
benefici in relazione ad affari trattati dell'impiegato per
ragioni d'ufficio;
g) per gravi atti d'insubordinazione commessi
pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;
h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e)
dell'art. 81.»
«Art. 85 (Destituzione di diritto). - L'impiegato
incorre nella destituzione, escluso il procedimento
disciplinare:
a) per condanna, passata in giudicato, per delitti
contro la personalita' dello Stato esclusi quelli previsti
nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale;
ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione,
corruzione, per delitti contro la fede pubblica esclusi
quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del Codice penale,
per delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume
previsti dagli artt. 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534,
535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina,
estorsione, millantato credito, furto, truffa ed
appropriazione indebita;
b) per condanna, passata in giudicato, che importi
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero
l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della
liberta' vigilata.
Salvo quanto previsto nell'art. 123, comma terzo, nei
casi contemplati dall'art. 84 e dal presente articolo il
trattamento di quiescenza e previdenza e' regolato dalle
disposizioni vigenti in materia.»
«Art. 87 (Riabilitazione). - Trascorsi due anni dalla
data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare
e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la
qualifica di «ottimo»; possono essere resi nulli gli
effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva;
possono altresi' essere modificati i giudizi complessivi
riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza
di questa.
Il provvedimento e' adottato con decreto ministeriale,
sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di
disciplina.»
«Art. 117 (Sospensione del procedimento disciplinare in
pendenza del giudizio penale). - Qualora per il fatto
addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale
il procedimento disciplinare non puo' essere promosso fino
al termine di quello penale e, se gia' iniziato, deve
essere sospeso.»
«Art. 148 (Commissione di disciplina). - All'inizio di
ogni biennio e' costituita, con decreto del Ministro, una
Commissione di disciplina presso ciascun Ministero, Alto
Commissariato od altra amministrazione centrale.
La Commissione e' presieduta da un direttore generale
ed e' composta da due impiegati con qualifica di ispettore
generale. Non possono essere nominati membri della
Commissione impiegati che sono tra loro parenti od affini
di primo o secondo grado.
Nell'ipotesi prevista dall'ottavo comma dell'articolo
146 il presidente ed i membri della Commissione di
disciplina sono nominati tra gli impiegati delle carriere
direttive di qualifica non inferiore a direttore di
divisione, comunque in servizio presso le amministrazioni
stesse.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un
impiegato della carriera direttiva con qualifica non
inferiore a direttore di sezione.
Per la validita' delle riunioni e' necessaria la
presenza di tutti i componenti.
Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il
segretario e' nominato un supplente con qualifica
corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o
legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il
membro piu' anziano il quale e', a sua volta, sostituito da
uno dei membri supplenti.
Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei
membri della Commissione od il segretario venga a cessare
dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo
che rimane al compimento del biennio, con le modalita'
previste nel presente articolo.
Nessuno puo' far parte della Commissione per piu' di
quattro anni consecutivi, salvo che la sostituzione non sia
possibile.»
Per completezza di informazione si riporta il testo
vigente dell' articolo 9 del legge 7 febbraio 1990, n. 19
(Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale
della pena destituzione dei pubblici dipendenti) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1990, n. 36.
«Art. 9.
1. Il pubblico dipendente non puo' essere destituito di
diritto a seguito di condanna penale. E' abrogata ogni
contraria disposizione di legge.
2. La destituzione puo' sempre essere inflitta
all'esito del procedimento disciplinare che deve essere
proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data
in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza
irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta
giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal
servizio a causa del procedimento penale, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di
tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale
termine la sospensione cautelare e' revocata di diritto.
3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali
espressi nel presente articolo.»
Per completezza di informazione si riporta il testo
degli articoli 1393 e i commi 21, 22 e 23, dell'art
2214-quater, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66:
«Art. 1393 (Rapporti fra il procedimento disciplinare e
il procedimento penale). - 1. Il procedimento disciplinare,
che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in
relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, e'
avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del
procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di
maggiore gravita', punibili con la consegna di rigore di
cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di
stato di cui all'articolo 1357, l'autorita' competente,
solo nei casi di particolare complessita' dell'accertamento
del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito
di accertamenti preliminari, non disponga di elementi
conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione
disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al
termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non
e' comunque promosso e se gia' iniziato e' sospeso fino
alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza
integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili,
che concludono il procedimento penale, ovvero del
provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi
atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle
proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di
servizio. Rimane salva la possibilita' di adottare la
sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo
916, in caso di sospensione o mancato avvio del
procedimento disciplinare.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si
conclude con l'irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale e' definito con una
sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il
fatto addebitato al dipendente non sussiste o non
costituisce illecito penale o che il militare non lo ha
commesso, l'autorita' competente, ad istanza di parte, da
proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi
dall'irrevocabilita' della pronuncia penale, riapre il
procedimento disciplinare per modificarne o confermarne
l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio
penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude senza
l'irrogazione di sanzioni e il processo penale con una
sentenza irrevocabile di condanna, l'autorita' competente
riapre il procedimento disciplinare per valutare le
determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il
procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla
sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto
addebitabile al dipendente in sede disciplinare puo'
comportare la sanzione di stato della perdita del grado per
rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla
rafferma, mentre e' stata irrogata una diversa sanzione.
4. Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il
procedimento disciplinare e', rispettivamente, avviato o
riaperto entro novanta giorni dalla data in cui
l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della
sentenza ovvero dalla presentazione dell'istanza di
riapertura ed e' concluso entro duecentosettanta giorni
dall'avvio o dalla riapertura. La riapertura avviene
mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da
parte dell'autorita' competente e il procedimento prosegue
secondo le ordinarie modalita' previste.»
«21. Nelle more del rinnovo degli organi della
rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, il
personale del Corpo forestale dello Stato transitato
nell'Arma dei carabinieri e' chiamato a eleggere, con
procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 935 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delegati per la
composizione dei consigli di base di rappresentanza di cui
all'articolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso il
Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a),
nonche' presso il Servizio centrale della Scuola del Corpo
forestale e presso i Comandi regionali confluiti nell'Arma
dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli fini
elettorali, in tre unita' di base per aree geografiche.
22. Nelle more del rinnovo degli organi della
rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i
delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura
di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti, due per
ciascuna delle categorie di cui all'articolo 872 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, che costituiscono il consiglio intermedio di
rappresentanza istituito presso il Comando di cui
all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a).
23. Nelle more del rinnovo degli organi della
rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i
delegati del consiglio intermedio eletti ai sensi del comma
22 eleggono un rappresentante, il quale partecipa, con
diritto di voto, alle riunioni della sezione Carabinieri
del consiglio centrale di rappresentanza e alle commissioni
interforze di tutte le categorie. Risulta eletto il
delegato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze
dei votanti, il quale e' chiamato a rappresentare
unitariamente le categorie del ruolo forestale.»
Per completezza di informazione si riporta il testo
degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari
per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza
e regolamentazione dei relativi procedimenti), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1981, n. 342:
«Art. 6 (Sospensione dal servizio). - La sospensione
dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per
un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della
retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno
alimentare di importo pari alla meta' dello stipendio e
degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a
norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per
carichi di famiglia.
Comporta la deduzione dal computo della anzianita' di
un periodo pari a quello trascorso dal punito in
sospensione dal servizio nonche' il ritardo di due anni
nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o
nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio con
la decorrenza di cui al precedente art. 5. Tale ritardo e'
elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e'
superiore a quattro mesi.
Puo' essere inflitta nei seguenti casi:
1) mancanze previste dal precedente art. 4, qualora
rivestano carattere di particolare gravita' ovvero siano
reiterate o abituali;
2) condanna, con sentenza passata in giudicato, per
delitto non colposo che non comporti gli effetti di cui al
successivo art. 8;
3) denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
4) comportamento che produce turbamento nella
regolarita' o nella continuita' del servizio di istituto;
5) tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
6) atti contrari ai doveri derivanti dalla
subordinazione;
7) assidua frequenza, senza necessita' di servizio ed
in maniera da suscitare pubblico scandalo, di persone
dedite ad attivita' immorale o contro il buon costume
ovvero di pregiudicati;
8) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o
psicotrope risultante da referto medico legale;
9) allontanamento, senza autorizzazione, dalla sede
di servizio per un periodo superiore a cinque giorni;
10) omessa o ritardata presentazione in servizio per
un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore ai
cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l'omissione o la
ritardata presentazione in servizio di cui all'art. 4, n.
10, provochi gravi disservizi ovvero sia reiterata o
abituale.
La sospensione dal servizio e' inflitta con decreto del
capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, previo giudizio del consiglio centrale di
disciplina, qualora trattisi di personale appartenente alle
qualifiche dirigenziali e direttive e, previo giudizio del
consiglio provinciale di disciplina, per il restante
personale."
«Art. 7 (Destituzione). - La destituzione consiste
nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la cui
condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore
permanenza in servizio.
La destituzione e' inflitta:
1) per atti che rivelino mancanza del senso
dell'onore o del senso morale;
2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri
assunti con il giuramento;
3) per grave abuso di autorita' o di fiducia;
4) per dolosa violazione dei doveri che abbia
arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione
della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati;
5) per gravi atti di insubordinazione commessi
pubblicamente o per istigazione all'insubordinazione;
6) per reiterazione delle infrazioni per le quali e'
prevista la sospensione dal servizio o per persistente
riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri
provvedimenti disciplinari;
7) per omessa riassunzione del servizio, senza
giustificato motivo, dopo cinque giorni di assenza
arbitraria.
La destituzione e' inflitta con le stesse modalita'
previste per la sospensione dal servizio."
«Art. 8 (Destituzione di diritto). - L'appartenente ai
ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza incorre
nella destituzione di diritto:
a) per condanna passata in giudicato per i delitti
contro la personalita' dello Stato; per i delitti di
peculato, malversazione, concussione, corruzione; per i
delitti contro la fede pubblica, escluso quello di cui
all'art. 457 del codice penale; per i delitti contro la
moralita' pubblica ed il buon costume previsti dagli
articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e per i
delitti previsti dagli articoli 3 e 4 della L. 20 febbraio
1958 n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato
credito, furto, truffa, appropriazione indebita, sequestro
di persona a scopo di rapina o di estorsione,
circonvenzione di persone incapaci, usura, ricettazione;
per ogni tipo di delitto a fine di eversione; per i delitti
previsti dalla legge sul nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e per
qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata
irrogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione;
b) per condanna, passata in giudicato, che importi
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
c) per applicazione di una misura di sicurezza
personale di cui all'art. 215 del codice penale ovvero di
una misura di prevenzione prevista dall'art. 3 della L. 27
dicembre 1956, n. 1423.
Nei casi contemplati dal precedente art. 7 e dal
presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza
e' regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
La destituzione di diritto e' disposta con decreto del
Ministro dell'interno per il personale appartenente alle
qualifiche dirigenziali e direttive; con decreto del capo
della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza
per il restante personale.»
Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19
(Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale
della pena e destituzione dei pubblici dipendenti)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1990, n.
36.
«Art. 9.
1. Il pubblico dipendente non puo' essere destituito di
diritto a seguito di condanna penale. E' abrogata ogni
contraria disposizione di legge.
2. La destituzione puo' sempre essere inflitta
all'esito del procedimento disciplinare che deve essere
proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data
in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza
irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta
giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal
servizio a causa del procedimento penale, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di
tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale
termine la sospensione cautelare e' revocata di diritto.
3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali
espressi nel presente articolo.»
Per completezza d'informazione, si riporta il testo
vigente dell'articolo 858 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
giugno 2010, n. 140, S.O:
«Art. 858 (Presupposti). - 1. La croce per anzianita'
di servizio e' conferita ai militari delle Forze armate che
hanno compiuto i seguenti periodi minimi di servizio:
a) ufficiali e sottufficiali:
1) croce d'oro con stelletta: 40 anni;
2) croce d'oro: 25 anni;
3) croce d'argento: 16 anni.
b) graduati e militari di truppa:
1) croce d'argento con stelletta: 25 anni;
2) croce d'argento: 16 anni.»
Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 giugno, 1990, n. 195 (Regolamento recante modificazioni
alle norme in materia di concessione della croce al merito
di servizio ai militari della Guardia di finanza)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1990, n. 170:
«Art. 3.
1. Hanno titolo a conseguirla ed a fregiarsene, anche
dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, i
sottufficiali e gli appartenenti al ruolo dei finanzieri ed
appuntati che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di
servizio:
a) croce d'oro: 25 anni;
b) croce d'argento: 16 anni.
2. E' computato, ai fini della concessione, il servizio
prestato nelle altre Forze armate dello Stato e nelle altre
Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile
1981, n. 121, anteriormente all'arruolamento nella Guardia
di finanza.
3. Il nastro della croce d'oro e' sormontato da a
stelletta d'oro al compimento del 400 anno di servizio.
4. L'insegna di grado superiore sostituisce quella di
grado inferiore.»
 
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